TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/09/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 20/03/2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1978, con il proc. dom. avv. MADONNA GIANLUCA, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
BORDIGHERA (IM) in data 11/09/1977, residente in [...] – non costituito;
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
1 CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “chiede che la causa venga trattenuta in decisione e precisa le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti in udienza”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, si rivolgeva all'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio , nato a [...] il Persona_1
21/07/2021, dall'unione more uxorio con;
più in particolare, Controparte_1 la ricorrente chiedeva che il figlio minore venisse affidato in via esclusiva a sé, non avendo il padre dimostrato di possedere alcuna capacità genitoriale ed essendo la madre l'unico punto di riferimento per in grado di prendersi cura del figlio _1 con amore e attenzione;
chiedeva, quindi, il collocamento prevalente presso di sé del bambino, con diritto del padre di vedere e tenere con sé solo all'esito di un _1 percorso di supporto al genitorialità e in presenza della madre; chiedeva, infine, di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di un importo pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, con diritto della ricorrente di percepire al 100% l'assegno unico erogato dall'Inps.
A fondamento delle proprie domande, premetteva di avere altri Parte_1 quattro figli, nati dall'unione matrimoniale con il signor di cui tre Controparte_2 ancora minorenni;
rappresentava che, nel settembre dell'anno 2021, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di NO (all'epoca territorialmente competente) proponeva ricorso con cui chiedeva l'apertura di una procedura per l'affidamento del piccolo al Servizio sociale _1 di Bordighera, conferendo ampio mandato per l'elaborazione del miglior progetto a tutela del minore;
che, a causa delle condizioni di salute dell'odierna ricorrente, a quel tempo sottoposta a terapia antipsicotica e di stabilizzazione dell'umore, dal 1° ottobre 2021 madre e figlio venivano collocati presso la comunità mamma-bambino di Segrate;
che in data 10/12/2021, tuttavia, la ricorrente lasciava la comunità per tornare a Bergamo e ritrovare i quattro figli nati dall'unione matrimoniale con il signor e, a causa del suo mancato rientro in comunità, il piccolo CP_3 _1 veniva trasferito presso un'altra comunità specifica per soli minori;
che, nel frattempo, il Tribunale per i minorenni di NO conduceva un'indagine sul padre
, ritenendo che costui non fosse una figura adeguata in termini Controparte_1 di stabilità e responsabilità per tenere collocato presso di sé il figlio;
che, quindi, dal 13 gennaio 2022 veniva collocato presso la comunità educativa di pronta _1 accoglienza “La Nostra Casetta”, e nel mentre venivano avviati incontri protetti con entrambi i genitori, fino a quando il 21 giugno 2022 il minore veniva collocato presso
2 un'altra comunità di tipo familiare;
che, all'esito dell'indagine psicosociale, il Tribunale per i minorenni di NO emetteva il decreto definitivo n. 3587/2023, con il quale confermava l'affidamento del minore al Comune di Torre _1
Boldone per il periodo di 12 mesi, limitando la responsabilità genitoriale di madre e padre quanto alle scelte educative e scolastiche e agli interventi demandati ai Servizi sociali sanitari, delegando al medesimo Servizio sociale il compito di avviare un percorso di avvicinamento del minore alla madre garantendo la sicurezza del bambino e, al tempo stesso, di verificare la piena fattibilità dell'accudimento diretto del figlio da parte della madre;
che, pertanto, essendo spirato il termine di 12 mesi previsto nel provvedimento definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni, doveva ritenersi automaticamente cessato anche l'affido del minore al Servizio sociale;
che, dunque, dal mese di maggio 2024, il minore viveva stabilmente a Torre Boldone insieme alla madre, la quale, da tempo, versa in condizioni di compenso psichico essendo seguita regolarmente dal servizio psichiatrico dell'ASST Papa Giovanni XIII di Bergamo;
che, all'attualità, il minore è iscritto alla scuola dell'infanzia di Torre Boldone, che frequenta con serenità, e si è anche legato immediatamente ai fratelli che vede in base ai diritti di visita stabiliti tra madre e figli in sede di divorzio;
che, peraltro, la signora ha aderito al progetto “PIPPI” tramite il Servizio Pt_1 sociale del Comune di Torre Boldone ed è ancora eseguita da un'educatrice che si reca presso la sua residenza una o due volte a settimana;
che quando il bambino era collocato in comunità il padre lo incontrava una volta al mese, ma dal momento del trasferimento presso il domicilio materno il non aveva più mantenuto CP_1 alcun rapporto con il figlio, fatta eccezione per un paio di visite e sporadiche telefonate nelle quali prometteva al bambino di andare presto a trovarlo senza poi presentarsi;
che l'unico bonifico effettuato dal convenuto per il mantenimento del figlio risaliva a giugno 2024 per l'importo di euro 300; che, all'attualità, la ricorrente, pur laureata e abilitata all'insegnamento, non svolge attività lavorativa essendo impossibilitata a conciliare il lavoro con l'accudimento di , che nel corso _1 del primo anno della scuola dell'infanzia si era ammalato moltissime volte;
che la ricorrente è proprietaria di un immobile sito a Torino, concesso in locazione a terzi, dal quale percepisce un canone mensile di euro 500,00, oltre ad essere comproprietaria di un altro immobile ubicato ad Alzano Lombardo per il quale trae un canone di 250 euro al mese, somma che, d'accordo con l'ex marito, viene investita nelle polizze vita sottoscritte in favore dei figli nati dal precedente matrimonio;
che ella ora vive in locazione a Torre Boldone versando un canone mensile di euro 580,00, oltre agli oneri relativi alle utenze domestiche, ed è gravata da un contributo per il mantenimento mensile dei figli collocati presso il signor oltre che da CP_2 un debito maturato nei confronti della comunità dove il piccolo è stato _1 collocato;
che, rispetto alla condizione del signor , per quanto noto alla CP_1 ricorrente, costui dichiarava di essere un giocatore di poker e di essere titolare un'impresa individuale, oltre che socio di una società a responsabilità limitata che svolge la medesima attività della ditta individuale.
Regolarmente instaurato il giudizio, all'udienza di prima comparizione fissata per il
3 giorno 11/09/2025, il giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto e procedeva a sentire liberamente l'odierna ricorrente, che dichiarava testualmente quanto si riporta di seguito: “ sta bene, a parte che in vacanza si è rotto un _1 braccio ma sta bene. È caduto mentre inseguiva la palla e si è rotto un braccio, è stata una caduta banale. È stato ingessato e adesso ha il manicotto per qualche settimana. non ha iniziato l'asilo perché essendo molto fisico le maestre _1 potrebbero fare fatica a contenere i suoi movimenti. Inoltre, non si può bagnare e quindi occorre fare attenzione, riprenderà l'asilo quando gli verrà tolto questo manicotto. Io vivo da sola con in una casa in affitto. L'ultima volta che _1 ha visto il papà risale ad aprile 2025, quando il padre è venuto a Bergamo _1 per far vista al bambino. La volta precedente risale al mese di gennaio. Qualche volta è capitato che il bambino volesse sentire il padre, e io l'ho chiamato verso le ore 20.00 ma il padre neppure ha risposto. Nel mese di agosto è capitato che ha risposto al telefono e il bambino gli ha raccontato di trovarsi in quel momento ad Albenga, a circa 70 km dalla sua abitazione. Il signor sta scontando una CP_1 pena in regime di sorveglianza e quindi non sarebbe potuto uscire dalla provincia di Imperia. Così ad agosto mi proponeva di pagarmi un taxi affinché io e il bambino potessimo andare a trovarlo, ma io gli dicevo di incontrarci prima solamente io e lui per parlare del bambino, raccontargli qualcosa di suo figlio, visto che non lo conosce più di tanto e soprattutto per metterlo in guardia rispetto ad alcuni suoi comportamenti sbagliati tenuti nei confronti del bambino. Come accaduto a gennaio, quando io ero a fare la doccia e si è arrampicato ed è caduto _1 procurandosi un bernoccolo;
io sono corsa di là sentendo che piangeva e lui davanti al bambino che piangeva, anziché rassicurarlo, mi diceva che se non avessi chiamato subito l'ambulanza mi avrebbe riempito di botte, facendo il gesto di alzare una mano contro di me. Mi viene la pelle d'oca a risperarci;
a quel punto io a fronte della sua insistenza chiamavo l'ambulanza per evitare che si alterasse ulteriormente. Quando giungevano i sanitari del 118 ci dicevano che per un
così non era il caso di chiamare l'ambulanza; a non hanno Parte_2 _1 fatto neanche la radiografia. A giugno tentavo di contattarlo perché il bambino ha avuto problemi al pene perché probabilmente c'era il bisogno di operarlo, allora lo informavo di tenere il telefono acceso perché in caso di intervento mi serviva anche il suo consenso;
fortunatamente poi non è stato necessario perché i medici hanno risolto manualmente questo problema prescrivendo una crema antibiotica;
a quel punto verso le tre del pomeriggio lo richiamavo per dirgli che era andato tutto bene e non dovevano sottoporlo a intervento, ma lui nemmeno rispondeva al telefono, a riprova della sua irreperibilità. Lui ha altri due figli riconosciuti, di uno gli è stata tolta la responsabilità genitoriale. ha avuto dei precedenti Controparte_1 penali per cui ha scontato circa 6 anni di carcere, oltre a 2 di comunità per l'uso di eroina e adesso sta scontando una pena in regime di sorveglianza. Il motivo per cui oggi è sottoposto a questa misura restrittiva non lo so. Previo permesso del magistrato potrebbe allontanarsi dalla provincia di Imperia per far visita ai suoi figli;
inoltre gli è permesso di recarsi in Francia dove lavora”.
4 All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Preme ricordare, in diritto, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono- genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ebbene, quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente alla mancata costituzione in giudizio del convenuto, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre, tale da rendere necessaria la concentrazione in capo alla madre di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita del figlio, avendo ella mostrato di essere idonea ad occuparsi delle
5 esigenze materiali e morali di , per quanto supportata dal Servizio sociale _1 territoriale, e comunque nella più completa assenza della figura paterna.
A proposito delle competenze della madre, deve darsi atto che nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale di Torre Boldone si rappresenta quanto si reputa utile trascrivere: “[…] La mattina del 25 maggio 2024 è avvenuto il rientro definitivo di presso l'abitazione materna. L'accompagnamento emotivo e _1 relazionale, sia da parte della comunità che dei servizi, ha sostenuto il minore in questo passaggio, che pur nella sua complessità rappresenta un momento centrale e significativo nel suo percorso. Nel complesso, si evidenzia che il percorso di riavvicinamento, pur con le fisiologiche fatiche legate al carico emotivo e al cambiamento, è stato rispettoso dei tempi del minore e si è svolto in modo progressivo e monitorato. La madre ha dimostrato una crescente capacità di accoglienza e gestione del rapporto con collaborando attivamente con i _1 servizi e rendendosi disponibile a seguire tutte le fasi del progetto. Al fine di accompagnare il consolidamento del legame madre-figlio e prevenire eventuali situazioni di vulnerabilità nella fase post-rientro, il Servizio scrivente ha proposto alla madre di partecipare al Programma PIPPI con l'attivazione di un intervento educativo domiciliare, per affiancarla e supportarla nel periodo di rientro a casa del piccolo La madre ha chiesto di rimandare l'avvio dell'intervento a _1
Settembre 2024 così da trascorrere le vacanze in Liguria con e gli altri _1 quattro figli avuti dalla relazione con l'ex marito. Nel primo mese sono stati svolti due accessi settimanali di due ore ciascuno da parte dell'educatrice domiciliare;
successivamente la madre ha chiesto di ridurre gli accessi per avere maggior tempo per la gestione familiare e per l'organizzare il nuovo incarico ricevuto di insegnante di sostengo presso una scuola primaria (incarico alla quale ha rinunciato nei mesi successivi per il carico familiare). Il Servizio scrivente ha inoltre mantenuto anche un monitoraggio della situazione con colloqui diretti con la madre e sondando la rete familiare della madre (nonna materna e zia materna). In sintesi, il Servizio Sociale ha elaborato e condiviso un progetto di avvicinamento graduale del minore alla madre, realizzato nel periodo compreso tra settembre 2023 e maggio _1
2024, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento del legame madre-figlio in un contesto di tutela. Successivamente, da settembre 2024 a giugno 2025, è stato attivato un intervento educativo domiciliare rivolto alla diade madre-bambino finalizzato al sostegno delle competenze genitoriali e al benessere del minore, accompagnato da un monitoraggio sociale” (v. relazione del 20/08/2025 a firma dell'Ass. soc. ); Controparte_4
Ebbene, da quanto riportato dal Servizio sociale, può ritenersi accertato che la signora abbia mostrato, nel tempo, una crescente capacità di accudimento e di Pt_1 gestione del rapporto con il piccolo , mantenendo ferma e costante la _1 collaborazione con i Servizi sociali e specialistici, oltre che con la figura educativa.
Dunque, nella completa assenza della figura paterna, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita del minore, alla madre va attribuito il potere di
6 intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per il minore di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, interventi chirurgici, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico del figlio, alla sua educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal minore.
Considerata la tenera età del bambino e l'atteggiamento di latitanza di CP_1 verso il figlio minore, il Tribunale ritiene maggiormente tutelante sospendere eventuali libere frequentazioni tra padre e figlio, prevedendo, a salvaguardia del benessere psicoemotivo del minore, che gli incontri dovranno avvenire esclusivamente in “spazio neutro”, alla presenza dell'educatore del Servizio sociale, presso cui il convenuto dovrà attivarsi qualora vorrà rispristinare una relazione continuativa con il figlio, sempre che detti incontri non saranno ritenuti dal Servizio sociale pregiudizievoli per il bambino.
In ogni caso, considerate le fragilità psichiche mostrate in passato dalla signora Pt_1
e la tenera età di , il Tribunale reputa opportuno demandare al Servizio _1 sociale territorialmente competente il compito di mantenere attiva la presa in carico del nucleo familiare al fine di monitorare la condizione di benessere del minore ma anche le condizioni personali e di benessere psico-fisico della madre, e ciò in collaborazione con il Servizio specialistico dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per almeno 24 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento. Rimane fermo anche l'incarico al Servizio sociale territoriale di proseguire con l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna e di effettuare sporadici accessi domiciliari per il tempo che riterrà necessario.
Vista la tenera età di , l'ascolto diretto della minore è ritenuto _1 manifestamente superfluo.
Quanto alle questioni economiche inerenti al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, va osservato che la ricorrente ha documentato di non svolgere attività lavorava e di essere gravata dal canone di locazione per l'immobile di Torre Boldone, oltre che del mantenimento dei figli nati dalla precedente relazione.
Quando alla posizione del convenuto, la difesa della signora ha prodotto la Pt_1 visura relativa all'impresa individuale intestata al signor (doc. Controparte_1
18) e quella relativa alla società “A.L.C.A. Impianti Elettrici S.r.l.”, di cui CP_1
è socio con una partecipazione pari al 50% al capitale sociale (doc. 19). Dalla documentazione versata in atti, in particolare dall'ultimo bilancio disponibile
7 relativo all'anno di imposta 2023, si osserva che la società traeva un utile di euro 34.897,00, che neppure veniva distribuito tra i soci, ma portato a nuovo (doc. 20).
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, essendo dimostrato che l'odierno convenuto dispone di piena ed integra capacità lavorativa, oltre che di una buona capacità di guadagno al punto che neppure venivano distribuiti gli utili tra i soci, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico di l'obbligo di versare in CP_1 favore di – sulla quale gravano integralmente gli oneri di mantenimento diretto Pt_1 del minore – un assegno di euro 400,00 al mese, a mezzo bonifico entro il giorno 21 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie previste in dispositivo.
Inoltre, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, l'assegno unico erogato dall'Inps compete di diritto per intero all'odierna ricorrente.
In virtù della soccombenza del convenuto non costituito, il Tribunale condanna a rifondere le spese di lite nei confronti dell'ordina ricorrente, Controparte_1 spese che, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche) per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, si liquidano in complessivi euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo alla madre del minore
[...]
, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del _1 padre in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e alle decisioni di massima importanza di natura medico-sanitaria, educativa-scolastica nonché in ordine alla residenza abituale del minore, che nell'interesse del figlio verranno assunte in via esclusiva dalla madre. Tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per il figlio, a prescindere dal consenso/autorizzazione del padre, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.), con potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della pubblica amministrazione;
2) fermo il collocamento del minore presso la madre affidataria, anche ai fini della residenza anagrafica, dispone, a tutela della prole, la sospensione di incontri “liberi” tra padre e figlio, che potranno riprendere solo alla presenza dell'educatore del Servizio sociale, in spazio neutro, previa attivazione del genitore, sempre che non siano ritenuti pregiudizievoli per il bambino;
8 3) incarica il Servizio sociale territorialmente competente di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e di monitorare la condizione di benessere del minore e le condizioni personali e di benessere psico-fisico della madre, in collaborazione con il Servizio specialistico dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per almeno 24 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento. Rimane fermo l'incarico al Servizi sociale territoriale di proseguire con l'educativa domiciliare presso la madre e di effettuare sporadici accessi domiciliari per il tempo che il Servizio riterrà necessario;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di un CP_1 Pt_1 assegno di euro 400,00 al mese, entro il giorno 21 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, ovvero dalla mensilità di marzo 2025 (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo in uso presso questo Tribunale che si trascrive di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale
9 di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il
10 primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) dà atto che, a fronte del regime di affidamento esclusivo, compete alla madre il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps per il figlio minore;
6) condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite di Controparte_1 questa procedura, liquidate in complessivi euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione di copia della presente pronuncia al Servizio sociale territorialmente competente per il Comune di Torre Boldone (BG).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 20/03/2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/04/1978, con il proc. dom. avv. MADONNA GIANLUCA, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
BORDIGHERA (IM) in data 11/09/1977, residente in [...] – non costituito;
CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
1 CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente: “chiede che la causa venga trattenuta in decisione e precisa le conclusioni chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti in udienza”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025, si rivolgeva all'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio , nato a [...] il Persona_1
21/07/2021, dall'unione more uxorio con;
più in particolare, Controparte_1 la ricorrente chiedeva che il figlio minore venisse affidato in via esclusiva a sé, non avendo il padre dimostrato di possedere alcuna capacità genitoriale ed essendo la madre l'unico punto di riferimento per in grado di prendersi cura del figlio _1 con amore e attenzione;
chiedeva, quindi, il collocamento prevalente presso di sé del bambino, con diritto del padre di vedere e tenere con sé solo all'esito di un _1 percorso di supporto al genitorialità e in presenza della madre; chiedeva, infine, di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di un importo pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, con diritto della ricorrente di percepire al 100% l'assegno unico erogato dall'Inps.
A fondamento delle proprie domande, premetteva di avere altri Parte_1 quattro figli, nati dall'unione matrimoniale con il signor di cui tre Controparte_2 ancora minorenni;
rappresentava che, nel settembre dell'anno 2021, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di NO (all'epoca territorialmente competente) proponeva ricorso con cui chiedeva l'apertura di una procedura per l'affidamento del piccolo al Servizio sociale _1 di Bordighera, conferendo ampio mandato per l'elaborazione del miglior progetto a tutela del minore;
che, a causa delle condizioni di salute dell'odierna ricorrente, a quel tempo sottoposta a terapia antipsicotica e di stabilizzazione dell'umore, dal 1° ottobre 2021 madre e figlio venivano collocati presso la comunità mamma-bambino di Segrate;
che in data 10/12/2021, tuttavia, la ricorrente lasciava la comunità per tornare a Bergamo e ritrovare i quattro figli nati dall'unione matrimoniale con il signor e, a causa del suo mancato rientro in comunità, il piccolo CP_3 _1 veniva trasferito presso un'altra comunità specifica per soli minori;
che, nel frattempo, il Tribunale per i minorenni di NO conduceva un'indagine sul padre
, ritenendo che costui non fosse una figura adeguata in termini Controparte_1 di stabilità e responsabilità per tenere collocato presso di sé il figlio;
che, quindi, dal 13 gennaio 2022 veniva collocato presso la comunità educativa di pronta _1 accoglienza “La Nostra Casetta”, e nel mentre venivano avviati incontri protetti con entrambi i genitori, fino a quando il 21 giugno 2022 il minore veniva collocato presso
2 un'altra comunità di tipo familiare;
che, all'esito dell'indagine psicosociale, il Tribunale per i minorenni di NO emetteva il decreto definitivo n. 3587/2023, con il quale confermava l'affidamento del minore al Comune di Torre _1
Boldone per il periodo di 12 mesi, limitando la responsabilità genitoriale di madre e padre quanto alle scelte educative e scolastiche e agli interventi demandati ai Servizi sociali sanitari, delegando al medesimo Servizio sociale il compito di avviare un percorso di avvicinamento del minore alla madre garantendo la sicurezza del bambino e, al tempo stesso, di verificare la piena fattibilità dell'accudimento diretto del figlio da parte della madre;
che, pertanto, essendo spirato il termine di 12 mesi previsto nel provvedimento definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni, doveva ritenersi automaticamente cessato anche l'affido del minore al Servizio sociale;
che, dunque, dal mese di maggio 2024, il minore viveva stabilmente a Torre Boldone insieme alla madre, la quale, da tempo, versa in condizioni di compenso psichico essendo seguita regolarmente dal servizio psichiatrico dell'ASST Papa Giovanni XIII di Bergamo;
che, all'attualità, il minore è iscritto alla scuola dell'infanzia di Torre Boldone, che frequenta con serenità, e si è anche legato immediatamente ai fratelli che vede in base ai diritti di visita stabiliti tra madre e figli in sede di divorzio;
che, peraltro, la signora ha aderito al progetto “PIPPI” tramite il Servizio Pt_1 sociale del Comune di Torre Boldone ed è ancora eseguita da un'educatrice che si reca presso la sua residenza una o due volte a settimana;
che quando il bambino era collocato in comunità il padre lo incontrava una volta al mese, ma dal momento del trasferimento presso il domicilio materno il non aveva più mantenuto CP_1 alcun rapporto con il figlio, fatta eccezione per un paio di visite e sporadiche telefonate nelle quali prometteva al bambino di andare presto a trovarlo senza poi presentarsi;
che l'unico bonifico effettuato dal convenuto per il mantenimento del figlio risaliva a giugno 2024 per l'importo di euro 300; che, all'attualità, la ricorrente, pur laureata e abilitata all'insegnamento, non svolge attività lavorativa essendo impossibilitata a conciliare il lavoro con l'accudimento di , che nel corso _1 del primo anno della scuola dell'infanzia si era ammalato moltissime volte;
che la ricorrente è proprietaria di un immobile sito a Torino, concesso in locazione a terzi, dal quale percepisce un canone mensile di euro 500,00, oltre ad essere comproprietaria di un altro immobile ubicato ad Alzano Lombardo per il quale trae un canone di 250 euro al mese, somma che, d'accordo con l'ex marito, viene investita nelle polizze vita sottoscritte in favore dei figli nati dal precedente matrimonio;
che ella ora vive in locazione a Torre Boldone versando un canone mensile di euro 580,00, oltre agli oneri relativi alle utenze domestiche, ed è gravata da un contributo per il mantenimento mensile dei figli collocati presso il signor oltre che da CP_2 un debito maturato nei confronti della comunità dove il piccolo è stato _1 collocato;
che, rispetto alla condizione del signor , per quanto noto alla CP_1 ricorrente, costui dichiarava di essere un giocatore di poker e di essere titolare un'impresa individuale, oltre che socio di una società a responsabilità limitata che svolge la medesima attività della ditta individuale.
Regolarmente instaurato il giudizio, all'udienza di prima comparizione fissata per il
3 giorno 11/09/2025, il giudice delegato dichiarava la contumacia del convenuto e procedeva a sentire liberamente l'odierna ricorrente, che dichiarava testualmente quanto si riporta di seguito: “ sta bene, a parte che in vacanza si è rotto un _1 braccio ma sta bene. È caduto mentre inseguiva la palla e si è rotto un braccio, è stata una caduta banale. È stato ingessato e adesso ha il manicotto per qualche settimana. non ha iniziato l'asilo perché essendo molto fisico le maestre _1 potrebbero fare fatica a contenere i suoi movimenti. Inoltre, non si può bagnare e quindi occorre fare attenzione, riprenderà l'asilo quando gli verrà tolto questo manicotto. Io vivo da sola con in una casa in affitto. L'ultima volta che _1 ha visto il papà risale ad aprile 2025, quando il padre è venuto a Bergamo _1 per far vista al bambino. La volta precedente risale al mese di gennaio. Qualche volta è capitato che il bambino volesse sentire il padre, e io l'ho chiamato verso le ore 20.00 ma il padre neppure ha risposto. Nel mese di agosto è capitato che ha risposto al telefono e il bambino gli ha raccontato di trovarsi in quel momento ad Albenga, a circa 70 km dalla sua abitazione. Il signor sta scontando una CP_1 pena in regime di sorveglianza e quindi non sarebbe potuto uscire dalla provincia di Imperia. Così ad agosto mi proponeva di pagarmi un taxi affinché io e il bambino potessimo andare a trovarlo, ma io gli dicevo di incontrarci prima solamente io e lui per parlare del bambino, raccontargli qualcosa di suo figlio, visto che non lo conosce più di tanto e soprattutto per metterlo in guardia rispetto ad alcuni suoi comportamenti sbagliati tenuti nei confronti del bambino. Come accaduto a gennaio, quando io ero a fare la doccia e si è arrampicato ed è caduto _1 procurandosi un bernoccolo;
io sono corsa di là sentendo che piangeva e lui davanti al bambino che piangeva, anziché rassicurarlo, mi diceva che se non avessi chiamato subito l'ambulanza mi avrebbe riempito di botte, facendo il gesto di alzare una mano contro di me. Mi viene la pelle d'oca a risperarci;
a quel punto io a fronte della sua insistenza chiamavo l'ambulanza per evitare che si alterasse ulteriormente. Quando giungevano i sanitari del 118 ci dicevano che per un
così non era il caso di chiamare l'ambulanza; a non hanno Parte_2 _1 fatto neanche la radiografia. A giugno tentavo di contattarlo perché il bambino ha avuto problemi al pene perché probabilmente c'era il bisogno di operarlo, allora lo informavo di tenere il telefono acceso perché in caso di intervento mi serviva anche il suo consenso;
fortunatamente poi non è stato necessario perché i medici hanno risolto manualmente questo problema prescrivendo una crema antibiotica;
a quel punto verso le tre del pomeriggio lo richiamavo per dirgli che era andato tutto bene e non dovevano sottoporlo a intervento, ma lui nemmeno rispondeva al telefono, a riprova della sua irreperibilità. Lui ha altri due figli riconosciuti, di uno gli è stata tolta la responsabilità genitoriale. ha avuto dei precedenti Controparte_1 penali per cui ha scontato circa 6 anni di carcere, oltre a 2 di comunità per l'uso di eroina e adesso sta scontando una pena in regime di sorveglianza. Il motivo per cui oggi è sottoposto a questa misura restrittiva non lo so. Previo permesso del magistrato potrebbe allontanarsi dalla provincia di Imperia per far visita ai suoi figli;
inoltre gli è permesso di recarsi in Francia dove lavora”.
4 All'esito del libero interrogatorio, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa, che veniva rimessa immediatamente in decisione innanzi al Collegio.
Ciò premesso, meritano integrale conferma i provvedimenti assunti dal giudice delegato in via temporanea e urgente, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
Preme ricordare, in diritto, che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono- genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ebbene, quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente alla mancata costituzione in giudizio del convenuto, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre, tale da rendere necessaria la concentrazione in capo alla madre di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che interessano la vita del figlio, avendo ella mostrato di essere idonea ad occuparsi delle
5 esigenze materiali e morali di , per quanto supportata dal Servizio sociale _1 territoriale, e comunque nella più completa assenza della figura paterna.
A proposito delle competenze della madre, deve darsi atto che nella relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale di Torre Boldone si rappresenta quanto si reputa utile trascrivere: “[…] La mattina del 25 maggio 2024 è avvenuto il rientro definitivo di presso l'abitazione materna. L'accompagnamento emotivo e _1 relazionale, sia da parte della comunità che dei servizi, ha sostenuto il minore in questo passaggio, che pur nella sua complessità rappresenta un momento centrale e significativo nel suo percorso. Nel complesso, si evidenzia che il percorso di riavvicinamento, pur con le fisiologiche fatiche legate al carico emotivo e al cambiamento, è stato rispettoso dei tempi del minore e si è svolto in modo progressivo e monitorato. La madre ha dimostrato una crescente capacità di accoglienza e gestione del rapporto con collaborando attivamente con i _1 servizi e rendendosi disponibile a seguire tutte le fasi del progetto. Al fine di accompagnare il consolidamento del legame madre-figlio e prevenire eventuali situazioni di vulnerabilità nella fase post-rientro, il Servizio scrivente ha proposto alla madre di partecipare al Programma PIPPI con l'attivazione di un intervento educativo domiciliare, per affiancarla e supportarla nel periodo di rientro a casa del piccolo La madre ha chiesto di rimandare l'avvio dell'intervento a _1
Settembre 2024 così da trascorrere le vacanze in Liguria con e gli altri _1 quattro figli avuti dalla relazione con l'ex marito. Nel primo mese sono stati svolti due accessi settimanali di due ore ciascuno da parte dell'educatrice domiciliare;
successivamente la madre ha chiesto di ridurre gli accessi per avere maggior tempo per la gestione familiare e per l'organizzare il nuovo incarico ricevuto di insegnante di sostengo presso una scuola primaria (incarico alla quale ha rinunciato nei mesi successivi per il carico familiare). Il Servizio scrivente ha inoltre mantenuto anche un monitoraggio della situazione con colloqui diretti con la madre e sondando la rete familiare della madre (nonna materna e zia materna). In sintesi, il Servizio Sociale ha elaborato e condiviso un progetto di avvicinamento graduale del minore alla madre, realizzato nel periodo compreso tra settembre 2023 e maggio _1
2024, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento del legame madre-figlio in un contesto di tutela. Successivamente, da settembre 2024 a giugno 2025, è stato attivato un intervento educativo domiciliare rivolto alla diade madre-bambino finalizzato al sostegno delle competenze genitoriali e al benessere del minore, accompagnato da un monitoraggio sociale” (v. relazione del 20/08/2025 a firma dell'Ass. soc. ); Controparte_4
Ebbene, da quanto riportato dal Servizio sociale, può ritenersi accertato che la signora abbia mostrato, nel tempo, una crescente capacità di accudimento e di Pt_1 gestione del rapporto con il piccolo , mantenendo ferma e costante la _1 collaborazione con i Servizi sociali e specialistici, oltre che con la figura educativa.
Dunque, nella completa assenza della figura paterna, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita del minore, alla madre va attribuito il potere di
6 intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per il minore di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, interventi chirurgici, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico del figlio, alla sua educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dal minore.
Considerata la tenera età del bambino e l'atteggiamento di latitanza di CP_1 verso il figlio minore, il Tribunale ritiene maggiormente tutelante sospendere eventuali libere frequentazioni tra padre e figlio, prevedendo, a salvaguardia del benessere psicoemotivo del minore, che gli incontri dovranno avvenire esclusivamente in “spazio neutro”, alla presenza dell'educatore del Servizio sociale, presso cui il convenuto dovrà attivarsi qualora vorrà rispristinare una relazione continuativa con il figlio, sempre che detti incontri non saranno ritenuti dal Servizio sociale pregiudizievoli per il bambino.
In ogni caso, considerate le fragilità psichiche mostrate in passato dalla signora Pt_1
e la tenera età di , il Tribunale reputa opportuno demandare al Servizio _1 sociale territorialmente competente il compito di mantenere attiva la presa in carico del nucleo familiare al fine di monitorare la condizione di benessere del minore ma anche le condizioni personali e di benessere psico-fisico della madre, e ciò in collaborazione con il Servizio specialistico dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per almeno 24 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento. Rimane fermo anche l'incarico al Servizio sociale territoriale di proseguire con l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna e di effettuare sporadici accessi domiciliari per il tempo che riterrà necessario.
Vista la tenera età di , l'ascolto diretto della minore è ritenuto _1 manifestamente superfluo.
Quanto alle questioni economiche inerenti al mantenimento ordinario e straordinario del figlio, va osservato che la ricorrente ha documentato di non svolgere attività lavorava e di essere gravata dal canone di locazione per l'immobile di Torre Boldone, oltre che del mantenimento dei figli nati dalla precedente relazione.
Quando alla posizione del convenuto, la difesa della signora ha prodotto la Pt_1 visura relativa all'impresa individuale intestata al signor (doc. Controparte_1
18) e quella relativa alla società “A.L.C.A. Impianti Elettrici S.r.l.”, di cui CP_1
è socio con una partecipazione pari al 50% al capitale sociale (doc. 19). Dalla documentazione versata in atti, in particolare dall'ultimo bilancio disponibile
7 relativo all'anno di imposta 2023, si osserva che la società traeva un utile di euro 34.897,00, che neppure veniva distribuito tra i soci, ma portato a nuovo (doc. 20).
Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, essendo dimostrato che l'odierno convenuto dispone di piena ed integra capacità lavorativa, oltre che di una buona capacità di guadagno al punto che neppure venivano distribuiti gli utili tra i soci, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico di l'obbligo di versare in CP_1 favore di – sulla quale gravano integralmente gli oneri di mantenimento diretto Pt_1 del minore – un assegno di euro 400,00 al mese, a mezzo bonifico entro il giorno 21 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie previste in dispositivo.
Inoltre, in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, l'assegno unico erogato dall'Inps compete di diritto per intero all'odierna ricorrente.
In virtù della soccombenza del convenuto non costituito, il Tribunale condanna a rifondere le spese di lite nei confronti dell'ordina ricorrente, Controparte_1 spese che, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche) per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, si liquidano in complessivi euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dispone l'affidamento super-esclusivo alla madre del minore
[...]
, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del _1 padre in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione e alle decisioni di massima importanza di natura medico-sanitaria, educativa-scolastica nonché in ordine alla residenza abituale del minore, che nell'interesse del figlio verranno assunte in via esclusiva dalla madre. Tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per il figlio, a prescindere dal consenso/autorizzazione del padre, anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.), con potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche, le autorità sanitarie ed ogni altro organo della pubblica amministrazione;
2) fermo il collocamento del minore presso la madre affidataria, anche ai fini della residenza anagrafica, dispone, a tutela della prole, la sospensione di incontri “liberi” tra padre e figlio, che potranno riprendere solo alla presenza dell'educatore del Servizio sociale, in spazio neutro, previa attivazione del genitore, sempre che non siano ritenuti pregiudizievoli per il bambino;
8 3) incarica il Servizio sociale territorialmente competente di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e di monitorare la condizione di benessere del minore e le condizioni personali e di benessere psico-fisico della madre, in collaborazione con il Servizio specialistico dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per almeno 24 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento. Rimane fermo l'incarico al Servizi sociale territoriale di proseguire con l'educativa domiciliare presso la madre e di effettuare sporadici accessi domiciliari per il tempo che il Servizio riterrà necessario;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di un CP_1 Pt_1 assegno di euro 400,00 al mese, entro il giorno 21 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, ovvero dalla mensilità di marzo 2025 (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal protocollo in uso presso questo Tribunale che si trascrive di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale
9 di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il
10 primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5) dà atto che, a fronte del regime di affidamento esclusivo, compete alla madre il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps per il figlio minore;
6) condanna a rifondere alla ricorrente le spese di lite di Controparte_1 questa procedura, liquidate in complessivi euro 2.906,00, per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione di copia della presente pronuncia al Servizio sociale territorialmente competente per il Comune di Torre Boldone (BG).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
11