Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIA LABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MA STROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1221 Reg. Vol. anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per affido e mantenimento della prole, promosso da
Parte 1
parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Renaldo che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
parte ammessa al PSS
- ricorrente-
contro
Controparte_1
- convenuto contumace-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
1) disporre l'affidamento esclusivo di Per 1 in capo alla madre
2) fissare la residenza del minore Per 1 presso la madre, con il quale convivrà;
Per 1 compatibilmente con le nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con esigenze e i bisogni del minore;
Controparte 14) in merito al mantenimento di Per 1 voglia disporre che il signor provvederà nella misura di euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
5) Autorizzare Parte 1 ad ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta di identità e/o documenti equipollenti per sé e per il minore, anche in assenza del consenso di
Controparte 1
Parte 16) In ogni caso: demandare in via esclusiva alla signora le decisioni riguardanti Per 1 relative a aspetti scolastici ( a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: iscrizione agli Istituti educativi, indicazione dei soggetti cui affidare il figlio all'uscita di scuola, informazioni riguardanti l'andamento educativo-didattico, sottoscrizione dei principali documenti quali la pagella e rilascio di eventuali autorizzazioni gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento, etc...); aspetti medico - sanitari (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private e/o pubbliche;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali, etc...), aspetti sportivi, rilascio e/o rinnovo documenti relativi ai minori (cambio di residenza, documento di identità, passaporto, etc...)
IL PM
Accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.
Parte 1 premesso di avere generato Con ricorso iscritto in data 24.4.24, la sig.ra il figlio Per 1 (n. 27.10.14), chiedeva la regolamentazione con il sig. Controparte_1 del rapporto tra i genitori ed il figlio.
Non si costituiva il convenuto.
Questo, per quanto di interesse, il contenuto del verbale di udienza 22.1.25:
Liberamente interrogata parte ricorrente Parte 1 dichiara: "Abito a San Giusto Canavese, in casa intestata a me e ai miei genitori. In casa con me vivono i miei genitori, i miei figli Per_2, nata il [...], Per 1 nato il [...] e Per 3 nato il [...].
Dei miei tre figli è riconosciuto dalla controparte solamente Per_1 Ho già promosso giudizio contro l'attuale convenuto per il riconoscimento degli altri due figli;
con me vive anche mia sorella con il figlio minore.
Attualmente sono disoccupata. In passato ho lavorato in fabbrica come operaia. Prendo l'assegno di disoccupazione, che ammonta a € 800,00 mensili, oltre l'assegno unico per i tre figli, di complessivi € 285,00 mensili. Preciso che nel mio conto corrente figura l'importo in accredito di €
50.000,00, costituito dal risarcimento che ho ottenuto in seguito alla morte di mia sorella in un incidente stradale. Mio padre è invalido e percepisce pensione di invalidità; mia madre non lavora;
mia sorella Parte 2 lavora in un Hotel.
Sento la mia controparte per telefono e dopo il Natale 2024 il padre ha visto il figlio;
è venuto il padre a prenderlo a casa mia;
preciso che l'ha tenuto per qualche giorno in Toscana. Era un anno che non lo vedeva.
Il padre dei miei figli lavora in proprio, facendo manutenzione delle navi, cambia i vetri delle navi.
Saltuariamente la mia controparte mi dà del denaro per il mantenimento del figlio;
l'anno scorso mi ha versato complessivamente circa € 800,00; non concorre alle spesse straordinarie.
Il bambino chiama il padre per telefono, ma quest'ultimo non risponde quasi mai.
La mia controparte mi fa tribolare per quanto riguarda l'ISEE, perché non vuole comunicarmi le giacenze sui suoi conti;
per il resto non segnalo casi di mancata collaborazione nella gestione del figlio. Non ho mai avuto bisogno di chiedere la firma del padre per il disbrigo di pratiche relative al figlio".
-
Alla stessa udienza del 22.1.25 ed all'esito della discussione orale ex art. 473 bis 22, ultimo comma c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M.
.2.
§1
Il Collegio, preliminarmente, osserva che la causa appare sufficientemente istruita dal momento che le prove orali richieste sono irrilevanti.
§2 Valutato l'interesse della prole e viste le richieste di parte ricorrente, il Collegio ritiene che non esistano valide ragioni per derogare al regime ordinario di affido congiunto e, pertanto, provvede di conseguenza;
invero il lamentato disinteresse del convenuto circa il figlio e la semplice allegazione, soltanto in udienza, della circostanza per cui il padre non collaborerebbe con la madre per il rilascio della documentazione ISEE paiono inidonei a sorreggere una diversa pronuncia.
Di poi il padre potrà vedere e tenere con sé il minore secondo accordi tra i genitori e comunque, tendenzialmente, almeno una volta al mese, tenuto conto della distanza della residenza paterna
(Carrara) rispetto a quella del minore.
§3
In ordine alle questioni patrimoniali il Tribunale, a fronte della dichiarata capacità ed esperienza lavorativa della ricorrente ed in assenza di altri elementi di giudizio, dispone che il padre versi per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea.
§4
Spese compensate tenuto conto dell'esito della lite, dell'assenza di attività istruttoria orale, della mancata opposizione da parte del convenuto e della natura della controversia.
P. Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Persona 4 in capo ai genitori CP 1 о dispone l'affido condiviso del figlio con collocazione e residenza presso la madre ed
[...] e Parte 1
esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
оdispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori e comunque, tendenzialmente, almeno una volta al mese;
оdispone che il padre versi, per il mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00, oltre ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale
di Ivrea;
оcompensa le spese di causa.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 12.2.25
IL PRESIDENTE est.
Alessandro SCIA LABBA