Articolo 22 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 21Articolo 23
Versione
26 giugno 1971
Art. 22.


I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968
risultano stabiliti in. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 28.840.301 dei quali furono pagati nel 1969. . . . . . . . . . . ". 14.557.200
---------- e rimasero da pagare al 31 dicembre 1969. . . . . . . L. 14.283.101
----------

Entrata in vigore il 26 giugno 1971