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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 842.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. DE PA, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di primo grado, iscritto al n. 842/2024 R.G. promosso da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR HI e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20;
Attore
Nei confronti di
, C.F. , con sede legale in Roma, via C. Colombo, n. Controparte_1 P.IVA_1
426 C/D, in persona del Direttore p.t. e Controparte_2
, C.F. , con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in
[...] P.IVA_2 persona del Direttore p.t., rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e con questa elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
Convenuti
OGGETTO: Opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento n.
12520090004654457000; 12520090006300456000; 125201000000584272000.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. alle cartelle di Parte_1 pagamento n. 12520090004654457000; 12520090006300456000; 125201000000584272000, lamentando con un unico motivo di ricorso l'intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi successivi alla notifica.
2. L e l' si sono costituite con comparsa di Controparte_1 Controparte_3 risposta, insistendo per il rigetto della domanda.
Preliminarmente hanno sollevato le seguenti eccezioni: inammissibilità dell'opposizione per difetto di impugnazione nel termine di 60 gg.; difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Nel merito hanno ribadito l'infondatezza del motivo di impugnazione, affermando che ai tributi erariali si applica il termine di prescrizione decennale.
Hanno, quindi, puntualmente indicato e prodotto gli atti interruttivi notificati per ciascuna cartella esattoriale opposta.
3. Dopo il rigetto dell'istanza sospensiva in data 11.07.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 10.12.2025 che, in assenza di tempestiva opposizione delle parti, si è svolta nella forma prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza le parti hanno formulato le proprie conclusioni con le note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione merita di essere rigettata perché infondata.
Dovendosi procedere, anzitutto, alla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dagli enti convenuti, giova precisare che parte attrice ha espressamente dichiarato di voler proporre l'opposizione prevista dall'art. 615 co.1 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento, avendo le stesse la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto, per contestare l'intervenuta prescrizione del diritto di procedere alla riscossione dei tributi.
In proposito merita di essere condiviso il l'orientamento nomofilattico (Cass. n. 13300, 13304 e
13306/2024) secondo cui la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.
2 Dacchè consegue che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione, potendosi esperire l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. senza limiti temporali.
La medesima sorte infausta investe anche l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Infatti, l'unico motivo di opposizione sollevato dall'opponente non riguarda la spettanza o la fondatezza della pretesa tributaria, ma l'esistenza del credito per intervenuta prescrizione.
Di conseguenza, questa essendo la causa petendi, la giurisdizione del giudice tributario, alla luce della richiamata giurisprudenza nomofilattica, non può ritenersi sussistente.
5. Passando allo scrutinio dell'invocata prescrizione quinquennale, il Giudice osserva che la ridetta eccezione non merita accoglimento.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: «il diritto alla riscossione dei tributi erariali (Irpef, Ires, Irap e Iva), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, decorrente dall'accertamento dell'imposta, e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta»
(Cass. Ord. 6211/2025; Cass. n. 33213/2023; Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 32308/2019).
Dacchè consegue che l'eccezione di prescrizione quinquennale deve ritenersi del tutto destituita di fondamento.
D'altra parte, gli enti convenuti hanno puntualmente elencato e prodotto gli atti interruttivi notificati e, in assenza di specifica contestazione da parte dell'attore, il termine di prescrizione decennale non può ritenersi maturato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum (valore indeterminabile a complessità bassa), dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
5.810,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice
DE PA
3
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. DE PA, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di primo grado, iscritto al n. 842/2024 R.G. promosso da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FR HI e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20;
Attore
Nei confronti di
, C.F. , con sede legale in Roma, via C. Colombo, n. Controparte_1 P.IVA_1
426 C/D, in persona del Direttore p.t. e Controparte_2
, C.F. , con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in
[...] P.IVA_2 persona del Direttore p.t., rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e con questa elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
Convenuti
OGGETTO: Opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento n.
12520090004654457000; 12520090006300456000; 125201000000584272000.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c. alle cartelle di Parte_1 pagamento n. 12520090004654457000; 12520090006300456000; 125201000000584272000, lamentando con un unico motivo di ricorso l'intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi successivi alla notifica.
2. L e l' si sono costituite con comparsa di Controparte_1 Controparte_3 risposta, insistendo per il rigetto della domanda.
Preliminarmente hanno sollevato le seguenti eccezioni: inammissibilità dell'opposizione per difetto di impugnazione nel termine di 60 gg.; difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
Nel merito hanno ribadito l'infondatezza del motivo di impugnazione, affermando che ai tributi erariali si applica il termine di prescrizione decennale.
Hanno, quindi, puntualmente indicato e prodotto gli atti interruttivi notificati per ciascuna cartella esattoriale opposta.
3. Dopo il rigetto dell'istanza sospensiva in data 11.07.2024, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 10.12.2025 che, in assenza di tempestiva opposizione delle parti, si è svolta nella forma prevista dall'art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza le parti hanno formulato le proprie conclusioni con le note scritte autorizzate e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'opposizione merita di essere rigettata perché infondata.
Dovendosi procedere, anzitutto, alla disamina delle eccezioni preliminari sollevate dagli enti convenuti, giova precisare che parte attrice ha espressamente dichiarato di voler proporre l'opposizione prevista dall'art. 615 co.1 c.p.c. avverso le cartelle di pagamento, avendo le stesse la medesima funzione svolta, nell'esecuzione ordinaria, dall'atto di precetto, per contestare l'intervenuta prescrizione del diritto di procedere alla riscossione dei tributi.
In proposito merita di essere condiviso il l'orientamento nomofilattico (Cass. n. 13300, 13304 e
13306/2024) secondo cui la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire.
2 Dacchè consegue che è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione, potendosi esperire l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. senza limiti temporali.
La medesima sorte infausta investe anche l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Infatti, l'unico motivo di opposizione sollevato dall'opponente non riguarda la spettanza o la fondatezza della pretesa tributaria, ma l'esistenza del credito per intervenuta prescrizione.
Di conseguenza, questa essendo la causa petendi, la giurisdizione del giudice tributario, alla luce della richiamata giurisprudenza nomofilattica, non può ritenersi sussistente.
5. Passando allo scrutinio dell'invocata prescrizione quinquennale, il Giudice osserva che la ridetta eccezione non merita accoglimento.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte: «il diritto alla riscossione dei tributi erariali (Irpef, Ires, Irap e Iva), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, decorrente dall'accertamento dell'imposta, e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta»
(Cass. Ord. 6211/2025; Cass. n. 33213/2023; Cass. n. 12740/2020; Cass. n. 32308/2019).
Dacchè consegue che l'eccezione di prescrizione quinquennale deve ritenersi del tutto destituita di fondamento.
D'altra parte, gli enti convenuti hanno puntualmente elencato e prodotto gli atti interruttivi notificati e, in assenza di specifica contestazione da parte dell'attore, il termine di prescrizione decennale non può ritenersi maturato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55/2014, tenuto conto del disputatum (valore indeterminabile a complessità bassa), dell'assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, liquidando l'importo in prossimità dei parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi €
5.810,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice
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