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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6106 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6808/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI AP Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6808 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IE UC.
APPELLANTE
E
), e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Marotta. Parte_2 P.IVA_2
C.F. ), contumace. Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATE
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 CP_4
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_5 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Controparte_6 C.F._5 CP_7
), (C.F. ), C.F._6 Controparte_8 C.F._7 [...]
(C.F. ), contumaci. CP_9 C.F._8
Controparte_10 Controparte_11
[...] Controparte_12 Controparte_13
CONCLUSIONI L'appellante ha così concluso:
“che Codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, Voglia accogliere l'appello proposto per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 6015/2020 pubblicata in data 10/04/2020 dal Tribunale di Roma nel procedimento RG. N. 38929/2015, Voglia
in via preliminare e cautelare:
- disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata, n. 6015/2020 pubblicata in data 10/04/2020 dal Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 283 e 351, 1° co., c.p.c;
ancora in via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva del contratto di mutuo del 2 agosto 2012, e/o, in ogni caso, emettere ogni provvedimento opportuno al fine di sospendere l'esecuzione;
nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 2 agosto 2012 sottoscritto tra il Sig.
e oggi ceduto a Parte_1 CP_2 CP_2 Controparte_2 CP_1
[...]
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle spese e competenze applicate da sui conti CP_2 delle società e CP_13 Controparte_10 Controparte_12 Controparte_14
- disporre la cancellazione delle ipoteche iscritte sulla base del contratto di mutuo del 2 agosto 2012,
e di ogni trascrizione degli atti esecutivi compiuti da Controparte_2
- condannare a risarcire il danno cagionato all'appellante nella misura che risulterà CP_2 all'esito del giudizio ovvero in quella determinata in via equitativa;
in via istruttoria: disporre consulenza tecnica di ufficio – ripetendo così ove reputato opportuno
l'analisi già scrupolosamente svolta dal dott. e dallo – in merito ai rapporti di CP_15 CP_16 conto corrente ed ai mutui ipotecari che vengono qui in rilievo, al fine di accertare definitivamente la nullità, sotto molteplici profili, dei rapporti bancari ed il danno cagionato dalla condotta di
[...] nei confronti dell'odierno appellante;
Controparte_2
in ogni caso: condannare i convenuti a rifondere all'appellante le spese e competenze di difesa oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge”.
All'udienza del 14.10.2025 l'appellante ha inoltre in via preliminare chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio con conseguente regressione degli atti del giudizio al Tribunale.
La ha così concluso: Controparte_1
“rigettare con ogni più opportuna formula l'appello proposto dal sig. con atto Parte_1 dell'11 dicembre 2020 in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e non provato, nonché ogni ulteriore domanda, anche istruttoria, con esso proposta in quanto inammissibile
e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Parte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
in qualità di debitori principali, e CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
in qualità di fideiussori, insieme a e nonché le
[...] CP_4 Controparte_3
società Controparte_10 Controparte_14 Controparte_12 [...]
, opponendosi all'esecuzione instaurata dalla CP_17 Controparte_2
citavano quest'ultima in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di far dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 2.8.2012, costituente titolo esecutivo, deducendone la nullità per difetto di causa, in quanto il mutuo sarebbe stato finalizzato unicamente a costituire in favore della banca una garanzia ipotecaria per un credito già esistente, in violazione del divieto di patto commissorio.
Inoltre gli opponenti lamentavano la nullità delle clausole contrattuali concernenti tassi di interesse e commissioni sia con riferimento al contratto di mutuo che ai contratti di conto corrente stipulati tra l'istituto bancario e le società attrici, i cui scoperti erano stati estinti a seguito dell'erogazione del contratto di mutuo.
Il processo veniva poi interrotto, una prima volta, poiché la era Controparte_2
stata posta in Liquidazione coatta amministrativa.
Successivamente, veniva dichiarata nuovamente l'interruzione del procedimento per l'intervenuto fallimento dell' della Controparte_10 Controparte_14
della e della Controparte_12 CP_13
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6015/2020, rigettava le domande attoree,
ritenendo valido il contratto di mutuo e le pattuizioni relative agli interessi e alle commissioni.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con primo motivo ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui è stato ritenuto valido il contratto di mutuo, qualificato come mutuo di scopo. Ad avviso dell'appellante,
infatti, il contratto era privo di causa, stante la deviazione dalla funzione tipica del mutuo dovuta alla destinazione della somma mutuata esclusivamente al ripianamento di debiti pregressi di società diverse riconducibili all'appellante.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza laddove non era stato accertato come l'esposizione debitoria delle società del gruppo derivasse Pt_1
dall'addebito di poste illegittime ed era stata rigettata altresì l'istanza di ammissione di
C.T.U. contabile.
Pertanto l'appellante reiterava le doglianze afferenti all'illegittima applicazione di tassi ultralegali e usurari, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e dell'anatocismo.
Con il terzo motivo ha censurato la decisione per omessa pronuncia in ordine all'eccezione relativa alla nullità del contratto per violazione del divieto di patto commissorio.
Si è costituita in giudizio la e per essa prima la Controparte_1 CP_18
e poi la socio unico, chiedendo
[...] Parte_2
il rigetto dell'appello in quanto infondato.
4. Preliminarmente va rilevata d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle Curatele fallimentari delle società Controparte_10 Controparte_14 Controparte_12 CP_13
litisconsorti necessarie. Invero, dalla documentazione in atti non risulta essere stata eseguita nei confronti delle
Curatele la notifica dell'atto di riassunzione del giudizio interrotto.
L'omessa notifica del ricorso per riassunzione alle Curatele comporta una violazione del contraddittorio, essendo stata comunque la sentenza di rigetto e di condanna alle spese emessa anche nei confronti delle società dichiarate fallite.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 354, comma 1 c.p.c. per disporre, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata, la rimessione della causa innanzi al
Tribunale competente, al fine di procedere alla regolare instaurazione del contraddittorio dal primo grado di giudizio.
Per il presente grado di giudizio le spese possono essere compensate, considerata la natura pregiudiziale della questione non oggetto di impugnazione ma solo di rilievo d'ufficio nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Dichiara la nullità della sentenza n. 6015/2020 del Tribunale di Roma e rimette gli atti al Tribunale di Roma;
2) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 14.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI AP LL RO