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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2633/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Biagiotti, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Fornaci di Barga (LU), via
Traversa n. 3/9, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Antonella Pieroni CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via
G.B. Vannugli n.41, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni “- Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, con prevalente collocazione presso la madre;
- gli incontri padre-figlio sono rimessi alla volontà di che concorderà di volta Per_1 in volta con il padre le modalità di incontro ed eventuali pernotti e comunque si individua una calendarizzazione minima (che può essere incrementata nel rispetto della volontà del minore), prevedendo che trascorra con Per_1 il padre finesettimana alternati dal sabato dopo scuola (o in periodo non scolastico dalla mattina) alla domenica sera
(con pernotto ove corrispondente alla sua volontà); le principali festività saranno trascorse dal minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, concordando di volta in volta le modalità; i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno le due settimane anche non consecutive che il minore trascorrerà con ciascuno in estate - il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento del minore la somma mensile di €397 (già attualizzata), oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dal 2026, entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- pone a carico dei genitori le spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno come da protocollo in vigore presso questo
Tribunale; - l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra ciascun genitore;
- le spese di lite sono integralmente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.8.2023 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio civile in Minucciano (LU) il 27.5.2012 con CP_1
da cui è nato il figlio (23.11.2012). Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con
[...] Per_1
decreto n. 1943/2020 del 6.10.2020, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile domandando, altresì, la pronuncia di sentenza sullo status, l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1
residenza presso la madre, la libertà di visita e frequentazione padre-figlio compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e previo accordo con la madre, secondo il seguente calendario: il fine settimana dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 22.00, quando non lavora nel fine settimana e/o comunque negli altri giorni di riposo lavorativo, oltre ad almeno altri due giorni alla settimana;
durante il periodo feriale il figlio potrà rimanere con il padre per un periodo di almeno 15 giorni anche non continuativi;
libero accordo dei coniugi relativamente alle vacanze pasquali e natalizie e sui giorni di Natale e di Pasqua e sulle altre festività dell'anno, nel rispetto della regola dell'alternanza. In punto di mantenimento del figlio, ha domandato la corresponsione di € 400,00 mensili nonché il 50% dell'assegno unico, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lucca. Nessuna richiesta è stata avanzata dalla ricorrente in punto di assegno divorzile.
Si è costituto che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di divorzio e si è associato CP_1
alle altre conclusioni formulate dalla ricorrente in punto di frequentazione padre-figlio, ma contestando quanto ex adverso dedotto in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio , ha chiesto che fosse determinato nella minore somma di € 350,00 mensili Per_1
come già omologata in sede di separazione consensuale. All'udienza del 2.2.2024, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, il giudice ha proceduto all'ascolto delle parti separatamente;
dalle dichiarazioni dei comparenti è emerso che il figlio era seguito da una psicologa ed aveva difficoltà a relazionarsi con il padre di talché, dopo ampia interlocuzione, il Giudice ha suggerito alle parti la possibilità di procedere all'ascolto del minore in modalità protetta con l'ausilio della psicologa che già segue . Per_1
Parte ricorrente nulla ha opposto all'accertamento istruttorio e ha chiesto di trattenere la causa in decisione in punto di status, oltre all'interpello del resistente circa la proprietà di un immobile.
Il resistente si è dichiarato remissivo sulla pronuncia di sentenza parziale in punto di status e ha rappresentato che la propria madre è deceduta e pertanto diverrà comproprietario dell'immobile per la quota di ¼.
Con sentenza non definitiva n. 207/2024 del 19.2.2024, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria, per proseguire dinanzi al G. I. per le ulteriori questioni oggetto del procedimento.
In particolare, è stata disposta l'audizione del minore in modalità protetta, dapprima alla presenza della psicologa che lo aveva in carico all'epoca, Dott.ssa e successivamente Persona_2
avvalendosi quale ausiliario del c.t.u. Dott.ssa stante la riscontrata Persona_3
impossibilità della professionista che aveva in carico il minore, come da comunicazione del Pt_2
29.2.2024 agli atti, di presenziare all'audizione.
In data 27.3.2024, alla presenza del c.t.u. Dott.ssa si è proceduto nell'ascolto del Per_3 minore , all'esito del quale il G.I. ha evidenziato la necessità di disporre una c.t.u., per Per_1
indagare i profili problematici emersi e le difficoltà riferite dal minore, specie nella relazione con il padre.
Il c.t.u., in risposta ai quesiti posti dal G.I., ha suggerito nell'interesse preminente del minore di disporre: un regime di affido condiviso;
la prevalente collocazione e residenza Persona_4
presso la madre;
l'attivazione di un percorso psicoterapico presso territorialmente CP_2
competente o avvalendosi professionista privato scelto da entrambi i genitori;
un percorso di sostegno alla genitorialità dapprima in modo separato e poi quando possibile in modo condiviso;
l'attivazione dell'educativa domiciliare per riattivare e favorire la relazione tra padre e figlio.
All'udienza del 6.12.2024, le parti hanno dato atto che, successivamente alla conclusione delle operazioni peritali, i rapporti padre-figlio erano spontaneamente ripresi e pertanto il G.I. ha suggerito di elaborare un calendario provvisorio di frequentazione al fine di verificare la possibilità di trovare un accordo complessivo, tenendo conto della volontà di e dunque valorizzando Per_1
e consentendo la possibilità di incontri in forma libera, come richiesto.
All'udienza del 21.5.2025, le parti comparse personalmente hanno atto di aver raggiunto un accordo, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L'accordo trasfuso nelle conclusioni in epigrafe è conforme all'interesse dei coniugi e della prole.
Rispetto alle fasi iniziali di questo procedimento, in cui la conflittualità genitoriale è apparsa esarcerbata ed in cui il minore aveva mostrato serie difficoltà a relazionarsi con il padre, la situazione, anche a seguito dell'espletamento della c.t.u., è profondamente migliorata.
Sono infatti ripresi in maniera del tutto spontanea gli incontri liberi tra padre e figlio, mentre i genitori hanno dimostrato di essere riusciti a ricostruire un canale di dialogo ed un rapporto civile, nell'esclusivo interesse del figlio, riuscendo a pervenire ad una soluzione concordata.
In tale quadro, non vi sono ragioni per stabilire un supporto o monitoraggio da parte del Servizio
Sociale.
Pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- vista la sentenza n. 207/2024 del Tribunale di Lucca, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Biagiotti, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Fornaci di Barga (LU), via
Traversa n. 3/9, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Antonella Pieroni CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Castelnuovo di Garfagnana (LU), via
G.B. Vannugli n.41, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: divorzio
Sulle conclusioni congiuntamente rassegnate: pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni “- Affido condiviso del minore ad entrambi i genitori che congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale, con prevalente collocazione presso la madre;
- gli incontri padre-figlio sono rimessi alla volontà di che concorderà di volta Per_1 in volta con il padre le modalità di incontro ed eventuali pernotti e comunque si individua una calendarizzazione minima (che può essere incrementata nel rispetto della volontà del minore), prevedendo che trascorra con Per_1 il padre finesettimana alternati dal sabato dopo scuola (o in periodo non scolastico dalla mattina) alla domenica sera
(con pernotto ove corrispondente alla sua volontà); le principali festività saranno trascorse dal minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, concordando di volta in volta le modalità; i genitori concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno le due settimane anche non consecutive che il minore trascorrerà con ciascuno in estate - il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento del minore la somma mensile di €397 (già attualizzata), oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dal 2026, entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- pone a carico dei genitori le spese straordinarie in ragione del 50% ciascuno come da protocollo in vigore presso questo
Tribunale; - l'assegno unico sarà ripartito al 50% tra ciascun genitore;
- le spese di lite sono integralmente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 4.8.2023 e regolarmente notificato, ha Parte_1
dedotto di aver contratto matrimonio civile in Minucciano (LU) il 27.5.2012 con CP_1
da cui è nato il figlio (23.11.2012). Ha aggiunto che il Tribunale di Lucca, con
[...] Per_1
decreto n. 1943/2020 del 6.10.2020, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era decorso il termine dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Ha chiesto, pertanto, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile domandando, altresì, la pronuncia di sentenza sullo status, l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1
residenza presso la madre, la libertà di visita e frequentazione padre-figlio compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e previo accordo con la madre, secondo il seguente calendario: il fine settimana dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica sera alle ore 22.00, quando non lavora nel fine settimana e/o comunque negli altri giorni di riposo lavorativo, oltre ad almeno altri due giorni alla settimana;
durante il periodo feriale il figlio potrà rimanere con il padre per un periodo di almeno 15 giorni anche non continuativi;
libero accordo dei coniugi relativamente alle vacanze pasquali e natalizie e sui giorni di Natale e di Pasqua e sulle altre festività dell'anno, nel rispetto della regola dell'alternanza. In punto di mantenimento del figlio, ha domandato la corresponsione di € 400,00 mensili nonché il 50% dell'assegno unico, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Lucca. Nessuna richiesta è stata avanzata dalla ricorrente in punto di assegno divorzile.
Si è costituto che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di divorzio e si è associato CP_1
alle altre conclusioni formulate dalla ricorrente in punto di frequentazione padre-figlio, ma contestando quanto ex adverso dedotto in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio , ha chiesto che fosse determinato nella minore somma di € 350,00 mensili Per_1
come già omologata in sede di separazione consensuale. All'udienza del 2.2.2024, fissata per la comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, il giudice ha proceduto all'ascolto delle parti separatamente;
dalle dichiarazioni dei comparenti è emerso che il figlio era seguito da una psicologa ed aveva difficoltà a relazionarsi con il padre di talché, dopo ampia interlocuzione, il Giudice ha suggerito alle parti la possibilità di procedere all'ascolto del minore in modalità protetta con l'ausilio della psicologa che già segue . Per_1
Parte ricorrente nulla ha opposto all'accertamento istruttorio e ha chiesto di trattenere la causa in decisione in punto di status, oltre all'interpello del resistente circa la proprietà di un immobile.
Il resistente si è dichiarato remissivo sulla pronuncia di sentenza parziale in punto di status e ha rappresentato che la propria madre è deceduta e pertanto diverrà comproprietario dell'immobile per la quota di ¼.
Con sentenza non definitiva n. 207/2024 del 19.2.2024, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e con separata ordinanza la causa è stata rimessa in istruttoria, per proseguire dinanzi al G. I. per le ulteriori questioni oggetto del procedimento.
In particolare, è stata disposta l'audizione del minore in modalità protetta, dapprima alla presenza della psicologa che lo aveva in carico all'epoca, Dott.ssa e successivamente Persona_2
avvalendosi quale ausiliario del c.t.u. Dott.ssa stante la riscontrata Persona_3
impossibilità della professionista che aveva in carico il minore, come da comunicazione del Pt_2
29.2.2024 agli atti, di presenziare all'audizione.
In data 27.3.2024, alla presenza del c.t.u. Dott.ssa si è proceduto nell'ascolto del Per_3 minore , all'esito del quale il G.I. ha evidenziato la necessità di disporre una c.t.u., per Per_1
indagare i profili problematici emersi e le difficoltà riferite dal minore, specie nella relazione con il padre.
Il c.t.u., in risposta ai quesiti posti dal G.I., ha suggerito nell'interesse preminente del minore di disporre: un regime di affido condiviso;
la prevalente collocazione e residenza Persona_4
presso la madre;
l'attivazione di un percorso psicoterapico presso territorialmente CP_2
competente o avvalendosi professionista privato scelto da entrambi i genitori;
un percorso di sostegno alla genitorialità dapprima in modo separato e poi quando possibile in modo condiviso;
l'attivazione dell'educativa domiciliare per riattivare e favorire la relazione tra padre e figlio.
All'udienza del 6.12.2024, le parti hanno dato atto che, successivamente alla conclusione delle operazioni peritali, i rapporti padre-figlio erano spontaneamente ripresi e pertanto il G.I. ha suggerito di elaborare un calendario provvisorio di frequentazione al fine di verificare la possibilità di trovare un accordo complessivo, tenendo conto della volontà di e dunque valorizzando Per_1
e consentendo la possibilità di incontri in forma libera, come richiesto.
All'udienza del 21.5.2025, le parti comparse personalmente hanno atto di aver raggiunto un accordo, rassegnando le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa immediatamente al collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie conclusive.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L'accordo trasfuso nelle conclusioni in epigrafe è conforme all'interesse dei coniugi e della prole.
Rispetto alle fasi iniziali di questo procedimento, in cui la conflittualità genitoriale è apparsa esarcerbata ed in cui il minore aveva mostrato serie difficoltà a relazionarsi con il padre, la situazione, anche a seguito dell'espletamento della c.t.u., è profondamente migliorata.
Sono infatti ripresi in maniera del tutto spontanea gli incontri liberi tra padre e figlio, mentre i genitori hanno dimostrato di essere riusciti a ricostruire un canale di dialogo ed un rapporto civile, nell'esclusivo interesse del figlio, riuscendo a pervenire ad una soluzione concordata.
In tale quadro, non vi sono ragioni per stabilire un supporto o monitoraggio da parte del Servizio
Sociale.
Pertanto, si recepiscono integralmente le conclusioni rassegnate.
In ragione dell'intervenuta conciliazione, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- vista la sentenza n. 207/2024 del Tribunale di Lucca, con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, recepisce le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 30.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli