Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
891 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
composto da:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Aberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
Scioglimento del nella causa civile iscritta al n. 891/2024 R.G. Cont.
matrimonio giudiziale p r o m o s s a d a
, Parte_1
parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Nicola Maria Federica, con domicilio eletto presso il suo studio
- r i c o r r e n t e -
c o n t r o
Controparte_1
- r e s i s t e n t e - contumace -
Con l'intervento del CO RO .
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
− Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SIg. e Parte_1
nel Comune di Traves, in data 27/9/1997; Controparte_1
− ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Accoglimento del ricorso
.1.
I signori SIg. e hanno contratto matrimonio nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Traves in data 27.09.1997.
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Ivrea in data 08/01/2008, omologato con decreto in data 14/01/2008.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26.09.2024 la SI.ra chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
La parte convenuta non si costituiva.
All'udienza dell' 11.12.2024 compariva la SI.ra ed insisteva nelle Parte_1 conclusioni di cui al ricorso.
Non veniva svolta attività istruttoria in assenza di richieste e di ogni necessità.
La causa veniva rimessa in decisione in data 11.12.24.
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda.
.2.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio
2015.
E' provato che i coniugi vivano separati, ininterrottamente da parecchi anni, attraverso il contenuto del ricorso e la documentazione allegata (verbale di separazione consensuale e certificazioni anagrafiche).
Non vi è stata, del resto, opposizione da parte della persona convenuta.
Il comportamento delle parti dimostra con certezza, inoltre, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese sono irripetibili, stante la natura della causa e l'assenza dell'attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sentito il P.M., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i SIg. Parte_1
e nel Comune di Traves, in data 27/9/1997 (atto registrato nell'anno 1997, Controparte_1 parte I, n. 1);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di Traves di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emananda sentenza;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 29.01.2025 IL PRESIDENTE est.
Alessandro SCIALABBA