TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 79 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. BRUNO GAETANO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv GARZILLI MASSIMO Controparte_1
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 09/01/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 692/2023 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro
122.030,86 a titolo di contributi dall'anno 2002 all'anno 2021 ed ha Parte_2 eccepito l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti sino all'anno 2018; ha inoltre dedotto di non essere tenuto al pagamento di contribuzione per il periodo successivo al febbraio 2016 per avere richiesto la cancellazione dall'albo geometri ed ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si è costituita la Controparte_2 per dedurre l'infondatezza dell'opposizione e concludendo per il suo rigetto, in via subordinata domandava la condanna della controparte al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi sanzioni ed interessi;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione sollevata va accolta per quanto di ragione;
Sul punto si evidenzia che la domanda il pagamento di contributi soggettivi ed integrativi minimi CP_1
(dovuti pertanto indipendentemente dalla trasmissione o meno di dichiarazioni ai fini Irpef o del volume d'affari ai fini IVA) per tutte le annualità oggetto di causa e che le scadenze per il pagamento dei suddetti contributi sono fissate dal regolamento sulla contribuzione esibito (cfr art 7) in quattro rate “scadenti il 31 maggio il 31 luglio il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento”; Considerato pertanto che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento la richiesta di versamento della contribuzione anno 2002 e 2003 -avvenuta con nota prot 24760 ricevuta dall'opponente in data 7.1.11- è stata tardiva in quanto intervenuta quando la prescrizione dei crediti era già maturata;
d'altro canto, anche a voler ritenere tempestivo l'atto, il successivo atto interruttivo veniva comunque ricevuto oltre il quinquennio (ovvero in data 11.12.2019) ;
Va accertata la prescrizione anche dei contributi minimi anno 2004 e 2005 che risultano esser stati concretamente richiesti soltanto con nota ricevuta in data 29.6.2020;
Gli atti con i quali la assume di aver interrotto i termini di prescrizione in precedenza sono infatti a tal CP_1 fine inidonei considerando che sia la nota con la quale la ha richiesto il pagamento dei ruoli “2005 e CP_1
2006” (ricevuta in data 30.12.11) che il sollecito di pagamento del “ruolo 2005” (ricevuto in data 17.12.14) ed il sollecito del “ruolo 2006” (ricevuto in data 21.11.16) non costituivano validi atti di costituzione in mora in quanto non contenevano alcuna specificazione della pretesa;
Sul punto si evidenzia che mentre con la nota del 29.6.20 la , nel richiedere il pagamento dei ruoli CP_1
“2005 2006 (ed altri), ha allegato un prospetto riepilogativo contenente l'indicazione degli importi iscritti a ruolo, le annualità di riferimento ed i codici dei diversi tributi, negli atti precedenti (ovvero quelli ricevuti in data 30.12.2011, 17.12.14 e 21.11.2016) si è limitata a richiedere il pagamento dei “ruoli” anno 2005 ed anno 2006 senza alcuna ulteriore precisazione;
Le richieste di pagamento dei “ruoli” 2005 e 2006 non possono pertanto essere ritenute validi atti interruttivi della prescrizione poiché non contenevano sufficiente esplicitazione della pretesa -in quanto non veniva indicato né l'importo dovuto né l'annualità del contributo iscritto a ruolo- e perché la pretesa non era evincibile neanche per relationem -in quanto negli atti suddetti non veniva neanche indicata la data della comunicazione dell'iscrizione a ruolo- (che d'altro canto la , neanche nel corso del presente CP_1 giudizio, ha dimostrato esser mai stata comunicata al ricorrente);
Vanno dichiarati prescritti anche i contributi anno 2006 che risultano esser stati richiesti quando la prescrizione era già maturata (ovvero con il sollecito di pagamento ricevuto in data 6.10.2017); anche in questo caso l'atto con il quale la assume di aver interrotto i termini di prescrizione è a tal fine CP_1 inidoneo considerando che la richiesta di pagamento del “ruolo 2007” (ricevuta in data 13.12.12) non poteva aver valenza interruttiva della prescrizione perchè priva di sufficiente precisazione della pretesa avanzata in concreto;
I contributi anno 2007 sono parimenti prescritti perché concretamente richiesti soltanto in data 26.6.2018
e perché, anche in questo caso, il supposto atto interruttivo -ovvero la richiesta di pagamento del “ruolo
2008” ricevuta in data 7.11.13- era priva di sufficiente specificazione;
Anche i contributi dell'anno 2008 e dell'anno 2009 risultano esser stati richiesti quando la prescrizione era già maturata (ovvero in data 29.6.20) poiché, anche in questo caso, con la richieste di pagamento del “ruolo
2010” (nota ricevuta in data 24.10.24) ed il sollecito “ruolo 2011” (tra l'altro restituito al mittente per compiuta giacenza) la si limitava a richiedere il pagamento dei “ruoli” senza alcuna ulteriore CP_1 precisazione;
Vanno dichiarati prescritti anche i contributi anno 2010 e 2011 che risultano esser stati richiesti oltre il quinquennio dalla loro insorgenza (ovvero soltanto in data 8.2.2019), quelli relativi agli anni 2013 e 2014
(richiesti soltanto in data 29.6.20) e quelli relativi all'anno 2015 (richiesti in data 11.7.23)
Prescritti sono anche i contributi dell'anno 2012 richiesti prima con nota del 24.10.2014 e poi, dopo oltre un quinquennio, e quindi a prescrizione già maturata, con nota di sollecito ricevuta in data 11.12.2019; Gli ulteriori contributi sono invece dovuti considerando che le deduzioni del ricorrente circa l'avvenuta richiesta di cancellazione dall'Albo nel febbraio 2016 non hanno trovato sufficiente riscontro in istruttoria anche perché il documento esibito in proposito non risulta esser mai stato protocollato;
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato ed il Sig va condannato al pagamento dei Parte_1 contributi sanzioni ed interessi richiesti dall'anno 2016 in poi (come da prospetto del 28.4.2023 esibito in giudizio) la cui quantificazione non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione
Spese di lite compensate tra le parti considerando la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 79 /2024
Revoca il decreto ingiuntivo 692/2023
Condanna al pagamento dei contributi indicati in parte motiva Parte_1
Compensa le spese di lite tra le parti
1/04/2025 Il Giudice Parte_3
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. BRUNO GAETANO Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv GARZILLI MASSIMO Controparte_1
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 09/01/2024 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 692/2023 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di euro
122.030,86 a titolo di contributi dall'anno 2002 all'anno 2021 ed ha Parte_2 eccepito l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti sino all'anno 2018; ha inoltre dedotto di non essere tenuto al pagamento di contribuzione per il periodo successivo al febbraio 2016 per avere richiesto la cancellazione dall'albo geometri ed ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si è costituita la Controparte_2 per dedurre l'infondatezza dell'opposizione e concludendo per il suo rigetto, in via subordinata domandava la condanna della controparte al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi sanzioni ed interessi;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione sollevata va accolta per quanto di ragione;
Sul punto si evidenzia che la domanda il pagamento di contributi soggettivi ed integrativi minimi CP_1
(dovuti pertanto indipendentemente dalla trasmissione o meno di dichiarazioni ai fini Irpef o del volume d'affari ai fini IVA) per tutte le annualità oggetto di causa e che le scadenze per il pagamento dei suddetti contributi sono fissate dal regolamento sulla contribuzione esibito (cfr art 7) in quattro rate “scadenti il 31 maggio il 31 luglio il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento”; Considerato pertanto che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento la richiesta di versamento della contribuzione anno 2002 e 2003 -avvenuta con nota prot 24760 ricevuta dall'opponente in data 7.1.11- è stata tardiva in quanto intervenuta quando la prescrizione dei crediti era già maturata;
d'altro canto, anche a voler ritenere tempestivo l'atto, il successivo atto interruttivo veniva comunque ricevuto oltre il quinquennio (ovvero in data 11.12.2019) ;
Va accertata la prescrizione anche dei contributi minimi anno 2004 e 2005 che risultano esser stati concretamente richiesti soltanto con nota ricevuta in data 29.6.2020;
Gli atti con i quali la assume di aver interrotto i termini di prescrizione in precedenza sono infatti a tal CP_1 fine inidonei considerando che sia la nota con la quale la ha richiesto il pagamento dei ruoli “2005 e CP_1
2006” (ricevuta in data 30.12.11) che il sollecito di pagamento del “ruolo 2005” (ricevuto in data 17.12.14) ed il sollecito del “ruolo 2006” (ricevuto in data 21.11.16) non costituivano validi atti di costituzione in mora in quanto non contenevano alcuna specificazione della pretesa;
Sul punto si evidenzia che mentre con la nota del 29.6.20 la , nel richiedere il pagamento dei ruoli CP_1
“2005 2006 (ed altri), ha allegato un prospetto riepilogativo contenente l'indicazione degli importi iscritti a ruolo, le annualità di riferimento ed i codici dei diversi tributi, negli atti precedenti (ovvero quelli ricevuti in data 30.12.2011, 17.12.14 e 21.11.2016) si è limitata a richiedere il pagamento dei “ruoli” anno 2005 ed anno 2006 senza alcuna ulteriore precisazione;
Le richieste di pagamento dei “ruoli” 2005 e 2006 non possono pertanto essere ritenute validi atti interruttivi della prescrizione poiché non contenevano sufficiente esplicitazione della pretesa -in quanto non veniva indicato né l'importo dovuto né l'annualità del contributo iscritto a ruolo- e perché la pretesa non era evincibile neanche per relationem -in quanto negli atti suddetti non veniva neanche indicata la data della comunicazione dell'iscrizione a ruolo- (che d'altro canto la , neanche nel corso del presente CP_1 giudizio, ha dimostrato esser mai stata comunicata al ricorrente);
Vanno dichiarati prescritti anche i contributi anno 2006 che risultano esser stati richiesti quando la prescrizione era già maturata (ovvero con il sollecito di pagamento ricevuto in data 6.10.2017); anche in questo caso l'atto con il quale la assume di aver interrotto i termini di prescrizione è a tal fine CP_1 inidoneo considerando che la richiesta di pagamento del “ruolo 2007” (ricevuta in data 13.12.12) non poteva aver valenza interruttiva della prescrizione perchè priva di sufficiente precisazione della pretesa avanzata in concreto;
I contributi anno 2007 sono parimenti prescritti perché concretamente richiesti soltanto in data 26.6.2018
e perché, anche in questo caso, il supposto atto interruttivo -ovvero la richiesta di pagamento del “ruolo
2008” ricevuta in data 7.11.13- era priva di sufficiente specificazione;
Anche i contributi dell'anno 2008 e dell'anno 2009 risultano esser stati richiesti quando la prescrizione era già maturata (ovvero in data 29.6.20) poiché, anche in questo caso, con la richieste di pagamento del “ruolo
2010” (nota ricevuta in data 24.10.24) ed il sollecito “ruolo 2011” (tra l'altro restituito al mittente per compiuta giacenza) la si limitava a richiedere il pagamento dei “ruoli” senza alcuna ulteriore CP_1 precisazione;
Vanno dichiarati prescritti anche i contributi anno 2010 e 2011 che risultano esser stati richiesti oltre il quinquennio dalla loro insorgenza (ovvero soltanto in data 8.2.2019), quelli relativi agli anni 2013 e 2014
(richiesti soltanto in data 29.6.20) e quelli relativi all'anno 2015 (richiesti in data 11.7.23)
Prescritti sono anche i contributi dell'anno 2012 richiesti prima con nota del 24.10.2014 e poi, dopo oltre un quinquennio, e quindi a prescrizione già maturata, con nota di sollecito ricevuta in data 11.12.2019; Gli ulteriori contributi sono invece dovuti considerando che le deduzioni del ricorrente circa l'avvenuta richiesta di cancellazione dall'Albo nel febbraio 2016 non hanno trovato sufficiente riscontro in istruttoria anche perché il documento esibito in proposito non risulta esser mai stato protocollato;
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato ed il Sig va condannato al pagamento dei Parte_1 contributi sanzioni ed interessi richiesti dall'anno 2016 in poi (come da prospetto del 28.4.2023 esibito in giudizio) la cui quantificazione non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione
Spese di lite compensate tra le parti considerando la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 79 /2024
Revoca il decreto ingiuntivo 692/2023
Condanna al pagamento dei contributi indicati in parte motiva Parte_1
Compensa le spese di lite tra le parti
1/04/2025 Il Giudice Parte_3
Dott.ssa Raffaella Caporale