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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2875/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2875/2022 tra
Parte_1
ATTORE- OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO- OPPOSTO
Oggi 7 luglio 2025 ad ore 9.57 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. GORETTA FIORELLA, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCA Parte_1
VERSARI
Per l'avv. Controparte_1
FABBRI FABRIZIO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte opponente precisa come da atto di citazione in opposizione.
Il difensore di parte opposta precisa come da note dell'11 giugno 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2875/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORETTA FIORELLA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. GORETTA FIORELLA
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FABBRI FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il P.IVA_2 difensore avv. FABBRI FABRIZIO
CONVENUTO- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva l'emissione del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 786/22 nei confronti di Parte_1
A sostegno della domanda monitoria allegava:
- con atto di scissione del 10 febbraio 2022 cedeva a il suo intero patrimonio CP_2 Parte_1 immobiliare;
- era debitrice dell'odierna ingiungente in forza del decreto ingiuntivo n. 21/22 – nel frattempo CP_2 divenuto definitivamente esecutivo – con il quale e venivano condannate in CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 5 solido tra loro al pagamento in favore di Parte_2 della somma di Euro 152.373,30, oltre ad interessi e spese;
[...]
- il debito restava inadempito e , a fronte dell'atto di cessione, risultava “spogliata” di tutti i beni;
CP_2
- dunque, in via monitoria, il creditore insoddisfatto agiva nei confronti di debitrice in Parte_1 solido con , a fronte di quanto previsto dall'art. 2506 quater, comma 3, c.c. CP_2
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunta al pagamento Parte_1 della somma di Euro 151.373,30, oltre ad interessi e spese.
L'ingiunta interponeva opposizione, sulla base dei seguenti motivi:
- natura sussidiaria della responsabilità di Parte_1
- necessità di valutare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato ex art. 2506 quater, comma 3,
c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione e il rigetto dell'opposizione, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Parte opponente depositava unicamente la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nella quale si limitava a chiedere l'ammissione della consulenza tecnica, mentre parte opposta depositava tutte le memorie nei termini assegnati.
All'esito dell'udienza del 22 novembre 2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni.
Giusto provvedimento del 4 marzo 2025 veniva confermata l'udienza odierna per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine fino al 15 giugno 2025 per il deposito di note scritte, che solo parte opposta provvedeva a depositare.
L'opposizione proposta è infondata.
Anzitutto è opportuno sottolineare la genericità delle allegazioni di parte attrice opponente che, nonostante le articolate difese svolte da parte opposta e sostanzialmente ribadite dall'ordinanza del 30 gennaio 2023, nulla ha contestato o eccepito, peraltro limitandosi al deposito di un'unica memoria contenente solo ed esclusivamente richiesta di consulenza tecnica;
dopodiché la parte non ha provveduto al deposito di alcun atto processuale.
Altresì è opportuno sottolineare la sussistenza del credito di Parte_2 nei confronti di premesso che si tratta di dato non contestato, esso è
[...] CP_2
pagina 3 di 5 altresì documentalmente provato dal decreto ingiuntivo 21/22, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. (doc. 3 parte opposta).
Ciò posto, atteso che ha assegnato parte del suo patrimonio a giusto atto di CP_2 Parte_1 scissione parziale proporzionale a rogito Notaio in data 10 febbraio 2022, correttamente Per_1 parte opposta fonda la propria domanda monitoria sul portato dell'art. 2506 bis, comma 3, c.c.
La norma prevede che “Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso la società scissa e le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”.
Parte opponente contesta l'applicabilità della norma che occupa ritenendo che la responsabilità solidale tra le società preveda una sorta di beneficium excussionis, o comunque di beneficium ordinis, e che quantomeno vi sia stata dunque la costituzione in mora del debitore.
La giurisprudenza, sul punto, ha da tempo chiarito che l'articolo 2506 quater, comma 3, c.c., nella parte in cui prevede che, nel caso di scissione, "ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico" non riconosce un beneficio di previa escussione, “… poiché, nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio (artt. 563, 1944, 2268, 2304
c.c.) o al debitore da sottoporre ad esecuzione forzata (artt. 2393-bis e 2868 c.c.), mentre la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti;
la disposizione prevede, dunque, solo un beneficium ordinis, il quale presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (Cass., sez. III, 4 giugno 2009, n. 12896)”, (cfr. Cass. Civ. n. 4455/2016).
Se ciò è, come è, l'istituto di credito opposto non aveva alcun onere di aggredire il patrimonio di CP_2 al fine di potere poi chiedere il pagamento all'opponente, aveva, invero, al più, l'onere di avanzare
[...] alla debitrice – nel frattempo depauperata dagli assets immobiliari aggredibili – una semplice messa in mora.
L'onere risulta adempiuto proprio a fronte dell'avvenuta richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo n. 21/22, con il quale l'istituto di credito non si è limitato “solo” a mettere in mora ma ha CP_2 richiesto il pagamento immediato, rimasto ineseguito.
Parte opponente contesta altresì che il valore effettivo del patrimonio netto (limite sancito dall'art. 2506 bis, comma 3, c.c. oltre il quale non vi è responsabilità solidale della società scissa) sia in realtà inferiore a quanto sostenuto da parte opposta.
L'allegazione tuttavia si mostra generica – e pertanto si è rigettata la richiesta di CTU in quanto esplorativa – atteso che la perizia allegata dall'opponente fa evidentemente rinvio ad una netta pagina 4 di 5 svalutazione degli immobili collegata ad una fase liquidatoria, allo stato insussistente.
Ma non solo.
Da un lato si legge nell'atto di scissione che viene costituita proprio al fine di incentivare Parte_1 ed incrementare il valore degli immobili conferiti, dall'altro, e senza alcun motivo apparente, nella perizia di parte opponente viene riportato un ribasso del valore degli immobili, senza tuttavia affatto giustificarne le motivazioni (per esempio, non risultano documentalmente provati i dedotti contratti di locazione né gli altri diritti reali minori).
Concludendo, l'opponente non ha affatto fornito prova dei motivi posti a base dell'opposizione, così giustificando il rigetto della stessa.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 786/22, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 11.977,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2875/2022 tra
Parte_1
ATTORE- OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO- OPPOSTO
Oggi 7 luglio 2025 ad ore 9.57 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. GORETTA FIORELLA, oggi sostituito dall'avv. FRANCESCA Parte_1
VERSARI
Per l'avv. Controparte_1
FABBRI FABRIZIO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il difensore di parte opponente precisa come da atto di citazione in opposizione.
Il difensore di parte opposta precisa come da note dell'11 giugno 2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2875/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORETTA FIORELLA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. GORETTA FIORELLA
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FABBRI FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso il P.IVA_2 difensore avv. FABBRI FABRIZIO
CONVENUTO- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva l'emissione del Parte_2 decreto ingiuntivo n. 786/22 nei confronti di Parte_1
A sostegno della domanda monitoria allegava:
- con atto di scissione del 10 febbraio 2022 cedeva a il suo intero patrimonio CP_2 Parte_1 immobiliare;
- era debitrice dell'odierna ingiungente in forza del decreto ingiuntivo n. 21/22 – nel frattempo CP_2 divenuto definitivamente esecutivo – con il quale e venivano condannate in CP_2 Controparte_3
pagina 2 di 5 solido tra loro al pagamento in favore di Parte_2 della somma di Euro 152.373,30, oltre ad interessi e spese;
[...]
- il debito restava inadempito e , a fronte dell'atto di cessione, risultava “spogliata” di tutti i beni;
CP_2
- dunque, in via monitoria, il creditore insoddisfatto agiva nei confronti di debitrice in Parte_1 solido con , a fronte di quanto previsto dall'art. 2506 quater, comma 3, c.c. CP_2
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunta al pagamento Parte_1 della somma di Euro 151.373,30, oltre ad interessi e spese.
L'ingiunta interponeva opposizione, sulla base dei seguenti motivi:
- natura sussidiaria della responsabilità di Parte_1
- necessità di valutare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato ex art. 2506 quater, comma 3,
c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione e il rigetto dell'opposizione, con contestuale conferma del decreto ingiuntivo.
In sede di prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Parte opponente depositava unicamente la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nella quale si limitava a chiedere l'ammissione della consulenza tecnica, mentre parte opposta depositava tutte le memorie nei termini assegnati.
All'esito dell'udienza del 22 novembre 2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per precisazione delle conclusioni.
Giusto provvedimento del 4 marzo 2025 veniva confermata l'udienza odierna per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine fino al 15 giugno 2025 per il deposito di note scritte, che solo parte opposta provvedeva a depositare.
L'opposizione proposta è infondata.
Anzitutto è opportuno sottolineare la genericità delle allegazioni di parte attrice opponente che, nonostante le articolate difese svolte da parte opposta e sostanzialmente ribadite dall'ordinanza del 30 gennaio 2023, nulla ha contestato o eccepito, peraltro limitandosi al deposito di un'unica memoria contenente solo ed esclusivamente richiesta di consulenza tecnica;
dopodiché la parte non ha provveduto al deposito di alcun atto processuale.
Altresì è opportuno sottolineare la sussistenza del credito di Parte_2 nei confronti di premesso che si tratta di dato non contestato, esso è
[...] CP_2
pagina 3 di 5 altresì documentalmente provato dal decreto ingiuntivo 21/22, dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. (doc. 3 parte opposta).
Ciò posto, atteso che ha assegnato parte del suo patrimonio a giusto atto di CP_2 Parte_1 scissione parziale proporzionale a rogito Notaio in data 10 febbraio 2022, correttamente Per_1 parte opposta fonda la propria domanda monitoria sul portato dell'art. 2506 bis, comma 3, c.c.
La norma prevede che “Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso la società scissa e le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”.
Parte opponente contesta l'applicabilità della norma che occupa ritenendo che la responsabilità solidale tra le società preveda una sorta di beneficium excussionis, o comunque di beneficium ordinis, e che quantomeno vi sia stata dunque la costituzione in mora del debitore.
La giurisprudenza, sul punto, ha da tempo chiarito che l'articolo 2506 quater, comma 3, c.c., nella parte in cui prevede che, nel caso di scissione, "ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico" non riconosce un beneficio di previa escussione, “… poiché, nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio (artt. 563, 1944, 2268, 2304
c.c.) o al debitore da sottoporre ad esecuzione forzata (artt. 2393-bis e 2868 c.c.), mentre la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti;
la disposizione prevede, dunque, solo un beneficium ordinis, il quale presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (Cass., sez. III, 4 giugno 2009, n. 12896)”, (cfr. Cass. Civ. n. 4455/2016).
Se ciò è, come è, l'istituto di credito opposto non aveva alcun onere di aggredire il patrimonio di CP_2 al fine di potere poi chiedere il pagamento all'opponente, aveva, invero, al più, l'onere di avanzare
[...] alla debitrice – nel frattempo depauperata dagli assets immobiliari aggredibili – una semplice messa in mora.
L'onere risulta adempiuto proprio a fronte dell'avvenuta richiesta ed emissione del decreto ingiuntivo n. 21/22, con il quale l'istituto di credito non si è limitato “solo” a mettere in mora ma ha CP_2 richiesto il pagamento immediato, rimasto ineseguito.
Parte opponente contesta altresì che il valore effettivo del patrimonio netto (limite sancito dall'art. 2506 bis, comma 3, c.c. oltre il quale non vi è responsabilità solidale della società scissa) sia in realtà inferiore a quanto sostenuto da parte opposta.
L'allegazione tuttavia si mostra generica – e pertanto si è rigettata la richiesta di CTU in quanto esplorativa – atteso che la perizia allegata dall'opponente fa evidentemente rinvio ad una netta pagina 4 di 5 svalutazione degli immobili collegata ad una fase liquidatoria, allo stato insussistente.
Ma non solo.
Da un lato si legge nell'atto di scissione che viene costituita proprio al fine di incentivare Parte_1 ed incrementare il valore degli immobili conferiti, dall'altro, e senza alcun motivo apparente, nella perizia di parte opponente viene riportato un ribasso del valore degli immobili, senza tuttavia affatto giustificarne le motivazioni (per esempio, non risultano documentalmente provati i dedotti contratti di locazione né gli altri diritti reali minori).
Concludendo, l'opponente non ha affatto fornito prova dei motivi posti a base dell'opposizione, così giustificando il rigetto della stessa.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 786/22, che dichiara definitivamente esecutivo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di parte convenuta opposta della somma di Euro 11.977,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 7 luglio 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5