Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05827/2025REG.PROV.COLL.
N. 05615/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5615 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Antimo, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 08299/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’originario ricorso l’odierno appellante ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 45/Urb del 15.11.2016 notificata il 05.12.2016, assunta dal dirigente del settore II (Urbanistica - Edilizia Privata) del Comune di Sant’Antimo. Da quanto esposto dalla stessa parte appellante emerge che quest’ultimo ha realizzato ed ultimato, nel biennio 1997-1998, un intervento edilizio in assenza del relativo titolo abilitativo; l’anzidetto intervento è stato accertato nel 1998, senza che l’amministrazione abbia mai esercitato il correlato potere repressivo.
In data 15.09.2016, i Vigili Urbani, unitamente al personale tecnico dell’amministrazione comunale, hanno effettuato (a distanza, quindi, di quasi un ventennio), un sopralluogo presso il predetto edificio ed appuravano delle trasformazioni rispetto a quanto accertato il 12.05.1998. All’esito del sopralluogo è stata quindi emessa l’ordinanza poi gravata.
In primo grado, il ricorrente ha articolato due motivi di censure: con il primo motivo ha dedotto “Violazione e falsa applicazione del principio dell’obbligo di motivazione dell’interesse pubblico e della ragionevolezza del termine - Della violazione dei principi di certezza giuridica e della mancata comparazione e ponderazione degli interessi contrapposti - Della violazione dell’art. 3 della L. 241/90 - Riferimento a conformi precedenti giurisprudenziali di codesto TAR e del C.d.S”, in quanto l’odierno ricorrente, quale comproprietario dell’unità immobiliare, realizzava l’opera de qua nel lontano 1997- 1998; con il secondo motivo ha lamentato “violazione dell’art. 7 della L. 241/90 - Eccesso di potere per sviamento - Carenza dei presupposti in quanto l’ordine demolitorio non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990”.
Il Tar Campania-Napoli, Sez. II, con sentenza 8299/2021, ha integralmente rigettato il ricorso condannando parte ricorrente alla refusione delle spese legali.
Avverso la suddetta pronuncia è insorto l’odierno appellante, con atto d’appello notificato in data 21/06/2022 e depositato in data 07/07/2022 a mezzo del quale ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure.
A sostegno dell’atto d’appello ha articolato due motivi di gravame: con il primo rubricato “Error in iudicando et in procedendo, carenza di istruttoria e di presupposti - Violazione del principio di proporzionalità nella limitazione del diritto di proprietà alla stregua dell’art. 1 Protocollo (n° 1) addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali - Violazione delle regole del giusto procedimento. Omessa comunicazione del correlato avvio. Violazione dell’aret. 10 bis della L. n. 241/90 - Eccesso di potere”, lamenta che, ai sensi dell’art.1 del protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza di sì rilevanti esigenze pubblicistiche, tali da far ritenere recessivo lo stato di buona fede dell’attuale proprietario dell’abuso (recte: parziale difformità) e motivare le ragioni per cui non adottare il provvedimento meno afflittivo ex art. 34 del D.P.R. 380/2001 irrogando la correlata sanzione pecuniaria tutelando così l’interesse del privato; con il secondo motivo, rubricato “Error in iudicando: Della violazione dell’art. 3 e 34 DEL D.P.R. 380/2001 - Della Violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – Della violazione del principio di proporzionalità - Dell’applicazione di una sanzione pecuniaria”, si duole del fatto che l’amministrazione avrebbe dovuto esternare compiutamente le ragioni che sorreggono l’impugnata ordinanza ivi esplicitando le ragioni che hanno condotto a favore della misura ripristinatoria in luogo di quella pecuniaria stante il fatto che, nel caso in esame, la difformità enunciata (siccome non puntualmente indicata) non assume alcuna rilevanza urbanistica e, pertanto, andava sanzionata con mera sanzione pecuniaria onde evitare di arrecare grave pregiudizio alla parte dell’opera legittimamente assentita. Sostiene l’appellante che il Giudice di prime cure avrebbe trascurato di rilevare l’omissione nell’impugnata ordinanza dell’indicazione in maniera intellegibile le ragioni per cui l’opera de qua sarebbe soggetta a sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria.
Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.
La causa, chiamata per la discussione all’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025, è stata trattenuta in decisione.
L’appello è prima facie infondato, in termini tali da rendere applicabile l’art. 74 cod proc amm, atteso che i diversi motivi si scontrano con i consolidati orientamenti di questo Consiglio, di cui il Tar ha fatto buon governo nell’esaminare la fattispecie controversa.
In termini fattuali è pacifico, in quanto emergente dagli atti e confermato dalla narrativa in fatto dello stesso atto di appello, che i manufatti oggetto di demolizione siano quelli accertati dal Comune come realizzati in assenza di titolo edilizio.
In relazione ai motivi di appello, la cui omogeneità consente un esame unitario, va ribadito che l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell'ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 05/04/2022, n. 2523).
In materia, va altresì ribadito che il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino; a maggior ragione quindi l’Amministrazione, in sede di irrogazione della sanzione demolitoria, non deve ritenersi onerata di valutare preventivamente la possibilità che l’abuso sia sanabile, anche perché la sanatoria richiede la domanda dell'interessato, la quale, se proposta, produce rende meramente inefficace l’ordine di demolizione fino a definizione della istanza di sanatoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 27/04/2022, n. 3337)
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO