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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7003 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IL Di EO Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Giudice dott. Renato Castaldo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7003 /2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DE LUCA NICOLA, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA DEI CERCHI, 45 00186 ROMA;
APPELLANTE contro
, , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO, elettivamente CP_4
domiciliato in VIA G. CUBONI, 12 00100 ROMA;
APPELLATI
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha impugnato la Sentenza n. 8734/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma, a conclusione del giudizio n. R.G. 77394/2017, con la quale era stata respinta la sua domanda di risarcimento del danno ed era stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti , CP_1 Controparte_5 CP_4
e CP_3
La domanda di risarcimento del danno derivava, secondo la prospettazione dell'attore, dall'inadempimento di un contratto di trasporto aereo.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/3/25, fissata con le modalità della trattazione scritta, nessuno ha depositato note di udienza ed ai sensi dell'art. 127 ter cpc è stato concesso nuovo termine per note fino al 23/4/25; neppure in questo secondo termine sono state depositate note di trattazione scritta. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione senza termini.
Va dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nel caso di specie le parti non sono comparse per due udienze consecutive.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad €.
26.000,00 tenuto conto della ridotta attività processuale svolta, vanno poste a carico dell'appellante.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
2
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la Sentenza n. 8734/2022 emessa dal Tribunale di Roma, a conclusione del giudizio n. R.G. 77394/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 2.100,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa IL Di EO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IL Di EO Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Giudice dott. Renato Castaldo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7003 /2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DE LUCA NICOLA, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA DEI CERCHI, 45 00186 ROMA;
APPELLANTE contro
, , CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
con il patrocinio dell'avv. CASTIONI MATTEO, elettivamente CP_4
domiciliato in VIA G. CUBONI, 12 00100 ROMA;
APPELLATI
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha impugnato la Sentenza n. 8734/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma, a conclusione del giudizio n. R.G. 77394/2017, con la quale era stata respinta la sua domanda di risarcimento del danno ed era stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti , CP_1 Controparte_5 CP_4
e CP_3
La domanda di risarcimento del danno derivava, secondo la prospettazione dell'attore, dall'inadempimento di un contratto di trasporto aereo.
Gli appellati si sono costituiti ed hanno chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/3/25, fissata con le modalità della trattazione scritta, nessuno ha depositato note di udienza ed ai sensi dell'art. 127 ter cpc è stato concesso nuovo termine per note fino al 23/4/25; neppure in questo secondo termine sono state depositate note di trattazione scritta. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione senza termini.
Va dichiarata l'improcedibilità del presente appello.
L'art. 348 c.p.c. stabilisce che, se l'appellante non si costituisce nei termini ovvero, pur se costituito nei termini, non compare neppure alla nuova udienza di rinvio fissata a seguito della sua mancata comparizione alla prima udienza, l'appello deve essere dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La ratio di tale norma è quella di sanzionare il disinteresse dell'attore /appellante, che è tenuto a coltivare il giudizio se ha interesse alla decisione e che può evitare la dichiarazione di improcedibilità comparendo alla nuova udienza fissata all'uopo dal giudice.
Nel caso di specie le parti non sono comparse per due udienze consecutive.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad €.
26.000,00 tenuto conto della ridotta attività processuale svolta, vanno poste a carico dell'appellante.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
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P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la Sentenza n. 8734/2022 emessa dal Tribunale di Roma, a conclusione del giudizio n. R.G. 77394/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in €. 2.100,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa IL Di EO
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