Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 7 novem- bre 2024, iscritta al n. 2753 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via della Ferrovia n. 40, presso lo studio dell'Avv. Chiara Cozzi che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 7 novembre 2024
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi ed hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 7 agosto 2010 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte II, serie A, n.
73); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le se- guenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Ai fini della composizione della lite, la casa coniugale sita in Viterbo, Strada
Roccalvecce 3/A, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Viterbo al
Foglio 270, Particella 634, Rendita: euro 436,41, Zona censuaria 5, Categoria A/2a),
Classe 2, Consistenza 6,5 vani di 102 mq, in comproprietà tra i coniugi, verrà asse- gnata al Signor previa corresponsione alla Signora della con- Parte_1 Pt_2
grua somma, predeterminata tra le parti, di € 50.000,00. (doc. 7 – Visura relativa all'immobile).
2. A tal fine entrambi i coniugi si impegnano a concludere regolare contratto di compravendita entro e non oltre un anno dalla data di omologazione del presente accordo, con spese notarili a carico del Signo Parte_1
3. Per il perfezionamento della compravendita, trattandosi di condizione connessa alla separazione consensuale dei coniugi, e indispensabile ed essenziale per la riso- luzione della crisi coniugale, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 della L. 74 del 6 marzo 1987, così come modificati dalla sen- tenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e confermati dalle successive pro- nunce della Cassazione.
4. Pertanto i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto: il Signor nell'abitazione divenuta di sua esclusiva proprietà in Viterbo, Strada Parte_1
Roccalvecce 3/A, la Signor nell'abitazione sita in Vitorchiano, Via Beata Pt_2
Gabriella 11.
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5. Il Signo si impegna a corrispondere alla Signor a titolo di Parte_1 Pt_2
mantenimento, € 250,00 mensili, mediante bonifico bancario inviato, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, all'IBAN [...] alla medesima intestato, sino al mese dicembre 2025, al fine di consentire alla ricorrente di sistemarsi presso la nuova abitazione e trovare un nuovo impiego”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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