CASS
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2025, n. 32562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32562 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - OL AS EL IO NN IA CA CU - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: OV MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, Giuseppe Sassone, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/03/2025, il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto le istanze proposte da EN UL, volte ad ottenere la dichiarazione di rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016 o in subordine di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Firenze, nonché di dichiarare la nullità della notifica dell’estratto contumaciale o, in subordine, restituire nel termine per proporre appello in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/01/2014. Il Tribunale di Cuneo ha ritenuto che tali istanze prospettassero vizi delle sentenze derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e insuscettibili di essere fatti valere con il mezzo dell’incidente di esecuzione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di EN UL. Il ricorrente ha premesso che con le istanze respinte dal giudice dell’esecuzione era stato richiesto anzitutto dichiararsi la non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016 e di quella emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/01/2014. 2.1 Per la sentenza del Tribunale di Palermo la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed era affetta da nullità in quanto nell’atto di elezione di domicilio della condannata non risultava indicato il nominativo del difensore di ufficio presso cui si sarebbero dovute effettuare le notifiche nel caso di inidoneità del domicilio stesso. Peraltro la UL non era stata posta nelle condizioni nemmeno di conoscere il nome e l’indirizzo del difensore che l’avrebbe assistita. In subordine veniva richiesto che la UL fosse restituita nel termine per proporre appello avverso quella sentenza, perché tutti gli avvisi erano stati notificati al difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 32562 Anno 2025 Presidente: AN NC Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 09/07/2025 d’ufficio ed ella non ne aveva potuto avere conoscenza. Secondo la difesa aveva errato il giudice dell’esecuzione a ritenere che tale istanza non poteva essere ammissibile nelle forme previste dall’art. 670 cod. proc. pen., ma doveva essere fatta valere con la richiesta di rescissione del giudicato. Infatti l’imputata era stata dichiarata contumace e come tale aveva diritto ad una corretta notifica dell’estratto contumaciale;
sicché il giudice dell’esecuzione doveva verificare la regolarità della notifica e sul punto non si è espresso.
2.2 Quanto alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016, da essa emerge che l’imputata risultava contumace e dalla lettura degli atti si ricava che la dichiarazione di contumacia era stata illegittimamente pronunciata. Infatti il Giudice all’udienza del 6/10/2015 aveva ritenuto di confermare la dichiarazione di contumacia, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in data 16/08/2014, in quanto avvenuta prima dell’entrata in vigore della norma transitoria di cui all’art. 15-bis della legge n. 67 del 2014. Secondo la difesa dopo l’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 il 17/05/2014 l’istituto della contumacia era venuto meno e non avrebbe potuto più trovare applicazione. Da ciò derivava che il processo si era celebrato senza una regolare vocatio in jus. La decisione del Tribunale di Cuneo aveva dato applicazione ad un orientamento formatosi con riguardo ai giudizi celebrati in assenza ed era inconferente per i giudizi celebrati in contumacia.
3. Il Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, ha chiesto con memoria scritta l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato 2. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi durante la vigenza dell’istituto della contumacia, il vizio di notifica dell’estratto contumaciale non può essere fatto valere con gli strumenti ordinari di impugnazione, con i quali non si può censurare l’illegittimità della declaratoria di esecutività della sentenza, ma consente all’imputato, il quale lamenti di non avere avuto conoscenza della decisione a suo carico, di denunciare l’invalidità del procedimento che ha portato all’irrevocabilità della sentenza e alla formazione del titolo esecutivo con lo strumento dell’incidente di esecuzione (in tal senso Sez. 3, n. 42910 del 13/09/2022, Iervese, Rv. 283715 – 01; Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733 – 01). Tale insegnamento deriva dal disposto dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice dell'esecuzione il compito di accertare, nel caso di contestazione, se il provvedimento manchi (in senso materiale o giuridico) o non sia divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, ed eventualmente dichiararlo con ordinanza e sospendere l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che i vizi endoprocedimentali non potevano essere fatti valere con incidente di esecuzione, poiché il passaggio in giudicato della decisione rende non più rilevabile qualsiasi eventuale nullità prodottasi nel corso del giudizio e non rilevata nei termini e con le modalità previste dal codice di rito (Sez. 1, n. 58524 del 11/12/2018, Improta, Rv. 274661; Sez. 1, n. 41604 del 13/10/2009, Zanetti, Rv. 245062; Sez. 6, n. 1785 del 07/04/2000, Miola, Rv. 217224; sez. 5, n. 2862 del 09/01/1998, 2 Zagami, Rv. 209942; e nella giurisprudenza costituzionale, per l’affermazione del principio, secondo il quale «la problematica dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione», cfr. Corte cost., ord. n. 14 del 2000; sent. n. 413 del 1999; sent. n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969).
2.1 La mancanza del titolo è stata ravvisata anche nell’ipotesi di sua inesistenza per carenza radicale di alcuni elementi strutturali che contraddistinguono la connotazione dell’esecutività, una carenza che pone l’atto del tutto al di fuori del sistema e lo rende assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo;
deve tuttavia trattarsi di un difetto strutturale non riconducibile ad alcuna delle categorie di vizi che determinano l'invalidità degli atti secondo la disciplina del codice di rito e presentarsi come una forma di patologia così radicale da superare lo sbarramento del giudicato ed il principio di tassatività, proprio delle nullità (Sez. 6, n. 3683 del 04/01/2000, P.g. in proc. Rizzo g e altro, Rv. 215844 – 01). Tuttavia, quando la eseguibilità della sentenza deriva dalla sua irrevocabilità e questa è stata dichiarata perché l’interessato non ha proposto impugnazione nei termini di legge, la verifica della legittimità del procedimento di formazione del titolo esecutivo può comportare l’accertamento della non imputabilità dell’inerzia della parte legittimata ad impugnare per l’omessa incolpevole conoscenza della decisione a suo carico. Si è ritenuto, in tale prospettiva, che la mancata o invalida notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, prescritto dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. può essere accertata e dichiarata dal giudice dell’esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163; Sez. 1, n. 13616 del 11/03/2009, Zarui, Rv. 243744); In questi casi il giudice dell'esecuzione è chiamato a verificare l'inesistenza o la nullità della notificazione e, se del caso, a disporne la rinnovazione, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, così da consentire all’imputato con la rinnovazione della notificazione omessa o invalidamente compiuta di beneficiare di nuovi termini per proporre impugnazione. Qualora vengano denunciati analoghi o differenti vizi attinenti agli adempimenti che valgono a mettere l’imputato a conoscenza degli atti processuali nelle fasi precedenti alla deliberazione della decisione e alla formazione del titolo esecutivo, con riguardo ad essi il giudice dell’esecuzione non dovrà pronunciarsi, ma dovrà limitarsi a consentire con la rinnovazione della notificazione all’imputato di proporre impugnazione, con la quale potrà fare valere tali ulteriori irritualità (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 – 01; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Amore, Rv. 258765 – 01; Sez. 1, n. 5003 del 14/07/1999, Egger, Rv. 214211 – 01).
2.3 Va così inquadrato il principio, fissato con riguardo al quadro normativo emergente dalla soppressione della disciplina della contumacia e dalla contestuale introduzione della disciplina dell’assenza, e secondo il quale «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01) Le Sezioni unite della Cassazione hanno, difatti, raggiunto questo approdo interpretativo a seguito della ricostruzione della progressiva evoluzione del quadro normativo 3 che ha portato al definitivo superamento del criterio della conoscenza legale degli atti da parte dell’imputato, presunta a seguito della dichiarazioni di contumacia con presunzione che poteva essere rinnovata a seguito di un regolare procedimento notificatorio dell’estratto contumaciale dopo la sentenza, e che è stato sostituito dall’istituto dell’assenza, presidiato dal principio dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi è stata rinuncia espressa dell'imputato a comparire o comunque quando il giudice ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. E, come affermato da Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, quando anche dopo l’irrevocabilità della sentenza emerga che si sia proceduto in assenza in forza di valutazioni non corrette in diritto o infondate in fatto, con violazione dei diritti partecipativi dell’imputato, dato che con tale strumento è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Dal coordinamento tra l'art. 629-bis e l'art. 420-bis cod. proc. pen., Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01 ricava «il riconoscimento della legittimazione al solo condannato o sottoposto a misura di sicurezza con sentenza irrevocabile, che sia rimasto assente per tutto il corso del processo, per tale intendendosi colui che versi nella situazione prevista dal vigente art. 420-bis cod. proc. pen., non quindi il contumace».
3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte appare evidente che il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01 non può considerarsi pertinente con riguardo ai procedimenti penali celebratisi sotto la vigenza dell’istituto contumacia e in presenza della contestazione della legittimità del procedimento notificatorio dell’estratto contumaciale. Se, a seguito dell’attestazione di irrevocabilità della sentenza a carico di imputato dichiarato contumace, il condannato deduce vizi di nullità endoprocedimentale ma anche vizi afferenti alla formazione del titolo esecutivo per l’invalidità della notifica della decisione, l’incidente di esecuzione deve considerarsi ammissibile.
3.1 Con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/01/2014, con l’istanza proposta al giudice dell’esecuzione si lamentava che nell’atto di elezione di domicilio della condannata non risultava indicato il nominativo del difensore di ufficio presso cui si sarebbero dovute effettuare le notifiche nel caso di inidoneità del domicilio stesso;
in relazione a tale circostanza, che non consentiva all’imputata nel corso del procedimento nemmeno di conoscere il nominativo del proprio difensore d’ufficio, oltre a lamentarsi l’invalidità della vocatio in jus, si rappresentava che anche la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e che quindi anche questa notifica doveva essere considerata affetta da nullità. La giurisprudenza ha più volte affermato che un tale vizio deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice dell’esecuzione ed è del tutto rilevante ai fini della valutazione dei presupposti la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.; così, in particolare, Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv. 269228 – 01, secondo la quale «la nullità dell'elezione di domicilio, verificatasi nel giudizio di cognizione, rileva nel giudizio di esecuzione nella misura in cui determini l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale, che non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto - motivata in ragione 4 dell'intervenuto giudicato - dell'istanza di un condannato volta a dedurre l'inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza dell'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invalidità a sua volta derivante dalla nullità dell'elezione di domicilio effettuata presso il designando difensore di ufficio)»; così anche Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163 – 01, secondo la quale «è nulla la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna eseguita mediante consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, se l'atto di elezione di domicilio presso il difensore di turno non contiene l'indicazione del nominativo del professionista, non ancora noto nelle more della comunicazione dell'apposito ufficio centralizzato del consiglio dell'ordine forense, e neppure risulta altrimenti provata la successiva e tempestiva comunicazione all'interessato». Sicchè l’istanza così proposta nelle forme dell’incidente di esecuzione era ammissibile e andava valutata alla luce dei principi sopra richiamati.
3.2 Con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016, l’istanza lamenta che l’imputata era stata dichiarata contumace con provvedimento illegittimo dal Giudice per le indagini preliminari in data 16/08/2014; tale dichiarazione di contumacia era stata confermata dal Giudice all’udienza del 6/10/2015, che l’aveva considerata legittima perché – così affermava – stata adottata prima dell’entrata in vigore della norma transitoria di cui all’art. 15-bis della legge n. 67 del 2014. Tale essendo la prospettazione che la difesa aveva richiesto di vagliare in sede di incidente di esecuzione, non può che rilevarsi come la legittimità dell’applicazione dell’istituto della contumacia in quel giudizio e quindi anche ai fini della notifica della sentenza, destinata a divenire irrevocabile se non impugnata, doveva ritenersi incompatibile con l’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 già dal 17/05/2014 e che, pertanto, aveva abrogato la contumacia già nei momenti in cui i giudici senesi la dichiaravano e la confermavano. La stessa difesa, quindi, deduceva che in quel giudizio avrebbe dovuto trovare applicazione l’istituto dell’assenza e per questo aveva, per un verso, denunciato l’illegittimità dell’attestazione di irrevocabilità a fronte della notifica al difensore d’ufficio dell’estratto contumaciale, e, per altro verso, aveva inteso proporre in subordine l’azione ex art. 629-bis cod. proc. pen. chiedendo, se del caso, al giudice dell’esecuzione – se non avesse ritenuto ammissibile l’incidente di esecuzione – di trasmettere gli atti alla competente Corte di appello di Firenze. La declaratoria di inammissibilità anche di questa istanza formulata nelle forme dell’incidente di esecuzione e accompagnata dalla richiesta subordinata al Tribunale di Cuneo di valutare la propria eventuale incompetenza ove ritenesse di riqualificare l’istanza ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., si risolve sostanzialmente in un’omessa pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, che avrebbe dovuto accertare in concreto se effettivamente l’applicazione dell’istituto della contumacia non fosse conforme alla legge e se fosse accoglibile la richiesta subordinata.
4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio disponendo nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo, quale giudice dell’esecuzione al fine di valutare l’istanza relativa al titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo in data 23/01/2014 ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. e di pronunciarsi sulle istanze formulate con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016, in ossequio ai principi sopra ricordati.
P.Q.M.
5 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA NC AN 6
lette le conclusioni del PG, Giuseppe Sassone, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/03/2025, il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto le istanze proposte da EN UL, volte ad ottenere la dichiarazione di rescissione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016 o in subordine di trasmettere gli atti alla Corte di appello di Firenze, nonché di dichiarare la nullità della notifica dell’estratto contumaciale o, in subordine, restituire nel termine per proporre appello in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/01/2014. Il Tribunale di Cuneo ha ritenuto che tali istanze prospettassero vizi delle sentenze derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e insuscettibili di essere fatti valere con il mezzo dell’incidente di esecuzione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di EN UL. Il ricorrente ha premesso che con le istanze respinte dal giudice dell’esecuzione era stato richiesto anzitutto dichiararsi la non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016 e di quella emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/01/2014. 2.1 Per la sentenza del Tribunale di Palermo la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ed era affetta da nullità in quanto nell’atto di elezione di domicilio della condannata non risultava indicato il nominativo del difensore di ufficio presso cui si sarebbero dovute effettuare le notifiche nel caso di inidoneità del domicilio stesso. Peraltro la UL non era stata posta nelle condizioni nemmeno di conoscere il nome e l’indirizzo del difensore che l’avrebbe assistita. In subordine veniva richiesto che la UL fosse restituita nel termine per proporre appello avverso quella sentenza, perché tutti gli avvisi erano stati notificati al difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 32562 Anno 2025 Presidente: AN NC Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 09/07/2025 d’ufficio ed ella non ne aveva potuto avere conoscenza. Secondo la difesa aveva errato il giudice dell’esecuzione a ritenere che tale istanza non poteva essere ammissibile nelle forme previste dall’art. 670 cod. proc. pen., ma doveva essere fatta valere con la richiesta di rescissione del giudicato. Infatti l’imputata era stata dichiarata contumace e come tale aveva diritto ad una corretta notifica dell’estratto contumaciale;
sicché il giudice dell’esecuzione doveva verificare la regolarità della notifica e sul punto non si è espresso.
2.2 Quanto alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016, da essa emerge che l’imputata risultava contumace e dalla lettura degli atti si ricava che la dichiarazione di contumacia era stata illegittimamente pronunciata. Infatti il Giudice all’udienza del 6/10/2015 aveva ritenuto di confermare la dichiarazione di contumacia, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in data 16/08/2014, in quanto avvenuta prima dell’entrata in vigore della norma transitoria di cui all’art. 15-bis della legge n. 67 del 2014. Secondo la difesa dopo l’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 il 17/05/2014 l’istituto della contumacia era venuto meno e non avrebbe potuto più trovare applicazione. Da ciò derivava che il processo si era celebrato senza una regolare vocatio in jus. La decisione del Tribunale di Cuneo aveva dato applicazione ad un orientamento formatosi con riguardo ai giudizi celebrati in assenza ed era inconferente per i giudizi celebrati in contumacia.
3. Il Procuratore Generale, Giuseppe Sassone, ha chiesto con memoria scritta l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato 2. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi durante la vigenza dell’istituto della contumacia, il vizio di notifica dell’estratto contumaciale non può essere fatto valere con gli strumenti ordinari di impugnazione, con i quali non si può censurare l’illegittimità della declaratoria di esecutività della sentenza, ma consente all’imputato, il quale lamenti di non avere avuto conoscenza della decisione a suo carico, di denunciare l’invalidità del procedimento che ha portato all’irrevocabilità della sentenza e alla formazione del titolo esecutivo con lo strumento dell’incidente di esecuzione (in tal senso Sez. 3, n. 42910 del 13/09/2022, Iervese, Rv. 283715 – 01; Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733 – 01). Tale insegnamento deriva dal disposto dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. che attribuisce al giudice dell'esecuzione il compito di accertare, nel caso di contestazione, se il provvedimento manchi (in senso materiale o giuridico) o non sia divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, ed eventualmente dichiararlo con ordinanza e sospendere l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che i vizi endoprocedimentali non potevano essere fatti valere con incidente di esecuzione, poiché il passaggio in giudicato della decisione rende non più rilevabile qualsiasi eventuale nullità prodottasi nel corso del giudizio e non rilevata nei termini e con le modalità previste dal codice di rito (Sez. 1, n. 58524 del 11/12/2018, Improta, Rv. 274661; Sez. 1, n. 41604 del 13/10/2009, Zanetti, Rv. 245062; Sez. 6, n. 1785 del 07/04/2000, Miola, Rv. 217224; sez. 5, n. 2862 del 09/01/1998, 2 Zagami, Rv. 209942; e nella giurisprudenza costituzionale, per l’affermazione del principio, secondo il quale «la problematica dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione», cfr. Corte cost., ord. n. 14 del 2000; sent. n. 413 del 1999; sent. n. 294 del 1995; ord. n. 28 del 1969).
2.1 La mancanza del titolo è stata ravvisata anche nell’ipotesi di sua inesistenza per carenza radicale di alcuni elementi strutturali che contraddistinguono la connotazione dell’esecutività, una carenza che pone l’atto del tutto al di fuori del sistema e lo rende assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo;
deve tuttavia trattarsi di un difetto strutturale non riconducibile ad alcuna delle categorie di vizi che determinano l'invalidità degli atti secondo la disciplina del codice di rito e presentarsi come una forma di patologia così radicale da superare lo sbarramento del giudicato ed il principio di tassatività, proprio delle nullità (Sez. 6, n. 3683 del 04/01/2000, P.g. in proc. Rizzo g e altro, Rv. 215844 – 01). Tuttavia, quando la eseguibilità della sentenza deriva dalla sua irrevocabilità e questa è stata dichiarata perché l’interessato non ha proposto impugnazione nei termini di legge, la verifica della legittimità del procedimento di formazione del titolo esecutivo può comportare l’accertamento della non imputabilità dell’inerzia della parte legittimata ad impugnare per l’omessa incolpevole conoscenza della decisione a suo carico. Si è ritenuto, in tale prospettiva, che la mancata o invalida notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato contumace, prescritto dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. può essere accertata e dichiarata dal giudice dell’esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163; Sez. 1, n. 13616 del 11/03/2009, Zarui, Rv. 243744); In questi casi il giudice dell'esecuzione è chiamato a verificare l'inesistenza o la nullità della notificazione e, se del caso, a disporne la rinnovazione, previa sospensione dell'esecuzione ed eventuale scarcerazione del condannato, così da consentire all’imputato con la rinnovazione della notificazione omessa o invalidamente compiuta di beneficiare di nuovi termini per proporre impugnazione. Qualora vengano denunciati analoghi o differenti vizi attinenti agli adempimenti che valgono a mettere l’imputato a conoscenza degli atti processuali nelle fasi precedenti alla deliberazione della decisione e alla formazione del titolo esecutivo, con riguardo ad essi il giudice dell’esecuzione non dovrà pronunciarsi, ma dovrà limitarsi a consentire con la rinnovazione della notificazione all’imputato di proporre impugnazione, con la quale potrà fare valere tali ulteriori irritualità (Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 – 01; Sez. 1, n. 5880 del 11/12/2013, dep. 2014, Amore, Rv. 258765 – 01; Sez. 1, n. 5003 del 14/07/1999, Egger, Rv. 214211 – 01).
2.3 Va così inquadrato il principio, fissato con riguardo al quadro normativo emergente dalla soppressione della disciplina della contumacia e dalla contestuale introduzione della disciplina dell’assenza, e secondo il quale «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01) Le Sezioni unite della Cassazione hanno, difatti, raggiunto questo approdo interpretativo a seguito della ricostruzione della progressiva evoluzione del quadro normativo 3 che ha portato al definitivo superamento del criterio della conoscenza legale degli atti da parte dell’imputato, presunta a seguito della dichiarazioni di contumacia con presunzione che poteva essere rinnovata a seguito di un regolare procedimento notificatorio dell’estratto contumaciale dopo la sentenza, e che è stato sostituito dall’istituto dell’assenza, presidiato dal principio dell'art. 420-bis cod. proc. pen., per cui si procede in assenza se vi è stata rinuncia espressa dell'imputato a comparire o comunque quando il giudice ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. E, come affermato da Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, la rescissione del giudicato si pone quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, quando anche dopo l’irrevocabilità della sentenza emerga che si sia proceduto in assenza in forza di valutazioni non corrette in diritto o infondate in fatto, con violazione dei diritti partecipativi dell’imputato, dato che con tale strumento è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. Dal coordinamento tra l'art. 629-bis e l'art. 420-bis cod. proc. pen., Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01 ricava «il riconoscimento della legittimazione al solo condannato o sottoposto a misura di sicurezza con sentenza irrevocabile, che sia rimasto assente per tutto il corso del processo, per tale intendendosi colui che versi nella situazione prevista dal vigente art. 420-bis cod. proc. pen., non quindi il contumace».
3. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte appare evidente che il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01 non può considerarsi pertinente con riguardo ai procedimenti penali celebratisi sotto la vigenza dell’istituto contumacia e in presenza della contestazione della legittimità del procedimento notificatorio dell’estratto contumaciale. Se, a seguito dell’attestazione di irrevocabilità della sentenza a carico di imputato dichiarato contumace, il condannato deduce vizi di nullità endoprocedimentale ma anche vizi afferenti alla formazione del titolo esecutivo per l’invalidità della notifica della decisione, l’incidente di esecuzione deve considerarsi ammissibile.
3.1 Con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 23/01/2014, con l’istanza proposta al giudice dell’esecuzione si lamentava che nell’atto di elezione di domicilio della condannata non risultava indicato il nominativo del difensore di ufficio presso cui si sarebbero dovute effettuare le notifiche nel caso di inidoneità del domicilio stesso;
in relazione a tale circostanza, che non consentiva all’imputata nel corso del procedimento nemmeno di conoscere il nominativo del proprio difensore d’ufficio, oltre a lamentarsi l’invalidità della vocatio in jus, si rappresentava che anche la notifica dell’estratto contumaciale era stata effettuata al difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e che quindi anche questa notifica doveva essere considerata affetta da nullità. La giurisprudenza ha più volte affermato che un tale vizio deve essere oggetto di accertamento da parte del giudice dell’esecuzione ed è del tutto rilevante ai fini della valutazione dei presupposti la restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.; così, in particolare, Sez. 1, n. 7430 del 17/01/2017, Canalini, Rv. 269228 – 01, secondo la quale «la nullità dell'elezione di domicilio, verificatasi nel giudizio di cognizione, rileva nel giudizio di esecuzione nella misura in cui determini l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale, che non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto - motivata in ragione 4 dell'intervenuto giudicato - dell'istanza di un condannato volta a dedurre l'inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza dell'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invalidità a sua volta derivante dalla nullità dell'elezione di domicilio effettuata presso il designando difensore di ufficio)»; così anche Sez. 1, n. 42911 del 02/10/2013, Pricina, Rv. 257163 – 01, secondo la quale «è nulla la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna eseguita mediante consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, se l'atto di elezione di domicilio presso il difensore di turno non contiene l'indicazione del nominativo del professionista, non ancora noto nelle more della comunicazione dell'apposito ufficio centralizzato del consiglio dell'ordine forense, e neppure risulta altrimenti provata la successiva e tempestiva comunicazione all'interessato». Sicchè l’istanza così proposta nelle forme dell’incidente di esecuzione era ammissibile e andava valutata alla luce dei principi sopra richiamati.
3.2 Con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016, l’istanza lamenta che l’imputata era stata dichiarata contumace con provvedimento illegittimo dal Giudice per le indagini preliminari in data 16/08/2014; tale dichiarazione di contumacia era stata confermata dal Giudice all’udienza del 6/10/2015, che l’aveva considerata legittima perché – così affermava – stata adottata prima dell’entrata in vigore della norma transitoria di cui all’art. 15-bis della legge n. 67 del 2014. Tale essendo la prospettazione che la difesa aveva richiesto di vagliare in sede di incidente di esecuzione, non può che rilevarsi come la legittimità dell’applicazione dell’istituto della contumacia in quel giudizio e quindi anche ai fini della notifica della sentenza, destinata a divenire irrevocabile se non impugnata, doveva ritenersi incompatibile con l’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 già dal 17/05/2014 e che, pertanto, aveva abrogato la contumacia già nei momenti in cui i giudici senesi la dichiaravano e la confermavano. La stessa difesa, quindi, deduceva che in quel giudizio avrebbe dovuto trovare applicazione l’istituto dell’assenza e per questo aveva, per un verso, denunciato l’illegittimità dell’attestazione di irrevocabilità a fronte della notifica al difensore d’ufficio dell’estratto contumaciale, e, per altro verso, aveva inteso proporre in subordine l’azione ex art. 629-bis cod. proc. pen. chiedendo, se del caso, al giudice dell’esecuzione – se non avesse ritenuto ammissibile l’incidente di esecuzione – di trasmettere gli atti alla competente Corte di appello di Firenze. La declaratoria di inammissibilità anche di questa istanza formulata nelle forme dell’incidente di esecuzione e accompagnata dalla richiesta subordinata al Tribunale di Cuneo di valutare la propria eventuale incompetenza ove ritenesse di riqualificare l’istanza ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., si risolve sostanzialmente in un’omessa pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, che avrebbe dovuto accertare in concreto se effettivamente l’applicazione dell’istituto della contumacia non fosse conforme alla legge e se fosse accoglibile la richiesta subordinata.
4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio disponendo nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo, quale giudice dell’esecuzione al fine di valutare l’istanza relativa al titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Palermo in data 23/01/2014 ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. e di pronunciarsi sulle istanze formulate con riguardo alla sentenza emessa dal Tribunale di Siena in data 12/04/2016, in ossequio ai principi sopra ricordati.
P.Q.M.
5 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA NC AN 6