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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LU ES, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4176/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229017148882000 IRPEF-ALTRO
- INT.PAGAMENTO n. 29320229017148882000 IVA-ALTRO
- INT.PAGAMENTO n. 29320229017148882000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ader prende atto della richiesta di sospensione del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017148882000, relativa a tributi erariali (IVA, IRPEF, addizionali, IRAP) per gli anni dal 1990 al
2014, per un importo complessivo di € 34.422,68.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione non sono mai state validamente notificate, con conseguente nullità derivata dell'intimazione ai sensi dell'art. 50 DPR 602/73.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'intimazione, poiché l'atto si è limitato a richiamare cartelle mai notificate, senza allegarle e senza indicare gli elementi essenziali richiesti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente (ufficio competente, modalità di impugnazione, criteri di calcolo degli interessi).
Con un terzo motivo, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi, sostenendo che, anche nell'ipotesi di regolare notifica delle cartelle, non sarebbero stati notificati atti interruttivi successivi, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale (per sanzioni e interessi) e decennale (per imposte).
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate, producendo documentazione a sostegno. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle nei termini di legge e non solo l'intimazione.
Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha affermato che l'intimazione di pagamento non richiede una motivazione articolata, trattandosi di atto vincolato che deve solo richiamare la cartella e indicare l'importo dovuto. Ha aggiunto che l'atto è conforme al modello ministeriale e che la motivazione per relationem è pienamente legittima.
Quanto al terzo motivo, l'ADER ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che:
– la notifica delle cartelle ha determinato la cristallizzazione del credito, con applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.;
– sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, tra cui un precedente avviso di intimazione del 2017, non impugnato;
– i termini prescrizionali e decadenziali hanno subito la sospensione COVID ex art. 68 DL 18/2020 e art. 12
D.Lgs. 159/2015.
§§§§§
La difesa del ricorrente, in data 28.09.2025, ha depositato memorie con le quali è stata rappresentata e documentata la avvenuta presentazione della domanda di rottamazione;
in particolare, la difesa ha dichiarato che il ON aveva aderito alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”), includendo tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggetto del presente giudizio, allegando i provvedimenti di accoglimento delle domande di definizione agevolata e gli estratti dei pagamenti delle rate già versate, tratti dal portale ADER.
Pertanto, evidenziato che le rate previste dalla rottamazione erano puntualmente in corso di pagamento e che non sussisteva alcuna irregolarità che potesse compromettere il perfezionamento della definizione, chiedeva la adozione dei provvedimenti ex art.1 comma 236 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023 –
“Tregua fiscale”).
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
La difesa del ricorrente ha documentato la adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui alla legge n.197/2022 (cd. rottamazione quater) e deve conseguentemente considerarsi intervenuta l'estinzione del processo in dipendenza del perfezionamento della procedura amministrativa e ciò conformemente alla interpretazione della Suprema Corte, secondo cui 'in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta'
(Cass. civ., sez. trib., 11 settembre 2024 n.24431).
§§§§§
In considerazione dell'esito del giudizio, delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, dichiara la estinzione del processo;
spese compensate.
Catania, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
AN CA NC IF
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LU ES, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4176/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229017148882000 IRPEF-ALTRO
- INT.PAGAMENTO n. 29320229017148882000 IVA-ALTRO
- INT.PAGAMENTO n. 29320229017148882000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ader prende atto della richiesta di sospensione del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229017148882000, relativa a tributi erariali (IVA, IRPEF, addizionali, IRAP) per gli anni dal 1990 al
2014, per un importo complessivo di € 34.422,68.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione non sono mai state validamente notificate, con conseguente nullità derivata dell'intimazione ai sensi dell'art. 50 DPR 602/73.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione dell'intimazione, poiché l'atto si è limitato a richiamare cartelle mai notificate, senza allegarle e senza indicare gli elementi essenziali richiesti dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente (ufficio competente, modalità di impugnazione, criteri di calcolo degli interessi).
Con un terzo motivo, il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi, sostenendo che, anche nell'ipotesi di regolare notifica delle cartelle, non sarebbero stati notificati atti interruttivi successivi, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale (per sanzioni e interessi) e decennale (per imposte).
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate, producendo documentazione a sostegno. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle nei termini di legge e non solo l'intimazione.
Con riferimento al secondo motivo, la resistente ha affermato che l'intimazione di pagamento non richiede una motivazione articolata, trattandosi di atto vincolato che deve solo richiamare la cartella e indicare l'importo dovuto. Ha aggiunto che l'atto è conforme al modello ministeriale e che la motivazione per relationem è pienamente legittima.
Quanto al terzo motivo, l'ADER ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che:
– la notifica delle cartelle ha determinato la cristallizzazione del credito, con applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.;
– sono stati notificati ulteriori atti interruttivi, tra cui un precedente avviso di intimazione del 2017, non impugnato;
– i termini prescrizionali e decadenziali hanno subito la sospensione COVID ex art. 68 DL 18/2020 e art. 12
D.Lgs. 159/2015.
§§§§§
La difesa del ricorrente, in data 28.09.2025, ha depositato memorie con le quali è stata rappresentata e documentata la avvenuta presentazione della domanda di rottamazione;
in particolare, la difesa ha dichiarato che il ON aveva aderito alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”), includendo tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione oggetto del presente giudizio, allegando i provvedimenti di accoglimento delle domande di definizione agevolata e gli estratti dei pagamenti delle rate già versate, tratti dal portale ADER.
Pertanto, evidenziato che le rate previste dalla rottamazione erano puntualmente in corso di pagamento e che non sussisteva alcuna irregolarità che potesse compromettere il perfezionamento della definizione, chiedeva la adozione dei provvedimenti ex art.1 comma 236 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023 –
“Tregua fiscale”).
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
La difesa del ricorrente ha documentato la adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui alla legge n.197/2022 (cd. rottamazione quater) e deve conseguentemente considerarsi intervenuta l'estinzione del processo in dipendenza del perfezionamento della procedura amministrativa e ciò conformemente alla interpretazione della Suprema Corte, secondo cui 'in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta'
(Cass. civ., sez. trib., 11 settembre 2024 n.24431).
§§§§§
In considerazione dell'esito del giudizio, delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, dichiara la estinzione del processo;
spese compensate.
Catania, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
AN CA NC IF