Art. 18.
Per gli iscritti che si trovino nella posizione di aspettativa per motivi di salute con trattamento economico ridotto, il contributo e' dovuto sugli emolumenti effettivamente corrisposti.
Per gli iscritti che si trovino nella posizione di aspettativa per motivi di salute con trattamento economico ridotto, il contributo e' dovuto sugli emolumenti effettivamente corrisposti.