Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1784
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Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 120, comma 2, c.p.a. per tardività del ricorso introduttivo del processo di primo grado

    Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la controinteressata ha avuto piena contezza degli atti solo in data 21 aprile 2025, data in cui gli atti sono apparsi sulla piattaforma. Il termine decadenziale decorre da tale data.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis in ordine alle dichiarazioni da produrre in gara e mancata esclusione della controinteressata

    Il ragionamento del giudice di primo grado è convincente: le dichiarazioni sono state rese, sebbene in un modello diverso (Modello B anziché Modello A), e non vi è stata alcuna contraddizione. L'omissione è considerata una violazione meramente formale superabile con soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis in ordine all'attribuzione di punteggio per la certificazione ISO 45000

    Il punto 17.3 del disciplinare stabilisce che, in caso di ATI, è sufficiente che le certificazioni siano possedute da uno dei componenti del raggruppamento. Tale disposizione, non contestata, è stata correttamente applicata dal giudice di primo grado.

  • Rigettato
    Violazione del divieto di sindacato giurisdizionale sulle offerte dei concorrenti

    Il giudice di primo grado ha correttamente constatato la mancanza della certificazione ISO 45000 in capo all'appellante e l'assenza di giustificazioni per l'attribuzione di punteggi diversi in relazione alla progettazione BIM, dato che i criteri erano oggettivi.

  • Accolto
    Erronea statuizione sul risarcimento per equivalente monetario e violazione delle norme sul PNRR

    L'appello è fondato. Alla data di stipula del contratto, la misura cautelare che sospendeva l'efficacia dell'aggiudicazione aveva perso efficacia per non essersi svolta l'udienza di merito entro i termini previsti dall'art. 12 bis del d.l. n. 68/2022. Pertanto, l'annullamento dell'aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto, ma solo il diritto al risarcimento per equivalente.

  • Rigettato
    Violazione della legge di gara e del disciplinare per erronea attribuzione del punteggio

    Il motivo è stato respinto in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto fondate le censure dell'appellante riguardo all'attribuzione dei punteggi ISO 45000 e BIM, portando all'accoglimento del ricorso principale.

  • Rigettato
    Inefficacia del contratto stipulato

    Il motivo è stato respinto in quanto, alla luce delle norme sul PNRR e della perdita di efficacia della misura cautelare, l'annullamento dell'aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/03/2026, n. 1784
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1784
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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