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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/07/2024, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai sigg.ri magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 716 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Olla e Delia Cernigliaro.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bertolino, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Trapani nella via Formica n.
23.
Appellato
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata.
All'udienza del 20 giugno 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 16 aprile 2019, aveva adito il Parte_2
Tribunale G.L. di Palermo esponendo di avere presentato domanda, in data 17 luglio
2020, di pensione di vecchiaia anticipata, respinta dall' per ravvisata Pt_1 insussistenza del requisito sanitario ( costituito dall'invalidità pari all'80%) ed aveva chiesto che fosse accertato il diritto alla prestazione con decorrenza dalla domanda
1 amministrativa, essendosi a tale data perfezionati i requisiti costitutivi per la pensione
(requisito anagrafico al compimento del 60° anno di età), ivi compreso quello sanitario.
L' aveva contestato la ricorrenza del requisito sanitario ed in ogni caso, Pt_1 aveva evidenziato la necessaria postergazione della prestazione di 12 mesi rispetto alla data di conseguimento del diritto.
Con sentenza n. 535/2022 emessa il 26 maggio 2022 il Tribunale, accertata, avvalendosi di ctu sanitaria, la sussistenza del requisito sanitario (ossia un'invalidità pari all'80%) e di quelli anagrafici, contributivi e assicurativi previsti dalla legge, e quindi, del diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (17.07.2020 ha condannato, l' a Pt_1 corrisponderla in favore di . Controparte_1
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato in Cancelleria il 23 giugno 2022, dolendosi della ritenuta decorrenza della prestazione. L' censura la sentenza per avere riconosciuto il diritto del ricorrente alla Pt_1 pensione di vecchiaia anticipata in violazione della legge n.122/2010, nella parte in cui la norma attribuisce la prestazione previdenziale oggetto di causa in base al criterio delle c.d. “finestre mobili” e, dunque, con decorrenza dal dodicesimo mese successivo rispetto alla data di conseguimento del diritto.
Ritiene, pertanto, che il abbia maturato il diritto alla corresponsione CP_1 della pensione di vecchiaia anticipata soltanto a decorrere dall'1 agosto 2021, ovvero trascorsi 12 mesi dalla data di conseguimento del diritto, per effetto dell'applicazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in L. n. 122/2010.
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, all'udienza del 20 giugno 2024, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
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L'appello è fondato.
Premesso che il legislatore (art. 1, comma 8, del D.lgs. n.503/1992) ha inteso favorire l'immediato accesso alla pensione di vecchiaia per gli invalidi che (maturato il requisito anagrafico ridotto a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne) e sussistendo quello contributivo, presentino una perdita di capacità lavorativa non inferiore all'80%, e che tali requisiti, secondo l'accertamento compiuto dal Tribunale
– non censurato dall quanto alla data di sussistenza del requisito sanitario dalla Pt_1 domanda amministrativa – sarebbero maturati sin dal luglio 2020, reputa la Corte che la decisione impugnata non sia conforme ai principi normativi e all'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità.
2 L'art. 12 del decreto legge n.78/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 stabilisce:
"1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (periodo introdotto dall'art. 18, comma 22-ter, legge n. 111 del 2011).
3 .... (omissis)
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
3 5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; (lettera così modificata dall'art. 1, comma 37, lettera a), legge n. 220 del 2010);
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Con recente decisione la Suprema Corte (sent. n. 29191/2018), cassando una sentenza di questa Corte che aveva accolto la tesi del lavoratore, ha statuito che
“com'è dato rilevare dal tenore letterale sopraindicato, la disposizione dell'art.12, comma 10 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei " soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ", secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma
- di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".
Ha proseguito la Corte di Cassazione rilevando che “dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia "...al compimento della età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata", secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di
4 applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini.
D'altra parte, la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
Questa Corte (cfr. Cass., sentenza n. 11750/2015) ha già avuto modo di chiarire che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta
"una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (...diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984.
La tesi qui sostenuta, in merito al significato inclusivo dell'espressione "alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi", è pure confermata dal raffronto con l'analoga formula impiegata nella precedente normativa sulle finestre dettata dall'art. 1 comma 5 della legge 247/2007 la quale prevedeva appunto uno slittamento dell'accesso "per i soggetti che accedono...al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti".
Ora, il fatto che in questo caso l'espressione utilizzata nella legge 247/2007 fosse tale da ricomprendere - pacificamente - tutte le pensioni di vecchiaia, ivi comprese quelle anticipate spettanti agli invalidi all'80%, e che sussista una evidente similitudine con l'espressione utilizzata dal d.l. n.78/2010 convertito in legge n.
122/2010 (il riferimento ai prima ed < all'età> poi, ma sempre in quanto previsti
"dagli specifici ordinamenti"), conferma, a giudizio di questa Corte, che pure quest'ultima normativa abbia inteso fare rinvio a tutte le norme, anche speciali, dettate in materia di accesso alle pensioni di vecchiaia”. Ha precisato ulteriormente la Cassazione che “vanno fatte salve, ovviamente, le specifiche deroghe, che nel caso del d.l. 78/2010 risultano previste dal comma 4 e 5 comma dell'art. 12 prima citato. Deroghe nelle quali, però, non sono compresi i
5 trattamenti di vecchiaia anticipata che riguardano la controversia che qui si giudica”. La sentenza in commento, pertanto, ha concluso nel senso che “non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto ("alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi") utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art.1 comma 5 della legge
247/2007)”. (conforme Cass.n.31001/2019). L'autorevolezza delle argomentazioni esposte induce questo Collegio a farne applicazione nella odierna controversia, che presenta identica questione di diritto.
In conclusione, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, il giorno di decorrenza dell'obbligo dell' al pagamento in favore dell'appellato della Pt_1 pensione di vecchiaia anticipata deve essere fissato nel 1° agosto 2021 e non nel
17.07.2020, ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, differito al 1° agosto 2021, per l'applicazione del meccanismo della finestra mobile (ribadita anche da Cass. n.1931/2021 con riguardo alla pensione di vecchiaia anticipata).
L'accoglimento dell'appello, proposto con riguardo alla sola decorrenza della prestazione pretesa, induce a compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.535/2022 emessa il 26 maggio 2022 dal Tribunale
G.L. di Marsala, condanna l' al pagamento, in favore di , Pt_1 Controparte_1 della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dall'1 agosto 2021, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge.
Conferma nel resto la sentenza.
Compensa le spese di questo grado.
Così deciso in Palermo il 20 giugno 2024
IL Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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