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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4763/2024 promosso da:
( ), nata il [...] a San Marco in [...] Parte_1 C.F._1
(FG);
e
) nato il [...] a [...] in CP_1 C.F._2
Lamis (FG); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati dall'avv. Antonella Nisi giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO];
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente, l'uno con l'altro, ogni eventuale modifica della residenza.
2) La figlia sarà affidata in modo condiviso a entrambi i genitori che assumeranno di Per_1 comune acc ecisioni di maggiore interesse relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3) La figlia sarà collocata prevalentemente con la madre presso la casa familiare sita in Ancona (AN), via Sappanico n.95/A e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente.
- 1 - 4) Per quanto riguarda il tempo in cui la minore starà con ciascun genitore, tenuto conto degli orari e dei turni di lavoro di entrambi i genitori, e considerato che il padre è impegnato nel lavoro prevalentemente nel fine settimana, le parti concordano i seguenti giorni e orari:
- Il lunedì sera alle ore 19:30 il padre andrà a prendere la figlia presso l'abitazione Per_1 materna e la terrà con sé fino al mattino successivo (martedì) in cu erà a scuola, ove la andrà a prendere all'uscita la mamma, la quale il mercoledì mattina la riporterà a scuola, ove all'uscita la andrà a riprendere il papà, con il quale resterà fino al giovedì mattina in cui la riporterà a scuola, ove la andrà a riprendere la mamma, che la riporterà a scuola il mattino successivo (venerdì).
- Weekend: Il padre terrà con sé la figlia un solo fine settimana al mese dal sabato dopo pranzo alla domenica alle ore 21:00.
- In relazione alle vacanze Natalizie, la minore tarà con ciascun genitore applicando un Per_1 criterio rotativo e alternando, anche sulla base dei turni di lavoro della signora i giorni Pt_1 del 24/25/26/31 dicembre e 1° gennaio;
anche le vacanze Pasquali verrann rse con Part entrambi i genitori, che si alterneranno sempre a seconda dei turni di lavoro della signora
[... ; in merito all'alternanza predetta le parti concordano sin d'ora che il Natale 2024 Per_1 starà con il papà e l'ultimo dell'anno con la mamma. Anche il giorno di Pasqua per l'anno 2025 la minore starà con la mamma.
- Vacanze estive: a seconda delle esigenze lavorative dei genitori, la minore rascorrerà Per_1
15 giorni, anche non consecutivi, con l'uno e con l'altro genitore;
i genitori dovranno concordare il periodo di permanenza continuativa della minore presso l'uno e l'altro genitore almeno 15 giorni prima;
- Compleanni: La figlia trascorrerà il compleanno con entrambi i genitori, i quali concorderanno di anno in anno le modalità e gli orari anche in base agli impegni lavorativi di entrambi.
5) Quanto al contributo economico per la minore il padre si obbliga a contribuire al Per_1 mantenimento mensile, annualmente rivalutabile ai fini Istat, nella misura di €. 200,00 da Part versarsi interamente, entro il 5 di ogni mese, nel c/c n. 1027020393, intestato alla signora
[...
accesso presso LE Poste Italiane Spa, intestato alla signora avente il seguente Pt_1
IBAN:[...];
6) Le spese straordinarie da intendersi tali quelle di cui al protocollo del Tribunale di Ancona, che si allega (doc. 15), verranno divise al 50% tra i genitori.
7) L'assegno unico mensile continuerà ad essere percepito interamente dalla signora Pt_1
8) Il signor si obbliga a lasciare la casa familiare e a trovare una casa ove trasferire la CP_1 propria residenza entro e non oltre il 20 dicembre dell'anno corrente.
9) I coniugi dichiarano di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale della minore, altresì dichiarano di prestare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio. Ad ogni modo, per ogni viaggio, le parti dovranno comunicare, preventivamente, all'altro genitore le date del viaggio e del rientro nonché il luogo
o i luoghi in cui soggiornerà la minore”;
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 CP_1 sposati a San Marco in Lamis (FG) il 24/06/2017, premesso che dal matrimonio è nata la
- 2 - figlia (Ancona, 12/08/2019), e che il venir meno dell'affectio coniugalis nonché le Per_1 sopravvenute incomprensioni caratteriali hanno determinato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno adeguati redditi propri e non hanno, conseguentemente, previsto alcun assegno di mantenimento) e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, ancora minorenne, in favore della quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, non tanto in considerazione della tenera età della stessa, ma eminentemente in ragione della rispondenza, come visto, delle condizioni concordate al suo interesse morale e materiale, e del rispetto della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificamente indicate nel ricorso. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a San Marco in Lamis il 24/06/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis al n. 12, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis (FG) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4763/2024 promosso da:
( ), nata il [...] a San Marco in [...] Parte_1 C.F._1
(FG);
e
) nato il [...] a [...] in CP_1 C.F._2
Lamis (FG); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati dall'avv. Antonella Nisi giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [E DIVORZIO];
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente, l'uno con l'altro, ogni eventuale modifica della residenza.
2) La figlia sarà affidata in modo condiviso a entrambi i genitori che assumeranno di Per_1 comune acc ecisioni di maggiore interesse relativamente alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3) La figlia sarà collocata prevalentemente con la madre presso la casa familiare sita in Ancona (AN), via Sappanico n.95/A e, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente.
- 1 - 4) Per quanto riguarda il tempo in cui la minore starà con ciascun genitore, tenuto conto degli orari e dei turni di lavoro di entrambi i genitori, e considerato che il padre è impegnato nel lavoro prevalentemente nel fine settimana, le parti concordano i seguenti giorni e orari:
- Il lunedì sera alle ore 19:30 il padre andrà a prendere la figlia presso l'abitazione Per_1 materna e la terrà con sé fino al mattino successivo (martedì) in cu erà a scuola, ove la andrà a prendere all'uscita la mamma, la quale il mercoledì mattina la riporterà a scuola, ove all'uscita la andrà a riprendere il papà, con il quale resterà fino al giovedì mattina in cui la riporterà a scuola, ove la andrà a riprendere la mamma, che la riporterà a scuola il mattino successivo (venerdì).
- Weekend: Il padre terrà con sé la figlia un solo fine settimana al mese dal sabato dopo pranzo alla domenica alle ore 21:00.
- In relazione alle vacanze Natalizie, la minore tarà con ciascun genitore applicando un Per_1 criterio rotativo e alternando, anche sulla base dei turni di lavoro della signora i giorni Pt_1 del 24/25/26/31 dicembre e 1° gennaio;
anche le vacanze Pasquali verrann rse con Part entrambi i genitori, che si alterneranno sempre a seconda dei turni di lavoro della signora
[... ; in merito all'alternanza predetta le parti concordano sin d'ora che il Natale 2024 Per_1 starà con il papà e l'ultimo dell'anno con la mamma. Anche il giorno di Pasqua per l'anno 2025 la minore starà con la mamma.
- Vacanze estive: a seconda delle esigenze lavorative dei genitori, la minore rascorrerà Per_1
15 giorni, anche non consecutivi, con l'uno e con l'altro genitore;
i genitori dovranno concordare il periodo di permanenza continuativa della minore presso l'uno e l'altro genitore almeno 15 giorni prima;
- Compleanni: La figlia trascorrerà il compleanno con entrambi i genitori, i quali concorderanno di anno in anno le modalità e gli orari anche in base agli impegni lavorativi di entrambi.
5) Quanto al contributo economico per la minore il padre si obbliga a contribuire al Per_1 mantenimento mensile, annualmente rivalutabile ai fini Istat, nella misura di €. 200,00 da Part versarsi interamente, entro il 5 di ogni mese, nel c/c n. 1027020393, intestato alla signora
[...
accesso presso LE Poste Italiane Spa, intestato alla signora avente il seguente Pt_1
IBAN:[...];
6) Le spese straordinarie da intendersi tali quelle di cui al protocollo del Tribunale di Ancona, che si allega (doc. 15), verranno divise al 50% tra i genitori.
7) L'assegno unico mensile continuerà ad essere percepito interamente dalla signora Pt_1
8) Il signor si obbliga a lasciare la casa familiare e a trovare una casa ove trasferire la CP_1 propria residenza entro e non oltre il 20 dicembre dell'anno corrente.
9) I coniugi dichiarano di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale della minore, altresì dichiarano di prestare il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio. Ad ogni modo, per ogni viaggio, le parti dovranno comunicare, preventivamente, all'altro genitore le date del viaggio e del rientro nonché il luogo
o i luoghi in cui soggiornerà la minore”;
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono Parte_1 CP_1 sposati a San Marco in Lamis (FG) il 24/06/2017, premesso che dal matrimonio è nata la
- 2 - figlia (Ancona, 12/08/2019), e che il venir meno dell'affectio coniugalis nonché le Per_1 sopravvenute incomprensioni caratteriali hanno determinato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 09/01/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste ultime di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno adeguati redditi propri e non hanno, conseguentemente, previsto alcun assegno di mantenimento) e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, ancora minorenne, in favore della quale le parti hanno concordato un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, non tanto in considerazione della tenera età della stessa, ma eminentemente in ragione della rispondenza, come visto, delle condizioni concordate al suo interesse morale e materiale, e del rispetto della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni specificamente indicate nel ricorso. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
- 3 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 CP_1 contatto matrimonio a San Marco in Lamis il 24/06/2017, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis al n. 12, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 2017; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Marco in Lamis (FG) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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