TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cannoletta e Alessandro Parte_1
Marini, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Fabrizia Florio resistente;
oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 6.4.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, ha usufruito di vari periodi di malattia e di disoccupazione (segnatamente nel corso degli anni 1996, 1997,
CP_ 2000) “che l' ha computato ai fini della misura del trattamento pensionistico”; dolendosi, in particolare, del fatto “l'Istituto …, nell'integrare virtualmente la malattia, per i periodi ante
1.1.2005 scomputa dal calcolo le c.d. altre competenze (nell'estratto “altre c.”)” e che Pt_2
“ci deve essere, ai fini pensionistici, un'assoluta equiparazione tra retribuzione percepita in costanza di lavoro e retribuzione calcolata in costanza di quegli eventi”; evidenziando, quindi, che: “nel caso specifico, negli anni di contribuzione figurativa per malattia, proprio a cagione dell'illegittimo scomputo delle extramensilità (rectius altre competenze), avremo le seguenti differenze di retribuzione imponibile da includere nelle base di calcolo della pensione: anno
1996 differenza da integrare (Cod. 319) = € 51,62. Gli importi come sopra correttamente integrati vanno sommati, nei rispettivi anni, alle somme calcolate per difetto dall' che lo CP_1 stesso ente ha già incluso, anche se solo parzialmente, nel calcolo (Anno 1996 € 394,92).
Riguardo le settimane di disoccupazione di seguito la corretta retribuzione pensionabile da accreditare negli anni 1996, 1997 e 2000: 1996 € 1478,59 in luogo di 1348,62; 1997 € 3202,00 in luogo di 2722,23; 2000 € 7798,33 in luogo di 6891,99”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “…- dichiarare che l' in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente CP_1
a titolo di malattia e disoccupazione non ha integralmente incluso l'intero imponibile previdenziale percepito in costanza di lavoro ex art. 8 legge 155/81; - conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento CP_1
pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia e disoccupazione tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla CP_2
corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 65,46) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 2.431,98), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo … ”, con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie (e ha, in ogni caso, rilevato che i periodi di malattia e disoccupazione in questione potessero al più rilevare ai fini del calcolo della quota C di pensione e che, pur computando nel relativo montante i maggiori importi figurativi indicati dal ricorrente, le conseguenti differenze pensionistiche inciderebbero sulla misura del rateo mensile per 87 centesimi di euro), concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 27.3.2023 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
CP_ Come anticipato in premessa, la domanda attorea muove dall'assunto secondo cui l' nella determinazione della retribuzione pensionabile da accreditare per i periodi di malattia e disoccupazione succeditisi, avrebbe erroneamente escluso dalla relativa base di calcolo le c.d. altre competenze, laddove avrebbe, invece, dovuto “ancorare il valore retributivo di quei periodi all'amplissima nozione di retribuzione percepita in costanza di lavoro” e, quindi, includervi i ratei della 13^ mensilità ed eventuali altri emolumenti aggiuntivi. Norma di riferimento è l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81 (richiamato per la retribuzione figurativa da malattia dall'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 564/96), alla cui stregua, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione (“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”).
Secondo Cassazione civile sez. lav., 28 luglio 2009, n. 17502, cui questo giudice aderisce,
“in tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”. Tanto premesso, dovendosi determinare il valore retributivo dei periodi di disoccupazione che vengono in rilievo sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, ovvero dividendo la retribuzione dell'anno di riferimento per il numero di settimane a retribuzione piena (10.843,01:44 per il 1996, 480,30: per il 1997; 10.987,62:31 per il 2000) e moltiplicando il relativo quoziente ottenuto per il numero di settimane di disoccupazione (ovvero, 6, 20 e 21), il calcolo a fondamento del ricorso, che, appunto, indica, quale retribuzione pensionabile da accreditare per le settimane di disoccupazione degli anni in questione, rispettivamente euro 1.478,59 (in luogo di 1.348,62), euro 3.202,00 (in luogo di euro 2.722,23) ed euro 7.798,33 (in luogo di euro 6.891,99) appare, dunque, corretto.
Ugualmente, la metodologia di calcolo seguita dall'istituto previdenziale convenuto non può essere ritenuta conforme al dato normativo di riferimento, laddove essa, ai fini del calcolo della RMS suscettiva di integrazione, non considera le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di altre competenze (emolumenti extramensili), con il corollario che il valore retributivo attribuito per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente non può che risultare inferiore a quello determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, come vuole l'art. 8, L.n. 155/81 che viene in rilievo.
Tanto puntualizzato, occorre, in ogni caso, aggiungere, che, come correttamente
CP_ evidenziato dall' - tenuto conto che la quota A e la quota B di pensione sono calcolate rispettivamente sul quinquennio 2007-2012 e sul decennio 2002-2012, entrambi successivi agli anni 1996-2000 che vengono in rilievo -, i differenti valori retributivi che vengono in rilievo potrebbero favorevolmente incidere esclusivamente in relazione al ricalcolo della quota C.
A fronte di ciò, con note di trattazione scritta del 16.9.2024, la difesa di parte ricorrente, dopo aver ribadito che occorre “prendere a riferimento l'intera retribuzione imponibile nel periodo antecedente la cessazione del rapporto”, ha sviluppato un ulteriore calcolo “sulla base dei medesimi criteri e parametri di calcolo di cui all'allegato denominato “ricalcolo unicarpe
pdf”, prodotto dallo stesso in corso di causa”, determinando la Parte_1 CP_2 pensione del ricorrente, alla decorrenza, in € 1.230,21 (importo comunque superiore a quello CP_ posto in liquidazione da , e ha, altresì, chiesto “la decisione della causa sulla base delle differenze economiche mensili di cui all'allegato conteggio, sviluppato in assoluta conformità ai dati di calcolo del suddetto mod Unicarpe prodotto dall' ”. CP_2
CP_ In difetto di ulteriori specifiche indicazioni promananti dall' in ordine a differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, non vi è ragione di discostarsi dai risultati scaturenti dai suddetti conteggi, che possono, pertanto, essere validamente utilizzati per il calcolo del rateo di pensione del , nei termini di cui alle precitate note (ove, appunto, Pt_1
si indica un importo mensile di pensione alla decorrenza di euro 1. 230,21).
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, da ritenere meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti e, per l'effetto, deve essere CP_ dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in godimento in misura, alla decorrenza, di euro 1.230,21 (con una iniziale differenza a favore del ricorrente pari ad euro 1,69). CP_ L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal
121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto, per un verso, del limite invalicabile posto dall'art. 152, quarto periodo, disp. att. c.p.c. e, per altro verso, ai fini della liquidazione dei compensi destinati a gravare sulla parte soccombente, della somma concretamente attribuita alla parte vincitrice, in consonanza con l'esigenza, immanente al sistema, di adeguare i compensi alle peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , con ricorso depositato in data 6.4.2023, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto,
CP_ dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in
CP_ godimento con un rateo mensile pari alla decorrenza ad euro 1.230,21; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (6.4.2023), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di
CP_ maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 120,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 4 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cannoletta e Alessandro Parte_1
Marini, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Fabrizia Florio resistente;
oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 6.4.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso che nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, ha usufruito di vari periodi di malattia e di disoccupazione (segnatamente nel corso degli anni 1996, 1997,
CP_ 2000) “che l' ha computato ai fini della misura del trattamento pensionistico”; dolendosi, in particolare, del fatto “l'Istituto …, nell'integrare virtualmente la malattia, per i periodi ante
1.1.2005 scomputa dal calcolo le c.d. altre competenze (nell'estratto “altre c.”)” e che Pt_2
“ci deve essere, ai fini pensionistici, un'assoluta equiparazione tra retribuzione percepita in costanza di lavoro e retribuzione calcolata in costanza di quegli eventi”; evidenziando, quindi, che: “nel caso specifico, negli anni di contribuzione figurativa per malattia, proprio a cagione dell'illegittimo scomputo delle extramensilità (rectius altre competenze), avremo le seguenti differenze di retribuzione imponibile da includere nelle base di calcolo della pensione: anno
1996 differenza da integrare (Cod. 319) = € 51,62. Gli importi come sopra correttamente integrati vanno sommati, nei rispettivi anni, alle somme calcolate per difetto dall' che lo CP_1 stesso ente ha già incluso, anche se solo parzialmente, nel calcolo (Anno 1996 € 394,92).
Riguardo le settimane di disoccupazione di seguito la corretta retribuzione pensionabile da accreditare negli anni 1996, 1997 e 2000: 1996 € 1478,59 in luogo di 1348,62; 1997 € 3202,00 in luogo di 2722,23; 2000 € 7798,33 in luogo di 6891,99”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: “…- dichiarare che l' in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente CP_1
a titolo di malattia e disoccupazione non ha integralmente incluso l'intero imponibile previdenziale percepito in costanza di lavoro ex art. 8 legge 155/81; - conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del trattamento CP_1
pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da malattia e disoccupazione tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla CP_2
corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 65,46) ed al pagamento delle somme differenziali dovute (che, al dì del deposito del presente ricorso ammontano a € 2.431,98), nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo … ”, con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi, ha eccepito la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie (e ha, in ogni caso, rilevato che i periodi di malattia e disoccupazione in questione potessero al più rilevare ai fini del calcolo della quota C di pensione e che, pur computando nel relativo montante i maggiori importi figurativi indicati dal ricorrente, le conseguenti differenze pensionistiche inciderebbero sulla misura del rateo mensile per 87 centesimi di euro), concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 27.3.2023 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
CP_ Come anticipato in premessa, la domanda attorea muove dall'assunto secondo cui l' nella determinazione della retribuzione pensionabile da accreditare per i periodi di malattia e disoccupazione succeditisi, avrebbe erroneamente escluso dalla relativa base di calcolo le c.d. altre competenze, laddove avrebbe, invece, dovuto “ancorare il valore retributivo di quei periodi all'amplissima nozione di retribuzione percepita in costanza di lavoro” e, quindi, includervi i ratei della 13^ mensilità ed eventuali altri emolumenti aggiuntivi. Norma di riferimento è l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81 (richiamato per la retribuzione figurativa da malattia dall'art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 564/96), alla cui stregua, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione (“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”).
Secondo Cassazione civile sez. lav., 28 luglio 2009, n. 17502, cui questo giudice aderisce,
“in tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge
n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione”. Tanto premesso, dovendosi determinare il valore retributivo dei periodi di disoccupazione che vengono in rilievo sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, ovvero dividendo la retribuzione dell'anno di riferimento per il numero di settimane a retribuzione piena (10.843,01:44 per il 1996, 480,30: per il 1997; 10.987,62:31 per il 2000) e moltiplicando il relativo quoziente ottenuto per il numero di settimane di disoccupazione (ovvero, 6, 20 e 21), il calcolo a fondamento del ricorso, che, appunto, indica, quale retribuzione pensionabile da accreditare per le settimane di disoccupazione degli anni in questione, rispettivamente euro 1.478,59 (in luogo di 1.348,62), euro 3.202,00 (in luogo di euro 2.722,23) ed euro 7.798,33 (in luogo di euro 6.891,99) appare, dunque, corretto.
Ugualmente, la metodologia di calcolo seguita dall'istituto previdenziale convenuto non può essere ritenuta conforme al dato normativo di riferimento, laddove essa, ai fini del calcolo della RMS suscettiva di integrazione, non considera le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di altre competenze (emolumenti extramensili), con il corollario che il valore retributivo attribuito per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente non può che risultare inferiore a quello determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, come vuole l'art. 8, L.n. 155/81 che viene in rilievo.
Tanto puntualizzato, occorre, in ogni caso, aggiungere, che, come correttamente
CP_ evidenziato dall' - tenuto conto che la quota A e la quota B di pensione sono calcolate rispettivamente sul quinquennio 2007-2012 e sul decennio 2002-2012, entrambi successivi agli anni 1996-2000 che vengono in rilievo -, i differenti valori retributivi che vengono in rilievo potrebbero favorevolmente incidere esclusivamente in relazione al ricalcolo della quota C.
A fronte di ciò, con note di trattazione scritta del 16.9.2024, la difesa di parte ricorrente, dopo aver ribadito che occorre “prendere a riferimento l'intera retribuzione imponibile nel periodo antecedente la cessazione del rapporto”, ha sviluppato un ulteriore calcolo “sulla base dei medesimi criteri e parametri di calcolo di cui all'allegato denominato “ricalcolo unicarpe
pdf”, prodotto dallo stesso in corso di causa”, determinando la Parte_1 CP_2 pensione del ricorrente, alla decorrenza, in € 1.230,21 (importo comunque superiore a quello CP_ posto in liquidazione da , e ha, altresì, chiesto “la decisione della causa sulla base delle differenze economiche mensili di cui all'allegato conteggio, sviluppato in assoluta conformità ai dati di calcolo del suddetto mod Unicarpe prodotto dall' ”. CP_2
CP_ In difetto di ulteriori specifiche indicazioni promananti dall' in ordine a differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, non vi è ragione di discostarsi dai risultati scaturenti dai suddetti conteggi, che possono, pertanto, essere validamente utilizzati per il calcolo del rateo di pensione del , nei termini di cui alle precitate note (ove, appunto, Pt_1
si indica un importo mensile di pensione alla decorrenza di euro 1. 230,21).
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, da ritenere meritevole di accoglimento nei termini sopra riassunti e, per l'effetto, deve essere CP_ dichiarato il diritto della ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in godimento in misura, alla decorrenza, di euro 1.230,21 (con una iniziale differenza a favore del ricorrente pari ad euro 1,69). CP_ L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412/91, con decorrenza dal
121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto, per un verso, del limite invalicabile posto dall'art. 152, quarto periodo, disp. att. c.p.c. e, per altro verso, ai fini della liquidazione dei compensi destinati a gravare sulla parte soccombente, della somma concretamente attribuita alla parte vincitrice, in consonanza con l'esigenza, immanente al sistema, di adeguare i compensi alle peculiarità del caso concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , con ricorso depositato in data 6.4.2023, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto,
CP_ dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in
CP_ godimento con un rateo mensile pari alla decorrenza ad euro 1.230,21; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto, nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (6.4.2023), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di
CP_ maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 120,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, il 4 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma