Art. 3.
Il tempo trascorso in luogo di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-1945 o nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio militare stabilito dalla lettera a) del precedente art. 2; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.
Il tempo trascorso in luogo di cura per ferite, lesioni o malattie contratte in servizio e per cause di servizio durante la guerra 1940-1945 o nella lotta partigiana va computato nel periodo complessivo di servizio militare stabilito dalla lettera a) del precedente art. 2; non va computato, invece, il successivo eventuale periodo di convalescenza.