Articolo 15 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 14Articolo 16
Versione
20 settembre 1975
Art. 15.
L' articolo 120 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 120 - Incapacita' di intendere o di volere. - Il matrimonio puo' essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facolta' mentali".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975