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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/04/2024, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4457/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 04/04/2024
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 12:35
Compaiono:
Per , l'avv. FERRARI PIETRO , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Filippo Ovetta,
Per , l'avv. ROSSI MARCO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Alessia Vanni
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Ferrari conclude come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi, precisando che il procuratore si dichiara antistatario e chiede la distrazione delle spese. Esibisce nota spese.
L'avv. Vanni conclude come da comparsa di costituzione e risposta e si riporta a quanto CP dedotto e prodotto da contestando quanto eccepito e dedotto da controparte perché infondato in fatto e diritto e documentalmente smentito.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
R.G. n. 4457/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4457/2021 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Mutuo”
Vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Ferrari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, in Via Cernaia, n.
31, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo notificato
- ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. ), già , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 procuratrice pro tempore, con la mandataria (C.F. Controparte_2
), già , in persona della procuratrice pro tempore, P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, V.lo S. Bernardino, n. 5A, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale di udienza.
*****
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2021, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1664/2021 (RG n. 3841/2021) del 25.10.2021, emesso su richiesta di quale cessionaria di Controparte_1 Org_1
con cui gli è stato ingiunto, quale coobbligato in solido, il pagamento di €
[...]
6.761,88, oltre interessi come da domanda, in forza di contratto di mutuo del 13.01.2016.
A sostegno dell'opposizione, contestata l'avvenuta cessione del credito tra Org_1
e , ha rilevato:
[...] CP_1 - che il rapporto per cui è causa va inquadrato nello schema fideiussorio di garanzia, risultando dal contratto l'opponente come “coobbligato” in contrapposizione al soggetto che ha ricevuto il finanziamento (e tenuto alla sua restituzione), definito
“cliente”;
- che trova, pertanto, applicazione la disposizione di cui all'art. 1957 c.c.;
- che, prevedendo il contratto di finanziamento 60 rate mensili da corrispondere in cinque anni a partire dal 15.02.2016, con ultima rata da pagare entro il 15.02.2021, deve ritenersi ampiamente decorso il termine semestrale per agire nei confronti del debitore principale, e, di conseguenza, anche contro il fideiussore;
- che la creditrice intimante è decaduta dalle azioni contro il fideiussore.
Si è costituita la convenuta opposta, sostenendo la bontà della propria pretesa e replicando alle eccezioni avversarie. In particolare, ha dedotto:
- che risultano circostanze pacifiche la sottoscrizione del contratto azionato da parte dell'opponente, l'effettiva erogazione delle somme richieste dalla banca e l'entità del debito maturato;
- che il credito azionato è provato, essendo stato prodotto il titolo contrattuale su cui fonda la propria pretesa e allegato l'inadempimento dell'opponente;
- che è stato altresì depositato l'estratto contro integrale relativo all'andamento del finanziamento azionato;
- che l'avvenuta cessione del credito è stata portata a conoscenza dell'opponente mediante lettera raccomandata del 11.03.2020;
- che l'opponente ha assunto l'obbligazione in qualità di coobbligato, da intendersi quale debitore principale in senso tecnico, essendo stato l'obbligo restitutorio assunto in posizione di “eguaglianza” e non di “accessorietà” rispetto a;
Persona_1
- che l'art. 2 delle Condizioni Generali distingue chiaramente la figura del coobbligato da quella del fideiussore, ponendole in alternativa;
- che la prima pagina del contratto indica la coobbligazione come garanzia che il consumatore deve prestare per ottenere il credito, presentandosi la figura del coobbligato come categoria generale nell'ambito delle obbligazioni solidali che può assumere diverse forme in base alla volontà delle parti;
- che anche a voler sussumere l'obbligazione contratta nell'alveo delle garanzie personali, la stessa sarebbe, in ogni caso, riconducibile alle garanzie autonome e non alle fideiussioni, mancando nel contratto qualsivoglia riferimento all'accessorietà dell'obbligazione;
- che non è, pertanto, applicabile l'art. 1957 c.c.;
- che sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, risultando l'opposizione sprovvista dei requisiti di prova scritta e di pronta soluzione.
Con ordinanza del 14.04.2022, il Giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha rinviato la causa, assegnando termini per memorie ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. La causa è stata istruita in via meramente documentale e all'udienza del 20.10.2022 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.09.2023, poi differita per esigenze di carico del ruolo.
All'udienza del 04.04.2024, le parti hanno concluso come da suesteso verbale di udienza.
*****
Non persuade l'eccezione di c.d. carenza di legittimazione attiva. È noto che a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. (cfr. Cass. n. 5857/2022; Cass. n.
22548/2018), con ciò escludendo la giurisprudenza maggioritaria che la mera ostensione dell'estratto della G.U. contenente l'avviso di cessione sia idonea a tal fine, per la natura e il fine della pubblicazione, richiedendosi ulteriori elementi a supporto.
Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto dall'opponente, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante mercé la dichiarazione della cedente attestante l'intervenuto passaggio del credito de quo in capo alla cessionaria, unitamente all'elenco, omissato, delle posizioni cedute.
È invece fondata l'eccezione di decadenza del creditore dalle azioni avverso il fideiussore ex art. 1957 c.c.
Si pone questione della qualificazione della posizione assunta da nel contratto Parte_1 di finanziamento azionato.
Nella prospettazione della cessionaria del credito, l'opponente avrebbe assunto una mera obbligazione solidale in posizione di eguaglianza rispetto al beneficiario dell'erogazione del mutuo, alla stregua di un unico centro di interesse (c.d. parte complessa), e non un'obbligazione di garanzia riconducibile allo schema della fideiussione.
La tesi non persuade.
Dalla disamina del titolo negoziale di cui è causa si evince che parte del contratto è, e deve ritenersi, esclusivamente colui che è indicato in ogni riquadro del modulo generale come “richiedente”, ossia (cfr. doc. 3 monitorio); per converso, sottoscrive nella qualità di coobbligato, figura solo apparentemente atipica e, in ogni caso, non riconducibile a quella del cointestatario, dovendosi escludere che sia titolare diretta dei diritti, Parte_1 oltre che degli obblighi, derivanti dal finanziamento.
Esclusa la qualità di parte contrattuale, l'alternativa ricade sulla figura del garante, che risponde in proprio, in via solidale, dell'obbligazione da altri assunta, in forza di un impegno espresso, anche a latere rispetto al titolo principale, rispetto al quale si pone in termini di accessorietà piena o attenuata.
Non trova infatti cittadinanza un tertium genus, ossia una figura ibrida a mezza via tra il cointestatario della posizione contrattuale, e perciò coobbligato in solido, e mero garante personale.
In altri termini, in difetto di contrari riferimenti evincibili in forza di un'interpretazione non solo testuale ma anche logico-sistematica del contratto, la figura del coobbligato non può che qualificarsi come quella della garanzia tipica del fideiussore (cfr. sul punto Trib. Rovigo sent. del 21.1.2021; Trib. Latina sent. 21.10.2020; Trib. Biella 11.3.2021; Trib.
Firenze 23.05.2019; trib. Prato 15.1.2022; Trib. Firenze 581/2022).
Che si verta in ipotesi di garanzia personale si evince, peraltro, dal contenuto dello stesso modulo contrattuale, che alla pag. 1 prevede nel riquadro “garanzie”, proprio la figura del coobbligato.
Non convince neppure l'argomentazione difensiva introdotta in via subordinata e per la quale si tratterebbe, nel caso, di contratto autonomo di garanzia. Proprio l'assenza di una disciplina specifica impone di ricondurre la figura allo schema tipico codicistico.
Ne discende l'applicazione della disciplina in materia (artt. 1936 ss. c.c.), inclusa la norma ex art. 1957 c.c., evocata dall'opponente, siccome non oggetto di deroga convenzionale.
All'allegato difetto di istanze – da intendersi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito (Ex multis, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1724/2016) – nel termine semestrale, ampiamente superato al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, non ha fatto seguito alcuna replica documentale da parte della convenuta.
Ne consegue la decadenza da ogni diritto verso il fideiubente.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la caducazione del decreto ingiuntivo nei confronti di . Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza per la metà, dandosi atto della non comune fattispecie di fatto, e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche per ciascuna fase, ridotti per quelle istruttoria e decisoria vista la contrazione dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione e difesa disattese o assorbite, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti di;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Pietro Ferrari Controparte_1 dichiaratosi antistatario, di metà delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 3.600,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Pisa, 4 aprile 2024.
Il Giudice
Luca Pruneti Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.