Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2928
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Sentenza 12 maggio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte di Appello di Roma, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 7003/2022. L'appellante ha impugnato una precedente sentenza del Tribunale di Roma, che aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni per inadempimento di un contratto di trasporto aereo, condannandolo anche al pagamento delle spese legali. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della decisione di primo grado.

Il giudice ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello, evidenziando che l'appellante non si era presentato né alla prima né alla seconda udienza, violando così l'obbligo di coltivare il giudizio. La Corte ha richiamato l'art. 348 c.p.c., che prevede la sanzione dell'improcedibilità in caso di mancata comparizione dell'appellante. La decisione si fonda sulla necessità di garantire l'efficienza del processo e di sanzionare il disinteresse dell'attore. Inoltre, il giudice ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in base alla ridotta attività processuale. Infine, ha disposto il versamento di un ulteriore contributo unificato, in conformità con la normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2928
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 2928
    Data del deposito : 12 maggio 2025

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