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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 1969/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del primo luglio 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali sino al ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 28.5.2025, vertente tra:
in persona del suo legale rapp.te, CF Parte_1
P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella in virtù di procura allegata all'appello ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo di
Torre Argentina n. 11
Appellante
E
p.i.v.a. Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Panaccione in virtù di procura a margine della citazione in primo grado il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
279/2022, pubblicata il primo marzo 2022.
Conclusioni:
l'appellante come da atto d'appello, come ribadito nelle note depositate il 13.6.2025 ed in quelle depositate il 30.6.2025;
2 l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta, come ribadito nelle note depositate il 13.6.2025 ed in quelle depositate il
28.6.2025.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con la citazione notificata il 15.3.2018 la società “
[...]
liquidazione, in persona del proprio legale Controparte_1 C
rappresentante, sig. , convenne in giudizio Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Cassino e, premesso Controparte_2
che: la società attrice “ intrattiene” almeno dal marzo 1992 l'apertura di credito in conto corrente presso la banca convenuta, n. 1000/32262, per il cui svolgimento ha rinviato agli estratti conto prodotti – dal
20.1.1992 al 30.9.2014; al conto corrente affidato erano stati applicati interessi anatocistici vietati, commissioni di massimo scoperto ( d'ora in poi: c.m.s.) indeterminate, interessi usurari in 30 trimestri;
essa aveva invano richiesto alla banca la documentazione contrattuale, ai sensi dell'art. 119 t.u.b.;
chiese che, previa declaratoria di nullità delle clausole negoziali prevedenti l'anatocismo trimestrale;
l'applicazione di interessi ultralegali convenzionali, valute, c.m.s., spese non pattuite ed
3 interessi usurari, fosse determinato il corretto saldo del predetto conto, la banca fosse condannata al pagamento dell'indebito percepito in applicazione delle clausole invalide.
La banca convenuta si costituì, eccependo: la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per le rimesse solutorie eseguite per il periodo antecedente al 22.3.2008, cioè antecedente al decennio calcolato a ritroso dalla notificazione della citazione. Poiché, secondo la banca, non vi era stato tra le parti alcun contratto scritto di affidamento, tutte le rimesse suindicate sarebbero state solutorie;
la prescrizione del diritto agli interessi;
il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte attrice.
Ha sostenuto inoltre che per il periodo in cui la prescrizione non operava, le parti avevano pattuito per iscritto le condizioni economiche del conto corrente, avendo l'attrice stipulato: il 25.2.2005 l'apertura di credito per euro 40.000; il 16.3.2005 la trasformazione del conto in conto business;
il 17.11.2009 l'ulteriore trasformazione del conto in conto business light.
4 Quanto alla capitalizzazione degli interessi, ha sostenuto che il
13.6.2000 la banca aveva comunicato in Gazzetta Ufficiale
l'adeguamento alla delibera CICR del febbraio 2000, cosicché
l'anatocismo, a decorrere da tale delibera era stata legittimo, contestando infine le restanti pretese voci indebite allegate dall'attrice.
La causa è stata istruita con c.t.u. contabile ed è stata decisa con la sentenza impugnata nel presente giudizio d'appello, con la quale il
Tribunale: ha ritenuto correttamente formulata l'eccezione di prescrizione;
ha accolto la domanda, dichiarando il credito della correntista pari ad euro 30.715,57 alla data del 30.6.2013, sottraendo alcuni versamenti solutori, avuto riguardo al conto corrente azionato in giudizio, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Il Tribunale ha aderito alla relazione integrativa del c.t.u., depurando il conto dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al 25.2.2005, nonché dagli interessi ultralegali e dalle c.m.s., nonché dagli ulteriori costi non pattuiti.
Nel valido contraddittorio delle parti, ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo che in riforma della stessa, la domanda della società attrice fosse respinta, per essersi
5 maturata la prescrizione quanto al periodo anteriore al 22.3.2008 e per infondatezza nel resto, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi: violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 e 100 c.p.c., per aver il Tribunale accolto la domanda, pur se erano stati prodotti unicamente estratti conto parziali, nonché per aver accolto la domanda di accertamento del saldo alla data del 30.6.2013, cioè una domanda non definitiva, inammissibile e comunque infondata;
violazione degli artt. 1842, 2697,2935 e 2946 c.c., per avere il primo Giudice deciso il giudizio sul presupposto che il contratto di conto corrente fosse assistito da un fido di fatto, viceversa insussistente ed errando quindi laddove aveva concluso che le rimesse fossero ripristinatorie e non solutorie;
la prescrizione si sarebbe pertanto maturata;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere il Tribunale deciso sulla base di estratti conto parziali ed in particolare mancanti degli anni 1999 e 2000 e per essersi adeguato alla c.t.u., che aveva eseguito per tale ragione alcuni raccordi contabili;
sottovalutando peraltro che parte attrice aveva chiesto ex art. 119 t.u.b. solo il rilascio di copia del contratto, cui la banca aveva risposto, invitando a prendere contatti con la filiale ed a cui 6 non aveva ottemperato sol perché il contratto era molto risalente nel tempo;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.: il primo
Giudice aveva recepito le conclusioni del c.t.u., il quale aveva individuato i versamenti solutori sul saldo ricostruito e non sul c.d.
“ saldo banca”, mentre avrebbe dovuto individuare le rimesse solutorie avuto riguardo al “ saldo banca”.
L'appellata ha diffusamente contestato l'appello, del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, la quale, con il decreto del 28.5.2025 è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
2.Ritiene la Corte necessario, ai fini del decidere e prima dell'esame dei motivi di appello, ripercorrere la “ storia” del rapporto negoziale litigioso, quantomeno dalla sua origine e sino alla stipula dei contratti indicati dalla banca nella propria comparsa di costituzione
7 e risposta in primo grado e riassunti in narrativa, il primo dei quali risalente al 25.2.2005.
2.1. La società attrice ha espressamente allegato che dal gennaio
1992 era in corso di efficacia il conto corrente;
esso non è stato prodotto in atti, in quanto la società ha sostenuto di averne CP_1
inutilmente chiesto copia alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
Il conto corrente, secondo l'attrice, era affidato nella forma del c.d. fido di fatto, cioè di un affidamento in concreto concesso dalla banca, pur se non pattuito in forma scritta.
L'attrice ha ribadito il proprio assunto circa il conto affidato, anche sulla scorta delle osservazioni contenute nella c.t.u. svolta in primo grado, secondo la quale il conto era affidato, poiché sin dall'inizio era stato passivo, ma senza alcuna intimazione al rientro da parte della banca e poiché dagli estratti conto emergeva il calcolo separato degli interessi e delle c.m.s.
Questa Corte osserva quanto segue.
L'attrice non ha ottemperato al proprio onere probatorio ( cfr. sul punto Cass. del 2020 n.23852): essa non ha prodotto tempestivamente il contratto, sebbene fosse richiamato in citazione e ne conoscesse il contenuto, tanto da aver lamentato l'illegittimità di alcune clausole.
8 Il ricorso da parte dell' attrice all'art. 119 t.u.b., richiamato in citazione, non è risolutivo per ritenere che essa abbia assolto al loro onere probatorio.
In primo luogo, l'art. 119 IV comma t.u.b. consente al correntista di ottenere la “ documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, cioè singoli documenti che il correntista possa non più conservare;
in secondo luogo, considerando che l'attrice in citazione ha dedotto di aver inoltrato la richiesta ex art. 117 t.u.b. il 19.5.2017, ne deriva che ha richiesto copia di un contratto anteriore di oltre 10 anni rispetto alla richiesta.
Quindi, la mancata consegna di una copia da parte della banca non può esserle imputata a titolo di colpa, essendo limitato il diritto del correntista ad ottenere la documentazione bancaria degli ultimi 10 anni.
2.2.Ciò premesso, il conto non può in alcun modo qualificarsi affidato.
Il fido di fatto che secondo l'appellante sarebbe stato concluso tra le parti è un'apertura di credito non pattuita per iscritto, ma comunque convenuta tra le parti, anche per fatti concludenti;
non è invece ravvisabile quando gli sconfinamenti siano avvenuti per “ mera tolleranza”: cfr. Cass. del 2022 n. 19844, in una fattispecie del tutto analoga.
9 Quando l'apertura di credito sia accertata, è accertato anche l'ammontare degli importi che la banca pone a disposizione del cliente ( così la giurisprudenza ora citata).
Nel caso di specie, la ha concesso credito alla correntista, al CP_2
di fuori ed indipendentemente dalla stipula di alcuna apertura di credito pattuita per iscritto;
ciò sino al 2005.
Non risulta neppure che nel conto corrente fosse previsto l'ammontare della somma che la banca avrebbe messo a disposizione, ex artt. 1842 sgg. c.c.
Anche la giurisprudenza la quale ha ritenuto ammissibile la pattuizione dell'apertura di credito all'interno del contratto di conto corrente ( cfr. Cass. n. 2463 del 29.01.2019), ha ribadito che perlomeno quest'ultimo dovesse essere stipulato per iscritto, senza tuttavia aver mai ritenuto che potessero essere derogate, in tal caso, le norme civilistiche.
Seppur il conto corrente per cui è causa risale al 1992 quale tempo della sua apertura, se vi fosse stata una collegata apertura di credito, il c/c avrebbe dovuto riportare la somma che la banca si obbligava a tenere a disposizione ed il tasso di interesse nel caso del suo utilizzo.
10 Anche volendo soffermarsi sull'emersione di fatti concludenti dai quali desumere l'apertura di credito, la S.C., anche molto di recente, ha ritenuto che deve quantomeno risultare dal conto corrente l'ammontare dell'affidamento ( così Cass. del 2024 n. 11016) e che invece la mera tolleranza dello sconfinamento non può dimostrare l'esistenza del contratto di affidamento: invero, la banca, potendo controllare la situazione patrimoniale e finanziaria della correntista, può scegliere di tollerare sconfinamenti, ben sapendo che può “ fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela”.
Invero, a titolo esemplificativo, non è stata ritenuta concludente nel senso dell'esistenza dell'affidamento l'annotazione dello stesso nel libro fidi della banca, occorrendo evidentemente altri e più conferenti indici rivelatori.
Essi, nel caso di specie, sono del tutto mancati, se solo si considera che lo stesso c.t.u. ha ritenuto il fido entro £ 5 milioni;
dando però atto che la consulente di parte della banca aveva ritenuto possibile il fido entro £ 50 milioni;
quindi, non vi è alcuna evidenza di importi precisi e prestabiliti messi a disposizione dalla banca in favore del cliente.
Non risulta rilevante il richiamo, svolto dall'appellata nelle ultime note depositate, alla giurisprudenza inerente alla forma dei contratti
11 ed alla prova dell'apertura di credito nei contratti anteriori alla l.
154/1992.
E ciò per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, la suindicata legge è entrata in vigore il 10.3.1992, cosicché il contratto stipulato tra e la banca, la cui CP_1
decorrenza iniziale è stata dal marzo 1992, è verosimilmente successiva alla sua entrata in vigore;
in secondo luogo, che il conto corrente fosse redatto in forma scritta
è desumibile dalla stessa prospettazione di poiché ha CP_1
sostenuto di averne invano chiesta copia alla banca, ergo doveva trattarsi di un contratto redatto in forma scritta.
Sulla scorta di quanto sopra riportato, deve quindi ritenersi che nel caso oggetto di causa il rapporto di apertura di credito in conto corrente sia iniziato e proseguito, sino al 25.2.2005, tempo del primo contratto redatto per iscritto prodotto in atti, in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sull'ammontare della somma che la banca aveva messo a disposizione e che, quindi, per mera tolleranza sono stati consentiti sconfinamenti e saldi passivi.
2.3.Se ne deve concludere che i versamenti avvenuti sino al
25.2.2005 hanno avuto unicamente natura solutoria e non ripristinatoria di una provvista in effetti non concessa.
12 Ne deriva che i diritti nascenti dall'azione di ripetizione di indebito per anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura ed altre dedotte indebite voci indicate in citazione in primo grado sono prescritti per quanto attiene a tutti i pagamenti anteriori 25.2.2005: cfr. sulla prescrizione in tal caso dell'azione di ripetizione di indebito, testualmente: Cass. del 2022 n. 19844, già richiamata.
Invero, pur operando la prescrizione per i pagamenti pretesi indebiti, anteriori al decennio calcolato a ritroso dalla notificazione della citazione, nel caso di specie occorre considerare che a decorrere dal 25.2.2005 le parti hanno concluso i contratti prodotti dalla le cui previsioni, quanto ad interessi, capitalizzazione, CP_2
tassi, hanno sostituito quelle sino ad allora applicate, circostanza incontestata, oltre che desumibile dalla stessa denominazione dei due conti correnti.
Ed invero, il contratto “ business”, stipulato il 16.3.2005, sebbene abbia un'altra numerazione, è qualificato quale “ trasformazione” del conto corrente;
analogamente quello stipulato il 17.11.2009.
Orbene e salvo quanto in seguito si dirà circa le allegazioni dell'attrice relative ai contratti prodotti dalla banca:
a)il primo contratto, prodotto dalla banca, del 25.2.2005, consiste nell'apertura di credito sino ad euro 40.000, nella quale sono pattuiti i tassi di interesse e la commissione di massimo scoperto. 13 La capitalizzazione degli interessi è prevista come per il conto corrente di utilizzo, ma nelle condizioni economiche applicate è più specificamente stabilita quale trimestrale;
b)il 16.3.2005 il conto corrente è stato trasformato in “ conto intesa business” e ne sono state previste le relative pattuizioni: per quanto rileva, è stata prevista la pari periodicità degli interessi e le c.m.s.;
c)la successiva trasformazione del conto in conto business light, in data 17.11.2009, ha rimodulato alcune pattuizioni, prevedendo in ogni caso espressamente i tassi di interesse debitori e creditori, la periodicità trimestrale degli interessi che, non essendo limitata a quelli debitori, deve all'evidenza ritenersi riferita a quelli debitori ed a quelli creditori, i costi, la commissione di scoperto di conto.
Alla luce di quanto sin qui osservato ed esaminando congiuntamente tutti i motivi di appello, poiché tra loro connessi logicamente e giuridicamente, si trae quanto segue.
Le conclusioni della c.t.u. svolta in primo grado e delle sue integrazioni non sono condivisibili.
E' decisivo osservare che la c.t.u. è stata redatta sul presupposto che sino al 25.2.2005 il conto fosse affidato ( pag. 7 della prima c.t.u.)
e quantificando, di conseguenza, una serie di indebiti per
14 anatocismo, interessi non pattuiti, c.m.s. ed oneri, il cui diritto alla ripetizione è risultato viceversa prescritto.
Avuto riguardo al termine finale del 30.6.2013, data sino alla quale l'attrice ed odierna appellata ha proposto la domanda di accertamento del saldo, non risultano indebiti oggetto di accertamento: il diritto alla restituzione di tutti i pagamenti dedotti indebiti avvenuti sino al 25.2.2005, tempo di conclusione della prima apertura di credito per iscritto, è prescritto;
i successivi pagamenti risultano regolati dalle clausole negoziali contenute nei contratti prodotti dalla banca, nei confronti dei quali, peraltro, l'attrice non ha mosso alcuna specifica censura cfr. la citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
In ogni caso, come già osservato, i contratti di conto corrente su citati contenevano le clausole negoziali su riassunte, disciplinanti i tassi, la capitalizzazione, le commissioni e gli altri oneri.
Quanto all'usura negoziale, genericamente lamentata in citazione,
l'attrice non ha eseguito alcun raffronto tra i tassi di interesse negoziali ed i tassi soglia del D.M. di riferimento al tempo della stipula del contratto: viceversa, la Corte di Cassazione ( Cass. S.U. del 2020 n. 19597) ha ribadito la necessità della specificità
15 dell'eccezione circa la natura usuraria degli interessi applicati al conto corrente.
L'appello deve pertanto essere accolto, poiché sono fondati i motivi inerenti al mancato assolvimento dell'onere probatorio della correntista in ordine alla produzione del contratto ed alla maturata prescrizione;
sono assorbiti invece i restanti motivi di appello, compresi quelli inerenti alla parzialità degli estratti conto prodotti in atti.
La società poiché soccombente, deve condannarsi al CP_1
pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Si applicano le vigenti tariffe forensi, relative alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nei valori medi dello scaglione.
Restano a carico dell'appellata le spese di c.t.u.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposta da nei confronti della società Parte_1 [...]
: Controparte_1
16 accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, respinge la domanda proposta in primo grado da
[...]
; Controparte_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in euro
7.500 per onorari oltre spese generali per il primo grado e liquidate in euro 9.500 per onorari oltre spese generali per l'appello, disponendo che restino a carico della stessa le spese di c.t.u.
Roma, primo luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 1969/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del primo luglio 2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali sino al ex art. 127 ter c.p.c. in virtù del decreto di questa Corte depositato il 28.5.2025, vertente tra:
in persona del suo legale rapp.te, CF Parte_1
P.IVA_1
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Martella in virtù di procura allegata all'appello ed elettivamente domiciliata in Roma, Largo di
Torre Argentina n. 11
Appellante
E
p.i.v.a. Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Panaccione in virtù di procura a margine della citazione in primo grado il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all' indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n.
279/2022, pubblicata il primo marzo 2022.
Conclusioni:
l'appellante come da atto d'appello, come ribadito nelle note depositate il 13.6.2025 ed in quelle depositate il 30.6.2025;
2 l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta, come ribadito nelle note depositate il 13.6.2025 ed in quelle depositate il
28.6.2025.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
1.Con la citazione notificata il 15.3.2018 la società “
[...]
liquidazione, in persona del proprio legale Controparte_1 C
rappresentante, sig. , convenne in giudizio Controparte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Cassino e, premesso Controparte_2
che: la società attrice “ intrattiene” almeno dal marzo 1992 l'apertura di credito in conto corrente presso la banca convenuta, n. 1000/32262, per il cui svolgimento ha rinviato agli estratti conto prodotti – dal
20.1.1992 al 30.9.2014; al conto corrente affidato erano stati applicati interessi anatocistici vietati, commissioni di massimo scoperto ( d'ora in poi: c.m.s.) indeterminate, interessi usurari in 30 trimestri;
essa aveva invano richiesto alla banca la documentazione contrattuale, ai sensi dell'art. 119 t.u.b.;
chiese che, previa declaratoria di nullità delle clausole negoziali prevedenti l'anatocismo trimestrale;
l'applicazione di interessi ultralegali convenzionali, valute, c.m.s., spese non pattuite ed
3 interessi usurari, fosse determinato il corretto saldo del predetto conto, la banca fosse condannata al pagamento dell'indebito percepito in applicazione delle clausole invalide.
La banca convenuta si costituì, eccependo: la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per le rimesse solutorie eseguite per il periodo antecedente al 22.3.2008, cioè antecedente al decennio calcolato a ritroso dalla notificazione della citazione. Poiché, secondo la banca, non vi era stato tra le parti alcun contratto scritto di affidamento, tutte le rimesse suindicate sarebbero state solutorie;
la prescrizione del diritto agli interessi;
il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte attrice.
Ha sostenuto inoltre che per il periodo in cui la prescrizione non operava, le parti avevano pattuito per iscritto le condizioni economiche del conto corrente, avendo l'attrice stipulato: il 25.2.2005 l'apertura di credito per euro 40.000; il 16.3.2005 la trasformazione del conto in conto business;
il 17.11.2009 l'ulteriore trasformazione del conto in conto business light.
4 Quanto alla capitalizzazione degli interessi, ha sostenuto che il
13.6.2000 la banca aveva comunicato in Gazzetta Ufficiale
l'adeguamento alla delibera CICR del febbraio 2000, cosicché
l'anatocismo, a decorrere da tale delibera era stata legittimo, contestando infine le restanti pretese voci indebite allegate dall'attrice.
La causa è stata istruita con c.t.u. contabile ed è stata decisa con la sentenza impugnata nel presente giudizio d'appello, con la quale il
Tribunale: ha ritenuto correttamente formulata l'eccezione di prescrizione;
ha accolto la domanda, dichiarando il credito della correntista pari ad euro 30.715,57 alla data del 30.6.2013, sottraendo alcuni versamenti solutori, avuto riguardo al conto corrente azionato in giudizio, regolando le spese in base al principio di soccombenza.
Il Tribunale ha aderito alla relazione integrativa del c.t.u., depurando il conto dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al 25.2.2005, nonché dagli interessi ultralegali e dalle c.m.s., nonché dagli ulteriori costi non pattuiti.
Nel valido contraddittorio delle parti, ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo che in riforma della stessa, la domanda della società attrice fosse respinta, per essersi
5 maturata la prescrizione quanto al periodo anteriore al 22.3.2008 e per infondatezza nel resto, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ha affidato l'impugnazione ai seguenti motivi: violazione degli artt. 2907 c.c. e 99 e 100 c.p.c., per aver il Tribunale accolto la domanda, pur se erano stati prodotti unicamente estratti conto parziali, nonché per aver accolto la domanda di accertamento del saldo alla data del 30.6.2013, cioè una domanda non definitiva, inammissibile e comunque infondata;
violazione degli artt. 1842, 2697,2935 e 2946 c.c., per avere il primo Giudice deciso il giudizio sul presupposto che il contratto di conto corrente fosse assistito da un fido di fatto, viceversa insussistente ed errando quindi laddove aveva concluso che le rimesse fossero ripristinatorie e non solutorie;
la prescrizione si sarebbe pertanto maturata;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere il Tribunale deciso sulla base di estratti conto parziali ed in particolare mancanti degli anni 1999 e 2000 e per essersi adeguato alla c.t.u., che aveva eseguito per tale ragione alcuni raccordi contabili;
sottovalutando peraltro che parte attrice aveva chiesto ex art. 119 t.u.b. solo il rilascio di copia del contratto, cui la banca aveva risposto, invitando a prendere contatti con la filiale ed a cui 6 non aveva ottemperato sol perché il contratto era molto risalente nel tempo;
violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.: il primo
Giudice aveva recepito le conclusioni del c.t.u., il quale aveva individuato i versamenti solutori sul saldo ricostruito e non sul c.d.
“ saldo banca”, mentre avrebbe dovuto individuare le rimesse solutorie avuto riguardo al “ saldo banca”.
L'appellata ha diffusamente contestato l'appello, del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.
In seguito è stata fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza in udienza, la quale, con il decreto del 28.5.2025 è stata sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
Le parti le hanno depositate.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
2.Ritiene la Corte necessario, ai fini del decidere e prima dell'esame dei motivi di appello, ripercorrere la “ storia” del rapporto negoziale litigioso, quantomeno dalla sua origine e sino alla stipula dei contratti indicati dalla banca nella propria comparsa di costituzione
7 e risposta in primo grado e riassunti in narrativa, il primo dei quali risalente al 25.2.2005.
2.1. La società attrice ha espressamente allegato che dal gennaio
1992 era in corso di efficacia il conto corrente;
esso non è stato prodotto in atti, in quanto la società ha sostenuto di averne CP_1
inutilmente chiesto copia alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
Il conto corrente, secondo l'attrice, era affidato nella forma del c.d. fido di fatto, cioè di un affidamento in concreto concesso dalla banca, pur se non pattuito in forma scritta.
L'attrice ha ribadito il proprio assunto circa il conto affidato, anche sulla scorta delle osservazioni contenute nella c.t.u. svolta in primo grado, secondo la quale il conto era affidato, poiché sin dall'inizio era stato passivo, ma senza alcuna intimazione al rientro da parte della banca e poiché dagli estratti conto emergeva il calcolo separato degli interessi e delle c.m.s.
Questa Corte osserva quanto segue.
L'attrice non ha ottemperato al proprio onere probatorio ( cfr. sul punto Cass. del 2020 n.23852): essa non ha prodotto tempestivamente il contratto, sebbene fosse richiamato in citazione e ne conoscesse il contenuto, tanto da aver lamentato l'illegittimità di alcune clausole.
8 Il ricorso da parte dell' attrice all'art. 119 t.u.b., richiamato in citazione, non è risolutivo per ritenere che essa abbia assolto al loro onere probatorio.
In primo luogo, l'art. 119 IV comma t.u.b. consente al correntista di ottenere la “ documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, cioè singoli documenti che il correntista possa non più conservare;
in secondo luogo, considerando che l'attrice in citazione ha dedotto di aver inoltrato la richiesta ex art. 117 t.u.b. il 19.5.2017, ne deriva che ha richiesto copia di un contratto anteriore di oltre 10 anni rispetto alla richiesta.
Quindi, la mancata consegna di una copia da parte della banca non può esserle imputata a titolo di colpa, essendo limitato il diritto del correntista ad ottenere la documentazione bancaria degli ultimi 10 anni.
2.2.Ciò premesso, il conto non può in alcun modo qualificarsi affidato.
Il fido di fatto che secondo l'appellante sarebbe stato concluso tra le parti è un'apertura di credito non pattuita per iscritto, ma comunque convenuta tra le parti, anche per fatti concludenti;
non è invece ravvisabile quando gli sconfinamenti siano avvenuti per “ mera tolleranza”: cfr. Cass. del 2022 n. 19844, in una fattispecie del tutto analoga.
9 Quando l'apertura di credito sia accertata, è accertato anche l'ammontare degli importi che la banca pone a disposizione del cliente ( così la giurisprudenza ora citata).
Nel caso di specie, la ha concesso credito alla correntista, al CP_2
di fuori ed indipendentemente dalla stipula di alcuna apertura di credito pattuita per iscritto;
ciò sino al 2005.
Non risulta neppure che nel conto corrente fosse previsto l'ammontare della somma che la banca avrebbe messo a disposizione, ex artt. 1842 sgg. c.c.
Anche la giurisprudenza la quale ha ritenuto ammissibile la pattuizione dell'apertura di credito all'interno del contratto di conto corrente ( cfr. Cass. n. 2463 del 29.01.2019), ha ribadito che perlomeno quest'ultimo dovesse essere stipulato per iscritto, senza tuttavia aver mai ritenuto che potessero essere derogate, in tal caso, le norme civilistiche.
Seppur il conto corrente per cui è causa risale al 1992 quale tempo della sua apertura, se vi fosse stata una collegata apertura di credito, il c/c avrebbe dovuto riportare la somma che la banca si obbligava a tenere a disposizione ed il tasso di interesse nel caso del suo utilizzo.
10 Anche volendo soffermarsi sull'emersione di fatti concludenti dai quali desumere l'apertura di credito, la S.C., anche molto di recente, ha ritenuto che deve quantomeno risultare dal conto corrente l'ammontare dell'affidamento ( così Cass. del 2024 n. 11016) e che invece la mera tolleranza dello sconfinamento non può dimostrare l'esistenza del contratto di affidamento: invero, la banca, potendo controllare la situazione patrimoniale e finanziaria della correntista, può scegliere di tollerare sconfinamenti, ben sapendo che può “ fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela”.
Invero, a titolo esemplificativo, non è stata ritenuta concludente nel senso dell'esistenza dell'affidamento l'annotazione dello stesso nel libro fidi della banca, occorrendo evidentemente altri e più conferenti indici rivelatori.
Essi, nel caso di specie, sono del tutto mancati, se solo si considera che lo stesso c.t.u. ha ritenuto il fido entro £ 5 milioni;
dando però atto che la consulente di parte della banca aveva ritenuto possibile il fido entro £ 50 milioni;
quindi, non vi è alcuna evidenza di importi precisi e prestabiliti messi a disposizione dalla banca in favore del cliente.
Non risulta rilevante il richiamo, svolto dall'appellata nelle ultime note depositate, alla giurisprudenza inerente alla forma dei contratti
11 ed alla prova dell'apertura di credito nei contratti anteriori alla l.
154/1992.
E ciò per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, la suindicata legge è entrata in vigore il 10.3.1992, cosicché il contratto stipulato tra e la banca, la cui CP_1
decorrenza iniziale è stata dal marzo 1992, è verosimilmente successiva alla sua entrata in vigore;
in secondo luogo, che il conto corrente fosse redatto in forma scritta
è desumibile dalla stessa prospettazione di poiché ha CP_1
sostenuto di averne invano chiesta copia alla banca, ergo doveva trattarsi di un contratto redatto in forma scritta.
Sulla scorta di quanto sopra riportato, deve quindi ritenersi che nel caso oggetto di causa il rapporto di apertura di credito in conto corrente sia iniziato e proseguito, sino al 25.2.2005, tempo del primo contratto redatto per iscritto prodotto in atti, in assenza di qualsiasi pattuizione scritta sull'ammontare della somma che la banca aveva messo a disposizione e che, quindi, per mera tolleranza sono stati consentiti sconfinamenti e saldi passivi.
2.3.Se ne deve concludere che i versamenti avvenuti sino al
25.2.2005 hanno avuto unicamente natura solutoria e non ripristinatoria di una provvista in effetti non concessa.
12 Ne deriva che i diritti nascenti dall'azione di ripetizione di indebito per anatocismo, commissioni di massimo scoperto, usura ed altre dedotte indebite voci indicate in citazione in primo grado sono prescritti per quanto attiene a tutti i pagamenti anteriori 25.2.2005: cfr. sulla prescrizione in tal caso dell'azione di ripetizione di indebito, testualmente: Cass. del 2022 n. 19844, già richiamata.
Invero, pur operando la prescrizione per i pagamenti pretesi indebiti, anteriori al decennio calcolato a ritroso dalla notificazione della citazione, nel caso di specie occorre considerare che a decorrere dal 25.2.2005 le parti hanno concluso i contratti prodotti dalla le cui previsioni, quanto ad interessi, capitalizzazione, CP_2
tassi, hanno sostituito quelle sino ad allora applicate, circostanza incontestata, oltre che desumibile dalla stessa denominazione dei due conti correnti.
Ed invero, il contratto “ business”, stipulato il 16.3.2005, sebbene abbia un'altra numerazione, è qualificato quale “ trasformazione” del conto corrente;
analogamente quello stipulato il 17.11.2009.
Orbene e salvo quanto in seguito si dirà circa le allegazioni dell'attrice relative ai contratti prodotti dalla banca:
a)il primo contratto, prodotto dalla banca, del 25.2.2005, consiste nell'apertura di credito sino ad euro 40.000, nella quale sono pattuiti i tassi di interesse e la commissione di massimo scoperto. 13 La capitalizzazione degli interessi è prevista come per il conto corrente di utilizzo, ma nelle condizioni economiche applicate è più specificamente stabilita quale trimestrale;
b)il 16.3.2005 il conto corrente è stato trasformato in “ conto intesa business” e ne sono state previste le relative pattuizioni: per quanto rileva, è stata prevista la pari periodicità degli interessi e le c.m.s.;
c)la successiva trasformazione del conto in conto business light, in data 17.11.2009, ha rimodulato alcune pattuizioni, prevedendo in ogni caso espressamente i tassi di interesse debitori e creditori, la periodicità trimestrale degli interessi che, non essendo limitata a quelli debitori, deve all'evidenza ritenersi riferita a quelli debitori ed a quelli creditori, i costi, la commissione di scoperto di conto.
Alla luce di quanto sin qui osservato ed esaminando congiuntamente tutti i motivi di appello, poiché tra loro connessi logicamente e giuridicamente, si trae quanto segue.
Le conclusioni della c.t.u. svolta in primo grado e delle sue integrazioni non sono condivisibili.
E' decisivo osservare che la c.t.u. è stata redatta sul presupposto che sino al 25.2.2005 il conto fosse affidato ( pag. 7 della prima c.t.u.)
e quantificando, di conseguenza, una serie di indebiti per
14 anatocismo, interessi non pattuiti, c.m.s. ed oneri, il cui diritto alla ripetizione è risultato viceversa prescritto.
Avuto riguardo al termine finale del 30.6.2013, data sino alla quale l'attrice ed odierna appellata ha proposto la domanda di accertamento del saldo, non risultano indebiti oggetto di accertamento: il diritto alla restituzione di tutti i pagamenti dedotti indebiti avvenuti sino al 25.2.2005, tempo di conclusione della prima apertura di credito per iscritto, è prescritto;
i successivi pagamenti risultano regolati dalle clausole negoziali contenute nei contratti prodotti dalla banca, nei confronti dei quali, peraltro, l'attrice non ha mosso alcuna specifica censura cfr. la citazione introduttiva del giudizio di primo grado.
In ogni caso, come già osservato, i contratti di conto corrente su citati contenevano le clausole negoziali su riassunte, disciplinanti i tassi, la capitalizzazione, le commissioni e gli altri oneri.
Quanto all'usura negoziale, genericamente lamentata in citazione,
l'attrice non ha eseguito alcun raffronto tra i tassi di interesse negoziali ed i tassi soglia del D.M. di riferimento al tempo della stipula del contratto: viceversa, la Corte di Cassazione ( Cass. S.U. del 2020 n. 19597) ha ribadito la necessità della specificità
15 dell'eccezione circa la natura usuraria degli interessi applicati al conto corrente.
L'appello deve pertanto essere accolto, poiché sono fondati i motivi inerenti al mancato assolvimento dell'onere probatorio della correntista in ordine alla produzione del contratto ed alla maturata prescrizione;
sono assorbiti invece i restanti motivi di appello, compresi quelli inerenti alla parzialità degli estratti conto prodotti in atti.
La società poiché soccombente, deve condannarsi al CP_1
pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Si applicano le vigenti tariffe forensi, relative alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, nei valori medi dello scaglione.
Restano a carico dell'appellata le spese di c.t.u.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposta da nei confronti della società Parte_1 [...]
: Controparte_1
16 accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, respinge la domanda proposta in primo grado da
[...]
; Controparte_1
condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in euro
7.500 per onorari oltre spese generali per il primo grado e liquidate in euro 9.500 per onorari oltre spese generali per l'appello, disponendo che restino a carico della stessa le spese di c.t.u.
Roma, primo luglio 2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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