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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/07/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2986/2024 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Samuela Parte_1
Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato in [...] il giorno 1 settembre 1988 CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 18 luglio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
* * *
Con ricorso presentato il 16 ottobre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1 di separazione da , con il quale ha celebrato matrimonio in Bangladesh il 15 febbraio 2008, CP_1 formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'addebito della separazione, all'affidamento dei figli minorenni e alla loro collocazione e al loro mantenimento. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, segnatamente, che la crisi con il marito, ormai da tempo contrassegnata dai contegni prevaricatori e controllanti dell'uomo, era infine culminata nell'episodio violento del gennaio 2024 e nella conseguente cessazione del legame di coabitazione. Nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 18 luglio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, ha confermato di volersi separare dal coniuge e di non avere da tempo notizie Parte_1 di lui.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Bangladesh il 15 febbraio 2008.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2986/2024 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente tra
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Samuela Parte_1
Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nato in [...] il giorno 1 settembre 1988 CP_1
CONVENUTO CONTUMACE con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 18 luglio 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
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Con ricorso presentato il 16 ottobre 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1 di separazione da , con il quale ha celebrato matrimonio in Bangladesh il 15 febbraio 2008, CP_1 formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'addebito della separazione, all'affidamento dei figli minorenni e alla loro collocazione e al loro mantenimento. Per_1 Per_2
A sostegno della domanda principale oggetto del presente sindacato, la ricorrente ha allegato, segnatamente, che la crisi con il marito, ormai da tempo contrassegnata dai contegni prevaricatori e controllanti dell'uomo, era infine culminata nell'episodio violento del gennaio 2024 e nella conseguente cessazione del legame di coabitazione. Nel corso dell'udienza di comparizione celebrata il 18 luglio 2025, dichiarata la contumacia del convenuto, ha confermato di volersi separare dal coniuge e di non avere da tempo notizie Parte_1 di lui.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi.
Il giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
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La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce delle univoche e reiterate allegazioni fornite dalla ricorrente, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente: dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
Bangladesh il 15 febbraio 2008.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 23 luglio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto