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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 12 maggio 2025 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2889/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Pecorario, giusta procura Parte_1 in atti , con domicilio digitale pec : Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ( tutti giusta procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._1 [...] di Roma REP n. 37590 del 23/01/2023, che si deposita in copia Per_1 unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_2
- Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro n° 4814 /2023 pubblicata il 22.11.2023, non notificata , resa nel giudizio R.g. 4706/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord ,in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex L.118/71 , (riconosciuto con decorrenza dal 22.6.2022 in virtù di decreto di omologa del 13.12.2022 ) e compensate per la metà le spese di lite. La statuizione sulla compensazione delle spese per la metà veniva giustificata in questi termini :“atteso il pagamento dopo il deposito del ricorso giudiziario …..
”. Il residuo veniva liquidato a carico dell' per complessivi € 900,00 oltre spese CP_1 generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 cpc atteso che il pagamento delle somme pari ad euro 4.101,97 era avvenuto solo nel giugno 2023( come da cedolini di pagamento in atti ) , dopo il deposito del ricorso giudiziario;
ha evidenziato che la liquidazione , in ogni caso , doveva avvenire tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento e delle 4 fasi espletate.
Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado quantificate in € CP_1
2.620,00 e , comunque , non inferiore ai minimi pari ad euro 1.312,00, con attribuzione. L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome CP_1 inammissibile ed infondato . Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi che l'appello va accolto nei termini che seguono. Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei motivi di legge per compensare tra le parti le spese per la metà, ravvisandoli sostanzialmente nel comportamento processuale dell' che aveva provveduto al pagamento delle somme dovute CP_1 dopo il deposito del ricorso giudiziario. L'appellante censura la decisione in punto di spese adottata dal primo giudice, per aver erroneamente valorizzato – ai fini della parziale compensazione – la soddisfazione del proprio credito da parte dell' in epoca successiva al CP_1 deposito del ricorso, assumendo , invece, che la litispendenza si determina proprio con il deposito del ricorso giudiziario ,nella specie , avvenuto in data 17.4.2023 mentre il pagamento era avvenuto il successivo mese di giugno 2023. La doglianza è fondata Nella specie ai fini della decisione occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 ,norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014), secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione previdenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Né sussiste alcuna ipotesi di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. Come infatti affermato dalla S. C. “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 -). E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, atteso che nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento dell' CP_1 che provvedeva al pagamento in epoca successiva al deposito del ricorso giudiziario. La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
Mette anche conto osservare che il pagamento dei ratei maturati e non riscossi richiesti nel giudizio di prime cure risulta cristallizzato, come da documentazione agli atti depositata dallo stesso , in epoca Controparte_2 successiva al deposito del ricorso del 17.4.2023 ( deposito che determina la pendenza della lite ) e precisamente il successivo mese di giugno 2023 ; ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata. Pertanto ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento per intero delle spese CP_1 del primo grado del giudizio. In punto di quantificazione parte appellante contesta il quantum delle spese di lite come liquidate dal primo giudice ( sia pure nella misura ridotta al 50% pari ad euro 900,00) , chiedendo la rideterminazione delle stesse in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 avuto riguardo ai valori medi di liquidazione di tutte le fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria e/o trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia, compresa nello scaglione da euro 1.101,00 ad 5.200,00, per un complessivo importo di euro 2620,00 o , comunque, non inferiore al minimo inderogabile pari ad euro 1.312,00.
E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , come modificato dal DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti . Il sistema dei compensi ivi previsto è : 1)diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro);
2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012 Infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi:
- di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
-di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c.. Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso. Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto:
- delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente
- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
L'art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle. L'indicazione è senz'altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il Giudice deve iniziare la valutazione complessiva. Il suddetto DM prevede la facoltà del giudice di operare in maniera discrezionale una variazione in senso diminutivo o maggiorativo L'aumento potrà arrivare fino all'80%, mentre la diminuzione fino al 50%. Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest'ultima, infatti, l'aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%).
Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed CP_1 individuato tra euro 1.101,00 ad euro 5.200,00. Tuttavia la modesta rilevanza giuridica delle questioni oggetto della controversia giustifica pienamente la liquidazione in misura pari ai minimi di tariffa, trattandosi di causa di particolare semplicità.
Tale può certamente definirsi la attuale controversia. Infatti dall'esame degli atti è agevole desumere che la difesa ricorrente non è stata onerata della trattazione di significative problematiche giuridiche nè di particolari indagini in fatto, ma solo di questioni di carattere semplice e ripetitivo, il che rende la causa particolarmente semplice e consente di applicare minimi .
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro213,00, fase introduttiva= euro 213,00 ; fase istruttoria e/o trattazione = euro 426,00; fase decisionale = euro 460,00, . Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 1.312,00, come del resto contabilizzata dalla stessa parte appellante , sia pure in via subordinata . Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta , (previa la compensazione per la metà) è stata di euro 900,00. Ne consegue che,in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate per intero nella misura pari ad euro 1.312,00 , oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l' va condannato al pagamento della CP_1 differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 412,00.
Le spese del grado, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono, pertanto , applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: - accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 1.312,00 ;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 412,00 pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1 giudizio che liquida in complessivi euro 247,00 oltre rimborso spese generali
,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 12.5.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 12 maggio 2025 ,la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2889/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. V. Pecorario, giusta procura Parte_1 in atti , con domicilio digitale pec : Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano ( tutti giusta procura generale alle liti a rogito Notaio C.F._1 [...] di Roma REP n. 37590 del 23/01/2023, che si deposita in copia Per_1 unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC t. Email_2
- Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro n° 4814 /2023 pubblicata il 22.11.2023, non notificata , resa nel giudizio R.g. 4706/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord ,in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al pagamento dei ratei di assegno mensile di assistenza ex L.118/71 , (riconosciuto con decorrenza dal 22.6.2022 in virtù di decreto di omologa del 13.12.2022 ) e compensate per la metà le spese di lite. La statuizione sulla compensazione delle spese per la metà veniva giustificata in questi termini :“atteso il pagamento dopo il deposito del ricorso giudiziario …..
”. Il residuo veniva liquidato a carico dell' per complessivi € 900,00 oltre spese CP_1 generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 cpc atteso che il pagamento delle somme pari ad euro 4.101,97 era avvenuto solo nel giugno 2023( come da cedolini di pagamento in atti ) , dopo il deposito del ricorso giudiziario;
ha evidenziato che la liquidazione , in ogni caso , doveva avvenire tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento e delle 4 fasi espletate.
Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado quantificate in € CP_1
2.620,00 e , comunque , non inferiore ai minimi pari ad euro 1.312,00, con attribuzione. L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome CP_1 inammissibile ed infondato . Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello che non soltanto individua le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma anche i motivi di censura della decisione, deve rilevarsi che l'appello va accolto nei termini che seguono. Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei motivi di legge per compensare tra le parti le spese per la metà, ravvisandoli sostanzialmente nel comportamento processuale dell' che aveva provveduto al pagamento delle somme dovute CP_1 dopo il deposito del ricorso giudiziario. L'appellante censura la decisione in punto di spese adottata dal primo giudice, per aver erroneamente valorizzato – ai fini della parziale compensazione – la soddisfazione del proprio credito da parte dell' in epoca successiva al CP_1 deposito del ricorso, assumendo , invece, che la litispendenza si determina proprio con il deposito del ricorso giudiziario ,nella specie , avvenuto in data 17.4.2023 mentre il pagamento era avvenuto il successivo mese di giugno 2023. La doglianza è fondata Nella specie ai fini della decisione occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 ,norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014), secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione previdenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Né sussiste alcuna ipotesi di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. Come infatti affermato dalla S. C. “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 -). E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, atteso che nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento dell' CP_1 che provvedeva al pagamento in epoca successiva al deposito del ricorso giudiziario. La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati.
Mette anche conto osservare che il pagamento dei ratei maturati e non riscossi richiesti nel giudizio di prime cure risulta cristallizzato, come da documentazione agli atti depositata dallo stesso , in epoca Controparte_2 successiva al deposito del ricorso del 17.4.2023 ( deposito che determina la pendenza della lite ) e precisamente il successivo mese di giugno 2023 ; ciò denota, da un lato , che la parte per far valere il proprio diritto si è dovuta comunque rivolgere ad un legale accollandosi i relativi costi, dall'altra parte, il pagamento è intervenuto allorquando la maggior parte dell'attività del procuratore del ricorrente era già stata svolta. Ne consegue l'inadeguatezza della motivazione della decisione gravata. Pertanto ,in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l' deve essere condannato al pagamento per intero delle spese CP_1 del primo grado del giudizio. In punto di quantificazione parte appellante contesta il quantum delle spese di lite come liquidate dal primo giudice ( sia pure nella misura ridotta al 50% pari ad euro 900,00) , chiedendo la rideterminazione delle stesse in misura rispettosa della tariffa forense , ex DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 avuto riguardo ai valori medi di liquidazione di tutte le fasi ( fase di studio , introduttiva, istruttoria e/o trattazione e decisionale ) nonché del valore della controversia, compresa nello scaglione da euro 1.101,00 ad 5.200,00, per un complessivo importo di euro 2620,00 o , comunque, non inferiore al minimo inderogabile pari ad euro 1.312,00.
E' pacifico ed incontroverso che alla presente fattispecie vada applicato il D.M. 55/2014 , come modificato dal DM 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ( Cass. Se. n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016).
Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti . Il sistema dei compensi ivi previsto è : 1)diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro);
2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012 Infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi:
- di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
-di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.
Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c.. Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso. Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto:
- delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare;
-delle condizioni soggettive del cliente
- dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
L'art. 4, comma 1, seconda parte del regolamento più volte citato, stabilisce che il Giudice, nella liquidazione del compenso, tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle. L'indicazione è senz'altro criterio importante in quanto indica la modalità con la quale il Giudice deve iniziare la valutazione complessiva. Il suddetto DM prevede la facoltà del giudice di operare in maniera discrezionale una variazione in senso diminutivo o maggiorativo L'aumento potrà arrivare fino all'80%, mentre la diminuzione fino al 50%. Una previsione particolare di variazione, sia in aumento, che in diminuzione, è prevista, specificamente, per la fase istruttoria (per quest'ultima, infatti, l'aumento può arrivare al 100%, mentre la riduzione fino al 70%).
Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento, non contestato dall' ed CP_1 individuato tra euro 1.101,00 ad euro 5.200,00. Tuttavia la modesta rilevanza giuridica delle questioni oggetto della controversia giustifica pienamente la liquidazione in misura pari ai minimi di tariffa, trattandosi di causa di particolare semplicità.
Tale può certamente definirsi la attuale controversia. Infatti dall'esame degli atti è agevole desumere che la difesa ricorrente non è stata onerata della trattazione di significative problematiche giuridiche nè di particolari indagini in fatto, ma solo di questioni di carattere semplice e ripetitivo, il che rende la causa particolarmente semplice e consente di applicare minimi .
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, -operate le dovute riduzioni al massimo —sono : fase di studio = euro213,00, fase introduttiva= euro 213,00 ; fase istruttoria e/o trattazione = euro 426,00; fase decisionale = euro 460,00, . Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge , pertanto , ad una quantificazione pari ad euro 1.312,00, come del resto contabilizzata dalla stessa parte appellante , sia pure in via subordinata . Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per l'attività difensiva svolta , (previa la compensazione per la metà) è stata di euro 900,00. Ne consegue che,in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate per intero nella misura pari ad euro 1.312,00 , oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l' va condannato al pagamento della CP_1 differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 412,00.
Le spese del grado, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono, pertanto , applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede: - accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di I^ grado in complessivi € 1.312,00 ;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 412,00 pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione;
- condanna, altresì, l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1 giudizio che liquida in complessivi euro 247,00 oltre rimborso spese generali
,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, lì 12.5.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
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