Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1990, n. 393
Articolo 2
Versione
22 dicembre 1990
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 151 del codice penale .
AVVERTENZA:
Non sono riportate in calce alla presente legge le relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 dicembre 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dell'indulto corredato delle relative note.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1990