TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/12/2024, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1394 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Di Grazia, presso cui elettivamente domicilia, alla Via S. Anna n. 41, in Giugliano in Campania (NA)
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela CP_1 C.F._2
Ruocco e dall'avv. Cecilia Francia, presso cui elettivamente domicilia alla via P. Amedeo n. 22, in Mantova (MN)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “Fermo l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad Per_1 auro 225,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, riduzione, dal mese di dicembre 2024, dell'assegno per il figlio ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e Per_2 ferma la percezione dell'assegno unico al 100% da parte della sig. ; fermi anche CP_1 gli altri tutti provvedimenti in essere;
spese di lite compensate”.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 4.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso che dal matrimonio con la Parte_1 resistente sono nati due figli: , nato a [...] il [...] e Controparte_2
, nato a [...] il [...], e che con decreto del Presidente Controparte_3 del Tribunale di Mantova del 1.07.2021 si procedeva all'omologazione delle condizioni di separazione concordate tra i coniugi, ha chiesto che venga riconosciuta la raggiunta indipendenza economica del figlio , maggiorenne, e conseguentemente che venga ridotto l'assegno di Per_2 mantenimento in suo favore.
La resistente, costituendosi in giudizio, non ha aderito alle conclusioni del ricorrente in merito alla raggiunta indipendenza economica del figlio , chiedendo di conseguenza di mantenere Per_2 invariato l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione.
All'udienza del 26.11.2024, le parti hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei figli, per quanto concerne il loro diritto al mantenimento, tenuto conto delle esigenze degli stessi e delle rispettive capacità economiche dei genitori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accordo intercorso tra le parti, ricorrano i motivi per il recepimento di quanto pattuito dalle parti sul punto in sede di precisazione congiunta delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del 1.7.2021 emesso dal Tribunale di Mantova, così provvede:
1. fermo l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro 225,00 Controparte_3 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, dispone la riduzione, a partire dal mese di dicembre 2024, dell'assegno di mantenimento in favore del figlio ad Controparte_2 euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2. dà atto che rimane invariata la percezione dell'assegno unico al 100% da parte della sig.ra
CP_1
3. fermi tutti gli altri provvedimenti in essere;
4. spese di lite compensate Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 5.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Valeria Monti
Dott. Giorgio Bertola