Articolo 58 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 57Articolo 59
Versione
15 marzo 1973
Art. 58.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1973, l'assegnazione di lire 14 miliardi per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 , nonche' per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessita' degli enti assistenziali nelle diverse regioni.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente