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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1983/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NA AO con domicilio eletto presso il suo studio in MILANO, CORSO MAGENTA 84 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. TRENTI Controparte_1 P.IVA_2
ES e SO MA con domicilio eletto presso l'Ufficio Avvocatura Unico in MODENA, VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1796/2023 DEL TRIBUNALE DI MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 20.5.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1796/23 pubblicata il 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Modena nel giudizio RG 8156/20 instaurato da nuova denominazione di nei confronti Parte_2 Parte_1 del e notificata al difensore di il 2 novembre 2023 IN Controparte_1 Parte_2 VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di : • € 92.860,59 per Parte_2 CP_1 sorte capitale, portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto in sede di precisazione delle conclusioni e che si produce sub doc. 1, di cui: − € 81.973,49 portati dalle fatture emesse da SO ER S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e CP_1 Part cedute a e già detratte le note di credito parimenti emesse da SO ER S.p.A. e indicate nel medesimo elenco − € 10.887,10 portati dalle fatture emesse da Gala S.p.A. a titolo di corrispettivo Parte delle forniture di energia erogate in favore del e cedute a • gli interessi moratori CP_1 maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura, scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub doc. 1 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 1.400 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 35 fatture costituenti la predetta sorte capitale oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui omesso pagamento ha generato il predetto importo • gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal e pari ad € 9.293,43, corrispondente alla differenza tra CP_1 la sorte capitale di € 102.154,02 azionata con la citazione (di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione e che ivi si riproduce sub doc. 2) e la sorte capitale di € 92.860,59 oggetto di appello), “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 9.293,43 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 9.293,43 oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo • € 5.116,15 esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati con gli 8 documenti denominati Note Debito, indicati nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub doc. 3, interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale delle fatture indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito CP_1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 26.000 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo Part condannare il al relativo pagamento in favore di oltre alle spese del Controparte_1 Part giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le somme Controparte_1 da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Parte_2 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale,
[...] Parte_2 interessi di mora, anche per Note Debito, e interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
- Per parte appellata:
“Contrariis rejectis, voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Bologna: -nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'insussistenza dei crediti vantati dalla Società appellante nei confronti del appellato a seguito della cessione dei crediti e per l'effetto confermare la CP_1 sentenza impugnata nr. 1796/2023 resa dal Tribunale di Modena, Dr.ssa Giulia Lucchi, a definizione del giudizio di I grado. -nel merito, in via principale: confermare la sentenza impugnata nr. 1796/2023 resa dal Tribunale di Modena, Dr.ssa Giulia Lucchi, a definizione del giudizio di I grado pubblicata in data 26/10/2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1796/2023, pubblicata in data 26.10.2023, il Tribunale di Modena rigettava le domande avanzate da (nel prosieguo anche solo Parte_1 [...]
) volte ad ottenere la condanna del (d'ora in poi anche solo Pt_2 Controparte_1
o ”) al pagamento di crediti di cui era divenuta titolare in forza di tre cessioni pro CP_2 CP_3 soluto: una con Gala S.p.a. stipulata in data 31.5.2016 e le altre due con SO ER stipulate in data 27.12.2017 e 11.2.2020; tali crediti erano relativi a novantacinque fatture emesse dalle predette società fornitrici – ottantacinque facenti capo a SO ER per un importo residuo di € 91.266,92 e dieci in capo a Gala s.p.a. per un importo di € 10.887,10 – per un importo complessivo pari ad € 102.154,02 per sorte capitale, oltre interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, risarcimento danni forfettario ex art. 6 d.gs. 231/2002 su ciascuna fattura, interessi di mora su tardivi pagamenti risultanti da otto note di debito per un totale complessivo di € 5.116,15 e risarcimento danni forfettario ex art. 6 cit. per ciascuna fattura pagata in ritardo di cui alle note di debito.
2. Osservava il primo giudice che parte attrice aveva provato la titolarità delle pretese creditorie rivendicate mediante la produzione dei contratti di cessione notificati al convenuto in date CP_1 6.6.2016, 29.1.2018 e 28.1.2020 (doc. 10 di;
che la controversia aveva ad oggetto un Parte_2 rapporto di durata in esecuzione;
che, pertanto, al caso di specie era da applicarsi il R.D. 2440/1923 il quale, derogando alla disciplina privatistica, prevede oltre alla stipulazione della cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'acquisizione del preventivo assenso dell'amministrazione pubblica quando i contratti da cui sorge la pretesa creditoria sono in corso (cfr. art. 70; art. 9 all. E l. 2248 del 1865; art. 351 all. F l. 2248 del 1865); che era pacifico che il rapporto di somministrazione era in essere nel momento in cui l'ente rifiutava la cessione intercorsa con SO nel 2020 con PEC del 9.3.2020 (doc. 5 del;
che, quindi, sussisteva una carenza di CP_1 Part legittimazione attiva di per le fatture emesse da SO ER nel 2020 azionate nella presente causa;
che quanto ai residui crediti ceduti: “- le nr. 85 fatture emesse da SO ER S.p.A., per un importo di euro 91.266,92 (cfr. tabella A1 sono state tutte saldate con mandati di CP_1 pagamento e relative quietanze prodotti agli atti (doc.ti 6-7 ; - difetta la prova dell'avvenuta CP_1 emissione e conseguente ricezione, da parte del della fattura nr. 5750832725 del 7.08.2019 CP_1 di importo di euro 198,80 e della nota di credito nr. 19000019 dell'11.09.2019 di importo di euro - 121,80, riportate da parte attrice nell'elenco riepilogativo dei crediti ceduti (doc. 3); - la fattura nr. 5750918240 per l'importo di euro 24,87 e le n. 4 note di credito n.ri 5751004273, 5751004290, 5751004323 e 5751004513 per l'importo complessivo di euro - 769,28 sono tuttora sospese in attesa delle compensazioni da effettuarsi tra l'importo a credito del e quello, inferiore, a debito, CP_1 sicché trattasi di somme non esigibili;
- le nr. 10 fatture, emesse da Gala S.p.A. per un importo di € 10.887,10 (tabella A2 comparsa risultano saldate dal CP_1 Controparte_1 direttamente a Gala S.p.a. in data 16.06.2016 (cfr. mandati di pagamento e relative quietanze doc.ti 10-11) e riversate, poi, da Gala Spa alla cessionaria come da PEC del 31.08.2021 (doc.ti Parte_2 18-19).”; che trattandosi, dunque, di crediti estinti non erano dovuti gli interessi di mora ed anatocistici rivendicati;
che, anche quanto alle note debito interessi, si escludeva la ricorrenza di un diritto di credito di in virtù delle puntuali contestazioni del Parte_2 CP_1
3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4.12.2024 appellava innanzi a questa Corte
[...] ormulando n. 8 motivi. Parte_2 Ritualmente costituito il contestava i motivi di gravame avversari e Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 3.6.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 1.010,52 portata dalle due fatture insolute emesse da SO ER S.P.A. nel 2020 e alle somme ad essa correlate” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove ritiene inopponibile al la cessione dei crediti CP_1 intercorsa tra e SO ER a seguito del rifiuto dell'Ente ed il conseguente rigetto Parte_2 della richiesta di pagamento avanzata da Parte_2 Lamenta in particolare che al caso di specie trova applicazione la l. 52/91, che in materia di cessioni di crediti d'impresa non richiede l'adesione del ceduto alla cessione, con esclusione dell'art. 70 RD 2440/1923 e dell'art. 9 all. E della l. 2248 del 1865 per difetto, nel caso di specie, sia del presupposto soggettivo, non trattandosi di un ente statale, sia del presupposto oggettivo non essendo stata provata l'esecuzione ancora in corso del contratto.
Il motivo è infondato.
Di nessun pregio è il riferimento alla l. 52/1991 in tema di cessione dei crediti d'impresa in quanto la disciplina della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione ha natura speciale e non è stata abrogata dalla suddetta legge relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale. In particolare, il fatto che l'art. 26 co. 5 della l. 109/1994 ha esteso espressamente le disposizioni della l. 52/1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto pubblico, di concessione e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici implica che l'estensione prevista dall'art. 26 cit. non riguarda tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, nello specifico, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 16.9.2002 n. 13481). Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 70 del RD 2440/1923 che continua a costituire la normativa di riferimento per la validità e l'efficacia della cessione nel caso in cui la ceduta sia una pubblica amministrazione. Tale norma esprime un principio generale di tutela dell'interesse pubblico alla certezza dei rapporti obbligatori ed alla corretta gestione delle risorse imponendo specifici adempimenti formali affinché la cessione possa produrre effetti nei confronti dell'amministrazione debitrice. Secondo costante giurisprudenza, essa trova applicazione nei confronti della p.a. nel suo complesso, nelle sue varie articolazioni comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che deve essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale (cfr. Cass. 11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/1/2002 n. 981). Da ultimo cfr. Cass. Civ. 34173/2024 secondo cui “ formula una tesi in iure che non Controparte_4 trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale.” E ancora, “come questa Corte ha già statuito, la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla l. n. 52/1991, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale”. Quanto alle condizioni previste dall'art. 70 del RD 2440/1923 è necessario, come giustamente affermato dal giudice di prime cure, che si tratti di un contratto di durata in corso di esecuzione al momento della comunicazione della cessione. Nel caso di specie risulta provato (doc. 3 del CP_1 che il contratto di fornitura in oggetto era ancora in essere nel momento in cui è stata comunicata la cessione del credito intercorsa nel 2020 tra e SO ER. Parte_2 In ragione di ciò, è legittimo il rifiuto della cessione de qua da parte della pubblica amministrazione ceduta in quanto “se il credito deriva da un contratto di fornitura la sua cessione non sarà opponibile all'ente pubblico debitore se quest'ultimo non ha dato la propria accettazione esplicita” (Cass. 34173/2024 cit.).
5. Con il secondo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 198,90 portata dalla fattura insoluta n. 5750832725/19 emesse da SO ER S.P.A. e alle somme ad essa correlate e alla nota di credito n. 2019 0190000019/19 di € 121,80 e, dunque, per la differenza di € 77,10” l'appellante si duole del mancato riconoscimento di tale importo ritenendo di aver assolto il proprio onere probatorio circa l'avvenuta emissione e conseguente ricezione da parte del delle fatture de quibus. CP_1
Il motivo è da rigettarsi.
La tesi secondo cui avrebbe provato l'avvenuta emissione e ricezione da parte del Parte_2 Comune delle presenti fatture emesse da SO ER non trova alcun riscontro nei documenti di causa. L'appellante, infatti, senza formulare specifiche confutazioni, si è limitato a produrre le fatture, l'elenco riepilogativo dei crediti e la notifica dell'atto di cessione (doc. 16 , ma tali Parte_2 documenti non sono idonei a dimostrare di per sé l'emissione e la ricezione delle fatture asseritamente insolute da parte dell'Ente debitore. A riguardo si osserva che, come correttamente dedotto dal appellato, trattandosi di fatture datate 7.8.2019 (ft nr. 5750832725 di importo di € 198,80) e CP_1 11.9.2019 (ft nr. 19000019 di importo di € 121,80) – successive all'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione previsto dall'art. 1 co. 209-214 l. 244/2007 ai sensi del quale “l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […] deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” – dovevano essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per poter essere considerate fiscalmente esistenti, ma ciò non è stato in alcun modo provato.
6. Si antepone l'esame del quarto motivo rispetto al terzo per ragioni di ordine logico-sistematico. Con il quarto motivo “con riferimento alla rimanente sorte capitale pari a complessivi € 80.739,20 portata dalle fatture emesse da SO ER S.P.A.” l'appellante si duole del fatto che tale importo è stato ingiustamente ritenuto non dovuto in quanto già pagato dal a SO ER S.p.a. CP_1
Il motivo è infondato.
Nessuna censura può essere mossa al che si è premurato di produrre agli atti – mediante CP_1 tabelle redatte in modo puntuale e specifico – in riferimento alle fatture emesse da SO ER sia i mandati di pagamento che le relative quietanze (doc.ti 6 e 7 del , dai quali emerge CP_1 inconfutabilmente l'avvenuto adempimento degli obblighi gravanti sull'ente. Tali atti, recanti l'indicazione puntuale degli importi corrisposti, delle causali e delle date di esecuzione, comprovano che i pagamenti sono stati regolarmente e tempestivamente effettuati indicando SO ER quale fornitore e quale beneficiario (“BENEFICIARIO: ”) e non Parte_2 Parte_1 la cedente, come erroneamente sostenuto dall'appellante. Secondo gli ordinari principi in materia di onere della prova, anche richiamati dal primo giudice, il debitore ha pertanto adeguatamente allegato e provato il fatto estintivo della pretesa creditoria.
7. Con il terzo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 24,87 di cui alla fattura n. 5750918240/19 emessa da SO ER S.P.A. e alle somme ad essa correlate” l'appellante censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto non dovuto tale importo poiché sarebbe sospeso in attesa di compensazione.
Il motivo si appalesa pretestuoso e defatigatorio oltre che infondato.
Di nessun pregio, oltreché generiche e meramente assertive, sono le deduzioni svolte dall'appellante che continua a riproporre affermazioni irrilevanti ed ininfluenti senza offrire elementi idonei a contrastare in maniera concreta e circostanziata le valutazioni operate dal Tribunale. A nulla vale Part l'argomento secondo cui ha già tenuto conto delle note di credito richiamate dal Tribunale ai Part fini della determinazione dell'importo richiesto in pagamento al ha, infatti, indicato CP_1 le note di credito nell'elenco dei crediti (ivi riprodotto sub doc. 1 e doc. 2) e le ha decurtate dall'importo portato dalle fatture azionate in giudizio;
considerare nuovamente tali note di credito Part ha, dunque, costituito una duplicazione di somme ritenute non dovute dal a ” perché se CP_1 come accertato la stragrande maggioranza delle fatture SO sono state tutte saldate, con statuizione come visto non censurabile, bene ha fatto il a sospendere il pagamento di detta fattura (di CP_1 ben € 24.87) in attesa dell'operazione compensativa siccome creditore del maggior importo portato dalle note di credito.
8. Con il quinto motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 10.887,10 portata dalle fatture emesse da Gala S.P.A. e alle somme ad essa correlate” l'appellante deduce la censurabilità della sentenza per aver ritenuto non dovuto l'importo poiché pagato dal a Gala S.p.a. e riversato CP_1 Part da quest'ultima a
Anche questo motivo non merita accoglimento.
Da quanto versato in atti risulta provato in forza della PEC di Gala S.p.a. del 31.8.2021 (doc.ti 18 e 19 del che “gli accrediti erroneamente eseguiti dal in favore di CP_1 Controparte_1 Part Par Gala anziché del cessionario , sono stati integralmente rimborsati dalla stessa Gala a in diverse tranches, come di seguito dettagliato […]”. Tale documentazione consente di ricostruire in modo completo la movimentazione di tali somme attestando che ogni importo erroneamente corrisposto è stato integralmente riversato. Pertanto, come correttamente sostenuto dal Tribunale, la pretesa creditoria rivendicata dall'appellante pari alla sorte capitale di euro 10.887,10, riferita alle fatture emesse dalla società fornitrice Gala S.p.a., deve ritenersi insussistente e priva di fondamento.
9. Con il sesto motivo “con riferimento alla sorte capitale azionata e pagata dal pari ad € CP_1 9.293,43, corrispondente alla differenza tra la sorte capitale di € 102.154,02 azionata con la citazione (di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione e che ivi si riproduce sub doc. 2) e la sorte capitale di € 92.860,59 oggetto di appello)” l'appellante lamenta che tale sorte capitale è stata pagata dal in ritardo e che in relazione a tali crediti il primo giudice non si è CP_1 pronunciato. Il motivo è infondato. Part In corso di causa ha ridotto la pretesa ad € 92.860,59 riconoscendo pagato il credito per sorte capitale nella misura di € 9.293,00. Ciò basta per non ritenere dovuta la relativa pretesa, senza necessità di ulteriore pronuncia.
10. Con il settimo motivo “con riferimento all'importo di € 5.116,15 – e somme correlate – esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati con gli otto documenti denominati note di debito, indicati nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub doc. 3, interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale delle fatture CP_1 indicate nel dettaglio allegato a ciascuna nota debito” l'appellante ripropone gli argomenti già spesi in primo grado non prendendo posizione sulle ragioni del primo decisum. Tale motivo è da rigettarsi, atteso che le presenti doglianze riguardano pretese accessorie non riconoscibili in quanto gli importi principali costituenti la sorte capitale, come detto, non risultano dovuti. Analogamente, non risulta provato il presupposto delle ulteriori pretese, ossia il dedotto ritardo nei pagamenti con riferimento alle note di debito o al richiesto risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
11. L'ottavo motivo con cui l'appellante censurava la condanna alle spese di lite è rigettato in quanto correttamente il giudice di prime cure – essendo risultata l'allora attrice integralmente soccombente rispetto alle domande proposte – ha applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c., secondo il quale le spese seguono la soccombenza.
12. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) individuato in base al valore effettivo della controversia ex art. 5, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_2 confronti del con atto di appello notificato in data 4.12.2024, così Controparte_1 provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Modena pubblicata in data 26.10.2023 nel procedimento R.G. 8156/2020;
CONDANNA al rimborso in favore del delle Parte_2 Controparte_1 spese del grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 18.11.2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1983/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
NA AO con domicilio eletto presso il suo studio in MILANO, CORSO MAGENTA 84 PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv. TRENTI Controparte_1 P.IVA_2
ES e SO MA con domicilio eletto presso l'Ufficio Avvocatura Unico in MODENA, VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34
PARTE APPELLATA
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1796/2023 DEL TRIBUNALE DI MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 20.5.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 1796/23 pubblicata il 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Modena nel giudizio RG 8156/20 instaurato da nuova denominazione di nei confronti Parte_2 Parte_1 del e notificata al difensore di il 2 novembre 2023 IN Controparte_1 Parte_2 VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Comune di : • € 92.860,59 per Parte_2 CP_1 sorte capitale, portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto in sede di precisazione delle conclusioni e che si produce sub doc. 1, di cui: − € 81.973,49 portati dalle fatture emesse da SO ER S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e CP_1 Part cedute a e già detratte le note di credito parimenti emesse da SO ER S.p.A. e indicate nel medesimo elenco − € 10.887,10 portati dalle fatture emesse da Gala S.p.A. a titolo di corrispettivo Parte delle forniture di energia erogate in favore del e cedute a • gli interessi moratori CP_1 maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento della fattura, scadenza riportata nell'elenco riprodotto sub doc. 1 • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 1.400 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 35 fatture costituenti la predetta sorte capitale oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui omesso pagamento ha generato il predetto importo • gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dal e pari ad € 9.293,43, corrispondente alla differenza tra CP_1 la sorte capitale di € 102.154,02 azionata con la citazione (di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione e che ivi si riproduce sub doc. 2) e la sorte capitale di € 92.860,59 oggetto di appello), “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 9.293,43 che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle 8 fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 9.293,43 oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo • € 5.116,15 esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati con gli 8 documenti denominati Note Debito, indicati nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub doc. 3, interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale delle fatture indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito CP_1
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 26.000 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo Part condannare il al relativo pagamento in favore di oltre alle spese del Controparte_1 Part giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le somme Controparte_1 da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Parte_2 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il Controparte_1 CP_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale,
[...] Parte_2 interessi di mora, anche per Note Debito, e interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.”
- Per parte appellata:
“Contrariis rejectis, voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Bologna: -nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'insussistenza dei crediti vantati dalla Società appellante nei confronti del appellato a seguito della cessione dei crediti e per l'effetto confermare la CP_1 sentenza impugnata nr. 1796/2023 resa dal Tribunale di Modena, Dr.ssa Giulia Lucchi, a definizione del giudizio di I grado. -nel merito, in via principale: confermare la sentenza impugnata nr. 1796/2023 resa dal Tribunale di Modena, Dr.ssa Giulia Lucchi, a definizione del giudizio di I grado pubblicata in data 26/10/2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1796/2023, pubblicata in data 26.10.2023, il Tribunale di Modena rigettava le domande avanzate da (nel prosieguo anche solo Parte_1 [...]
) volte ad ottenere la condanna del (d'ora in poi anche solo Pt_2 Controparte_1
o ”) al pagamento di crediti di cui era divenuta titolare in forza di tre cessioni pro CP_2 CP_3 soluto: una con Gala S.p.a. stipulata in data 31.5.2016 e le altre due con SO ER stipulate in data 27.12.2017 e 11.2.2020; tali crediti erano relativi a novantacinque fatture emesse dalle predette società fornitrici – ottantacinque facenti capo a SO ER per un importo residuo di € 91.266,92 e dieci in capo a Gala s.p.a. per un importo di € 10.887,10 – per un importo complessivo pari ad € 102.154,02 per sorte capitale, oltre interessi moratori, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, risarcimento danni forfettario ex art. 6 d.gs. 231/2002 su ciascuna fattura, interessi di mora su tardivi pagamenti risultanti da otto note di debito per un totale complessivo di € 5.116,15 e risarcimento danni forfettario ex art. 6 cit. per ciascuna fattura pagata in ritardo di cui alle note di debito.
2. Osservava il primo giudice che parte attrice aveva provato la titolarità delle pretese creditorie rivendicate mediante la produzione dei contratti di cessione notificati al convenuto in date CP_1 6.6.2016, 29.1.2018 e 28.1.2020 (doc. 10 di;
che la controversia aveva ad oggetto un Parte_2 rapporto di durata in esecuzione;
che, pertanto, al caso di specie era da applicarsi il R.D. 2440/1923 il quale, derogando alla disciplina privatistica, prevede oltre alla stipulazione della cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'acquisizione del preventivo assenso dell'amministrazione pubblica quando i contratti da cui sorge la pretesa creditoria sono in corso (cfr. art. 70; art. 9 all. E l. 2248 del 1865; art. 351 all. F l. 2248 del 1865); che era pacifico che il rapporto di somministrazione era in essere nel momento in cui l'ente rifiutava la cessione intercorsa con SO nel 2020 con PEC del 9.3.2020 (doc. 5 del;
che, quindi, sussisteva una carenza di CP_1 Part legittimazione attiva di per le fatture emesse da SO ER nel 2020 azionate nella presente causa;
che quanto ai residui crediti ceduti: “- le nr. 85 fatture emesse da SO ER S.p.A., per un importo di euro 91.266,92 (cfr. tabella A1 sono state tutte saldate con mandati di CP_1 pagamento e relative quietanze prodotti agli atti (doc.ti 6-7 ; - difetta la prova dell'avvenuta CP_1 emissione e conseguente ricezione, da parte del della fattura nr. 5750832725 del 7.08.2019 CP_1 di importo di euro 198,80 e della nota di credito nr. 19000019 dell'11.09.2019 di importo di euro - 121,80, riportate da parte attrice nell'elenco riepilogativo dei crediti ceduti (doc. 3); - la fattura nr. 5750918240 per l'importo di euro 24,87 e le n. 4 note di credito n.ri 5751004273, 5751004290, 5751004323 e 5751004513 per l'importo complessivo di euro - 769,28 sono tuttora sospese in attesa delle compensazioni da effettuarsi tra l'importo a credito del e quello, inferiore, a debito, CP_1 sicché trattasi di somme non esigibili;
- le nr. 10 fatture, emesse da Gala S.p.A. per un importo di € 10.887,10 (tabella A2 comparsa risultano saldate dal CP_1 Controparte_1 direttamente a Gala S.p.a. in data 16.06.2016 (cfr. mandati di pagamento e relative quietanze doc.ti 10-11) e riversate, poi, da Gala Spa alla cessionaria come da PEC del 31.08.2021 (doc.ti Parte_2 18-19).”; che trattandosi, dunque, di crediti estinti non erano dovuti gli interessi di mora ed anatocistici rivendicati;
che, anche quanto alle note debito interessi, si escludeva la ricorrenza di un diritto di credito di in virtù delle puntuali contestazioni del Parte_2 CP_1
3. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 4.12.2024 appellava innanzi a questa Corte
[...] ormulando n. 8 motivi. Parte_2 Ritualmente costituito il contestava i motivi di gravame avversari e Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del 3.6.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 1.010,52 portata dalle due fatture insolute emesse da SO ER S.P.A. nel 2020 e alle somme ad essa correlate” l'appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove ritiene inopponibile al la cessione dei crediti CP_1 intercorsa tra e SO ER a seguito del rifiuto dell'Ente ed il conseguente rigetto Parte_2 della richiesta di pagamento avanzata da Parte_2 Lamenta in particolare che al caso di specie trova applicazione la l. 52/91, che in materia di cessioni di crediti d'impresa non richiede l'adesione del ceduto alla cessione, con esclusione dell'art. 70 RD 2440/1923 e dell'art. 9 all. E della l. 2248 del 1865 per difetto, nel caso di specie, sia del presupposto soggettivo, non trattandosi di un ente statale, sia del presupposto oggettivo non essendo stata provata l'esecuzione ancora in corso del contratto.
Il motivo è infondato.
Di nessun pregio è il riferimento alla l. 52/1991 in tema di cessione dei crediti d'impresa in quanto la disciplina della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione ha natura speciale e non è stata abrogata dalla suddetta legge relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale. In particolare, il fatto che l'art. 26 co. 5 della l. 109/1994 ha esteso espressamente le disposizioni della l. 52/1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto pubblico, di concessione e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici implica che l'estensione prevista dall'art. 26 cit. non riguarda tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, nello specifico, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura (così Cass. 16.9.2002 n. 13481). Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 70 del RD 2440/1923 che continua a costituire la normativa di riferimento per la validità e l'efficacia della cessione nel caso in cui la ceduta sia una pubblica amministrazione. Tale norma esprime un principio generale di tutela dell'interesse pubblico alla certezza dei rapporti obbligatori ed alla corretta gestione delle risorse imponendo specifici adempimenti formali affinché la cessione possa produrre effetti nei confronti dell'amministrazione debitrice. Secondo costante giurisprudenza, essa trova applicazione nei confronti della p.a. nel suo complesso, nelle sue varie articolazioni comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che deve essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale (cfr. Cass. 11/12/1996 n. 11041; Cass. 28/1/2002 n. 981). Da ultimo cfr. Cass. Civ. 34173/2024 secondo cui “ formula una tesi in iure che non Controparte_4 trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, orientata a ritenere che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, trovi applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale.” E ancora, “come questa Corte ha già statuito, la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 r.d. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla l. n. 52/1991, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale”. Quanto alle condizioni previste dall'art. 70 del RD 2440/1923 è necessario, come giustamente affermato dal giudice di prime cure, che si tratti di un contratto di durata in corso di esecuzione al momento della comunicazione della cessione. Nel caso di specie risulta provato (doc. 3 del CP_1 che il contratto di fornitura in oggetto era ancora in essere nel momento in cui è stata comunicata la cessione del credito intercorsa nel 2020 tra e SO ER. Parte_2 In ragione di ciò, è legittimo il rifiuto della cessione de qua da parte della pubblica amministrazione ceduta in quanto “se il credito deriva da un contratto di fornitura la sua cessione non sarà opponibile all'ente pubblico debitore se quest'ultimo non ha dato la propria accettazione esplicita” (Cass. 34173/2024 cit.).
5. Con il secondo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 198,90 portata dalla fattura insoluta n. 5750832725/19 emesse da SO ER S.P.A. e alle somme ad essa correlate e alla nota di credito n. 2019 0190000019/19 di € 121,80 e, dunque, per la differenza di € 77,10” l'appellante si duole del mancato riconoscimento di tale importo ritenendo di aver assolto il proprio onere probatorio circa l'avvenuta emissione e conseguente ricezione da parte del delle fatture de quibus. CP_1
Il motivo è da rigettarsi.
La tesi secondo cui avrebbe provato l'avvenuta emissione e ricezione da parte del Parte_2 Comune delle presenti fatture emesse da SO ER non trova alcun riscontro nei documenti di causa. L'appellante, infatti, senza formulare specifiche confutazioni, si è limitato a produrre le fatture, l'elenco riepilogativo dei crediti e la notifica dell'atto di cessione (doc. 16 , ma tali Parte_2 documenti non sono idonei a dimostrare di per sé l'emissione e la ricezione delle fatture asseritamente insolute da parte dell'Ente debitore. A riguardo si osserva che, come correttamente dedotto dal appellato, trattandosi di fatture datate 7.8.2019 (ft nr. 5750832725 di importo di € 198,80) e CP_1 11.9.2019 (ft nr. 19000019 di importo di € 121,80) – successive all'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione previsto dall'art. 1 co. 209-214 l. 244/2007 ai sensi del quale “l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche […] deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” – dovevano essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per poter essere considerate fiscalmente esistenti, ma ciò non è stato in alcun modo provato.
6. Si antepone l'esame del quarto motivo rispetto al terzo per ragioni di ordine logico-sistematico. Con il quarto motivo “con riferimento alla rimanente sorte capitale pari a complessivi € 80.739,20 portata dalle fatture emesse da SO ER S.P.A.” l'appellante si duole del fatto che tale importo è stato ingiustamente ritenuto non dovuto in quanto già pagato dal a SO ER S.p.a. CP_1
Il motivo è infondato.
Nessuna censura può essere mossa al che si è premurato di produrre agli atti – mediante CP_1 tabelle redatte in modo puntuale e specifico – in riferimento alle fatture emesse da SO ER sia i mandati di pagamento che le relative quietanze (doc.ti 6 e 7 del , dai quali emerge CP_1 inconfutabilmente l'avvenuto adempimento degli obblighi gravanti sull'ente. Tali atti, recanti l'indicazione puntuale degli importi corrisposti, delle causali e delle date di esecuzione, comprovano che i pagamenti sono stati regolarmente e tempestivamente effettuati indicando SO ER quale fornitore e quale beneficiario (“BENEFICIARIO: ”) e non Parte_2 Parte_1 la cedente, come erroneamente sostenuto dall'appellante. Secondo gli ordinari principi in materia di onere della prova, anche richiamati dal primo giudice, il debitore ha pertanto adeguatamente allegato e provato il fatto estintivo della pretesa creditoria.
7. Con il terzo motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 24,87 di cui alla fattura n. 5750918240/19 emessa da SO ER S.P.A. e alle somme ad essa correlate” l'appellante censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto non dovuto tale importo poiché sarebbe sospeso in attesa di compensazione.
Il motivo si appalesa pretestuoso e defatigatorio oltre che infondato.
Di nessun pregio, oltreché generiche e meramente assertive, sono le deduzioni svolte dall'appellante che continua a riproporre affermazioni irrilevanti ed ininfluenti senza offrire elementi idonei a contrastare in maniera concreta e circostanziata le valutazioni operate dal Tribunale. A nulla vale Part l'argomento secondo cui ha già tenuto conto delle note di credito richiamate dal Tribunale ai Part fini della determinazione dell'importo richiesto in pagamento al ha, infatti, indicato CP_1 le note di credito nell'elenco dei crediti (ivi riprodotto sub doc. 1 e doc. 2) e le ha decurtate dall'importo portato dalle fatture azionate in giudizio;
considerare nuovamente tali note di credito Part ha, dunque, costituito una duplicazione di somme ritenute non dovute dal a ” perché se CP_1 come accertato la stragrande maggioranza delle fatture SO sono state tutte saldate, con statuizione come visto non censurabile, bene ha fatto il a sospendere il pagamento di detta fattura (di CP_1 ben € 24.87) in attesa dell'operazione compensativa siccome creditore del maggior importo portato dalle note di credito.
8. Con il quinto motivo “con riferimento alla sorte capitale di € 10.887,10 portata dalle fatture emesse da Gala S.P.A. e alle somme ad essa correlate” l'appellante deduce la censurabilità della sentenza per aver ritenuto non dovuto l'importo poiché pagato dal a Gala S.p.a. e riversato CP_1 Part da quest'ultima a
Anche questo motivo non merita accoglimento.
Da quanto versato in atti risulta provato in forza della PEC di Gala S.p.a. del 31.8.2021 (doc.ti 18 e 19 del che “gli accrediti erroneamente eseguiti dal in favore di CP_1 Controparte_1 Part Par Gala anziché del cessionario , sono stati integralmente rimborsati dalla stessa Gala a in diverse tranches, come di seguito dettagliato […]”. Tale documentazione consente di ricostruire in modo completo la movimentazione di tali somme attestando che ogni importo erroneamente corrisposto è stato integralmente riversato. Pertanto, come correttamente sostenuto dal Tribunale, la pretesa creditoria rivendicata dall'appellante pari alla sorte capitale di euro 10.887,10, riferita alle fatture emesse dalla società fornitrice Gala S.p.a., deve ritenersi insussistente e priva di fondamento.
9. Con il sesto motivo “con riferimento alla sorte capitale azionata e pagata dal pari ad € CP_1 9.293,43, corrispondente alla differenza tra la sorte capitale di € 102.154,02 azionata con la citazione (di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione e che ivi si riproduce sub doc. 2) e la sorte capitale di € 92.860,59 oggetto di appello)” l'appellante lamenta che tale sorte capitale è stata pagata dal in ritardo e che in relazione a tali crediti il primo giudice non si è CP_1 pronunciato. Il motivo è infondato. Part In corso di causa ha ridotto la pretesa ad € 92.860,59 riconoscendo pagato il credito per sorte capitale nella misura di € 9.293,00. Ciò basta per non ritenere dovuta la relativa pretesa, senza necessità di ulteriore pronuncia.
10. Con il settimo motivo “con riferimento all'importo di € 5.116,15 – e somme correlate – esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati con gli otto documenti denominati note di debito, indicati nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 5 ed ivi riprodotto sub doc. 3, interessi maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del della sorte capitale delle fatture CP_1 indicate nel dettaglio allegato a ciascuna nota debito” l'appellante ripropone gli argomenti già spesi in primo grado non prendendo posizione sulle ragioni del primo decisum. Tale motivo è da rigettarsi, atteso che le presenti doglianze riguardano pretese accessorie non riconoscibili in quanto gli importi principali costituenti la sorte capitale, come detto, non risultano dovuti. Analogamente, non risulta provato il presupposto delle ulteriori pretese, ossia il dedotto ritardo nei pagamenti con riferimento alle note di debito o al richiesto risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
11. L'ottavo motivo con cui l'appellante censurava la condanna alle spese di lite è rigettato in quanto correttamente il giudice di prime cure – essendo risultata l'allora attrice integralmente soccombente rispetto alle domande proposte – ha applicato il principio di cui all'art. 91 c.p.c., secondo il quale le spese seguono la soccombenza.
12. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) individuato in base al valore effettivo della controversia ex art. 5, con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_2 confronti del con atto di appello notificato in data 4.12.2024, così Controparte_1 provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza del Tribunale di Modena pubblicata in data 26.10.2023 nel procedimento R.G. 8156/2020;
CONDANNA al rimborso in favore del delle Parte_2 Controparte_1 spese del grado di appello, che liquida in € 9.991,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge. DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 18.11.2025
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina