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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 551/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3428/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056301666 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7446/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3428/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 14775/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dallo stessa avverso la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202374051901812056301666 notificata in data 24.10.2023, relativa al mancato pagamento del prodromico avviso di accertamento n. 11959, notificato in data 20.01.2022, relativa al mancato pagamento della TARI anni d'imposta 2015-2016-2017-2018.
2.- Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso osservando che “l'atto impugnato notificato in data
24.10.2023 è stato preceduto dalla notifica in data 20.1.2022 dall'avviso di accertamento al medesimo indirizzo indicato in ricorso. La notifica risulta regolarmente effettuata.
Risultando la regolarità della notificazione di tale atto sono precluse le eccezioni attinenti alla non debenza del credito e sono opponibili solo le eccezioni relative all'atto impugnato e la prescrizione successivamente maturata. In applicazione del principio enunciato, la notifica della comunicazione preventiva impugnata, avvenuta in data 24.10.2023, è tempestiva rispetto all'ultimo atto interruttivo del 20.1.2022.”
3.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi di diritto:
a) nullità/inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento prodromici, per mancato perfezionamento della notifica postale e mancata prova della C.A.N.;
b) prescrizione del credito;
c) illegittimità del fermo per sproporzione.
Ha chiesto, infine, la riforma della gravata sentenza anche quanto alle spese.
Si è costituita in giudizio Municipia spa, concessionaria per la riscossione del Comune di Giugliano in
Campania, che ha resistito all'appello.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
1.- È principio consolidato che, in tema di notificazione degli atti tributari tramite servizio postale, è sufficiente la prova dell'avvenuto perfezionamento della procedura di consegna secondo le regole della L. 890/1982, senza che sia necessario che il concessionario depositi la “seconda raccomandata informativa”, qualora l'atto sia notificato mediante il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c. e si concluda con “compiuta giacenza”.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova idonea del perfezionamento della notifica, non essendo richiesta una relata analitica dell'agente postale (cfr.
Cass. n. 5077/2019; Cass. n. 24822/2015) e che, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario si verifica decorsi dieci giorni dalla data di deposito del plico presso l'ufficio postale, risultando sufficiente la prova dell'avvenuto deposito e dell'invio della C.A.D./C.A.N., anche solo tramite il relativo codice sull'avviso di ricevimento (Cass. n. 10012/2021; Cass. n. 6395/2014).
Inoltre, la relata e l'avviso di ricevimento fanno piena fede fino a querela di falso sulle attività dell'agente notificatore (Cass. SS.UU. n. 1097/2000).
Nella specie, dalla documentazione in atti vi è la prova della rituale notifica, in data 20.1.2022, del prodromico avviso di accertamento.
Ne deriva la tempestività della notifica della comunicazione preventiva impugnata.
L'atto risulta, quindi, regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., combinato con gli artt. 7 e 8 L.
890/1982.
Le deduzioni dell'appellante secondo cui mancherebbe la prova della ricerca del destinatario e delle persone abilitate non possono essere accolte.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'ambito della notifica postale l'agente postale non è tenuto a descrivere, nella relata, le ricerche effettuate, trattandosi di attività certificate “ex lege” dall'avviso di ricevimento (Cass. n. 28872/2018; Cass. n. 24442/2014).
Né l'appellante ha fornito elementi per sovvertire la fede privilegiata dell'atto postale.
Ne consegue che la Corte di primo grado ha correttamente ritenuto provata la ritualità della notifica degli atti presupposti.
2.- Attesa la corretta notifica dell'avviso di accertamento, è infondata anche la censura relativa alla dedotta prescrizione del credito.
Poiché nel caso di specie gli avvisi di accertamento risultano notificati nel gennaio 2022 e il preavviso di fermo è stato notificato nel 2023, nessuna prescrizione è maturata.
3.- Non merita accoglimento la doglianza di sproporzione del fermo amministrativo.
Il fermo ex art. 86 DPR 602/1973 è misura cautelare non sanzionatoria e non richiede un giudizio di proporzionalità comparata tra credito e valore del bene, essendo sufficienti l'esistenza di un credito erariale certo, liquido ed esigibile ed il mancato pagamento da parte del contribuente.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che non sussiste alcun limite minimo del debito per l'adozione del fermo, né è richiesto un motivato bilanciamento tra sacrificio del contribuente e interesse pubblico (Cass.
n. 4587/2018; Cass. n. 12019/2016). 4.- Quanto alle spese, si osserva che poiché il ricorso introduttivo è stato rigettato correttamente il giudice di primo grado ha condannato il contribuente alle spese, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in applicazione del principio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori se dovuti, in favore della parte appellata costituita.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3428/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20237405190182056301666 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7446/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3428/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 14775/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dallo stessa avverso la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 202374051901812056301666 notificata in data 24.10.2023, relativa al mancato pagamento del prodromico avviso di accertamento n. 11959, notificato in data 20.01.2022, relativa al mancato pagamento della TARI anni d'imposta 2015-2016-2017-2018.
2.- Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso osservando che “l'atto impugnato notificato in data
24.10.2023 è stato preceduto dalla notifica in data 20.1.2022 dall'avviso di accertamento al medesimo indirizzo indicato in ricorso. La notifica risulta regolarmente effettuata.
Risultando la regolarità della notificazione di tale atto sono precluse le eccezioni attinenti alla non debenza del credito e sono opponibili solo le eccezioni relative all'atto impugnato e la prescrizione successivamente maturata. In applicazione del principio enunciato, la notifica della comunicazione preventiva impugnata, avvenuta in data 24.10.2023, è tempestiva rispetto all'ultimo atto interruttivo del 20.1.2022.”
3.- Ha proposto appello il contribuente per i seguenti motivi di diritto:
a) nullità/inesistenza delle notifiche degli avvisi di accertamento prodromici, per mancato perfezionamento della notifica postale e mancata prova della C.A.N.;
b) prescrizione del credito;
c) illegittimità del fermo per sproporzione.
Ha chiesto, infine, la riforma della gravata sentenza anche quanto alle spese.
Si è costituita in giudizio Municipia spa, concessionaria per la riscossione del Comune di Giugliano in
Campania, che ha resistito all'appello.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
1.- È principio consolidato che, in tema di notificazione degli atti tributari tramite servizio postale, è sufficiente la prova dell'avvenuto perfezionamento della procedura di consegna secondo le regole della L. 890/1982, senza che sia necessario che il concessionario depositi la “seconda raccomandata informativa”, qualora l'atto sia notificato mediante il procedimento di cui all'art. 140 c.p.c. e si concluda con “compiuta giacenza”.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova idonea del perfezionamento della notifica, non essendo richiesta una relata analitica dell'agente postale (cfr.
Cass. n. 5077/2019; Cass. n. 24822/2015) e che, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario si verifica decorsi dieci giorni dalla data di deposito del plico presso l'ufficio postale, risultando sufficiente la prova dell'avvenuto deposito e dell'invio della C.A.D./C.A.N., anche solo tramite il relativo codice sull'avviso di ricevimento (Cass. n. 10012/2021; Cass. n. 6395/2014).
Inoltre, la relata e l'avviso di ricevimento fanno piena fede fino a querela di falso sulle attività dell'agente notificatore (Cass. SS.UU. n. 1097/2000).
Nella specie, dalla documentazione in atti vi è la prova della rituale notifica, in data 20.1.2022, del prodromico avviso di accertamento.
Ne deriva la tempestività della notifica della comunicazione preventiva impugnata.
L'atto risulta, quindi, regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., combinato con gli artt. 7 e 8 L.
890/1982.
Le deduzioni dell'appellante secondo cui mancherebbe la prova della ricerca del destinatario e delle persone abilitate non possono essere accolte.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'ambito della notifica postale l'agente postale non è tenuto a descrivere, nella relata, le ricerche effettuate, trattandosi di attività certificate “ex lege” dall'avviso di ricevimento (Cass. n. 28872/2018; Cass. n. 24442/2014).
Né l'appellante ha fornito elementi per sovvertire la fede privilegiata dell'atto postale.
Ne consegue che la Corte di primo grado ha correttamente ritenuto provata la ritualità della notifica degli atti presupposti.
2.- Attesa la corretta notifica dell'avviso di accertamento, è infondata anche la censura relativa alla dedotta prescrizione del credito.
Poiché nel caso di specie gli avvisi di accertamento risultano notificati nel gennaio 2022 e il preavviso di fermo è stato notificato nel 2023, nessuna prescrizione è maturata.
3.- Non merita accoglimento la doglianza di sproporzione del fermo amministrativo.
Il fermo ex art. 86 DPR 602/1973 è misura cautelare non sanzionatoria e non richiede un giudizio di proporzionalità comparata tra credito e valore del bene, essendo sufficienti l'esistenza di un credito erariale certo, liquido ed esigibile ed il mancato pagamento da parte del contribuente.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che non sussiste alcun limite minimo del debito per l'adozione del fermo, né è richiesto un motivato bilanciamento tra sacrificio del contribuente e interesse pubblico (Cass.
n. 4587/2018; Cass. n. 12019/2016). 4.- Quanto alle spese, si osserva che poiché il ricorso introduttivo è stato rigettato correttamente il giudice di primo grado ha condannato il contribuente alle spese, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in applicazione del principio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori se dovuti, in favore della parte appellata costituita.