Articolo 390 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 389Articolo 391
Versione
1 gennaio 1993
Art. 390.
(Erronea iscrizione a ruolo)
1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorita' amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993