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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 648/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CENTO TERENZIO, con domicilio eletto in Lanciano via Fabio
Filzi n.2 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche di carattere istruttorio e incidentale:
1. accertare e dichiarare che è debitore nei Controparte_1 confronti del ricorrente della somma di € 3.592,00, oltre accessori di legge e così per complessivi € 4.298,03 (euro quattromiladuecentonovantotto/03);
pagina1 di 4 2. per l'effetto, condannare al pagamento della Controparte_1 somma di € 3.592,00, oltre accessori di legge e così per complessivi
€ 4.298,03 (euro quattromiladuecento novantotto /03)
3. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per il convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'avv. ha citato in giudizio il sig. per sentirlo Pt_1 Controparte_1 condannare al pagamento delle competenze spettanti per l'assistenza prestata suo favore quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n.91/2019 R.G. e n.1332/2017 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Lanciano in composizione monocratica conclusosi con Sentenza di assoluzione n.229/2024 dell'11.4.2024, depositata in data 23.4.2024
Il ricorso all'autorità giudiziaria ha seguito la vana proposizione dell'invito alla negoziazione assistita.
Il è rimasto contumace CP_1
Il giudizio – istruito in base ai documenti prodotti dal ricorrente - è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione all'udienza del
3/3/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita in quella sede con sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Il ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione probante l'attività svolta, costituita nello specifico dal decreto di citazione a giudizio che riporta la nomina a difensore d'ufficio, dai verbali d'udienza, da cui risulta la presenza del difensore alle udienze in cui si è articolato lo svolgimento del processo penale e l'attività svolta in adempimento dell'incarico, nonché la sentenza resa a definizione del giudizio, esitato peraltro in senso favorevole al assolto dall' ipotesi di reato cui al capo CP_1
d'imputazione.
II. La documentazione è idonea a supportare la domanda, in quanto permette di individuare l'attività del difensore da tenere in considerazione per la liquidazione del compenso, sulla base delle disposizioni contenute pagina2 di 4 nell'art. 12 del DM 55/2014 co 3 lett. abcd, con particolare riferimento al decreto di citazione per la fase di studio, ai verbali d'udienza per la fase dibattimentale e alla sentenza (oltre al verbale d'udienza di discussione) per la fase decisionale. Per quanto concerne la fase introduttiva si richiama il disposto della sentenza Cassazione civile sez. II, 23/03/2023,
n.8414 in detta pronuncia la SC rilev a che Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 3 prevede che il compenso vada liquidato per fasi e, con riferimento alle diverse fasi del giudizio, vengono elencate, in via esemplificativa le attività svolte dall'avvocato; la norma quindi elenca le prestazioni professionali previste per la fase introduttiva, che consistono in esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.
III. L'elencazione – rileva la S.C. - non è limitata agli atti scritti, ma a tutte le attività - richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni - che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale, e sancisce che ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze.
IV. È' quindi congruo l'importo indicato nella richiesta di pagamento inviata dall'Avv al ricorrente, e posta a base della domanda, poiché Pt_1
riproduce i valori indicati nella tab.15 per procedimenti penali dinanzi al
Tribunale monocratico (Fase studio 473,00 - Fase introduttiva 567,00 -
Fase dibattimentale 1134,00 – Fase decisionale 1.418,00), con i relativi accessori di legge
V. La domanda va accolta ed il convenuto condannato al versamento di
€ 4.298,03 a titolo di compenso professionale spettante al difensore d'ufficio per l'attività svolta nel procedimento penale N n.91/2019 R.G. e n.1332/2017 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Lanciano in composizione monocratica
VI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue pagina3 di 4 secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, con riduzione dei valori tabellari tenendo conto dell'assenza di questioni di diritto di particolare rilevanza:
• Fase studio 250,00
• Fase introduttiva 250,00
• Fase istruttoria - trattazione 425,00
• Fase decisionale 425,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il convenuto tenuto al pagamento in Controparte_1 favore dell'avv. del compenso professionale a Parte_1 questi spettante per l'attività di difensore d'ufficio;
2. Condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 4.298,03
3. Condanna il convenuto a rimborsare a al ricorrente le spese della presente lite, che liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 3 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del 03/03/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 648/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CENTO TERENZIO, con domicilio eletto in Lanciano via Fabio
Filzi n.2 presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ). Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche di carattere istruttorio e incidentale:
1. accertare e dichiarare che è debitore nei Controparte_1 confronti del ricorrente della somma di € 3.592,00, oltre accessori di legge e così per complessivi € 4.298,03 (euro quattromiladuecentonovantotto/03);
pagina1 di 4 2. per l'effetto, condannare al pagamento della Controparte_1 somma di € 3.592,00, oltre accessori di legge e così per complessivi
€ 4.298,03 (euro quattromiladuecento novantotto /03)
3. con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Nessuno ha concluso per il convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
L'avv. ha citato in giudizio il sig. per sentirlo Pt_1 Controparte_1 condannare al pagamento delle competenze spettanti per l'assistenza prestata suo favore quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n.91/2019 R.G. e n.1332/2017 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Lanciano in composizione monocratica conclusosi con Sentenza di assoluzione n.229/2024 dell'11.4.2024, depositata in data 23.4.2024
Il ricorso all'autorità giudiziaria ha seguito la vana proposizione dell'invito alla negoziazione assistita.
Il è rimasto contumace CP_1
Il giudizio – istruito in base ai documenti prodotti dal ricorrente - è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc per la decisione all'udienza del
3/3/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita in quella sede con sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. Il ricorrente ha allegato al ricorso la documentazione probante l'attività svolta, costituita nello specifico dal decreto di citazione a giudizio che riporta la nomina a difensore d'ufficio, dai verbali d'udienza, da cui risulta la presenza del difensore alle udienze in cui si è articolato lo svolgimento del processo penale e l'attività svolta in adempimento dell'incarico, nonché la sentenza resa a definizione del giudizio, esitato peraltro in senso favorevole al assolto dall' ipotesi di reato cui al capo CP_1
d'imputazione.
II. La documentazione è idonea a supportare la domanda, in quanto permette di individuare l'attività del difensore da tenere in considerazione per la liquidazione del compenso, sulla base delle disposizioni contenute pagina2 di 4 nell'art. 12 del DM 55/2014 co 3 lett. abcd, con particolare riferimento al decreto di citazione per la fase di studio, ai verbali d'udienza per la fase dibattimentale e alla sentenza (oltre al verbale d'udienza di discussione) per la fase decisionale. Per quanto concerne la fase introduttiva si richiama il disposto della sentenza Cassazione civile sez. II, 23/03/2023,
n.8414 in detta pronuncia la SC rilev a che Il D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 3 prevede che il compenso vada liquidato per fasi e, con riferimento alle diverse fasi del giudizio, vengono elencate, in via esemplificativa le attività svolte dall'avvocato; la norma quindi elenca le prestazioni professionali previste per la fase introduttiva, che consistono in esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.
III. L'elencazione – rileva la S.C. - non è limitata agli atti scritti, ma a tutte le attività - richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni - che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale, e sancisce che ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze.
IV. È' quindi congruo l'importo indicato nella richiesta di pagamento inviata dall'Avv al ricorrente, e posta a base della domanda, poiché Pt_1
riproduce i valori indicati nella tab.15 per procedimenti penali dinanzi al
Tribunale monocratico (Fase studio 473,00 - Fase introduttiva 567,00 -
Fase dibattimentale 1134,00 – Fase decisionale 1.418,00), con i relativi accessori di legge
V. La domanda va accolta ed il convenuto condannato al versamento di
€ 4.298,03 a titolo di compenso professionale spettante al difensore d'ufficio per l'attività svolta nel procedimento penale N n.91/2019 R.G. e n.1332/2017 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Lanciano in composizione monocratica
VI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue pagina3 di 4 secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, con riduzione dei valori tabellari tenendo conto dell'assenza di questioni di diritto di particolare rilevanza:
• Fase studio 250,00
• Fase introduttiva 250,00
• Fase istruttoria - trattazione 425,00
• Fase decisionale 425,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara il convenuto tenuto al pagamento in Controparte_1 favore dell'avv. del compenso professionale a Parte_1 questi spettante per l'attività di difensore d'ufficio;
2. Condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 4.298,03
3. Condanna il convenuto a rimborsare a al ricorrente le spese della presente lite, che liquida in € 1.350,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA
4. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 3 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina4 di 4