Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 436 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 436 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_1 C.F._1
GIORGIO MARGHERITA, come da procura in atti
E
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. PETRELLA EMMA, come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare.
1
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1 [...]
chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato Controparte_1
in FE (AV) in data 31/08/2014 alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata dai rispettivi difensori con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 11 marzo 2025.
La domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto del 12 marzo 2024 il Tribunale di
Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi nel giudizio iscritto al n.
R.G. 4703 /2021.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo da intendersi qui ripetuti e trascritti. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non vi sono figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 31/08/2014 a CA (AV) da Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 [...]
), nata a [...]-Severin in Controparte_1 C.F._2
2 ROMANIA in data 15/06/1986, regolarmente trascritto presso il comune di FE
(atto n. 2 parte I , anno 2014 );
2. -Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. dell'art. 152 septies Disp. Att. C.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Benevento 27/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
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