Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Decreto cautelare 9 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Decreto cautelare 14 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01784/2026REG.PROV.COLL.
N. 07834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7834 del 2025, proposto dalla società Alfa Group Costruzioni a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B34DC3D9A7, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ar.Co Edil S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione prima) n. 6315, pubblicata il 24 settembre 2025 e notificata in pari data, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito, del Comune di Caserta e della società Ar.Co Edil a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il consigliere NA PE e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Centore, Gallo e Adinolfi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Alfa Group Costruzioni a r.l., individuata come aggiudicataria dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per la realizzazione di un asilo nido in Caserta, alla via Martiri di Bellona, con il punteggio di 91,489, ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe.
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione dell’art. 120, comma 2, c.p.a. per tardività del ricorso introduttivo del processo di primo grado.
Secondo la prospettazione dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso notificato il 23 aprile 2025 sul presupposto che “ solo in data 21/04/2025 gli atti sono apparsi sulla piattaforma” con conseguente contezza dei profili che poi sono stati posti a fondamento delle censure contenute nel ricorso introduttivo, con riferimento alla doglianza concernente il prospettato mancato possesso della certificazione ISO 45000 in capo alla aggiudicataria e al mancato riconoscimento alla AR.CO Edil S.r.l. di un punteggio di 5 per l’utilizzo di BIM” , nonostante emergesse dalle istanze di accesso del 2 gennaio 2025 e del 4 marzo 2025 che la AR.CO Edil s.r.l. fosse a conoscenza dell’aggiudicazione, dei verbali e della graduatoria;
2) per violazione della lex specialis in ordine alle dichiarazioni da produrre in gara, per illogicità per mancata valutazione delle censure proposte della ricorrente incidentale.
L’appellante ripropone il motivo di ricorso incidentale con il quale aveva dedotto l’illegittimità della mancata esclusione della ricorrente principale per omissione delle dichiarazioni necessarie, e, segnatamente, per la violazione degli artt. 94, commi 1, 2 e 3 lett. g), 95, comma 1 lett. e), 98, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 15, comma 3, del disciplinare, dei principi ex artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, nonché per eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancata comparazione degli interessi.
Ad avviso dell’appellante la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per avere deliberatamente cancellato le dichiarazioni di assenza di cause di esclusione automatica, di cui all’art. 94, relativamente al direttore tecnico, nonostante il chiaro disposto dell’art. 15, comma 3, del disciplinare di gara. Né la S.A. avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio in considerazione della assoluta incertezza relativa ad un elemento dichiarativo dal quale consegue l’operatività o meno di una clausola di esclusione automatica. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente, attribuito alla censura carattere formalistico affermando di “ non ritenere decisiva la quaestio juris relativa alla effettiva utilizzabilità di tale Modello B da parte del direttore tecnico (…)” , quanto piuttosto “ la quaestio facti relativa alla circostanza che le dichiarazioni siano state comunque rese, avendo la ricorrente principale espressamente e testualmente ammesso che il direttore tecnico «sull’uno, il modello B (...) ha reso le dichiarazioni ex artt. 94 –95 D. Lgs. n°36/2023»” . Sarebbe stata, pertanto, pretermessa la circostanza del netto contrasto tra il contenuto delle dichiarazioni che impedirebbe alla S.A. di verificare l’esistenza di cause di esclusione automatica di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 94 d. lgs. n. 36/2023, né la controinteressata avrebbe dimostrato di rientrare in una delle ipotesi di società di capitali per le quali sarebbe utilizzabile il modello B;
3) per violazione della lex specialis in ordine all’attribuzione di punteggio per il possesso della certificazione ISO 45000 e, segnatamente, per violazione della Tabella 17.1 del disciplinare di gara, del principio del risultato, per eccesso di potere per sviamento, per violazione della par condicio dei concorrenti, per carenza di istruttoria.
La S.A. avrebbe erroneamente attribuito alla controinteressata il punteggio di 1 per la certificazione ISO 45000, nonostante posseduta solo da una delle mandanti - la società Diastilo a r.l. - del R.T.P. di professionisti. Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto la censura sul presupposto dell’omessa impugnazione del “punto 17.3 del Bando/Disciplinare, il quale, nel paragrafo denominato “Avvertenza”, prevede che “per i criteri di cui ai punti 2.1 e 2.2 in caso di ATI, per l’attribuzione dei relativi punteggi è sufficiente che le certificazioni siano possedute anche solo da uno dei componenti il raggruppamento” , senza avvedersi che si versa in un’ipotesi di appalto integrato, costituito sia dal servizio di progettazione che dai lavori di realizzazione dell’infrastruttura scolastica, e che il professionista incaricato di redigere il progetto esecutivo non riveste la qualifica di operatore economico;
4) per violazione del divieto di sindacato giurisdizionale rispetto alle offerte dei concorrenti in gara.
Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado si sarebbe illegittimamente sostituito alla S.A. nell’accogliere la censura concernente il punteggio BIM perché i criteri di valutazione per la progettazione in modalità BIM oscillano tra un range minimo e massimo e non operano in modo oggettivo. Altrettanto erronea sarebbe la decisione in relazione al punteggio relativo alla certificazione ISO 45000;
5) per violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.a. come richiamato dall’art. 48, comma 4, del d.l. n. 77/2021 per le opere finanziate con il P.N.R.R., per erronea statuizione sul risarcimento per equivalente monetario, per violazione dell’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022.
Premesso che la gara è finanziata con risorse previste dal P.N.R.R., secondo la prospettazione dell’appellante a fronte della riespansione dell’efficacia dell’aggiudicazione impugnata all’esito della caducazione dell’efficacia della sospensione disposta con l’ordinanza cautelare n. 1285, pubblicata il 12 giugno 2025, le parti avrebbero validamente sottoscritto il contratto di appalto rep. 21375 con conseguente illegittimità della statuizione relativa al suo annullamento. Né, ad avviso dell’appellante, sarebbe corretta l’ulteriore argomentazione circa la persistenza della sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione e la conseguente preclusione alla stipula del contratto basata sul fatto che l’ordinanza cautelare non è stata riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello perché il dies a quo per il decorso dei 30 giorni di cui all’art. 12 bis citato non potrebbe essere fatto decorrere da tale ultimo provvedimento avendo il giudice di primo grado accolto e non rigettato l’istanza cautelare.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con memoria di stile.
3. Il Comune di Caserta si è costituito in giudizio ed ha aderito all’appello, concludendo per il suo accoglimento quanto alla statuizione di annullamento del contratto n. rep. 21375 del 20 agosto 2025.
4. La società AR.CO Edil a r.l. si è costituita in giudizio, ha dato atto di avere in corso valutazioni circa l’esperimento di ulteriori azioni di tutela avverso l’intervenuta stipula del contratto, nonostante la persistenza del provvedimento giurisdizionale di sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione, ha insistito sulla tempestività del ricorso di primo grado, concludendo nel merito per il rigetto dell’appello sia con riguardo ai motivi del ricorso incidentale, nuovamente riproposti in tale grado di giudizio, che con riguardo alle motivazioni su cui si fonda l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more stipulato.
5. Con l’ordinanza n. 4042 del 7 novembre 2025 la Sezione ha accolto l'istanza cautelare ravvisandone la fondatezza “in relazione al profilo dell’applicabilità al caso di specie degli artt. 12 bis del d.l. n. 68/2022 e 125 c.p.a. in forza dei quali l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato, ma opera ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto per eventuali pretese risarcitorie, atteso che alla data della stipula del contratto - 20 agosto 2025 - la misura cautelare che sospendeva l’efficacia dell’aggiudicazione all’odierna appellante aveva perso efficacia non essendosi svolta l'udienza di merito “entro i termini previsti” dal citato art. 12 bis, comma 1, ultimo periodo” .
6. In vista dell’udienza di discussione l’appellata società AR.CO Edil a r.l. ha depositato una memoria, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., corredata da documentazione fotografica relativa al cantiere e l’appellante ha depositato una memoria di replica.
7. All’udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è fondato nei limiti di cui in motivazione.
9. Oggetto di controversia è la procedura finalizzata all’aggiudicazione congiunta dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per la realizzazione di un asilo nido in Caserta, alla via Martiri di Bellona, mediante la demolizione e successiva ricostruzione di un edificio esistente, ricompresa tra gli interventi finanziati con le risorse previste dal P.N.R.R., in relazione al quale il Ministero dell’istruzione e del merito è l’amministrazione centrale titolare dell’intervento previsto nella Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1.
10. I fatti salienti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
- all’esito della procedura oggetto di controversia l’odierna appellante si è collocata al primo posto con un punteggio di 91,489 e la controinteressata società AR.CO Edil a r.l. al secondo posto con un punteggio di 91,305;
- la società AR.CO Edil a r.l. ha impugnato l’esito della procedura lamentando la violazione della legge di gara e del disciplinare per erronea attribuzione del punteggio;
- con ordinanza n. 990 dell’8 maggio 2025 il giudice di primo grado ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente principale nelle more della fissazione della nuova udienza camerale “in ragione del difetto dei termini per l’esercizio del diritto di difesa a fronte del ricorso incidentale del 2.5.2025, (….) al fine di lasciare la res adhuc integra fino alla data della camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025” ;
- l’odierna appellante ha, quindi, proposto ricorso incidentale lamentando la mancata esclusione della ricorrente principale per violazione degli artt. 94, commi 1, 2 e 3, lett. g), 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 5, del d. lgs. n. 36/2023, dell’art. 15, comma 3, del disciplinare di gara, degli artt. 1, 2 e 5 del d. lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e per mancata comparazione degli interessi in gioco e con successivi motivi aggiunti ha contestato il punteggio attribuito dalla commissione alla ricorrente principale;
- con l’ordinanza n. 1285, pubblicata il 12 giugno 2025, il giudice di primo grado ha ritenuto che “le esigenze cautelari indicate nel ricorso principale e in quello incidentale, entrambi supportati da profili di fumus boni juris, siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito, che viene fissato nella data del 3 dicembre 2025, disponendosi, nelle more, la sospensione degli atti impugnati con il ricorso principale e con il ricorso incidentale, così da lasciare la res adhuc integra” ;
- con l’ordinanza n. 2664, pubblicata il 18 luglio 2025, questa Sezione ha accolto l’appello cautelare “ sotto il profilo della violazione del richiamato art. 12-bis del DL n. 68 del 2022” e, per l’effetto, ha ordinato “al TAR Campania, impregiudicato ogni approfondimento sulle sollevate questioni di rito e di merito, di fissare, per la trattazione nel merito del ricorso di primo grado, la prima udienza immediatamente successiva allo scadere del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza. Ciò proprio in ragione del fatto che si tratta di appalto PNRR e che il termine dei lavori è previsto per il 31 marzo 2026” ;
- l’odierna appellante e il Comune di Caserta hanno stipulato in data 20 agosto 2025 il contratto di appalto rep. 21375;
- a seguito della proposizione di motivi aggiunti da parte della società AR.CO Edil a r.l., con decreto n.1896, pubblicato il 9 settembre 2025, il giudice di primo grado ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, ha dichiarato l'inefficacia del contratto rep. n. 21375 del 20 agosto 2025;
- con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha respinto il ricorso incidentale, integrato dai motivi aggiunti, ha accolto il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, annullando l’aggiudicazione e, per l’effetto, ha dichiarato la caducazione del contratto di appalto n. rep. 21375 del 20 agosto 2025.
10. E’ infondato e da disattendere il primo motivo con il quale l’appellante deduce la violazione dell’art. 120, comma 2, c.p.a. per la tardività del ricorso introduttivo del processo di primo grado.
Al riguardo il giudice di primo grado ha evidenziato che “ AR.CO Edil S.r.L. ha richiesto l’accesso agli atti di gara il 2/01/2025; tale accesso è stato sollecitato il 21/01/2025, il 29/01/2025, e da ultimo con esposto all’ANAC il 5/03/2025; il Comune di Caserta non ha risposto a tale richiesta ostensiva, e solo in data 21/04/2025 gli atti sono apparsi sulla piattaforma” , pertanto, solo da tale data la società ha avuto contezza dei profili posti a fondamento delle censure contenute nel ricorso introduttivo - mancato possesso della certificazione ISO 45000 in capo alla aggiudicataria e mancato riconoscimento alla AR.CO Edil S.r.l. di un punteggio di 5 per l’utilizzo di BIM – con conseguente tempestività del ricorso notificato il 23 aprile 2025.
10.1. L’art. 209, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 36/2023 ha sostituito l’art. 120 del c.p.a. che detta disposizioni specifiche per i giudizi aventi a oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento, anche in concessione, di pubblici lavori, servizi e forniture.
In base alla predetta disciplina processuale, il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, coincide con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono.
Tale normativa, che persegue l’obiettivo di evitare i c.d. ricorsi “al buio”, si pone in linea con l’orientamento espresso dal giudice euro unitario secondo cui “la direttiva 89/665, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata” (Corte di giustizia UE, IV, ord. 14 febbraio 2019, in C- 54/18; Cons. Stato,V, n. 8352 del 2024; Cons. Stato, V, n. 10696 del 2022).
Nel caso di specie, non risulta che la stazione appaltante abbia messo a disposizione dell’appellata tutti gli atti del procedimento di gara, se non a seguito della richiesta di accesso da quest’ultima avanzata e più volte sollecitata, mediante la pubblicazione sulla piattaforma avvenuta il 21 aprile 2025. Ne discende, pertanto, la tempestività del ricorso dovendo condividersi l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui il dies a quo per l’impugnazione decorre dal 21 aprile 2025, conclusione che è in linea anche con la giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del precedente codice (Cons. Stato, A.P. n. 12 del 2020; Cons. Stato, V, n. 2882 del 2024; Cons Stato, V, n. 1263 del 2024).
11. E’ infondata e da disattendere anche la seconda censura con la quale parte appellante deduce l’illegittimità della mancata esclusione della controinteressata per la violazione degli artt. 94, commi 1, 2 e 3 lett. g), 95, comma 1 lett. e), 98, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 15, comma 3, del disciplinare, dei principi ex artt. 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, nonché per eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancata comparazione degli interessi.
11.1. Premesso che “ il direttore tecnico della ricorrente principale, sig. Francesco Argenziano, ha prodotto due modelli di dichiarazioni, sui quali: sull’uno, il modello B (…) ha reso le dichiarazioni ex artt. 94 – 95 D. Lgs. n. 36/2023; sull’altro, il modello A, non ha reso le medesime dichiarazioni poiché ha cancellato le medesime” , il giudice di primo grado ha ritenuto non “decisiva la quaestio juris relativa alla effettiva utilizzabilità di tale Modello B da parte del direttore tecnico (…)” , quanto piuttosto “la quaestio facti relativa alla circostanza che le dichiarazioni siano state comunque rese”, anche se in un documento diverso da quello in cui avrebbero dovuto essere contenute.
Al riguardo il giudicante ha, inoltre, affermato che l’aver utilizzato il Modello B e non il Modello A integri “ al più una violazione meramente formale” come tale superabile in sede di soccorso istruttorio, anche perché a fronte di “una dichiarazione omessa (nel Modello A)” e di “una dichiarazione resa (Modello B)” , non sussiste neanche un contrasto insuperabile.
11.2. Il ragionamento seguito dal giudice di primo grado appare convincente e in linea con l’orientamento di questa Sezione secondo cui “non ogni omissione o non conformità di domanda e offerta alla lex specialis possono condurre ad ipotesi di irregolarità insanabile foriera di esclusione, ma solo quelle che generano la mancanza di elementi essenziali dell'offerta (sul piano amministrativo, tecnico ed economico) oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante” (Cons. Stato, V, n. 7465 del 2025).
Nel caso di specie non è contestato che il direttore tecnico dell’appellata abbia reso le dichiarazioni ex artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36/2023 sebbene nel Modello B, anziché nel Modello A. Ne consegue, pertanto, che le dichiarazioni di cui ai predetti articoli sono state effettivamente rese senza che vi sia alcuna contestazione in merito al loro contenuto e senza che si sia neanche ingenerata alcuna contraddittorietà tra le due.
12. Deve essere disatteso anche il motivo con il quale parte appellante deduce la violazione della lex specialis e, segnatamente, della Tabella 17.1 del disciplinare per essere stato attribuito un punto alla controinteressata, nonostante la certificazione ISO 45000 fosse posseduta solo da una delle mandanti - la società Diastilo a r.l. – per di più del R.T.P. di professionisti. Né, a differenza di quanto affermato dal giudicante rileverebbe la mancata impugnazione del punto 17.3 del disciplinare.
12.1. Ai sensi del citato punto 17.3 del disciplinare per i criteri di cui ai punti 2.1 - possesso della certificazione ISO 45000- e 2.2 - possesso dei requisiti di certificazione EGE da parte del gruppo di progettazione – in caso di ATI “è sufficiente che le certificazioni siano possedute anche da uno solo dei componenti il raggruppamento” .
A fronte della chiara disposizione del bando, peraltro non contestata, il Collegio ritiene condivisibile la conclusione del giudice di primo grado in linea con l’orientamento secondo cui le certificazioni tecniche, se inserite come criterio premiante nell'offerta tecnica e non come requisito di partecipazione, possono essere legittimamente possedute dal progettista indicato o dal raggruppamento di professionisti e non necessariamente dall'impresa esecutrice.
13. Deve essere disatteso anche il quarto motivo con il quale la società appellante deduce la violazione del divieto di sindacato giurisdizionale rispetto alle offerte dei concorrenti in gara.
13.1. Il giudice di primo grado, premesso che il disciplinare stabilisce un punto per il possesso della certificazione ISO 45000 e 6 punti per l’utilizzo di BIM, ha affermato che “Alfa Group Costruzioni S.r.L. ha ammesso di non possedere tale certificazione (cfr. all. 003 prodotto dalla ricorrente principale in data 23.4.2025), per cui erroneamente la Commissione di gara (cfr. all. 006 prodotto dalla ricorrente principale in data 23.4.2025) le ha assegnato il punteggio massimo di 1 previsto al punto 2.1 del disciplinare (pagina 51, allegato 1)” , evidenziando come “la fondatezza di tale profilo di censura è da solo sufficiente per la ricorrente principale al fine di scavalcare in graduatoria la ricorrente incidentale, colmando e superando il distacco di punti 0,184 che risulta dalla impugnata graduatoria approvata in sede di gara” . Inoltre, il giudice di primo grado ha ritenuto fondato “anche l’altro profilo di censura, relativo al punteggio per BIM. Infatti sia AR.CO Edil S.r.L. che Alfa Group Costruzioni S.r.L. hanno dichiarato (cfr. all. 004 e 005 prodotti dalla ricorrente principale in data 23.4.2025) che avrebbero svolto la progettazione esecutiva in modalità BIM. Anzi, rispetto alla dichiarazione resa Alfa Group Costruzioni S.r.L., AR.CO Edil S.r.L. è stata addirittura più dettagliata, specificando nella propria dichiarazione anche il professionista qualificato come BIM Specialist, cioè l’ing. Moreno Quintino. Non si giustifica quindi che ad Alfa Group Costruzioni S.r.L. siano stati assegnati 5,667 punti, mentre ad AR.CO Edil S.r.L. solo 5 punti (cfr. all. 006 prodotto dalla ricorrente principale in data 23.4.2025); piuttosto a parità di condizioni, ed anzi a fronte di una dichiarazione più esaustiva resa dalla ricorrente principale, entrambi gli operatori economici avrebbero dovuto ricevere lo stesso punteggio, con la conseguenza che la differenza di 0,667 per tale parametro non dovrebbe essere riconosciuta” .
13.2. Alla luce delle predette motivazioni è evidente che “i criteri in esame operano in modo oggettivo, per cui la Commissione doveva valutare solo l’esistenza o inesistenza della dichiarazione e quindi attribuire il punteggio in modo automatico e vincolato” . Il giudice di primo grado si è limitato a constatare la mancanza in capo all’odierna appellante della certificazione ISO 45000 – circostanza non contestata – e l’assenza di ragioni alla base dell’attribuzione di un punteggio diverso a fronte della dichiarazione di “progettazione esecutiva in modalità BIM”, nonostante quella dell’appellata, cui è stato attributo un punteggio deteriore, fosse addirittura più dettagliata.
E’, pertanto, evidente che il giudicante non si è in alcun modo sostituito alle valutazioni della S.A., peraltro nel caso in questione anche prive di discrezionalità.
14. Deve, invece, essere accolta la quinta censura con la quale parte appellante deduce l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.a. come richiamato dall’art. 48, comma 4, del d.l. n. 77/2021 per le opere finanziate con il P.N.R.R., e dell’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022.
14.1. Le citate disposizioni prevedono che:
- “ in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR” (art. 48, comma 4, del d.l. n. 77/2021);
- “ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3” (art. 125, comma 3, c.p.a.) ;
- “al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione ” (art. 12 bis del d.l. n. 68/2022, convertito nella legge n. 108/2022) .
14.2. Nel caso in esame, come già evidenziato nella ordinanza di questa Sezione n. 4042 del 2025 ricorrono i presupposti per l’applicabilità “degli artt. 12 bis del d.l. n. 68/2022 e 125 c.p.a. in forza dei quali l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato, ma opera ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto per eventuali pretese risarcitorie, atteso che alla data della stipula del contratto - 20 agosto 2025 - la misura cautelare che sospendeva l’efficacia dell’aggiudicazione all’odierna appellante aveva perso efficacia non essendosi svolta l'udienza di merito “entro i termini previsti” dal citato art. 12 bis, comma 1, ultimo periodo” .
Sul punto il Collegio non ritiene di poter condividere la sentenza impugnata nella parte in cui ha caducato il contratto stipulato il 20 agosto 2025 non applicando la regola ostativa al subentro, prevista dall’art. 125 c.p.a., sul presupposto della “mancanza di un contratto efficacemente e validamente stipulato” tra l’Amministrazione intimata e l’odierna appellante.
Secondo il giudice di primo grado “dalla sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione (sospensione disposta dalla citata ordinanza cautelare n. 1285 del 2025 di questa Sezione, sul punto non riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare) deriva la preclusione alla stipula del contratto, il quale si fonderebbe su un atto, l’aggiudicazione, che alla data di stipula del contratto, e tutt’ora, è stato privato di effetti. Insomma, non sono condivisibili nel caso concreto in esame le considerazioni processuali svolte dalla ricorrente incidentale nella memoria del 7.9.2025, in quanto non è superabile il disposto della citata ordinanza del Consiglio di Stato del 18.7.2025 nel punto in cui solo con riferimento alla data di fissazione dell’udienza di trattazione ha riformato l’ordinanza cautelare del TAR n. 1285 del 2025 che aveva sospeso l’aggiudicazione. La stipula del contratto in data 20.8.2025 ha integrato l’inosservanza del chiaro disposto del pronunciamento cautelare e quindi di un provvedimento giurisdizionale” .
Osserva il Collegio che, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, alla data di stipula del contratto tra l’amministrazione e l’odierna appellante l’aggiudicazione in favore di quest’ultima non poteva ritenersi più sospesa avendo la misura cautelare perso efficacia per non essersi svolta l'udienza di merito entro i termini previsti dal citato art. 12 bis , comma 1, ultimo periodo. Né a tal fine giova a spostare il decorso del termine di 30 giorni l’ordinanza n. 2664, pubblicata il 18 luglio 2025, di questa Sezione che ha accolto l’appello cautelare “ sotto il profilo della violazione del richiamato art. 12-bis del DL n. 68 del 2022” .
Infatti, ai sensi del citato art. 12 bis solo nell’ipotesi in cui il T.a.r. abbia rigettato l’istanza cautelare e il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza “si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti” .
Nel caso di specie è, invece, pacifico che con l’ordinanza n. 2664 del 2025 la Sezione ha confermato la sospensione, accogliendo l’appello cautelare esclusivamente con riguardo alla violazione dell’art. 12 bis del d.l. n. 68/2022.
Ne consegue che essendo stata impugnata una procedura finanziata con fondi P.N.R.R. non poteva essere accolta la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto concluso, né la consequenziale domanda di subentro, residuando unicamente il risarcimento per equivalente.
14.3. A prescindere dalla tempestività o meno della memoria ex art. 73 c.p.a., depositata dalla società appellata, rileva il Collegio che le argomentazioni spese non valgono a superare il dato letterale della normativa processuale applicabile alla fattispecie in controversia, fatte salve le ulteriori azioni esperibili a tutela della parte, peraltro oggetto di specifica riserva espressa nella detta memoria.
15. Per le esposte ragioni, l’appello deve essere accolto limitatamente al quinto motivo e, per l’effetto,
la sentenza impugnata deve essere riformata solo in relazione all’accoglimento della domanda caducatoria del contratto n. rep. 21375 del 20 agosto 2025, dovendo essere confermata per il resto.
16. La complessità della vicenda esaminata induce il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, (sezione prima) n. 6315, pubblicata il 24 settembre 2025, respinge il ricorso di primo grado limitatamente alla domanda caducatoria del contratto n. rep. 21375 del 20 agosto 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG BA, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
NA PE, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA PE | EG BA |
IL SEGRETARIO