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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Giudice, nel procedimento n. R.G. 4637/24, richiamato il provvedimento dd. 26/02/25, emesso ex art. 127 ter c.p.c.; viste le note depositate nel termine assegnato;
ultimata così la discussione;
dà lettura della sentenza, con dispositivo in calce, che segue e che deposita:
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 4637/24 ed iniziato con ricorso depositato in data
18/09/23 da e in liquidazione, in persona del liquidatore legale Parte_1 Parte_2
rappresentante Parte_1
con avv. L. GAMBERONI
- parti ricorrenti/opponenti -
contro in persona del Prefetto in Controparte_1
carica,
con AVVOCATURA DELLO STATO
pagina 1 di 7 - parte resistente/opposta -
avente ad oggetto: opposizione avverso sanzione amministrativa.
Conclusioni delle parti ricorrenti:
Piaccia al Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa e previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare inesistente o comunque nullo, illegittimo ovvero annullare ed in ogni caso dichiarare privo di qualsiasi efficacia il provvedimento di ordinanza- ingiunzione n.
0045267 emesso dal Prefetto di in data 6.08.2024 dichiarando conseguentemente che le odierne ricorrenti CP_1
nulla devono.
Dichiarare al contempo l'intervenuta prescrizione.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale,
per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione dichiarando conseguentemente che le odierne ricorrenti nulla devono.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale e subordinata, annullare e/o revocare o comunque dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inefficacia nei confronti della sig.ra e della società del Parte_1 Parte_2
provvedimento di ordinanza- ingiunzione n. 0045267 emesso dal Prefetto di in data 6.08.2024 dichiarando CP_1
conseguentemente che le ricorrenti nulla devono.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rideterminare la sanzione irrogata quantificandola nel minimo edittale.
Con vittoria di anticipazioni, spese e compensi professionali con aumento forfettario del 15% e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che nell'anno 2019 i termini di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti di erano Parte_2
fissati nel giorno 22 del mese successivo a quello di pertinenza?”;
2) “Vero che ha provveduto al pagamento della retribuzione-malattia ed assegni di malattia Parte_2
relativi al mese di marzo 2019 ai sig.ri e in data 9.05.2019 come da Parte_3 Per_1
pagina 2 di 7 documentazione che mi si rammostra (Docc. 05-06)?”;
3) “Vero che nell'anno 2019 provvedeva ad effettuare l'invio dei modelli Uniemens unicamente Pt_2 Parte_2
CP_ nei confronti della sede di IZ?”;
4) “Vero che nell'anno 2019 sulla base dei modelli di cui al capitolo di prova sub 3), Parte_2
CP_ provvedeva ad effettuare i conseguenti pagamenti unicamente nei confronti della sede di IZ?”;
5) “Vero che nell'anno 2019 la società cliente di era morosa riguardo il Parte_4 Controparte_3
pagamento dei servizi forniti dalla consorziata presso il centro commerciale ed il Parte_2 Parte_5
centro commerciale come da documentazione che mi si rammostra (Doc. 04)?”; CP_4
6) “Vero che in conseguenza dei fatti di cui al capitolo di prova sub 3) nel mese di aprile 2019 Parte_2
ha avuto difficoltà nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti?”;
7) “Vero che la società negli anni 2016-2019 aveva la gestione dei servizi dei centri commerciali Parte_4
e ?”; Parte_5 CP_4
8) “Vero che nell'anno 2016 era priva di unità locali e che i servizi svolti presso i centri Parte_2
commerciali e erano privi qualsiasi forma o tipo di autonomia o capacità Parte_5 Parte_6 CP_1
decisionale/gestionale?”;
CP_ 9) “Vero che nell'anno 2019 era partecipe del consorzio ”. Parte_2 Controparte_3
Si indicano quali testimoni … omissis
Nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova di controparte, si richiede essere ammessi a prova contraria indicando quali testimoni su tutti i capitoli di prova le seguenti persone: omissis
Con riserva di ulteriori e più ampie deduzioni e produzioni istruttorie.
Conclusioni della parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza ingiunzione, con il favore delle spese.
Inoltre, in via istruttoria, ci si oppone alle richieste formulate da controparte, in quanto superflue e volte a provare fatti che emergono (o dovrebbero emergere) dal compendio documentale già presente nel fascicolo telematico. In
subordine, si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
pagina 3 di 7 , personalmente e quale liquidatore rappresentante legale della ha Parte_1 Parte_2
adito questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 0045267 del 6.08.2024 del Prefetto – U.T.G. di , notificata alla società il 6/08/24 e CP_1
alla il 21/08/24, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.731,73 a Parte_1
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell'art. 316 ter, comma 2, c.p.; ciò, per aver esposto/compensato nel modello Uniemens riferito al mese di marzo 2019 la somma di € 2.573,52
relativa a malattia/assegni familiari dei lavoratori e , importi in Parte_3 Persona_2
realtà corrisposti in data 9/05/19.
L'opponente ha quindi dedotto i seguenti motivi di opposizione: - inesistenza del provvedimento, in quanto emesso dal Prefetto di Trieste, non investito dei poteri per emettere l'ordinanza-ingiunzione,
Co all'esito di contestazione dell'illecito effettuata da diverso da quello del luogo di erogazione del contributo, ossia della compensazione assunta come indebita, nella specie avvenuta presso l' di CP_2
IZ; - la prescrizione, per decorso del termine quinquennale;
- l'insussistenza dell'illecito; - l'erronea quantificazione della sanzione, immotivata ed eccessiva.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto Controparte_1
pertanto il rigetto, ribadendo la legittimità della pretesa sanzionatoria.
Il Giudice, sentite le parti e ritenute superflue le attività istruttorie proposte, ha invitato le parti alla discussione ed infine ha dato lettura del dispositivo e della sentenza.
E' noto che l'art. 316 ter c.p. (siccome introdotto dalla L. 300/00), sotto la rubrica “Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato”, prevede testualmente che “
1. Salvo che il fatto costituisca il reato
previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue
indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità
europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni….
2. Quando la somma indebitamente percepita
è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una
pagina 4 di 7 somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del
beneficio conseguito”.
La Consulta si è occupata della fattispecie con la pronuncia n. 95/2004, affermando che il reato prescinde sia dalla induzione in errore sia dal verificarsi di un danno patrimoniale, elementi caratterizzanti invece il delitto di truffa. Il bene giuridico tutelato è il patrimonio dello Stato, di un ente pubblico e delle Comunità
europee, ossia il buon andamento della P.A. sotto il particolare profilo della corretta allocazione delle risorse finanziarie pubbliche. La fattispecie dà luogo ad un reato istantaneo e di “pericolo”, dove quindi l'offesa è rappresentata dalla probabilità del danno, sul piano politico-criminale, trattasi di un'anticipazione della tutela, poiché si protegge un determinato bene giuridico per il sol fatto di essere stato messo in una situazione di potenziale pericolo (elemento, questo, che distingue appunto l'art. 316-ter dall'art. 640-bis).
L'elemento oggettivo è costituito dal semplice utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero dall'omissione di informazioni dovute, da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità
europee. Tali erogazioni, poi, possono consistere nell'ottenimento di una somma di danaro, oppure nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, alla stregua di un mero risparmio (per un'applicazione del principio in un caso analogo a quello qui esaminato, cfr. Cass. pen. n. 51334/2016,
secondo cui “Rientra nelle previsioni di cui all'art. 316 ter c.p., e non in quelle di cui agli artt. 640 e 646
c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al
lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga
dall' il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto a CP_2
titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le
corrispondenti erogazioni”. V. anche Cass. pen. n. 31737/2008, nel senso che “La fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 316 ter c.p. è posta a tutela della libera formazione della volontà della
Amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse
economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando
l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo”).
pagina 5 di 7 L'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico opera l'erogazione, o si realizza il risparmio, ovvero si verifica la dispersione del denaro pubblico, ossia - secondo Cass. sez. 2, sentenza n.
4284 del 20/12/2011 - “quando l'agente consegue la disponibilità concreta della chiesta erogazione, e non
nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto della condotta dell'agente, l'obbligazione” (si veda anche Cass. sez. 6, sentenza n. 12625 del 19/02/2013, che ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede l'ente pubblico erogante il contributo, considerando invece irrilevante la località
dove era stata presentata la documentazione da parte del richiedente).
Ciò che rileva dunque è il luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico.
Orbene, venendo all'odierna fattispecie, ove anche voglia farsi riferimento, per dirla con Cass. 4284/11
cit. (invocata pure dall'Avvocatura), al luogo di conseguimento della “disponibilità concreta della chiesta
erogazione”, ossia del conguaglio degli importi fittiziamente indicati con le altre somme dovute all'Ente
pubblico a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, si osserva che non è affatto accertata, né può
dirsi provata la commissione dell'illecito in questione a . CP_1
E' pur vero che la residenza triestina dei due lavoratori indicati nel verbale di accertamento e notificazione n. TS00000/2019-896-01 del 22.08.2019 redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di CP_1
IZ, risulta dalle buste paga e accrediti dimessi dalla (doc. 3); presumibilmente i predetti CP_1
prestavano la loro attività in due unità produttive a (presso i centri commerciali e CP_1 CP_4
). Parte_5
Tuttavia. non solo non vi è alcuna evidenza che il contributo sia stato erogato, o rectius sia stata effettuata la compensazione a , bensì manca anche la prova che il vantaggio economico sia stato ivi CP_1
conseguito.
Invero, i modelli Uniemes in atti (doc. 3 conv.), oltre che inviati a IZ (circostanza di per sé
irrilevante, come si è visto), nulla dicono circa il luogo dove fu realizzato ed ottenuto il vantaggio/conguaglio, ed anzi, lungi dal contenere un qualche riferimento a , riportano San Canzian CP_1
d'Isonzo quale sede della . Parte_2
pagina 6 di 7 Anche i documenti nn. 2 e 3 prodotti dal ricorrente (attestazione iscrizione e visura camerale) CP_2
rimandano a luoghi diversi da , dove del resto la società figura trasferita solo dal 2021, né CP_1
risultando le unità ivi allocate dotate di autonomia operativa.
In definitiva, l'illecito (che pur in verità sembra in astratto sussistente, né prescritto, viste le relate di notifica prodotte dall'Avvocatura, con efficacia interruttiva) è stato solo accertato a . Non può dirsi CP_1
però operante la presunzione invocata dal Prefetto, posto che il luogo di consumazione non appare coincidente con quello dell'accertamento, da intendersi quale mero luogo di reperimento delle prove di un illecito commesso altrove (cfr. Cass. n. 10917/03).
Pertanto - ricordato altresì che l'onere della prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria grava pur sempre sull'amministrazione, come da principi consolidati -, si deve concludere per l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto emesso da autorità incompetente per territorio ai sensi dell'art. 17
della L. 689/1981.
Un tanto basta a giustificare l'accoglimento dell'opposizione, restando assorbiti i residui motivi e profili dedotti.
Tuttavia, l'andamento ed esito complessivo della controversia e la stessa natura delle questioni trattate inducono ad una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, riforma l'ordinanza impugnata, che annulla e dichiara priva di effetto;
dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Trieste, il 13/03/25
Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 7 di 7
Sezione Civile
Il Giudice, nel procedimento n. R.G. 4637/24, richiamato il provvedimento dd. 26/02/25, emesso ex art. 127 ter c.p.c.; viste le note depositate nel termine assegnato;
ultimata così la discussione;
dà lettura della sentenza, con dispositivo in calce, che segue e che deposita:
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. 4637/24 ed iniziato con ricorso depositato in data
18/09/23 da e in liquidazione, in persona del liquidatore legale Parte_1 Parte_2
rappresentante Parte_1
con avv. L. GAMBERONI
- parti ricorrenti/opponenti -
contro in persona del Prefetto in Controparte_1
carica,
con AVVOCATURA DELLO STATO
pagina 1 di 7 - parte resistente/opposta -
avente ad oggetto: opposizione avverso sanzione amministrativa.
Conclusioni delle parti ricorrenti:
Piaccia al Tribunale di Trieste, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattesa e previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare inesistente o comunque nullo, illegittimo ovvero annullare ed in ogni caso dichiarare privo di qualsiasi efficacia il provvedimento di ordinanza- ingiunzione n.
0045267 emesso dal Prefetto di in data 6.08.2024 dichiarando conseguentemente che le odierne ricorrenti CP_1
nulla devono.
Dichiarare al contempo l'intervenuta prescrizione.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale,
per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare l'intervenuta prescrizione dichiarando conseguentemente che le odierne ricorrenti nulla devono.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via principale e subordinata, annullare e/o revocare o comunque dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inefficacia nei confronti della sig.ra e della società del Parte_1 Parte_2
provvedimento di ordinanza- ingiunzione n. 0045267 emesso dal Prefetto di in data 6.08.2024 dichiarando CP_1
conseguentemente che le ricorrenti nulla devono.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sopra formulate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, rideterminare la sanzione irrogata quantificandola nel minimo edittale.
Con vittoria di anticipazioni, spese e compensi professionali con aumento forfettario del 15% e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che nell'anno 2019 i termini di pagamento delle retribuzioni dei dipendenti di erano Parte_2
fissati nel giorno 22 del mese successivo a quello di pertinenza?”;
2) “Vero che ha provveduto al pagamento della retribuzione-malattia ed assegni di malattia Parte_2
relativi al mese di marzo 2019 ai sig.ri e in data 9.05.2019 come da Parte_3 Per_1
pagina 2 di 7 documentazione che mi si rammostra (Docc. 05-06)?”;
3) “Vero che nell'anno 2019 provvedeva ad effettuare l'invio dei modelli Uniemens unicamente Pt_2 Parte_2
CP_ nei confronti della sede di IZ?”;
4) “Vero che nell'anno 2019 sulla base dei modelli di cui al capitolo di prova sub 3), Parte_2
CP_ provvedeva ad effettuare i conseguenti pagamenti unicamente nei confronti della sede di IZ?”;
5) “Vero che nell'anno 2019 la società cliente di era morosa riguardo il Parte_4 Controparte_3
pagamento dei servizi forniti dalla consorziata presso il centro commerciale ed il Parte_2 Parte_5
centro commerciale come da documentazione che mi si rammostra (Doc. 04)?”; CP_4
6) “Vero che in conseguenza dei fatti di cui al capitolo di prova sub 3) nel mese di aprile 2019 Parte_2
ha avuto difficoltà nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti?”;
7) “Vero che la società negli anni 2016-2019 aveva la gestione dei servizi dei centri commerciali Parte_4
e ?”; Parte_5 CP_4
8) “Vero che nell'anno 2016 era priva di unità locali e che i servizi svolti presso i centri Parte_2
commerciali e erano privi qualsiasi forma o tipo di autonomia o capacità Parte_5 Parte_6 CP_1
decisionale/gestionale?”;
CP_ 9) “Vero che nell'anno 2019 era partecipe del consorzio ”. Parte_2 Controparte_3
Si indicano quali testimoni … omissis
Nella denegata ipotesi di ammissione di capitoli di prova di controparte, si richiede essere ammessi a prova contraria indicando quali testimoni su tutti i capitoli di prova le seguenti persone: omissis
Con riserva di ulteriori e più ampie deduzioni e produzioni istruttorie.
Conclusioni della parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza ingiunzione, con il favore delle spese.
Inoltre, in via istruttoria, ci si oppone alle richieste formulate da controparte, in quanto superflue e volte a provare fatti che emergono (o dovrebbero emergere) dal compendio documentale già presente nel fascicolo telematico. In
subordine, si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
pagina 3 di 7 , personalmente e quale liquidatore rappresentante legale della ha Parte_1 Parte_2
adito questo Tribunale per sentir accogliere le conclusioni in epigrafe, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 0045267 del 6.08.2024 del Prefetto – U.T.G. di , notificata alla società il 6/08/24 e CP_1
alla il 21/08/24, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.731,73 a Parte_1
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell'art. 316 ter, comma 2, c.p.; ciò, per aver esposto/compensato nel modello Uniemens riferito al mese di marzo 2019 la somma di € 2.573,52
relativa a malattia/assegni familiari dei lavoratori e , importi in Parte_3 Persona_2
realtà corrisposti in data 9/05/19.
L'opponente ha quindi dedotto i seguenti motivi di opposizione: - inesistenza del provvedimento, in quanto emesso dal Prefetto di Trieste, non investito dei poteri per emettere l'ordinanza-ingiunzione,
Co all'esito di contestazione dell'illecito effettuata da diverso da quello del luogo di erogazione del contributo, ossia della compensazione assunta come indebita, nella specie avvenuta presso l' di CP_2
IZ; - la prescrizione, per decorso del termine quinquennale;
- l'insussistenza dell'illecito; - l'erronea quantificazione della sanzione, immotivata ed eccessiva.
Nel costituirsi in giudizio, la ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto Controparte_1
pertanto il rigetto, ribadendo la legittimità della pretesa sanzionatoria.
Il Giudice, sentite le parti e ritenute superflue le attività istruttorie proposte, ha invitato le parti alla discussione ed infine ha dato lettura del dispositivo e della sentenza.
E' noto che l'art. 316 ter c.p. (siccome introdotto dalla L. 300/00), sotto la rubrica “Indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato”, prevede testualmente che “
1. Salvo che il fatto costituisca il reato
previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue
indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità
europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni….
2. Quando la somma indebitamente percepita
è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una
pagina 4 di 7 somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del
beneficio conseguito”.
La Consulta si è occupata della fattispecie con la pronuncia n. 95/2004, affermando che il reato prescinde sia dalla induzione in errore sia dal verificarsi di un danno patrimoniale, elementi caratterizzanti invece il delitto di truffa. Il bene giuridico tutelato è il patrimonio dello Stato, di un ente pubblico e delle Comunità
europee, ossia il buon andamento della P.A. sotto il particolare profilo della corretta allocazione delle risorse finanziarie pubbliche. La fattispecie dà luogo ad un reato istantaneo e di “pericolo”, dove quindi l'offesa è rappresentata dalla probabilità del danno, sul piano politico-criminale, trattasi di un'anticipazione della tutela, poiché si protegge un determinato bene giuridico per il sol fatto di essere stato messo in una situazione di potenziale pericolo (elemento, questo, che distingue appunto l'art. 316-ter dall'art. 640-bis).
L'elemento oggettivo è costituito dal semplice utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero dall'omissione di informazioni dovute, da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità
europee. Tali erogazioni, poi, possono consistere nell'ottenimento di una somma di danaro, oppure nell'esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta, alla stregua di un mero risparmio (per un'applicazione del principio in un caso analogo a quello qui esaminato, cfr. Cass. pen. n. 51334/2016,
secondo cui “Rientra nelle previsioni di cui all'art. 316 ter c.p., e non in quelle di cui agli artt. 640 e 646
c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al
lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga
dall' il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto a CP_2
titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le
corrispondenti erogazioni”. V. anche Cass. pen. n. 31737/2008, nel senso che “La fattispecie
incriminatrice di cui all'art. 316 ter c.p. è posta a tutela della libera formazione della volontà della
Amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse
economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando
l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo”).
pagina 5 di 7 L'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico opera l'erogazione, o si realizza il risparmio, ovvero si verifica la dispersione del denaro pubblico, ossia - secondo Cass. sez. 2, sentenza n.
4284 del 20/12/2011 - “quando l'agente consegue la disponibilità concreta della chiesta erogazione, e non
nel momento in cui il soggetto passivo assume, per effetto della condotta dell'agente, l'obbligazione” (si veda anche Cass. sez. 6, sentenza n. 12625 del 19/02/2013, che ha individuato la competenza per territorio nel luogo dove ha sede l'ente pubblico erogante il contributo, considerando invece irrilevante la località
dove era stata presentata la documentazione da parte del richiedente).
Ciò che rileva dunque è il luogo in cui l'ente pubblico eroga i contributi, i finanziamenti, i mutui agevolati, disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché è con quell'atto che si verifica la dispersione del denaro pubblico.
Orbene, venendo all'odierna fattispecie, ove anche voglia farsi riferimento, per dirla con Cass. 4284/11
cit. (invocata pure dall'Avvocatura), al luogo di conseguimento della “disponibilità concreta della chiesta
erogazione”, ossia del conguaglio degli importi fittiziamente indicati con le altre somme dovute all'Ente
pubblico a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, si osserva che non è affatto accertata, né può
dirsi provata la commissione dell'illecito in questione a . CP_1
E' pur vero che la residenza triestina dei due lavoratori indicati nel verbale di accertamento e notificazione n. TS00000/2019-896-01 del 22.08.2019 redatto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di CP_1
IZ, risulta dalle buste paga e accrediti dimessi dalla (doc. 3); presumibilmente i predetti CP_1
prestavano la loro attività in due unità produttive a (presso i centri commerciali e CP_1 CP_4
). Parte_5
Tuttavia. non solo non vi è alcuna evidenza che il contributo sia stato erogato, o rectius sia stata effettuata la compensazione a , bensì manca anche la prova che il vantaggio economico sia stato ivi CP_1
conseguito.
Invero, i modelli Uniemes in atti (doc. 3 conv.), oltre che inviati a IZ (circostanza di per sé
irrilevante, come si è visto), nulla dicono circa il luogo dove fu realizzato ed ottenuto il vantaggio/conguaglio, ed anzi, lungi dal contenere un qualche riferimento a , riportano San Canzian CP_1
d'Isonzo quale sede della . Parte_2
pagina 6 di 7 Anche i documenti nn. 2 e 3 prodotti dal ricorrente (attestazione iscrizione e visura camerale) CP_2
rimandano a luoghi diversi da , dove del resto la società figura trasferita solo dal 2021, né CP_1
risultando le unità ivi allocate dotate di autonomia operativa.
In definitiva, l'illecito (che pur in verità sembra in astratto sussistente, né prescritto, viste le relate di notifica prodotte dall'Avvocatura, con efficacia interruttiva) è stato solo accertato a . Non può dirsi CP_1
però operante la presunzione invocata dal Prefetto, posto che il luogo di consumazione non appare coincidente con quello dell'accertamento, da intendersi quale mero luogo di reperimento delle prove di un illecito commesso altrove (cfr. Cass. n. 10917/03).
Pertanto - ricordato altresì che l'onere della prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria grava pur sempre sull'amministrazione, come da principi consolidati -, si deve concludere per l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto emesso da autorità incompetente per territorio ai sensi dell'art. 17
della L. 689/1981.
Un tanto basta a giustificare l'accoglimento dell'opposizione, restando assorbiti i residui motivi e profili dedotti.
Tuttavia, l'andamento ed esito complessivo della controversia e la stessa natura delle questioni trattate inducono ad una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, riforma l'ordinanza impugnata, che annulla e dichiara priva di effetto;
dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Trieste, il 13/03/25
Il Giudice
dott.ssa Anna L. Fanelli
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