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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/11/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE
in composizione monocratica nella persona del Pres. Dott. M. Buscema, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti iscritti ai nnrr. 2231/24 e 2232/24 di R.G. ex artt. 170 del DPR n. 115/2002 e 15 del D.Lgs 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del 23/24 settembre 2024 emesso dal Giudice civile, in composizione monocratica, nell'ambito del giudizio iscritto al nr. 1631/2024 R.G., proposto da:
- , in proprio e per conto dei figli minori Parte_1
e Persona_1 Persona_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Eramo, con domicilio presso la pec giusta procura alle liti in atti Email_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- Dott. (R.G. 2232/2024) Controparte_1
- Dott. (R.G. 2231/2024) Controparte_2 elett.te domiciliati in Napoli, Via Chiatamone nr. 53/c presso lo studio dell'avv. Donato Palmieri (pec che li Email_2 rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti NONCHE'
- , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 elett.te domiciliata in Roma, Via Monte Zebio nr. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ciliberti (pec ), che la Email_3 rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti
- , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4 elett.te domiciliata in Roma, p.zza Capri nr. 20 presso lo studio dell'avv. Anna Ricciardi (pec che la rappresenta e difende, giusta Email_4 procura alle liti in atti
- Dott. Controparte_5
- Dott. Controparte_6
- in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7
- in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_8
- in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_9 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 - Il thema decidendum 1.1 - Con due ricorsi in data 23/10/2024 , sia in proprio Parte_1 che come erede di , nonché anche quale esercente la Persona_3 responsabilità genitoriale sui minori ed , ha proposto Persona_1 Persona_2 opposizione avverso il decreto 23/24 settembre 2024 col quale il Giudice designato a trattare il giudizio civile iscritto al nr. 1631/2024 ha liquidato agli esperti facenti parte del collegio peritale (il dott. e il dott. ), per Persona_4 Controparte_2
l'attività espletata, l'importo complessivo di € 6.000,00 per onorari, oltre accessori di legge. In particolare, parte opponente, con speculari difese, ha criticato la liquidazione del Giudice perché, a suo avviso, l'attività svolta dai due consulenti era sostanzialmente riproduttiva di quella espletata nell'ambito di un procedimento penale relativo al medesimo fatto, su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per la quale erano stati già remunerati, tanto che, inizialmente, il Giudice aveva chiamato i due esperti “a chiarimenti”, per poi sostituire tale provvedimento con l'affidamento diretto dell'incarico. A supporto di tale rilievo, il difensore del ricorrente ha depositato entrambe le relazioni redatte dai ctu, dal cui raffronto era agevole verificarne i contenuti e, in particolare, che la relazione predisposta nel giudizio civile era pressoché la riproduzione di quella depositata nel procedimento penale. Oltretutto, la relazione dei ctu presentava alcune criticità, perché gli esperti non avevano dato risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte ricorrente, non erano state indicate le fonti scientifiche su cui avevano basato il loro elaborato e parte della relazione riproduceva pedissequamente alcune parti di articoli pubblicati on line, accessibili su internet. Ulteriore vizio del decreto di liquidazione era consistito nell'eccessivo numero di vacazioni riconosciute, pari a 480, valore esorbitante rispetto al lavoro svolto, senza poi contare che non era stata applicata la riduzione di un terzo ex art. 52 del d.lgs.115/2002 prevista in caso di ritardo nel deposito della relazione. 1.2 - Si sono costituiti in giudizio, con separate comparse depositate nei rispettivi giudizi, il dott. e il dott. per contrastare la domanda avversaria, di CP_1 CP_2 cui hanno chiesto il totale rigetto, eccependo ciascuno preliminarmente che il ricorso non era stato notificato all'altro componente del collegio peritale, quale litisconsorte necessario, né alle parti del giudizio di merito, omissione da cui derivava la nullità del ricorso. Nel merito, hanno allegato la irrilevanza delle censure rivolte all'operato del collegio peritale, esorbitanti rispetto all'odierno giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione, per poi affermare la congruità degli onorari liquidati, posto che la precedente indagine condotta in sede penale non era sovrapponibile a quella del giudizio civile e, comunque, il tempo conteggiato in sede di liquidazione era adeguato alle attività svolte. Errato era, infine, il richiamo alla riduzione di un terzo degli onorari, giacché tale penalizzazione non si applicava agli onorari a tempo mediante il sistema delle vacazioni, rispetto ai quali, semmai, il Giudice non avrebbe dovuto tener conto del periodo successivo a quello concesso. 1.3 – Rimessa in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio con ordinanza del 14 ottobre 2025, per poi essere riunita e poi trattenuta in decisione all'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
2 - Le eccezioni preliminari di rito In entrambi i giudizi la difesa dei resistenti ha contestato, in rito, la mancata notifica del ricorso all'altro componente del collegio peritale, nonché alle parti del giudizio di merito, allegando la nullità della domanda per violazione del contraddittorio. 2.1 - Per quanto attiene alla posizione dell'altro consulente d'ufficio - il dott. CP_2 relativamente al procedimento nr. 2232/2024 e il dott. per il CP_1 procedimento nr. 2231/2024 - se per un verso costui non può annoverarsi tra le parti processuali del giudizio di merito come sembrerebbe affermare la difesa del resistente, è però vero, per altro verso, che la contestazione coinvolgente l'onorario liquidato dal Giudice possa avere un impatto diretto nei suoi confronti, tanto da legittimarne la partecipazione al procedimento di opposizione. Tuttavia, è documentato che il ricorrente ha proposto identici atti di Pt_1 opposizione avverso il medesimo decreto di liquidazione, avendo ricevuto due diverse notifiche con diversi numeri di cronologico, tanto che pendono avanti a questo due speculari procedimenti, con numerazione progressiva di CP_10 iscrizione a ruolo. A tale riguardo, l'ulteriore censura introdotta dalla difesa dei resistenti nella memoria conclusionale depositata nell'ambito dei due giudizi è tesa a sindacarne la inutile duplicazione, quale forma di abuso del processo, in violazione del principio che vieta il frazionamento delle domande, se non in quei casi in cui sussistano obiettive ragioni per giustificare la tutela frazionata.
Con la recente sentenza nr. 7299 del 19/03/2025 le Sezioni Unite della Cassazione hanno nuovamente affrontato la tematica del frazionamento del diritto, affermando i seguenti principi di diritto: “a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, primo comma, c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”. Tali principi, invero, ancorché riferiti alle azioni giudiziali fondate sul diritto di credito, sono espressione dell'avversità del nostro ordinamento al frazionamento di quei giudizi che, benché si fondino sul medesimo fatto costitutivo, possano e debbano essere trattati unitariamente, salvo che emerga un “apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata”. La proposizione, quindi, di due giudizi tesi a contrastare la liquidazione degli onorari nei confronti del medesimo decreto emesso dal Giudice a favore di un collegio peritale, operata per scelta dello stesso ricorrente, rappresenta una inutile duplicazione di attività processuale, espressione di una forma di abuso del diritto, come tale censurabile da parte del Giudice attraverso la disciplina delle spese di lite nei termini indicati dalle Sezioni Unite. Nel caso di specie, l'iniziativa del ricorrente di intentare due diversi procedimenti di impugnazione del medesimo decreto di liquidazione degli onorari spettanti ai consulenti non trova alcuna plausibile giustificazione, tenuto conto che la liquidazione del Giudice è stata unitaria, nel senso che è stato emesso un unico decreto di liquidazione di complessivi € 6.000,00 per entrambi i consulenti tecnici d'ufficio e la comunicazione del decreto stesso mediante due numeri cronologici, peraltro con numerazione progressiva (11388/2024 e 11389/2024), è avvenuto lo stesso giorno (24/09/2024), sicché non vi era alcun motivo per intentare due diversi giudizi. Tanto più inutile deve ritenersi la duplicazione dei procedimenti di opposizione se si considera che il ricorrente, al fine di evitare il secondo giudizio, avrebbe potuto e/o dovuto impugnare l'unico decreto di liquidazione nei confronti di entrambi i consulenti, piuttosto che frazionare le impugnazioni. Peraltro, la disposta riunione dei due giudizi, necessitata dall'esigenza di pervenire ad una decisione unitaria dei due procedimenti e, allo stesso tempo, razionalizzare il petitum di ciascuna domanda, stante l'unitarietà della liquidazione, non ha però superato la tematica delle spese processuali, sulla quale si provvederà all'esito della decisione del merito della odierna domanda. 2.2 – Anche la dedotta nullità del ricorso in conseguenza della tardiva notifica alle altre parti processuali non coglie nel segno, potendosi integrare il contraddittorio anche nel corso del procedimento, una volta che il deposito del ricorso è avvenuto tempestivamente, al pari della notifica nel rispetto del termine previsto per la comparizione delle parti. 2.3 – La difesa dei resistenti ha, infine, invocato la cessazione materia del contendere, di cui ha chiesto la declaratoria, in considerazione che la Controparte_3
– parte del giudizio di merito – aveva provveduto al pagamento degli onorari
[...] liquidati col decreto qui impugnato. L'eccezione è inconsistente sul piano giuridico e, pertanto, va reietta.
Il decreto di liquidazione qui scrutinato ha posto provvisoriamente a carico di tutte le parti in via solidale il pagamento degli onorari del collegio peritale, conseguendone il diritto alla ripetizione pro quota nei confronti di tutte le altre parti processuali, cui poi seguirà la definitiva attribuzione con la sentenza di merito. Deve pertanto ritenersi attuale e persistente l'interesse giuridico del ricorrente a sindacare la liquidazione del compenso, al cui pagamento concorre in ragione del principio di solidarietà e potrebbe finanche subire all'esito del giudizio di merito.
3 - Il merito dell'opposizione 3.1 - In primo luogo, va rammentato che esulano dai motivi di opposizione alla liquidazione eventuali motivi di censura per i contenuti delle indagini affidate al collegio di esperti, tra cui l'utilità o la validità dell'elaborato, trattandosi di questioni sottoposte allo scrutinio del Giudice della causa di merito (Cass., 7 febbraio 2011, n. 3024), dacché tutte le critiche rivolte dalla difesa del ricorrente avverso l'operato dei due medici sono del tutto fuori contesto e, pertanto, inammissibili. 3.2 – Il primo motivo di opposizione verte sulla mera duplicazione della relazione tecnica depositata dal collegio peritale, avendo gli stessi esperti, su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, già esaminato la identica vicenda nel corso del procedimento penale nr. 5126/2020 R.G.N.R. mod. 44 (nr. 2011/2021 R.G.N.R. mod. 21) , come da relazione tecnica depositata in atti, per la quale avevano ricevuto un compenso complessivo di € 2.747,54 corrispondente a 240 vacazioni.
Occorre premettere che la disciplina primaria dei compensi al consulente tecnico l'ufficio è contenuta nel d.P.R. n. 115/2002, agli articoli da 49 a 57, laddove l'art. 49 delinea l'elenco delle spettanze dell'ausiliario (onorario, indennità di viaggio e soggiorno, spese di viaggio e altre spese) e il successivo art. 50 dedicato alla misura degli onorari, distinguendo tra le diverse modalità remunerative (fissi, variabili o a tempo). Il comma 3 del ridetto art. 50, poi, stabilisce che “Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria”. Va infine soggiunto che per la determinazione degli onorari a tempo, criterio sussidiario nel caso in cui non sia possibile applicare gli altri criteri, l'art. 1 del cennato d.m. 30 maggio 2002 stabilisce che “Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive”, dovendosi però dare atto che la Corte Costituzionale, con sentenza nr. 16 del 2025, ha censurato la legittimità costituzionale del ridetto art. 4, comma 2, della legge 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, era previsto un onorario inferiore ad € 14,68. In base all'art. 4, inoltre, “Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione”. Nel caso qui scrutinato il Giudice civile ha affidato ai ctu, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni, il seguente incarico: “accertare se nella vicenda in esame sia ravvisabile o meno un nesso causale tra la condotta professionale posta in essere tra i Dott. e nonché dalla struttura sanitaria Controparte_6 Controparte_5
RSA/progetto anziani (Villa AN) e l'eventuale morte della Sig.ra in Per_3 occasione del trattamento sanitario alla stessa praticato con particolare riferimento alla asserita intossicazione da litio”. Tale quesito, effettivamente, è sovrapponibile a quello formulato ai due consulenti medici nel procedimento penale, nel quale è stato ad essi chiesto di accertare “… le cause, l'epoca e i mezzi produttivi della morte di … se Persona_3 sussistano profili di colpa professionale nell'operato dei sanitari che hanno prestato la propria attività nei confronti della deceduta in occasione della degenza presso RSA Villa AN ed altresì del responsabile della struttura, con profili di negligenza, imprudenza o imperizia tali da porti in nesso di causalità con la morte della stessa”. I due testi a confronto, invero, comprovano che da pagina 1 a pagina 20 la relazione in disamina è la copia pedissequa della parte espositiva della relazione depositata nel procedimento penale, come pure è identica la parte dedicata alle
”Considerazioni medico legali” da pagina 22 a metà della pagina 40, nelle quali sono state trasfuse le considerazioni rese nella relazione del procedimento penale (da pagina 22 a metà di pagina 40). La sola parte innovativa della relazione del collegio di esperti è contenuta nelle 4 pagine finali, dove i ctu hanno esaminato e dato risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, per poi pervenire, in risposta ai quesiti, alle medesime conclusioni cui erano giunti nella relazione riversata nel procedimento penale. Nonostante l'esito di tale confronto, non può ritenersi, come allegato dalla difesa del ricorrente, che la prestazione dei due esperti sia stata pressoché inutile e/o un mero copiato del precedente elaborato, ove si consideri che il giudizio medico- legale sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità penale varia rispetto a quello caratterizzante il giudizio di responsabilità del sanitario in ambito civile e, perciò, le conclusioni cui sono pervenuti i componenti del collegio peritale non sono state oggetto di una pura e semplice copiatura, bensì hanno richiesto una diversa valutazione. Ciò vale anche per la disamina delle osservazioni depositate dal consulente di parte ricorrente, cui il collegio peritale ha fornito risposta. 3.3 – La seconda critica rivolta dalla difesa del ricorrente, strettamente correlata alla prima censura, coinvolge l'entità degli onorari liquidati dal Giudice civile, il quale ha riconosciuto al collegio complessive 480 vacazioni e ha liquidato un compenso complessivo per il collegio di € 6.000,00. In argomento, è necessario segnalare, in prima analisi, la seguente anomalia. L'importo liquidato nel decreto, invero, non è coerente con la misura prevista dall'art. 4 della legge 319/1980 in base al quale, prima dell'intervento della Corte Costituzionale postumo al decreto di liquidazione, riconosceva € 14,68 per la prima vacazione ed € 8,15 per tutte le altre, sicché l'onorario per 480 vacazioni ammontava ad € 3.918,53 (€ 3.903,85x479 vacazioni ad € 8,15+14,68 per la prima vacazione). Verosimilmente, è stato applicato l'aumento previsto dall'art. 52, comma primo, del d.P.R. 115/2002 per le prestazioni “di eccezionale importanza, difficoltà e complessità”, dal momento che tale norma è stata richiamata nelle premesse del decreto di liquidazione, ma anche se ciò fosse vero, in disparte la carenza di una qualsivoglia necessaria motivazione, l'importo complessivo non avrebbe mai potuto superare il tetto di € 5.877,79 (€ 3.918,53+50%). Neppure può convenirsi con l'assunto della difesa dei resistenti che il Giudice abbia riconosciuto al collegio peritale, oltre al compenso base per 480 vacazioni, la maggiorazione del 40% prevista dall'art. 53 del cennato d.P.R. 115/2002 nel caso di incarichi collegiali, perché in tale ipotesi l'importo totale da liquidare sarebbe stato di € 5.485,94 incluso l'acconto già versato, come riporta chiaramente il decreto di liquidazione. Pur prescindendosi da tale rilievo, il numero delle vacazioni riconosciute nel decreto è manifestamente esuberante rispetto all'attività prestata dai due medici. Nel valorizzare lo studio delle carte processuali del giudizio civile, la verifica degli elementi costitutivi della responsabilità dei sanitari nell'ambito del giudizio civile e la disamina delle osservazioni depositate dalla parte ricorrente alla bozza dell'elaborato peritale, deve riconoscersi al collegio degli esperti un onorario corrispondente a 100 vacazioni, pari a 25 giornate di effettivo lavoro (4 vacazioni die), tempo più che congruo per svolgere le attività su elencate, esclusa invece la remunerazione dell'attività di mera riproduzione delle parti già sviluppate in sede penale. Nel ricalcolo degli onorari, tuttavia, si deve fare giocoforza applicazione della citata sentenza nr. 16/2025 della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto conforme al dettato costituzionale la parificazione della prima vacazione rispetto alle altre, con la conseguenza di dover riconoscere il valore di € 14,68 per tutte le cento vacazioni.
Sviluppando tali valori, dunque, deve riconoscersi al collegio peritale, per l'attività prestata, la complessiva somma di € 2.055,00 di cui € 1.468,00 per 100 vacazioni, con la maggiorazione del 40% ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 115/2002. 3.4 – La terza e ultima censura rivolta dalla difesa del ricorrente converge infine sulla mancata riduzione degli onorari in conseguenza del ritardo del deposito della relazione finale. Il richiamo alla disposizione che, a mente dell'art. 52, comma 2, del ridetto decreto 115, prevede la riduzione dell'onorario di un terzo in caso di ritardo appare errato, dato che tale riduzione si applica solo per gli onorari fissi e variabili, mentre per quelli calcolati a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza di detto termine. Orbene, tenuto conto che l'intera attività del collegio è stata condensata in 25 giorni di lavoro, ben al di sotto del periodo decorrente dall'inizio delle operazioni peritali sino al deposito della relazione finale e che il deposito è comunque avvenuto prima dell'udienza alla quale era stata originariamente rinviata la causa, non si ravvisano i presupposti per decurtare il compenso.
4 - Il regolamento delle spese processuali. 4.1 - Le spese del presente procedimento, in ragione della soccombenza e della proposizione del secondo procedimento di opposizione in deroga al principio che vieta il frazionamento delle azioni come meglio precisato al superiore paragrafo 2.1, vanno compensate per la metà e la restante parte vanno poste a carico dei due resistenti costituiti in giudizio, con liquidazione in dispositivo ina base al d.m. nr.
55/2014. 4.2 - Vanno invece compensate tra il ricorrente e le altre parti, chiamate in giudizio solo per esigenze di contraddittorio.
P.Q.M.
ACCOGLIE, per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, liquida a favore del collegio di esperti il complessivo importo di € 2.055,00 a titolo di onorari, includente l'acconto già versato, oltre accessori di legge. COMPENSA al 50% le spese processuali tra il ricorrente e i due resistenti componenti del collegio peritale. PONE a carico di questi ultimi la restante quota del 50%, che liquida in complessivi € 1.200 oltre iva e cpa, nonché il rimborso delle spese accessorie di legge. COMPENSA le spese di lite tra il ricorrente e le altre parti del giudizio. Frosinone, 7 novembre 2025
Il Presidente del Tribunale
Dott. Marcello Buscema