Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 151 del codice penale .
AVVERTENZA:
Non sono riportate in calce alla presente legge le relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 dicembre 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dell'indulto corredato delle relative note.
2. Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 151 del codice penale .
AVVERTENZA:
Non sono riportate in calce alla presente legge le relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 24 dicembre 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dell'indulto corredato delle relative note.