TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 851/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to ORSITTO Parte_1 C.F._1
VINICIO e da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLI ELEONORA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, avente ad oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 29 giugno 1980, contraevano, in Pisa Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa Anno
1980, Parte II, Serie C, n. 41. - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pisa tra e Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa nel Registro Atti di Controparte_1
Matrimonio dell'Anno 1980, n. 41, parte II, serie C.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
Dispone che la casa coniugale, sita in Pisa, al Piazzale M. L. King, rimarrà nella disponibilità di Controparte_1
Per_ Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Parte_1
l'onere di corrispondere la somma mensile di € 125,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. L'obbligo del sig. cesserà nel momento in Pt_1
Per_ cui il figlio maggiore troverà una stabile occupazione lavorativa, con retribuzione congrua e adeguata.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- le parti sono titolari di adeguati redditi propri e, pertanto, ciascuna provvederà al proprio mantenimento personale
- ove non già fatto in adempimento delle condizioni di cui alla separazione, il sig. Pt_1 riconsegnerà alla signora le chiavi dell'immobile adibito ad abitazione della signora, chiavi della cassaforte, della cantina e ogni altra chiave relativa a beni che rimangono nella disponibilità della signora stessa. Spese di lite compensate
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 11/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 851/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to ORSITTO Parte_1 C.F._1
VINICIO e da (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RAFFAELLI ELEONORA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori, avente ad oggetto: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per lo scioglimento del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 29 giugno 1980, contraevano, in Pisa Parte_1 Controparte_1
matrimonio con rito civile, iscritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di Pisa Anno
1980, Parte II, Serie C, n. 41. - che i ricorrenti hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la pronunzia di scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge
1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi,
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pisa tra e Parte_1
iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa nel Registro Atti di Controparte_1
Matrimonio dell'Anno 1980, n. 41, parte II, serie C.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
Dispone che la casa coniugale, sita in Pisa, al Piazzale M. L. King, rimarrà nella disponibilità di Controparte_1
Per_ Pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Parte_1
l'onere di corrispondere la somma mensile di € 125,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie. L'obbligo del sig. cesserà nel momento in Pt_1
Per_ cui il figlio maggiore troverà una stabile occupazione lavorativa, con retribuzione congrua e adeguata.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- le parti sono titolari di adeguati redditi propri e, pertanto, ciascuna provvederà al proprio mantenimento personale
- ove non già fatto in adempimento delle condizioni di cui alla separazione, il sig. Pt_1 riconsegnerà alla signora le chiavi dell'immobile adibito ad abitazione della signora, chiavi della cassaforte, della cantina e ogni altra chiave relativa a beni che rimangono nella disponibilità della signora stessa. Spese di lite compensate
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Pisa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 11/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina