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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1852/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1852/2020, trattenuta in decisione in data
10.10.2024, all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
Energean Italy S.p.A. (già SO Exploration & Production S.p.A.), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Castelli nonché dagli avv. Davide Magnolia e Carlo Solari
ATTRICE contro
MI DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (C.F. 97358990584),
MI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80232730582) in persona dei legali rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI CAMPOBASSO, domiciliati ope legis alla Via Garibaldi. N. 124, 86100
CAMPOBASSO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza svolta con trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, la SO Exploration & Production S.p.A., oggi
Energean Italy S.p.A., conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il MI delle
INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI ed il MI dell'ECONOMIA e delle FINANZE, chiedendo di accertare che il canone concessorio dovuto dalla società per la concessione relativa alla coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico per l'anno 2020 era pari ad euro
52.310,45, comprensivo della rivalutazione degli indici ISTAT - o comunque ad altro importo da determinarsi sulla base del criterio della superficie effettiva occupata- e, per l'effetto, di dichiarare non dovuto il maggior importo richiesto dalla Capitaneria di Porto di Termoli per l'annualità in questione, pari ad euro 382.057,66.
A sostegno delle proprie richieste, la società attrice SO Exploration and Production - premettendo di essere una società del gruppo SO SP, subentrata ad ON SP , in data 24.04.2019, in forza del conferimento di ramo d'azienda, nella titolarità di una concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico al largo di
Termoli- assumeva quanto segue:
- con D.M. del 9.3.1978, ON SP conseguiva una concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, al largo di Termoli e, con successiva concessione demaniale marittima, occupava uno specchio d'acqua della superficie di
16.935 mq per mantenervi alcune boe di ormeggio, due piattaforme fisse denominate
Rospo Mare A e B, una boa di caricamento, delle tubazioni flessibili, un serbatoio galleggiante denominato BA RI, nonché altre tubazioni necessarie per l'attività già oggetto di concessione;
- nel febbraio 2008, la concessione demaniale marittima veniva rinnovata dalla
Capitaneria di Porto di Termoli fino al 31 dicembre 2011; nell'occasione, veniva stabilito quale canone annuo, rivalutato secondo gli indici ISTAT, l'importo di euro
55.757,15, salvo conguaglio;
- per effetto dell'art. 13 bis del d.l. 29 dicembre 2012, la Capitaneria provvedeva alla proroga della concessione fino al 31 dicembre 2012, richiedendo il versamento di un canone di concessione, per la predetta annualità, pari ad euro 57.848,04, comprensivo della rivalutazione degli indici ISTAT;
- in data 27.11.2012, la ON SP chiedeva il rinnovo della concessione, in scadenza, per l'anno 2013, corredando la domanda con una relazione tecnica nella quale si precisava che la superficie di mare occupata era variata in seguito alla sostituzione del serbatoio galleggiante BA RI con uno nuovo, di dimensioni inferiori, di cui veniva pagina 2 di 15 specificata anche la superficie virtuale occupata, come espressamente richiesto dalla
Capitaneria di Porto;
- accordato il rinnovo, la Capitaneria richiedeva alla società la somma pari ad euro
381.199,00 a titolo di canone concessorio annuo dovuto per il 2013, specificando che il calcolo era stato effettuato sulla base di 5.858,29 mq di area coperta da impianti di facile rimozione (corrispondenti alle piattaforme campo Rospo Mare A e B, alla boa, alla tubazione fissa), ai quali aggiungere 205.461,73 mq di superficie “virtuale”, corrispondente ad un cerchio avente il raggio pari alla lunghezza del nuovo galleggiante;
- in ragione delle nuove modalità di calcolo, la ON SP presentava alla Capitaneria di Porto di Termoli una memoria, sulla base della quale la stessa Capitaneria sospendeva la richiesta di pagamento per il canone del 2013, sollecitando l'Avvocatura distrettuale dello Stato ad esprimersi con un parere sulla correttezza della procedura di calcolo eseguita;
- pervenuto parere favorevole da parte dell'Avvocatura interpellata, la Capitaneria confermava la richiesta di pagamento precedentemente sospesa per l'anno 2013;
- anche per gli anni successivi la concessione veniva rinnovata determinando quale canone annuo un importo individuato secondo i calcoli della superficie “virtuale” e, per tali ragioni, venivano incardinati presso questo Tribunale da ON SP (e/o dalle successive società subentranti nella concessione) plurimi procedimenti per accertare la illegittimità della operata quantificazione del canone per effetto delle modalità di calcolo da ultimo assunte.
Ciò premesso, ritenuta l'erroneità della procedura di calcolo seguita dalla Capitaneria di Porto per la determinazione dei canoni annui relativi alla concessione, basata sulla superficie
“virtuale”, e non su quella effettivamente occupata per l'attività di stoccaggio, la società attrice conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Economia e delle Finanze per accertare l'illegittimità delle somme richieste a titolo di canone per l'anno 2020 e, di conseguenza, per accertare che il canone doveva essere commisurato alla somma di
52.310,45, comprensivo della rivalutazione degli indici ISTAT - o comunque ad altro importo da determinarsi sulla base del criterio della superficie effettiva occupata- e, per l'effetto, di dichiarare non dovuto il maggior importo richiesto dalla Capitaneria di Porto di Termoli per l'annualità in questione, pari ad euro 382.057,66.
pagina 3 di 15 Con comparsa di costituzione depositata in data 1.04.2021, si costituivano in giudizio i
MINISTERI convenuti, riferendo dell'evoluzione del contenzioso pregresso, eccependo altresì la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze per assenza di collegamenti funzionali tra la Capitaneria di Porto ed il citato Ministero e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, attesa la legittimità della richiesta di pagamento, basata su una corretta procedura di calcolo del canone.
In particolare, i convenuti deducevano che, nella definizione del canone demaniale marittimo e dei relativi conguagli, erano stati correttamente applicati i criteri della superficie virtuale contemplati nella circolare ministeriale n.120 del 24.05.2001, in quanto il galleggiante BA
RI, ormeggiato a poppa con un sistema di catene che permetteva all'unità di disporsi secondo l'andamento delle correnti, descrivendo un circolo, era assimilabile ad un gavitello e, pertanto, determinava l'occupazione di una area virtuale che doveva essere considerata nella quantificazione del canone.
Riferivano che la concessione demaniale era stata rinnovata con riscossione del canone nella misura non contestata, previo rilascio di fideiussione a garanzia del pagamento dei maggiori canoni richiesti dalla amministrazione, oggetto dei vari contenziosi in essere tra le parti.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti;
con ordinanza del 31.01.2023 (previa interlocuzione con le parti sulla possibilità di acquisire la ctu già espletata nel procedimento n. RG 714/2016, per motivi di economia processuale), veniva disposta ctu con i quesiti formulati nell'ordinanza del 4.05.2022.
____
1.Va in primo luogo rilevato che sussiste la giurisdizione dell'adito Tribunale, trattandosi di controversia che ha ad oggetto un atto meramente applicativo dei criteri di calcolo del canone di concessione;
non vi sono dunque SPzi per l'esercizio di poteri discrezionali da parte della
Pubblica Amministrazione, cosicché la controversia ha natura puramente patrimoniale, inerendo alla quantificazione del canone di concessione, previa applicazione di criteri automatici prestabiliti;
invero, parte attrice ha chiesto la tutela del suo diritto soggettivo a non effettuare prestazioni patrimoniali fuori dai casi previsti dalla legge, mentre non ha censurato l'esercizio di poteri discrezionali della p.a., con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
pagina 4 di 15 Peraltro, proprio per la stessa vicenda oggetto dell'odierno contenzioso si segnala che, come documentato da parte attrice, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 869/2014, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.A.; tale statuizione, appellata da SO SP, veniva annullata dalla Corte d'appello di Campobasso con sentenza 19 settembre 2019,
n. 314, che riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario. Per la stessa fattispecie, pur riferita ad annualità differenti, la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata anche da condivisibili pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2019 n. 3154 e n. 3155) e dal Tar Molise, con sentenze 18 novembre 2019, n. 397, 25 novembre 2019, n.
409, e 18 giugno 2020, n. 173, alla cui lettura si rimanda.
2. Si premette opportunamente che questo Giudice, sulla medesima vicenda sostanziale, seppur riferita ad altra annualità, ha emesso precedente sentenza n. 695 del 15 novembre
2022 (che allo stato risulta appellata), con cui la domanda di ON SP è stata rigettata;
in quel caso, la controversia pendente tra SO S.p.A. ed i Ministeri odierni convenuti era relativa alla verificazione/determinazione del canone demaniale marittimo per l'anno 2016.
Questo Giudice (quanto al canone per l'annualità 2020) non ritiene sussistenti valide motivazioni -in fatto o in diritto- per discostarsi dal proprio pregresso orientamento;
della indicata sentenza saranno quindi, di seguito, riportate e richiamate le argomentazioni motivazionali, dato che trattasi di una controversia del tutto similare a quella odierna.
Pertanto, la domanda proposta dalla società attrice - volta alla declaratoria dell'accertamento della misura del canone di concessione per l'annualità 2020 in euro 52.310,45, in luogo del maggior importo preteso dalla Capitaneria di Porto di Termoli per l'anno 2020 con nota del
3.03.2020, prot. 03.03.2 (determinato complessivamente in Euro 382.057,66), va rigettata per le ragioni che seguono.
Alla luce del materiale probatorio e documentale in atti, anche valutando gli esiti della ctu disposta in corso di causa, -e, in ogni caso, pur prescindendo dalla relazione tecnica, sulla base della complessiva valutazione degli atti e della normativa di riferimento- emerge che la procedura seguita dalla Capitaneria di Porto per il calcolo del canone di concessione per l'anno 2020, oggetto della presente causa, sia stata corretta, dato che è stata considerata, per l'individuazione delle somme da corrispondere, (anche) la superficie virtuale occupata dal
“nuovo” serbatoio galleggiante BA RI nel suo cerchio di evoluzione, non già quella pagina 5 di 15 corrispondente al mero dato dell' ”ingombro” del predetto galleggiante, ossia alla sua dimensione, ciò in conformità alla ratio della normativa di settore.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che:
- con licenza di concessione rilasciata in data 7.07.2008 dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti -Ufficio della Capitaneria di Porto di Termoli veniva rinnovata la concessione demaniale marittima in favore della ON SP fino al 31.12.2011 per “occupare uno specchio acqueo di superficie di mq.16.935 allo scopo di mantenere una boa di ormeggio, piattaforma fissa Rospo Mare B, boa di caricamento, tubazioni flessibili, piattaforma fissa
Rospo Mare A, serbatoio galleggiante BA RI e boa di ormeggio con tubazioni flessibili”, verso il corrispettivo di canoni determinati per ciascuna annualità;
-con apposizione di nota in calce al medesimo documento, la concessione veniva prorogata fino al 31.12.2012 ai sensi dell'art. 13 bis del d.l. 29.12.2011 (doc. 1 parte attrice); invero, l'art. 13-bis del dl 29 dicembre 2011 n. 216, aveva così disposto:
«Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data»;
-con richiesta di pagamento del 4.1.2012, la Capitaneria di Porto di Termoli trasmetteva l'Ordine di introito nr. 1/2011 del 30.12.2011 contenente il canone annuo dell'anno 2012 pari ad euro 57.848,04, aggiornato agli indici ISTAT, per l'occupazione dello specchio acqueo oggetto di concessione;
-con richiesta di modifica e rinnovo della concessione demaniale marittima e relazione tecnica allegata, entrambe trasmesse in data 27.11.2012, la ON SP richiedeva il rinnovo della concessione dal 1.1.2013 al 31.12.2016 e, contestualmente, comunicava alla Capitaneria di
Porto di Termoli che era stato sostituito il serbatoio galleggiante BA RI “comportando di fatto una variazione in diminuzione della superficie dello specchio acqueo occupata dalla stessa BA RI di mq.1.371,81, passando da mq. 11.319,14 a mq. 9.947,33.”
-nella relazione tecnica allegata alla richiesta di rinnovo di ON, a firma di CE
SO, è espressamente specificata l'area virtuale di evoluzione del serbatoio BA
RI, indicata in mq. 205.461,73, al lordo della superficie del galleggiante (pari, al netto, a mq 195.514,40);
- con richiesta di pagamento del 13.2.2013, la Capitaneria di Porto di Termoli, in riscontro alla richiesta di rinnovo della concessione per la coltivazione di idrocarburi trasmessa unitamente all'avviso di modifica del galleggiante utilizzato per lo stoccaggio del prodotto, trasmetteva pagina 6 di 15 alla ON SP Ordine di Introito nr. 2/2013 del 28.01.2013, pari ad euro 381.199,00 per il canone dell'anno 2013, rivalutato degli indici ISTAT, per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq. 5.858,29 e di mq 205.461,73; il dettaglio di determinazione del canone allegato alla richiesta di pagamento riportava espressamente che, accanto all'area coperta da impianti di facile rimozione di mq. 5.858,29, il galleggiante FSO BA RI occupava un'area virtuale scoperta pari a mq. 205.461,73, come peraltro indicato dalla stessa ON nella relazione del proprio tecnico, come detto allegata alla richiesta di rinnovo della concessione;
-in data 24.04.2013 il Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti- Capitaneria di Termoli, in riscontro alla richiesta di rinnovo della concessione per la coltivazione di idrocarburi trasmessa unitamente all'avviso di modifica del galleggiante utilizzato per lo stoccaggio del prodotto, rilasciava ad ON SP la concessione n. 1/2013, valida dal 1.01.2013 al
31.12.2016, in cui la misura del canone veniva fissata -solo in via provvisoria e salvo conguagli- in euro 52.193,00 circa, in attesa dello scioglimento della riserva del 28.01.2013 concernente la questione della inclusione (o meno) dell' area virtuale nel computo del canone;
- con lettera del 29.8.2013, la Capitaneria di Porto comunicava alla ON SP che, a seguito del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato sulla correttezza della procedura di calcolo del canone 2013, doveva confermarsi valido il provvedimento trasmesso in data
13.2.2013;
-la SO Exploration and Production SP, cessionaria di un ramo di azienda di ON, subentrava a ON SP nella concessione (cfr. doc. 27);
-con nota del 3.03.2020 prot. n. 030302, la Capitaneria di Porto chiedeva a parte attrice il pagamento del canone di euro 382.057,66 per l'annualità 2020, includendo nel computo anche la superficie virtuale di ingombro.
3.Come accennato, in corso di causa è stata disposta ctu al fine di accertare le caratteristiche tecniche del serbatoio galleggiante BA RI, previa verifica delle concrete ed effettive modalità di occupazione dello specchio d'acqua oggetto di concessione, effettuando l'indagine sulla base della normativa tecnica di settore;
rispetto alla pregressa ctu -svolta dal medesimo tecnico nell'ambito di altro giudizio (RG 714/2016), già pendente tra le stesse parti, definito con sentenza n. 695/2022 di questo Tribunale, peraltro depositata dal Ministero convenuto- il ctu ha effettuato anche un sopralluogo sui luoghi di causa.
pagina 7 di 15 Questo Giudice condivide l'esito della ctu, svolta nel contraddittorio tra le parti, in ordine alla quale i consulenti tecnici di parte hanno avuto modo di esporre le proprie osservazioni, sulle quali il CTU ha fornito puntuale e motivato riscontro, attesa la linearità del percorso argomentativo seguito, immune da vizi logici;
parimenti, risultano condivisibili le valutazioni tecniche ed i conseguenti conteggi sull'ingombro del serbatoio (sia al netto che al lordo della superficie virtuale) operati dal ctu.
Peraltro, si osserva e si premette che il ctu risulta aver risposto adeguatamente a tutti i quesiti posti e alle osservazioni delle parti, fornendo risposte idonee, sufficienti ed utili per decidere l'odierna controversia, senza che sia stato necessario rinnovare la ctu o attribuire l'incarico ad ulteriori -o più specializzati- tecnici, come pure richiesto da parte attrice.
Emerge da quanto sopra già indicato che la Capitaneria di Porto di Termoli, nel rilasciare alla
ON SP, in data 7.07.2008, una concessione con scadenza al 31 dicembre 2011 per l'occupazione dello specchio acqueo finalizzato al mantenimento delle infrastrutture adibite alla coltivazione del giacimento di idrocarburi, computava il canone di concessione in base ai criteri contenuti nell'art. 1, commi 1 e 2, del d.m. 19 luglio 1989, il quale distingue l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, gli impianti a quota superiore o inferiore ai metri 2,7 rispetto al piano di campagna.
Prima della scadenza, il 27 novembre 2012, la SO inoltrava alla Capitaneria di Porto di
Termoli una richiesta di rinnovo della concessione, richiesta ripetuta il 5 dicembre successivo per correggere un errore relativo alla superficie del serbatoio galleggiante BA RI;
alla richiesta di rinnovo era allegata una relazione tecnica contenente la misurazione delle superfici occupate, nella quale si evidenziava che il serbatoio galleggiante BA RI era stato sostituito con uno nuovo, di superficie inferiore al vecchio: infatti, mentre il vecchio misurava mq. 11.319,14, il nuovo misurava mq. 9.947,33; nella relazione tecnica si indicava espressamente che la superficie virtuale occupata dal nuovo serbatoio BA RI era pari a mq. 205.461,73, al lordo della superficie del galleggiante (e che era pari, al netto, a mq
195.514,40).
Risulta quindi, in primo luogo, che sia stata proprio ON ad indicare, in una relazione a firma di un proprio tecnico di fiducia, allegata nel presentare istanza di rinnovo della concessione, la superficie scoperta virtualmente occupata dal proprio “nuovo” serbatoio galleggiante.
pagina 8 di 15 Veniva quindi rilasciata, come da documentazione depositata da parte attrice, ulteriore concessione -valida per il periodo dal 1.01.2013 al 31.12.2016 (cfr. concessione recante n.
1/2013)- ossia per 4 anni, in cui si premetteva esplicitamente che il canone veniva determinato in via provvisoria e salvo conguaglio, proprio perché doveva essere valutata la questione sulla inclusione o meno, nel computo, della superficie virtuale occupata dal serbatoio galleggiante BA RI, viste le contestazioni mosse sul punto da ON.
Il 28 gennaio 2013, il concedente emetteva un «Ordine d'introito» n. 2/2013, con il quale fissava il canone per il 2013 in euro 381.199,00, richiedendolo alla SO con nota datata 13 febbraio 2013.
I criteri adottati per giungere a tale ammontare di canone sono specificati nell'ordine d'introito: sono stati infatti considerati mq. 5.858,29 di area coperta da impianti di facile rimozione
(«Campo Rospo Mare B piattaforma, Campo Rospo Mare A piattaforma, Campo Rospo Mare boa, Campo Rospo Mare tubazione fissa »); a questi si sono aggiunti mq. 205.461,73 di area scoperta virtuale («area virtuale FSO BA RI, corrispondente al cerchio avente il raggio pari alla lunghezza del galleggiante»), come indicati nella stessa relazione tecnica inoltrata da
ON.
Analoghi criteri di calcolo sono stati pacificamente utilizzati nel calcolo del canone per l'annualità 2020, oggetto della presente causa, richiesto in pagamento dalla Capitaneria di
Porto con nota del 3.03.2020 prot. n. 030302: quindi, nel computo del canone richiesto è stata inclusa anche l'area virtuale occupata dal serbatoio galleggiante.
Ciò posto, premettendo che la fattispecie in esame rientra nell'alveo delle concessioni marittime demaniali, deve preliminarmente aversi riguardo alla normativa disciplinante la materia:
- l'art. 10 del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, stabiliva che i canoni per la concessione di aree e pertinenze demaniali marittime dovessero essere determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze.
- il decreto ministeriale del 19 luglio 1989 fissava tali criteri, stabilendo, nello specifico, all'art. 1, il canone per metro quadro, distinguendo aree occupate da impianti di difficile rimozione, aree occupate da impianti di facile rimozione e aree scoperte.
- con la circolare n. 77 del 17.12.1998, avente ad oggetto disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, veniva introdotta, per le attività a fini turistici, la superficie virtuale relativa ai gavitelli, per i quali “la superficie da considerarsi ai fini
pagina 9 di 15 di calcolo del canone è quella definita da un cerchio con centro nel gavitello e raggio pari alla somma del mezzo nautico e del cavo di ormeggio, ivi compreso la catenaria”.
- successivamente, veniva emanata la circolare n. 120 del maggio 2001 in materia di concessioni demaniali marittime, con aggiornamenti in merito alla generale disciplina relativa alla determinazione dei canoni di concessione per il demanio marittimo.
In particolare, proprio in riferimento all'interpretazione di tale ultima circolare, già prodotta da parte attrice, le parti hanno argomentato le proprie difese in termini opposti;
parte attrice ha ritenuto, infatti, che essa disciplinasse solo le attività di tipo turistico ricreativo, mentre parte convenuta ha sostenuto che la stessa non differenziasse tra concessioni a fini turistici ed altre di diversa tipologia.
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4.Richiamati gli elementi fattuali e documentali emergenti dagli atti delle parti, nonché la relazione tecnica resa dal ctu, si ritiene che le censure mosse dalla società attrice in relazione alla erronea quantificazione del canone per l'anno 2020, quale corrispettivo della concessione marittima, non siano condivisibili.
Va premesso che non vi è contestazione tra le parti sulla quantificazione/applicazione del costo unitario al metro quadro per anno, che è parametrato agli importi di cui al D.M.
19.07.1989, attuativo della L. 494/1993, nonché alla circolare n.73 del 3.12.2015 e che, per l'annualità in contestazione, 2020, considerati gli incrementi ISTAT, è pari ad euro 3,30962 per mq in caso di opere di facile rimozione e ad euro 1,76515 per mq in caso di superficie scoperta.
La contestazione attiene, invece, al fatto che, ad avviso di ON, nel computo del canone non dovrebbe rientrare l'area di mq. 205.461,73 derivante dalla inclusione (quale area scoperta) dello SPzio virtuale occupato dal serbatoio galleggiante BA RI, mentre, ad avviso dell'Avvocatura, tale SPzio dovrebbe essere computato, dato che il serbatoio è ancorato (ad una sola estremità) ad una boa e può quindi descrivere un cerchio ruotando di
360 gradi attorno alla boa stessa.
Come valutato anche dal ctu nella relazione, all'esito delle valutazioni tecniche del caso e del sopralluogo effettuato in loco, si reputa che detta superficie debba essere computata ai fini della determinazione del canone.
Infatti, dal punto di vista tecnico risulta accertato che il serbatoio galleggiante BA RI
(che funge appunto da serbatoio di stoccaggio, al servizio degli impianti ON) è
pagina 10 di 15 ormeggiato, solo ad una estremità, ad una Monoboa Calm e che può di conseguenza ruotare di 360° intorno alla Monoboa, disegnando un cerchio;
dunque, oltre alla rotazione che può assumere in virtù di elementi perturbatori, come la corrente o il vento, può assumere differenti posizioni attorno alla boa di ormeggio anche in virtù dell'eventuale utilizzo di propulsori trasversali.
Pertanto, il serbatoio galleggiante può spostarsi e può ruotare intorno al punto di ancoraggio e, dunque, occupa, di fatto, quantomeno virtualmente, un'area scoperta che deve necessariamente essere presa in considerazione ai fini del computo del canone.
In altri termini, l'area virtuale deve computarsi perché trattasi di SPzio marino che, potenzialmente, anche per effetto di fattori esterni, quali le correnti, oltre che di spostamenti pilotati, è suscettibile di essere occupato dal serbatoio galleggiante e che, come tale, è nella effettiva ed esclusiva disponibilità della ON, perché non potrebbe essere utilizzato, ad esempio, da altri soggetti, anche per evidenti motivi di sicurezza.
Priva di pregio è l'osservazione dei ctp di parte attrice, secondo cui l'BA RI, essendo dotata di un sistema di propulsione trasversale, ed essendo gestita da un equipaggio marittimo in grado di “governare” e controllare la posizione della nave, non può essere in balia delle correnti e non può occupare posizioni casuali.
Ebbene, tale asserzione non è sufficiente ad escludere il criterio di calcolo della “superficie virtuale”, in quanto, come detto, l'BA RI comunque può ruotare di 360 gradi attorno alla boa alla quale è ancorata e ciò rende in ogni caso impossibile l'utilizzo della zona circostante da altre imbarcazioni che non svolgano attività di servizio all'impianto.
Ne consegue che, a titolo esemplificativo, non sarebbe possibile dare in concessione la zona circostante ad altri soggetti, evenienza che appare dirimente ai fini della decisione e, quindi,
l'area cd. virtuale costituisce una superficie di fatto, ed effettivamente, utilizzata esclusivamente dal titolare della concessione con propri mezzi e impianti.
Peraltro, dalle stesse indicazioni fornite dalle parti e dalla complessiva ricostruzione istruttoria si evince che l'BA RI viene pilotata, ove necessario, per mere operazioni di servizio connesse allo stoccaggio e che nell'area virtuale, sempre per attività connesse alla coltivazione di idrocarburi/stoccaggio dei prodotti, transitano solo mezzi nautici di servizio all'impianto.
Tali indicazioni sono già di per sé sufficienti per poter affermare la correttezza del criterio di calcolo del canone adottato dalla Capitaneria, in quanto nell'area scoperta è stata correttamente considerata ed inclusa anche la superficie virtuale suscettibile di occupazione pagina 11 di 15 da parte del serbatoio galleggiante (per spostamenti dovuti alle correnti o alle manovre), lasciata quindi nella libera ed esclusiva disponibilità di ON e, come tale, soggetta a pagamento di canone.
In ogni caso, non vi sono elementi per escludere l'applicabilità della circolare n. 120/2001 quanto ai criteri da utilizzare per computare la superficie di specchio d'acqua occupata e, di riflesso, quanto alle modalità di calcolo del canone di concessione, non facendo tale circolare alcun specifico riferimento alle concessioni aventi finalità turistico-ricreative.
Pertanto, correttamente, nella determinazione del canone concessorio in sede di rinnovo della concessione, l'Amministrazione ha fatto applicazione delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n. 120, e, segnatamente del criterio previsto alla lett. g) del paragrafo “Superficie occupata virtualmente”, riferito ai “Gavitelli singoli” che identifica della superficie occupata come “quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio”.
In applicazione del predetto criterio, all'atto di determinazione del canone, è stata quantificata la superficie dell'area scoperta virtuale, cui è stato commisurato il canone.
Difatti, tale circolare, nel precisare le modalità di determinazione del canone, utilizza l'espressione generica di “concessione demaniale marittima”, non fornendo alcuna ulteriore delimitazione.
In definitiva, in base al tenore letterale della circolare n. 120, non risultando in alcun modo previsto, disciplinato o indicato che la circolare in questione si debba riferire alle sole occupazioni ai fini turistici o ricreativi e, comunque, in base ad una interpretazione sistematica e coerente di tutta la normativa in materia, deve ritenersi congrua una commisurazione del canone (anche) al criterio della superficie occupata virtualmente.
Nello specifico, nel paragrafo della circolare citata, denominato “Superficie occupata virtualmente” (cfr. pag. 6 della circolare), si prevede che “per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime….(omissis) g) Gavitelli singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio”.
Il ctu, dal punto di vista strettamente tecnico, ha contestato l'interpretazione data a tale disposizione dal consulente tecnico della società, secondo cui il galleggiante BA RI non poteva rientrare nella fattispecie menzionata come “Gavitelli singoli”, in quanto per gavitello pagina 12 di 15 doveva intendersi un piccolo galleggiante di legno o di sughero, ovvero una cassa un vuota e stagna di lamierino o di materia plastica, per lo più a forma di doppio cono usato generalmente per segnalare un pericolo subacqueo o per indicare la posizione di un oggetto sommerso;
è stato quindi sostenuto e ribadito da parte attrice che nessuna delle fattispecie previste nella tabella per calcolare la superfice virtuale corrispondesse alla tipologia dell'BA
RI, essendo essa “un serbatoio galleggiante dalla forma di una nave, la cui superficie è di ben mq. 9.947,33. Quindi non è un cavo, non è un tubo, non è un elettrodotto, non è un palo, non è un cartellone e soprattutto non è un gavitello” .
Invece, e con ciò aderendo e facendo propria la valutazione tecnica del ctu, deve ritenersi che la citata circolare, al punto g), non si riferisca, meramente, ai gavitelli, ma alle potenziali unità ancorate, agganciate e ormeggiate al gavitello, ciò in base ad una interpretazione letterale e logica della normativa, in quanto il cerchio disegnato dal gavitello non può avere raggio pari alla lunghezza della catena (che lo ancora al fondo marino); “pertanto, se al punto
g) della circolare si parla di lunghezza della catena di ormeggio, non si intende quella che ancora il gavitello al fondo marino, ma quella che ancora l'oggetto materiale ormeggiato al gavitello con una catena, ossia l'unità fuori tutto”.
Sicché, ad avviso del Tribunale, la norma in esame si riferisce ai mezzi nautici e/o galleggianti ancorati al gavitello, e non al gavitello stesso, e -pertanto- non è corretto asserire che al galleggiante in contestazione non possa essere applicata la circolare n. 120/2001.
La società attrice anche in questa sede ha rilevato che il galleggiante BA RI era ancorato ad una Monoboa CALM, e non ad un gavitello, e che mentre il gavitello poteva ruotare, disegnando un conoide, la Monoboa CALM non era soggetta a tali spostamenti, disponendo essa di un vero e proprio sistema di ancoraggio al fondale marino costituito da n.6 catene in acciaio collegate a pali infissi e rese solidali al corpo della Monoboa mediante dei ferma catena, per cui la Monoboa, a ben vedere, si manteneva sempre ferma senza mai descrivere alcun cerchio sulla superficie del mare.
Sul punto, il ctu chiariva che “il fulcro della normativa si riferisce alla possibilità o meno del mezzo nautico di ruotare attorno al galleggiante al quale è ancorato. Che sia la tavola montata sulla ralla della Monoboa a ruotare e non la Monoboa stessa non cambia il concetto di base”.
Il ctu, inoltre, chiariva che l'BA RI è una nave classificata come galleggiante di stoccaggio FSO (Floating Storage Offloading) e che “non è dotata di un sistema di propulsione propriamente detto, come quelli tradizionali di tutte le navi, in grado di farle
pagina 13 di 15 avanzare secondo determinate rotte e movimenti longitudinali;
è invece dotata di un sistema di propulsione che alimenta un “Thurster” laterale dotato di eliche trasversali in grado di fargli compiere dei movimenti per l'appunto trasversali;
tenuto poi conto che la nave a prua è fissata alla Monoboa Calm, chiaramente i movimenti trasversali si trasformano in realtà in soli movimenti rotatori. L'BA RI può ruotare di 360 gradi attorno alla Boa alla quale è ancorata” (cfr. risposta alle osservazioni del ctp: il galleggiante può ruotare di 360 attorno all'ancoraggio, a nulla rilevando la velocità di rotazione).
In definitiva, si ritiene corretta la quantificazione del canone di concessione applicando
(anche) il criterio di calcolo della cd. superficie virtuale occupata, rispondente alla effettiva situazione di fatto riscontata dal ctu, ossia al fatto che, per le proprie caratteristiche tecniche, il serbatoio galleggiante BA RI è suscettibile di rotazione di 360° attorno alla boa di ormeggio (essendo ancorata ad una sola estremità e, quindi, in maniera mobile) e che di conseguenza occupa una superficie scoperta virtuale, suscettibile di esclusiva utilizzazione da parte della società attrice (non trattandosi di serbatoio con una posizione fissa e stabile, come tale non modificabile).
Pertanto, il canone, per l'anno 2020, va computato tenuto conto della superficie occupata da opere di facile rimozione, pari a mq 5.858,29, e alla superficie scoperta “virtuale”, pari a mq
205.461,73 (come detto, non vi sono contestazioni sull'importo del canone al metro quadro da applicarsi); quindi, la quantificazione operata dalla Capitaneria di Porto in euro 382.057,66 risulta sostanzialmente corretta ed in linea con il calcolo effettuato dal ctu.
Per motivi di completezza, va pure puntualizzato che il rapporto di concessione intercorreva solo tra la ON SP e la Capitaneria di Porto/MI delle INFRASTRUTTURE e dei
TRASPORTI, per cui l'effettivo titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio era il predetto
MI (da individuarsi quale legittimato passivo in virtù del collegamento organico e funzionale con la Capitaneria di Porto, che costituisce un suo Ufficio periferico).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 14 di 15 1) Rigetta la domanda promossa da parte attrice e, conseguentemente, accerta la correttezza del criterio di calcolo utilizzato dalla Capitaneria di Porto di Termoli nella quantificazione del canone della concessione demaniale per l'annualità 2020, pari ad euro 382.057,66;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute, spese che liquida in complessivi euro 6.000,00 per competenze, oltre iva, cap come per legge e rimborso forfettario del 15%;
3) Pone le spese di ctu a carico definitivo di parte attrice.
Campobasso, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1852/2020, trattenuta in decisione in data
10.10.2024, all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
Energean Italy S.p.A. (già SO Exploration & Production S.p.A.), rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Castelli nonché dagli avv. Davide Magnolia e Carlo Solari
ATTRICE contro
MI DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (C.F. 97358990584),
MI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80232730582) in persona dei legali rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI CAMPOBASSO, domiciliati ope legis alla Via Garibaldi. N. 124, 86100
CAMPOBASSO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza svolta con trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, la SO Exploration & Production S.p.A., oggi
Energean Italy S.p.A., conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il MI delle
INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI ed il MI dell'ECONOMIA e delle FINANZE, chiedendo di accertare che il canone concessorio dovuto dalla società per la concessione relativa alla coltivazione di idrocarburi nel mare Adriatico per l'anno 2020 era pari ad euro
52.310,45, comprensivo della rivalutazione degli indici ISTAT - o comunque ad altro importo da determinarsi sulla base del criterio della superficie effettiva occupata- e, per l'effetto, di dichiarare non dovuto il maggior importo richiesto dalla Capitaneria di Porto di Termoli per l'annualità in questione, pari ad euro 382.057,66.
A sostegno delle proprie richieste, la società attrice SO Exploration and Production - premettendo di essere una società del gruppo SO SP, subentrata ad ON SP , in data 24.04.2019, in forza del conferimento di ramo d'azienda, nella titolarità di una concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico al largo di
Termoli- assumeva quanto segue:
- con D.M. del 9.3.1978, ON SP conseguiva una concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, al largo di Termoli e, con successiva concessione demaniale marittima, occupava uno specchio d'acqua della superficie di
16.935 mq per mantenervi alcune boe di ormeggio, due piattaforme fisse denominate
Rospo Mare A e B, una boa di caricamento, delle tubazioni flessibili, un serbatoio galleggiante denominato BA RI, nonché altre tubazioni necessarie per l'attività già oggetto di concessione;
- nel febbraio 2008, la concessione demaniale marittima veniva rinnovata dalla
Capitaneria di Porto di Termoli fino al 31 dicembre 2011; nell'occasione, veniva stabilito quale canone annuo, rivalutato secondo gli indici ISTAT, l'importo di euro
55.757,15, salvo conguaglio;
- per effetto dell'art. 13 bis del d.l. 29 dicembre 2012, la Capitaneria provvedeva alla proroga della concessione fino al 31 dicembre 2012, richiedendo il versamento di un canone di concessione, per la predetta annualità, pari ad euro 57.848,04, comprensivo della rivalutazione degli indici ISTAT;
- in data 27.11.2012, la ON SP chiedeva il rinnovo della concessione, in scadenza, per l'anno 2013, corredando la domanda con una relazione tecnica nella quale si precisava che la superficie di mare occupata era variata in seguito alla sostituzione del serbatoio galleggiante BA RI con uno nuovo, di dimensioni inferiori, di cui veniva pagina 2 di 15 specificata anche la superficie virtuale occupata, come espressamente richiesto dalla
Capitaneria di Porto;
- accordato il rinnovo, la Capitaneria richiedeva alla società la somma pari ad euro
381.199,00 a titolo di canone concessorio annuo dovuto per il 2013, specificando che il calcolo era stato effettuato sulla base di 5.858,29 mq di area coperta da impianti di facile rimozione (corrispondenti alle piattaforme campo Rospo Mare A e B, alla boa, alla tubazione fissa), ai quali aggiungere 205.461,73 mq di superficie “virtuale”, corrispondente ad un cerchio avente il raggio pari alla lunghezza del nuovo galleggiante;
- in ragione delle nuove modalità di calcolo, la ON SP presentava alla Capitaneria di Porto di Termoli una memoria, sulla base della quale la stessa Capitaneria sospendeva la richiesta di pagamento per il canone del 2013, sollecitando l'Avvocatura distrettuale dello Stato ad esprimersi con un parere sulla correttezza della procedura di calcolo eseguita;
- pervenuto parere favorevole da parte dell'Avvocatura interpellata, la Capitaneria confermava la richiesta di pagamento precedentemente sospesa per l'anno 2013;
- anche per gli anni successivi la concessione veniva rinnovata determinando quale canone annuo un importo individuato secondo i calcoli della superficie “virtuale” e, per tali ragioni, venivano incardinati presso questo Tribunale da ON SP (e/o dalle successive società subentranti nella concessione) plurimi procedimenti per accertare la illegittimità della operata quantificazione del canone per effetto delle modalità di calcolo da ultimo assunte.
Ciò premesso, ritenuta l'erroneità della procedura di calcolo seguita dalla Capitaneria di Porto per la determinazione dei canoni annui relativi alla concessione, basata sulla superficie
“virtuale”, e non su quella effettivamente occupata per l'attività di stoccaggio, la società attrice conveniva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e quello dell'Economia e delle Finanze per accertare l'illegittimità delle somme richieste a titolo di canone per l'anno 2020 e, di conseguenza, per accertare che il canone doveva essere commisurato alla somma di
52.310,45, comprensivo della rivalutazione degli indici ISTAT - o comunque ad altro importo da determinarsi sulla base del criterio della superficie effettiva occupata- e, per l'effetto, di dichiarare non dovuto il maggior importo richiesto dalla Capitaneria di Porto di Termoli per l'annualità in questione, pari ad euro 382.057,66.
pagina 3 di 15 Con comparsa di costituzione depositata in data 1.04.2021, si costituivano in giudizio i
MINISTERI convenuti, riferendo dell'evoluzione del contenzioso pregresso, eccependo altresì la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze per assenza di collegamenti funzionali tra la Capitaneria di Porto ed il citato Ministero e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, attesa la legittimità della richiesta di pagamento, basata su una corretta procedura di calcolo del canone.
In particolare, i convenuti deducevano che, nella definizione del canone demaniale marittimo e dei relativi conguagli, erano stati correttamente applicati i criteri della superficie virtuale contemplati nella circolare ministeriale n.120 del 24.05.2001, in quanto il galleggiante BA
RI, ormeggiato a poppa con un sistema di catene che permetteva all'unità di disporsi secondo l'andamento delle correnti, descrivendo un circolo, era assimilabile ad un gavitello e, pertanto, determinava l'occupazione di una area virtuale che doveva essere considerata nella quantificazione del canone.
Riferivano che la concessione demaniale era stata rinnovata con riscossione del canone nella misura non contestata, previo rilascio di fideiussione a garanzia del pagamento dei maggiori canoni richiesti dalla amministrazione, oggetto dei vari contenziosi in essere tra le parti.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti;
con ordinanza del 31.01.2023 (previa interlocuzione con le parti sulla possibilità di acquisire la ctu già espletata nel procedimento n. RG 714/2016, per motivi di economia processuale), veniva disposta ctu con i quesiti formulati nell'ordinanza del 4.05.2022.
____
1.Va in primo luogo rilevato che sussiste la giurisdizione dell'adito Tribunale, trattandosi di controversia che ha ad oggetto un atto meramente applicativo dei criteri di calcolo del canone di concessione;
non vi sono dunque SPzi per l'esercizio di poteri discrezionali da parte della
Pubblica Amministrazione, cosicché la controversia ha natura puramente patrimoniale, inerendo alla quantificazione del canone di concessione, previa applicazione di criteri automatici prestabiliti;
invero, parte attrice ha chiesto la tutela del suo diritto soggettivo a non effettuare prestazioni patrimoniali fuori dai casi previsti dalla legge, mentre non ha censurato l'esercizio di poteri discrezionali della p.a., con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
pagina 4 di 15 Peraltro, proprio per la stessa vicenda oggetto dell'odierno contenzioso si segnala che, come documentato da parte attrice, il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 869/2014, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del G.A.; tale statuizione, appellata da SO SP, veniva annullata dalla Corte d'appello di Campobasso con sentenza 19 settembre 2019,
n. 314, che riconosceva la giurisdizione del giudice ordinario. Per la stessa fattispecie, pur riferita ad annualità differenti, la giurisdizione del giudice ordinario è stata affermata anche da condivisibili pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 15 maggio 2019 n. 3154 e n. 3155) e dal Tar Molise, con sentenze 18 novembre 2019, n. 397, 25 novembre 2019, n.
409, e 18 giugno 2020, n. 173, alla cui lettura si rimanda.
2. Si premette opportunamente che questo Giudice, sulla medesima vicenda sostanziale, seppur riferita ad altra annualità, ha emesso precedente sentenza n. 695 del 15 novembre
2022 (che allo stato risulta appellata), con cui la domanda di ON SP è stata rigettata;
in quel caso, la controversia pendente tra SO S.p.A. ed i Ministeri odierni convenuti era relativa alla verificazione/determinazione del canone demaniale marittimo per l'anno 2016.
Questo Giudice (quanto al canone per l'annualità 2020) non ritiene sussistenti valide motivazioni -in fatto o in diritto- per discostarsi dal proprio pregresso orientamento;
della indicata sentenza saranno quindi, di seguito, riportate e richiamate le argomentazioni motivazionali, dato che trattasi di una controversia del tutto similare a quella odierna.
Pertanto, la domanda proposta dalla società attrice - volta alla declaratoria dell'accertamento della misura del canone di concessione per l'annualità 2020 in euro 52.310,45, in luogo del maggior importo preteso dalla Capitaneria di Porto di Termoli per l'anno 2020 con nota del
3.03.2020, prot. 03.03.2 (determinato complessivamente in Euro 382.057,66), va rigettata per le ragioni che seguono.
Alla luce del materiale probatorio e documentale in atti, anche valutando gli esiti della ctu disposta in corso di causa, -e, in ogni caso, pur prescindendo dalla relazione tecnica, sulla base della complessiva valutazione degli atti e della normativa di riferimento- emerge che la procedura seguita dalla Capitaneria di Porto per il calcolo del canone di concessione per l'anno 2020, oggetto della presente causa, sia stata corretta, dato che è stata considerata, per l'individuazione delle somme da corrispondere, (anche) la superficie virtuale occupata dal
“nuovo” serbatoio galleggiante BA RI nel suo cerchio di evoluzione, non già quella pagina 5 di 15 corrispondente al mero dato dell' ”ingombro” del predetto galleggiante, ossia alla sua dimensione, ciò in conformità alla ratio della normativa di settore.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che:
- con licenza di concessione rilasciata in data 7.07.2008 dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti -Ufficio della Capitaneria di Porto di Termoli veniva rinnovata la concessione demaniale marittima in favore della ON SP fino al 31.12.2011 per “occupare uno specchio acqueo di superficie di mq.16.935 allo scopo di mantenere una boa di ormeggio, piattaforma fissa Rospo Mare B, boa di caricamento, tubazioni flessibili, piattaforma fissa
Rospo Mare A, serbatoio galleggiante BA RI e boa di ormeggio con tubazioni flessibili”, verso il corrispettivo di canoni determinati per ciascuna annualità;
-con apposizione di nota in calce al medesimo documento, la concessione veniva prorogata fino al 31.12.2012 ai sensi dell'art. 13 bis del d.l. 29.12.2011 (doc. 1 parte attrice); invero, l'art. 13-bis del dl 29 dicembre 2011 n. 216, aveva così disposto:
«Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data»;
-con richiesta di pagamento del 4.1.2012, la Capitaneria di Porto di Termoli trasmetteva l'Ordine di introito nr. 1/2011 del 30.12.2011 contenente il canone annuo dell'anno 2012 pari ad euro 57.848,04, aggiornato agli indici ISTAT, per l'occupazione dello specchio acqueo oggetto di concessione;
-con richiesta di modifica e rinnovo della concessione demaniale marittima e relazione tecnica allegata, entrambe trasmesse in data 27.11.2012, la ON SP richiedeva il rinnovo della concessione dal 1.1.2013 al 31.12.2016 e, contestualmente, comunicava alla Capitaneria di
Porto di Termoli che era stato sostituito il serbatoio galleggiante BA RI “comportando di fatto una variazione in diminuzione della superficie dello specchio acqueo occupata dalla stessa BA RI di mq.1.371,81, passando da mq. 11.319,14 a mq. 9.947,33.”
-nella relazione tecnica allegata alla richiesta di rinnovo di ON, a firma di CE
SO, è espressamente specificata l'area virtuale di evoluzione del serbatoio BA
RI, indicata in mq. 205.461,73, al lordo della superficie del galleggiante (pari, al netto, a mq 195.514,40);
- con richiesta di pagamento del 13.2.2013, la Capitaneria di Porto di Termoli, in riscontro alla richiesta di rinnovo della concessione per la coltivazione di idrocarburi trasmessa unitamente all'avviso di modifica del galleggiante utilizzato per lo stoccaggio del prodotto, trasmetteva pagina 6 di 15 alla ON SP Ordine di Introito nr. 2/2013 del 28.01.2013, pari ad euro 381.199,00 per il canone dell'anno 2013, rivalutato degli indici ISTAT, per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq. 5.858,29 e di mq 205.461,73; il dettaglio di determinazione del canone allegato alla richiesta di pagamento riportava espressamente che, accanto all'area coperta da impianti di facile rimozione di mq. 5.858,29, il galleggiante FSO BA RI occupava un'area virtuale scoperta pari a mq. 205.461,73, come peraltro indicato dalla stessa ON nella relazione del proprio tecnico, come detto allegata alla richiesta di rinnovo della concessione;
-in data 24.04.2013 il Ministero delle Infrastrutture e Dei Trasporti- Capitaneria di Termoli, in riscontro alla richiesta di rinnovo della concessione per la coltivazione di idrocarburi trasmessa unitamente all'avviso di modifica del galleggiante utilizzato per lo stoccaggio del prodotto, rilasciava ad ON SP la concessione n. 1/2013, valida dal 1.01.2013 al
31.12.2016, in cui la misura del canone veniva fissata -solo in via provvisoria e salvo conguagli- in euro 52.193,00 circa, in attesa dello scioglimento della riserva del 28.01.2013 concernente la questione della inclusione (o meno) dell' area virtuale nel computo del canone;
- con lettera del 29.8.2013, la Capitaneria di Porto comunicava alla ON SP che, a seguito del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato sulla correttezza della procedura di calcolo del canone 2013, doveva confermarsi valido il provvedimento trasmesso in data
13.2.2013;
-la SO Exploration and Production SP, cessionaria di un ramo di azienda di ON, subentrava a ON SP nella concessione (cfr. doc. 27);
-con nota del 3.03.2020 prot. n. 030302, la Capitaneria di Porto chiedeva a parte attrice il pagamento del canone di euro 382.057,66 per l'annualità 2020, includendo nel computo anche la superficie virtuale di ingombro.
3.Come accennato, in corso di causa è stata disposta ctu al fine di accertare le caratteristiche tecniche del serbatoio galleggiante BA RI, previa verifica delle concrete ed effettive modalità di occupazione dello specchio d'acqua oggetto di concessione, effettuando l'indagine sulla base della normativa tecnica di settore;
rispetto alla pregressa ctu -svolta dal medesimo tecnico nell'ambito di altro giudizio (RG 714/2016), già pendente tra le stesse parti, definito con sentenza n. 695/2022 di questo Tribunale, peraltro depositata dal Ministero convenuto- il ctu ha effettuato anche un sopralluogo sui luoghi di causa.
pagina 7 di 15 Questo Giudice condivide l'esito della ctu, svolta nel contraddittorio tra le parti, in ordine alla quale i consulenti tecnici di parte hanno avuto modo di esporre le proprie osservazioni, sulle quali il CTU ha fornito puntuale e motivato riscontro, attesa la linearità del percorso argomentativo seguito, immune da vizi logici;
parimenti, risultano condivisibili le valutazioni tecniche ed i conseguenti conteggi sull'ingombro del serbatoio (sia al netto che al lordo della superficie virtuale) operati dal ctu.
Peraltro, si osserva e si premette che il ctu risulta aver risposto adeguatamente a tutti i quesiti posti e alle osservazioni delle parti, fornendo risposte idonee, sufficienti ed utili per decidere l'odierna controversia, senza che sia stato necessario rinnovare la ctu o attribuire l'incarico ad ulteriori -o più specializzati- tecnici, come pure richiesto da parte attrice.
Emerge da quanto sopra già indicato che la Capitaneria di Porto di Termoli, nel rilasciare alla
ON SP, in data 7.07.2008, una concessione con scadenza al 31 dicembre 2011 per l'occupazione dello specchio acqueo finalizzato al mantenimento delle infrastrutture adibite alla coltivazione del giacimento di idrocarburi, computava il canone di concessione in base ai criteri contenuti nell'art. 1, commi 1 e 2, del d.m. 19 luglio 1989, il quale distingue l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, gli impianti a quota superiore o inferiore ai metri 2,7 rispetto al piano di campagna.
Prima della scadenza, il 27 novembre 2012, la SO inoltrava alla Capitaneria di Porto di
Termoli una richiesta di rinnovo della concessione, richiesta ripetuta il 5 dicembre successivo per correggere un errore relativo alla superficie del serbatoio galleggiante BA RI;
alla richiesta di rinnovo era allegata una relazione tecnica contenente la misurazione delle superfici occupate, nella quale si evidenziava che il serbatoio galleggiante BA RI era stato sostituito con uno nuovo, di superficie inferiore al vecchio: infatti, mentre il vecchio misurava mq. 11.319,14, il nuovo misurava mq. 9.947,33; nella relazione tecnica si indicava espressamente che la superficie virtuale occupata dal nuovo serbatoio BA RI era pari a mq. 205.461,73, al lordo della superficie del galleggiante (e che era pari, al netto, a mq
195.514,40).
Risulta quindi, in primo luogo, che sia stata proprio ON ad indicare, in una relazione a firma di un proprio tecnico di fiducia, allegata nel presentare istanza di rinnovo della concessione, la superficie scoperta virtualmente occupata dal proprio “nuovo” serbatoio galleggiante.
pagina 8 di 15 Veniva quindi rilasciata, come da documentazione depositata da parte attrice, ulteriore concessione -valida per il periodo dal 1.01.2013 al 31.12.2016 (cfr. concessione recante n.
1/2013)- ossia per 4 anni, in cui si premetteva esplicitamente che il canone veniva determinato in via provvisoria e salvo conguaglio, proprio perché doveva essere valutata la questione sulla inclusione o meno, nel computo, della superficie virtuale occupata dal serbatoio galleggiante BA RI, viste le contestazioni mosse sul punto da ON.
Il 28 gennaio 2013, il concedente emetteva un «Ordine d'introito» n. 2/2013, con il quale fissava il canone per il 2013 in euro 381.199,00, richiedendolo alla SO con nota datata 13 febbraio 2013.
I criteri adottati per giungere a tale ammontare di canone sono specificati nell'ordine d'introito: sono stati infatti considerati mq. 5.858,29 di area coperta da impianti di facile rimozione
(«Campo Rospo Mare B piattaforma, Campo Rospo Mare A piattaforma, Campo Rospo Mare boa, Campo Rospo Mare tubazione fissa »); a questi si sono aggiunti mq. 205.461,73 di area scoperta virtuale («area virtuale FSO BA RI, corrispondente al cerchio avente il raggio pari alla lunghezza del galleggiante»), come indicati nella stessa relazione tecnica inoltrata da
ON.
Analoghi criteri di calcolo sono stati pacificamente utilizzati nel calcolo del canone per l'annualità 2020, oggetto della presente causa, richiesto in pagamento dalla Capitaneria di
Porto con nota del 3.03.2020 prot. n. 030302: quindi, nel computo del canone richiesto è stata inclusa anche l'area virtuale occupata dal serbatoio galleggiante.
Ciò posto, premettendo che la fattispecie in esame rientra nell'alveo delle concessioni marittime demaniali, deve preliminarmente aversi riguardo alla normativa disciplinante la materia:
- l'art. 10 del d.l. 4 marzo 1989, n. 77, stabiliva che i canoni per la concessione di aree e pertinenze demaniali marittime dovessero essere determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze.
- il decreto ministeriale del 19 luglio 1989 fissava tali criteri, stabilendo, nello specifico, all'art. 1, il canone per metro quadro, distinguendo aree occupate da impianti di difficile rimozione, aree occupate da impianti di facile rimozione e aree scoperte.
- con la circolare n. 77 del 17.12.1998, avente ad oggetto disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime, veniva introdotta, per le attività a fini turistici, la superficie virtuale relativa ai gavitelli, per i quali “la superficie da considerarsi ai fini
pagina 9 di 15 di calcolo del canone è quella definita da un cerchio con centro nel gavitello e raggio pari alla somma del mezzo nautico e del cavo di ormeggio, ivi compreso la catenaria”.
- successivamente, veniva emanata la circolare n. 120 del maggio 2001 in materia di concessioni demaniali marittime, con aggiornamenti in merito alla generale disciplina relativa alla determinazione dei canoni di concessione per il demanio marittimo.
In particolare, proprio in riferimento all'interpretazione di tale ultima circolare, già prodotta da parte attrice, le parti hanno argomentato le proprie difese in termini opposti;
parte attrice ha ritenuto, infatti, che essa disciplinasse solo le attività di tipo turistico ricreativo, mentre parte convenuta ha sostenuto che la stessa non differenziasse tra concessioni a fini turistici ed altre di diversa tipologia.
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4.Richiamati gli elementi fattuali e documentali emergenti dagli atti delle parti, nonché la relazione tecnica resa dal ctu, si ritiene che le censure mosse dalla società attrice in relazione alla erronea quantificazione del canone per l'anno 2020, quale corrispettivo della concessione marittima, non siano condivisibili.
Va premesso che non vi è contestazione tra le parti sulla quantificazione/applicazione del costo unitario al metro quadro per anno, che è parametrato agli importi di cui al D.M.
19.07.1989, attuativo della L. 494/1993, nonché alla circolare n.73 del 3.12.2015 e che, per l'annualità in contestazione, 2020, considerati gli incrementi ISTAT, è pari ad euro 3,30962 per mq in caso di opere di facile rimozione e ad euro 1,76515 per mq in caso di superficie scoperta.
La contestazione attiene, invece, al fatto che, ad avviso di ON, nel computo del canone non dovrebbe rientrare l'area di mq. 205.461,73 derivante dalla inclusione (quale area scoperta) dello SPzio virtuale occupato dal serbatoio galleggiante BA RI, mentre, ad avviso dell'Avvocatura, tale SPzio dovrebbe essere computato, dato che il serbatoio è ancorato (ad una sola estremità) ad una boa e può quindi descrivere un cerchio ruotando di
360 gradi attorno alla boa stessa.
Come valutato anche dal ctu nella relazione, all'esito delle valutazioni tecniche del caso e del sopralluogo effettuato in loco, si reputa che detta superficie debba essere computata ai fini della determinazione del canone.
Infatti, dal punto di vista tecnico risulta accertato che il serbatoio galleggiante BA RI
(che funge appunto da serbatoio di stoccaggio, al servizio degli impianti ON) è
pagina 10 di 15 ormeggiato, solo ad una estremità, ad una Monoboa Calm e che può di conseguenza ruotare di 360° intorno alla Monoboa, disegnando un cerchio;
dunque, oltre alla rotazione che può assumere in virtù di elementi perturbatori, come la corrente o il vento, può assumere differenti posizioni attorno alla boa di ormeggio anche in virtù dell'eventuale utilizzo di propulsori trasversali.
Pertanto, il serbatoio galleggiante può spostarsi e può ruotare intorno al punto di ancoraggio e, dunque, occupa, di fatto, quantomeno virtualmente, un'area scoperta che deve necessariamente essere presa in considerazione ai fini del computo del canone.
In altri termini, l'area virtuale deve computarsi perché trattasi di SPzio marino che, potenzialmente, anche per effetto di fattori esterni, quali le correnti, oltre che di spostamenti pilotati, è suscettibile di essere occupato dal serbatoio galleggiante e che, come tale, è nella effettiva ed esclusiva disponibilità della ON, perché non potrebbe essere utilizzato, ad esempio, da altri soggetti, anche per evidenti motivi di sicurezza.
Priva di pregio è l'osservazione dei ctp di parte attrice, secondo cui l'BA RI, essendo dotata di un sistema di propulsione trasversale, ed essendo gestita da un equipaggio marittimo in grado di “governare” e controllare la posizione della nave, non può essere in balia delle correnti e non può occupare posizioni casuali.
Ebbene, tale asserzione non è sufficiente ad escludere il criterio di calcolo della “superficie virtuale”, in quanto, come detto, l'BA RI comunque può ruotare di 360 gradi attorno alla boa alla quale è ancorata e ciò rende in ogni caso impossibile l'utilizzo della zona circostante da altre imbarcazioni che non svolgano attività di servizio all'impianto.
Ne consegue che, a titolo esemplificativo, non sarebbe possibile dare in concessione la zona circostante ad altri soggetti, evenienza che appare dirimente ai fini della decisione e, quindi,
l'area cd. virtuale costituisce una superficie di fatto, ed effettivamente, utilizzata esclusivamente dal titolare della concessione con propri mezzi e impianti.
Peraltro, dalle stesse indicazioni fornite dalle parti e dalla complessiva ricostruzione istruttoria si evince che l'BA RI viene pilotata, ove necessario, per mere operazioni di servizio connesse allo stoccaggio e che nell'area virtuale, sempre per attività connesse alla coltivazione di idrocarburi/stoccaggio dei prodotti, transitano solo mezzi nautici di servizio all'impianto.
Tali indicazioni sono già di per sé sufficienti per poter affermare la correttezza del criterio di calcolo del canone adottato dalla Capitaneria, in quanto nell'area scoperta è stata correttamente considerata ed inclusa anche la superficie virtuale suscettibile di occupazione pagina 11 di 15 da parte del serbatoio galleggiante (per spostamenti dovuti alle correnti o alle manovre), lasciata quindi nella libera ed esclusiva disponibilità di ON e, come tale, soggetta a pagamento di canone.
In ogni caso, non vi sono elementi per escludere l'applicabilità della circolare n. 120/2001 quanto ai criteri da utilizzare per computare la superficie di specchio d'acqua occupata e, di riflesso, quanto alle modalità di calcolo del canone di concessione, non facendo tale circolare alcun specifico riferimento alle concessioni aventi finalità turistico-ricreative.
Pertanto, correttamente, nella determinazione del canone concessorio in sede di rinnovo della concessione, l'Amministrazione ha fatto applicazione delle prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 24 maggio 2001, n. 120, e, segnatamente del criterio previsto alla lett. g) del paragrafo “Superficie occupata virtualmente”, riferito ai “Gavitelli singoli” che identifica della superficie occupata come “quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio”.
In applicazione del predetto criterio, all'atto di determinazione del canone, è stata quantificata la superficie dell'area scoperta virtuale, cui è stato commisurato il canone.
Difatti, tale circolare, nel precisare le modalità di determinazione del canone, utilizza l'espressione generica di “concessione demaniale marittima”, non fornendo alcuna ulteriore delimitazione.
In definitiva, in base al tenore letterale della circolare n. 120, non risultando in alcun modo previsto, disciplinato o indicato che la circolare in questione si debba riferire alle sole occupazioni ai fini turistici o ricreativi e, comunque, in base ad una interpretazione sistematica e coerente di tutta la normativa in materia, deve ritenersi congrua una commisurazione del canone (anche) al criterio della superficie occupata virtualmente.
Nello specifico, nel paragrafo della circolare citata, denominato “Superficie occupata virtualmente” (cfr. pag. 6 della circolare), si prevede che “per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime….(omissis) g) Gavitelli singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio”.
Il ctu, dal punto di vista strettamente tecnico, ha contestato l'interpretazione data a tale disposizione dal consulente tecnico della società, secondo cui il galleggiante BA RI non poteva rientrare nella fattispecie menzionata come “Gavitelli singoli”, in quanto per gavitello pagina 12 di 15 doveva intendersi un piccolo galleggiante di legno o di sughero, ovvero una cassa un vuota e stagna di lamierino o di materia plastica, per lo più a forma di doppio cono usato generalmente per segnalare un pericolo subacqueo o per indicare la posizione di un oggetto sommerso;
è stato quindi sostenuto e ribadito da parte attrice che nessuna delle fattispecie previste nella tabella per calcolare la superfice virtuale corrispondesse alla tipologia dell'BA
RI, essendo essa “un serbatoio galleggiante dalla forma di una nave, la cui superficie è di ben mq. 9.947,33. Quindi non è un cavo, non è un tubo, non è un elettrodotto, non è un palo, non è un cartellone e soprattutto non è un gavitello” .
Invece, e con ciò aderendo e facendo propria la valutazione tecnica del ctu, deve ritenersi che la citata circolare, al punto g), non si riferisca, meramente, ai gavitelli, ma alle potenziali unità ancorate, agganciate e ormeggiate al gavitello, ciò in base ad una interpretazione letterale e logica della normativa, in quanto il cerchio disegnato dal gavitello non può avere raggio pari alla lunghezza della catena (che lo ancora al fondo marino); “pertanto, se al punto
g) della circolare si parla di lunghezza della catena di ormeggio, non si intende quella che ancora il gavitello al fondo marino, ma quella che ancora l'oggetto materiale ormeggiato al gavitello con una catena, ossia l'unità fuori tutto”.
Sicché, ad avviso del Tribunale, la norma in esame si riferisce ai mezzi nautici e/o galleggianti ancorati al gavitello, e non al gavitello stesso, e -pertanto- non è corretto asserire che al galleggiante in contestazione non possa essere applicata la circolare n. 120/2001.
La società attrice anche in questa sede ha rilevato che il galleggiante BA RI era ancorato ad una Monoboa CALM, e non ad un gavitello, e che mentre il gavitello poteva ruotare, disegnando un conoide, la Monoboa CALM non era soggetta a tali spostamenti, disponendo essa di un vero e proprio sistema di ancoraggio al fondale marino costituito da n.6 catene in acciaio collegate a pali infissi e rese solidali al corpo della Monoboa mediante dei ferma catena, per cui la Monoboa, a ben vedere, si manteneva sempre ferma senza mai descrivere alcun cerchio sulla superficie del mare.
Sul punto, il ctu chiariva che “il fulcro della normativa si riferisce alla possibilità o meno del mezzo nautico di ruotare attorno al galleggiante al quale è ancorato. Che sia la tavola montata sulla ralla della Monoboa a ruotare e non la Monoboa stessa non cambia il concetto di base”.
Il ctu, inoltre, chiariva che l'BA RI è una nave classificata come galleggiante di stoccaggio FSO (Floating Storage Offloading) e che “non è dotata di un sistema di propulsione propriamente detto, come quelli tradizionali di tutte le navi, in grado di farle
pagina 13 di 15 avanzare secondo determinate rotte e movimenti longitudinali;
è invece dotata di un sistema di propulsione che alimenta un “Thurster” laterale dotato di eliche trasversali in grado di fargli compiere dei movimenti per l'appunto trasversali;
tenuto poi conto che la nave a prua è fissata alla Monoboa Calm, chiaramente i movimenti trasversali si trasformano in realtà in soli movimenti rotatori. L'BA RI può ruotare di 360 gradi attorno alla Boa alla quale è ancorata” (cfr. risposta alle osservazioni del ctp: il galleggiante può ruotare di 360 attorno all'ancoraggio, a nulla rilevando la velocità di rotazione).
In definitiva, si ritiene corretta la quantificazione del canone di concessione applicando
(anche) il criterio di calcolo della cd. superficie virtuale occupata, rispondente alla effettiva situazione di fatto riscontata dal ctu, ossia al fatto che, per le proprie caratteristiche tecniche, il serbatoio galleggiante BA RI è suscettibile di rotazione di 360° attorno alla boa di ormeggio (essendo ancorata ad una sola estremità e, quindi, in maniera mobile) e che di conseguenza occupa una superficie scoperta virtuale, suscettibile di esclusiva utilizzazione da parte della società attrice (non trattandosi di serbatoio con una posizione fissa e stabile, come tale non modificabile).
Pertanto, il canone, per l'anno 2020, va computato tenuto conto della superficie occupata da opere di facile rimozione, pari a mq 5.858,29, e alla superficie scoperta “virtuale”, pari a mq
205.461,73 (come detto, non vi sono contestazioni sull'importo del canone al metro quadro da applicarsi); quindi, la quantificazione operata dalla Capitaneria di Porto in euro 382.057,66 risulta sostanzialmente corretta ed in linea con il calcolo effettuato dal ctu.
Per motivi di completezza, va pure puntualizzato che il rapporto di concessione intercorreva solo tra la ON SP e la Capitaneria di Porto/MI delle INFRASTRUTTURE e dei
TRASPORTI, per cui l'effettivo titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio era il predetto
MI (da individuarsi quale legittimato passivo in virtù del collegamento organico e funzionale con la Capitaneria di Porto, che costituisce un suo Ufficio periferico).
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 14 di 15 1) Rigetta la domanda promossa da parte attrice e, conseguentemente, accerta la correttezza del criterio di calcolo utilizzato dalla Capitaneria di Porto di Termoli nella quantificazione del canone della concessione demaniale per l'annualità 2020, pari ad euro 382.057,66;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute, spese che liquida in complessivi euro 6.000,00 per competenze, oltre iva, cap come per legge e rimborso forfettario del 15%;
3) Pone le spese di ctu a carico definitivo di parte attrice.
Campobasso, 10 gennaio 2025
Il Giudice
Barbara Previati
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