Sentenza 17 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15580 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto espulsione amministrativa SEZIONE PRIMA CIVILE 1 55 80 /03 ex art. 13 D.LGS. n. 286 del 1998 B Composta dagli Ill. .G.N. 10682/02 Presidente Dott. Antonio Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Cron..31740 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Rep. Ud. 18/06/2003 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39/A, presso l'avvocato EDMONDO TOMASELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI UDINE UFFICIO STRANIERI, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2003
- controricorrente -
1686 avverso il provvedimento del Tribunale di UDINE, emesso il 02/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Considerazioni in fatto e in diritto Ricorre per cassazione IF DO, cittadino ru- meno nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 02.03.2002 con la quale il Tribunale di Udine ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di espulsione emesso il 18.02.2002 ( n. 292/02 ) dal Pre- fetto di Udine ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998. Resiste con controricorso il Prefetto di Udine con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il ricorso propone le seguenti censure:
1. violazione di legge, argomentata sul rilievo che 11 il decreto di espulsione non indicava, se non in modo generico, le violazioni contestate ad esso ricorrente, atteso che l'affermazione che egli era in Italia senza il permesso di soggiorno non era accompa- gnata dalla specificazione delle norme amministrative o di legge violate, onde il decreto stesso risultava pri- 2 vo di ogni accertamento circa i presupposti legit- timanti. Tale motivo infondato atteso che l'enunciazione del fatto - la presenza nel territorio dello Stato senza il titolo legittimante (il permesso di soggiorno) - esaurisce l'indicazione dei presupposti di legge (l'art. 13 del D. Lgs. n. 286 del 1998) per l'emanazione del decreto di espulsione.
2. violazione di legge per la non perentorietà del termine di otto giorni per la richiesta del permesso di soggiorno. a Anche tale censura è infondata. Questa Corte con numerose pronunce ( v. tra tutte la n. 2745 del 2002 ) ha statuito nel senso che "1 ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 286 del 1998, il termi- ne di otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, entro il quale lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno al Questore della provincia in cui si trovi, ha carattere perentorio e la sua inosser- vanza è sanzionata dal successivo art. 13, secondo com- ma, dello stesso decreto legislativo, con l'espulsione amministrativa " • 3. Fermo il principio giuridico secondo il quale le cause di forza maggiore che si pongano ad ostacolo alla tempestiva richiesta del permesso di soggiorno 3 0 debbono essere comprovate dall'interessato ( v. la già richiamata sentenza di questa Corte n. 2745 del 2002 ), la censura ora proposta che sul punto addebita all'ordinanza impugnata la violazione di legge e la mancanza di motivazione, deve ritenersi del tutto gene- rica. Nemmeno sono indicate quelle circostanze di fatto che il tribunale avrebbe trascurato di conside- rare e nemmeno è censurata l'ordinanza nel punto in cui ha rilevato che "la mancata richiesta del permesso di soggiorno non è stata determinata da cause di forza maggiore né appariva in alcun modo giustificata". Il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 ( cinquecento ) per onorario, oltre gli esborsi e gli accessori come dovuti per legge. Così deciso addì 18 giugno 2003 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio Wal Тур CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria ✓ CANCELLIERE OID 2003 4 Andrea Bianch JERE