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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/03/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16874/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. ), Parte_2 Parte_3 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria SARONNI e dall'avv. Federica
SILVA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via della Chiusa
15;
attori;
nei confronti di
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio C.F._3
VOLONTE', presso il cui studio in Busto Arsizio (VA), Via Galilei 1, sono elettivamente domiciliati;
convenuti;
Oggetto: annullamento contratto preliminare di compravendita immobiliare pagina 1 di 24 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per e Parte_1 Parte_3
premesso di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e/o conclusioni o su modificazioni delle precedenti domande, eccezioni e conclusioni, così precisano le proprie
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Per l'attrice Parte_1
In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma complessiva di Euro 30.000,00 corrisposta dal a favore del convenuto Sig. Parte_1 Controparte_1
relativamente al contratto preliminare allegato sub doc. 4, stipulato dal dott. quale persona fisica con i Sig.ri e e Parte_3 CP_1 CP_2
conseguentemente condannare il Sig. alla restituzione a Controparte_1
della somma di Euro 30.000,00, oltre interessi legali, maturati dalla Parte_1 data di corresponsione sino all'effettivo soddisfo;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del danno patrimoniale patito dalla a causa della stipula del contratto preliminare stipulato con i sig.ri Pt_1 [...]
e e, conseguentemente, condannare questi ultimi, CP_1 Controparte_2
in via solidale tra loro al risarcimento del danno patrimoniale nella misura che verrà determinata secondo equità dall'Ill.mo Giudice adito.
Per l'attore Dott. Parte_3
In via principale e nel merito
- Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1425, secondo comma c.c. e 428, secondo comma c.c., conseguentemente disporre l'annullamento del contratto preliminare stipulato dal dott. con i Parte_3
Sig.ri e datato marzo 2018 e, per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 24 condannare i convenuti alla rifusione della somma di Euro 30.000,00 a favore di e/o a favore del dott. Parte_1 Parte_3
- Accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale patito dal dott. a causa della stipula del contratto preliminare stipulato in data Parte_3
marzo 2018 e conseguentemente condannare i Sig.ri e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal CP_2 dott. nella misura che verrà determinata in via equitativa dall'Ill.mo Parte_3
Giudice adito
In via istruttoria:
- In ipotesi di remissione in istruttoria e ammissione della prova testimoniale richiesta, si chiede, ad ulteriore dimostrazione di tutto quanto esposto nei precedenti atti difensivi, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova sulle circostanze di seguito rappresentate:
1) vero che lei nel periodo gennaio-marzo 2018 svolgeva mansioni di portineria presso l'immobile di via Rembrandt n. 7 in Milano, ove viveva il dott. Parte_3 ed effettuava le pulizie presso l'appartamento del dott. ivi situato;
[...] Pt_3
2) vero che nelle circostanze di cui al capitolo che precede era entrata in confidenza con il dott. Pt_3
3) vero che nel periodo gennaio-marzo 2018 il dott. appariva in Parte_3
manifesto stato di turbamento psicologico
4) vero che nel periodo gennaio-marzo 2018, spesso ha ricevuto lamentele da parte di condomini del palazzo di via Rembrandt n. 7, Milano, per i forti rumori che provenivano dall'appartamento del dott. che spesso soleva indire “festini” Pt_3
anche a tarda notte;
5) vero che lei ha conosciuto i familiari del dott. solo una volta effettuato Pt_3
il TSO, in particolare il sig. ad inizio marzo 2018; Parte_2
6) vero che, nel mese di febbraio 2018, il dott. si vantava con lei di Pt_3
essere andato a fare spese con la compagna del momento alla quale aveva detto di comprare tutto ciò che voleva;
pagina 3 di 24 7) vero che nel mese di febbraio 2018 il dott. si vantava di aver speso Pt_3 circa Euro 20.000,00 in un giorno per l'acquisto di capi di abbigliamento e gioielli per la propria compagna del momento;
8) vero che, nel mese di febbraio 2018, il dott. consegnava un assegno Pt_3 di Euro 40.000,00 ad una sua amica, volendone acquistare l'esercizio commerciale di bar;
9) vero che il dott. scriveva il contratto relativo all'acquisto del bar della Pt_3
sua amica di cui al capitolo che precede scrivendolo su un tovagliolino del bar;
10) vero che la compravendita di cui al capitolo che precede veniva risolta in quanto l'assegno consegnato dal dott. alla sua amica era stato richiamato Pt_3
dalla stessa poichè il conto corrente risultava privo di provvista;
11) vero che nella circostanza di cui ai capitoli precedenti nn. 7, 8 e 9 il dott.
contattato dalla sua amica, minacciava quest'ultima di morte;
Pt_3
12) vero che, in data 1 febbraio 2018, il dott. si presentava nella Pt_3
discoteca che lei frequentava e lo stesso consegnava, di propria iniziativa, un assegno alla cantante di una band come caparra affinché quest'ultima organizzasse la festa di compleanno di sua figlia senza dichiarare in Per_1 quale giorno fosse nata quest'ultima e la data della festa;
13) vero che in data 12 marzo, quando si era recata presso l'ospedale
Fatebenefratelli di Milano, nel reparto di psichiatria ove era ricoverato il dott. in regime di TSO dichiarava che i responsabili del proprio ricovero Parte_3
in regime di TSO fossero il figlio e la moglie;
Pt_2
14) vero che nella prima metà del mese di febbraio 2018 il dott. Parte_3
tentava di convincerla a recarsi in Messico insieme alla propria nipote, sig.ra
, la quale aveva proposto al dott. un “affare vantaggioso” a Persona_2 Pt_3
Playa del Carmen;
15) vero che il dott. nella prima metà del mese di febbraio 2018 tentava Pt_3
invano di coinvolgerla nel progetto di cui al capitolo che precede;
16) vero che il dott. nella prima metà di febbraio 2018 si recava presso Pt_3
l'agenzia viaggi Cubamondo di Milano per prenotare il volo per il Messico;
pagina 4 di 24 17) vero che lei, preoccupato per lo stato di salute del dott. contattava la Pt_3 responsabile dell'agenzia di viaggi di cui al capitolo che precede per spiegarle che il dott. non stava bene, non era lucido e chiedeva alla stessa di trovare una Pt_3
scusa per bloccare i biglietti per il Messico;
18) vero che, nella prima decade del mese di marzo 2018, lei, preoccupato dallo stato di alterazione in cui versava il dott. si adoperava per ostacolare la Pt_3 partenza di quest'ultimo per Cuba;
19) vero che, nella prima decade di marzo 2018, preoccupato dallo stato di salute del dott. riusciva a mettersi in contatto con la moglie, sig.ra Pt_3
chiedendole di attivarsi per impedire la partenza dello stesso Controparte_3
per Cuba;
20) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, immediatamente precedente al ricovero in ospedale del dott. in regime di TSO, quest'ultimo si trovava in Pt_3
evidente stato maniacale e di incapacità psichica che costituiva un pericolo per sé
e per gli altri;
21) vero che, in data 27 gennaio 2018, accompagnava il dott. a Pt_3
recuperare la propria vettura presso un deposito di Somma Lombardo;
22) vero che l'autovettura di cui al capitolo che precede era stata rimossa dalla
Polizia in quanto era stata abbandonata all'ingresso dell'aeroporto di Malpensa, in data 25 gennaio 2018, da parte del dott. che in tale data aveva un volo per Pt_3
Budapest;
23) vero che, in data 27 gennaio 2018, preoccupato dello stato confusionario in cui versava il dott. decideva di seguirlo in macchina e rilevava che lo stesso Pt_3
invadeva le altre corsie;
24) vero che in data 27 gennaio 2018 lei contattava telefonicamente il sig. per avvertirlo dello stato confusionale del padre;
Parte_2
25) vero che lei, resosi conto dello stato di incapacità in cui versava il dott.
decise di restituire al sig. l'assegno emesso dal Parte_3 Parte_2
padre a titolo di caparra confirmatoria di cui al contratto preliminare sub doc. 5 che si rammostra al teste e di stralciare il relativo contratto;
pagina 5 di 24 26) vero che il dott. aveva fissato un appuntamento per il 7 marzo 2018 Pt_3
con il Notaio per acquistare le sue quote della società Palazzetta senza Per_3 che lei fosse d'accordo;
27) vero che la compravendita di cui al capitolo che precede non si realizzava in quanto lei riusciva a prendere tempo sapendo che era stata iniziata la procedura di
TSO nei confronti del dott. Pt_3
28) vero che nel periodo dall'8 marzo 2018 al 15 marzo 2018 lei si è recato n. 2 volte a trovare il dott. presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, reparto di Pt_3
psichiatria, ove lo stesso era ricoverato in regime di TSO;
29) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018 cercava di dissuadere il dott. dal concludere affari in maniera autonoma;
Parte_3
30) vero che, in data 23 gennaio 2018, si svolgeva una riunione presso il suo studio alla quale partecipavano la moglie del dott. sig.ra Pt_3 Controparte_3 il di lui figlio, sig. l'avv. Lorenzo Rossi, l'avv. Betty Barbares ed il Parte_2
dott. Gianluca Nicolini per discutere della nomina di un amministratore di sostegno a favore del dott. in modo da bloccare l'attività dilapidatoria posta in essere Pt_3
dallo stesso e da obbligarlo a curare la propria patologia;
31) vero che, in data 15 febbraio 2018, il dott. chiedeva alla sig.ra Pt_3
sua segretaria, di inviare una pec contenente un contratto Controparte_4
preliminare di cui il suo studio non sapeva nulla;
32) vero che nella circostanza di cui al punto che precede lei si rifiutava, trovandosi all'estero ed essendo allo scuro dell'operazione che stava concludendo il dott. Pt_3
33) vero che, fino a dicembre 2017, il dott. discuteva con lei ogni affare Pt_3 prima di procedere e che, a partire dal mese di gennaio 2018, quest'ultimo non aveva quasi più contatti con lei;
34) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, lei veniva a conoscenza di diversi affari conclusi dal dott. solo dopo la loro conclusione, rilevando Pt_3
elevati importi di addebito sul conto corrente per caparre versate o saldo di fatture per operazioni inusuali rispetto all'attività imprenditoriale del dott. Pt_3
pagina 6 di 24 35) vero che, in data 17 febbraio 2018, il dott. le revocava il Parte_3
mandato decennale come commercialista suo e della dal momento Parte_1
che aveva manifestato preoccupazione per il suo stato di salute per le operazioni proposte dal cliente;
36) vero che, in data 17 febbraio 2018, lei pregava i familiari del dott. Parte_3
di ricoverarlo in modo che lo stesso venisse tutelato e da fermarlo dalle
[...]
operazioni che lo stesso stava concludendo in autonomia;
37) vero che, in data 15 febbraio 2018, dopo essere uscito dalla concessionaria del sig. insieme al dott. era presente quando quest'ultimo riceveva CP_5 Pt_3
una chiamata in vivavoce da parte del proprio medico curante che chiedeva al dott. se avesse fatto la puntura prescritta;
Pt_3
38) vero che, in data 15 febbraio 2018, nella circostanza descritta al capitolo che precede, il dott. rispondeva aggressivamente al medico dicendogli “di Pt_3 non rompergli i coglioni”;
39) vero che, in data 15 febbraio 2018, nella circostanza descritta ai capitoli 85
e 86 (due capitoli che precedono), lei si offriva di fare la puntura al dott. il Pt_3
quale le rispondeva aggressivamente di farsi gli affari suoi;
40) vero che, nei mesi di febbraio e marzo 2018, lei era sconcertato dal numero di acquisti di varia natura (immobili, autoveicoli, borse, gioielli, etc.) che il dott. effettuava quotidianamente;
Pt_3
41) vero che il disturbo di cui è affetto il dott. presenta delle fasi Parte_3
maniacali che durano per periodi di tempo piuttosto lunghi (anche mesi);
42) vero che per costante dottrina lo stato maniacale e di incapacità psichica durante le fasi c.d. UP del disturbo bipolare sono evidenti e chiaramente percepibili da chi entra in contatto con il soggetto psichiatrico;
43) vero che la patologia del dott. era di immediata riconoscibilità anche Pt_3
da parte di persone prive di nozioni in materia sanitaria;
44) vero che l'attività dilapidatoria delle risorse della posta in essere Pt_1
nel primo trimestre 2018 dal dott. era eziologicamente collegata alla grave Pt_3
malattia dello stesso;
pagina 7 di 24 45) vero che, ad inizio gennaio 2018, il dott. si recò a farle visita Parte_3
in Sicilia;
46) vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, il dott. Pt_3 dichiarò di voler “far rivivere” la Fiera di Messina, acquistando una struttura di
20.000,00 mq sul mare da trasformare in albergo, ristorante, bar, pizzerie, discoteche, gallerie d'arte ecc.?
47) vero che, in data 25 gennaio 2018, partiva per Budapest con il dott. Pt_3
48) vero che, in data 25 gennaio 2018, a causa dello stato di agitazione e confusione in cui si trovava il dott. perdevate n. 3 aerei prima di riuscire a Pt_3
partire per Budapest;
49) vero che, in data 26 gennaio 2018, a Budapest il dott. era Pt_3
incontenibile: urlava con tutti, si metteva a ballare nei ristoranti, dava fastidio ai clienti dell'Hotel, andava in giro solo con un gilet con temperatura a zero gradi, faceva discorsi deliranti con taxisti del luogo, promettendo ad uno di loro che se fosse venuto in Italia gli avrebbe trovato lavoro;
50) vero che, durante il soggiorno a Budapest del 25 e 26 gennaio 2018, la compagna del dott. che soggiornava insieme a quest'ultimo nella stanza di Pt_3
Hotel accanto alla sua, le chiedeva di intervenire entrando in stanza in caso di necessità, in quanto la stessa temeva la condotta aggressiva e ossessiva del dott.
Pt_3
51) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, il dott. era Parte_3 ossessionato dall'idea di acquistare immobili;
52) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, lo stato maniacale che stava attraversando il dott. era incontenibile;
Parte_3
53) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, lo stato maniacale che stava attraversando il dott. era evidente e percepibile all'esterno; Pt_3
54) vero che in data 23 gennaio 2018, nel pomeriggio, si recava presso l'appartamento del dott. sito in Milano, via Rembrandt n. 7, Parte_3
insieme alla di lui nipote, sig.ra , alla di lei amica, sig.ra Persona_2 Parte_4
ed al sig. ed in tale circostanza il dott.
[...] Parte_5 Parte_3
declamava il proprio progetto Sunlife che prevedeva la realizzazione di una società
pagina 8 di 24 di capitali che avrebbe cambiato il mondo del food e dell'hotellerie ed avrebbe facilitato un interscambio tra le diverse religioni, costruendo a tale scopo tre diversi luoghi di culto in Parabiago per le religioni monoteiste;
55) vero che a seguito dell'episodio di cui al capitolo che precede, lei contattava la sig.ra moglie del dott. per esprimere la sua Controparte_3 Parte_3
preoccupazione per lo stato di salute del dott. ed affermava che bisognava Pt_3
fermarlo e curarlo;
56) vero che in data 13 febbraio 2018 lei cercava di convincere il dott. Parte_3
a farsi fare la puntura di HA per abbassare il tono dell'umore;
[...]
57) vero che nei mesi di febbraio e marzo 2018 lei pregava più volte il dott. di curarsi, dichiarando a quest'ultimo che tutti gli affari e le azioni da lui Pt_3
conclusi nel periodo gennaio-marzo 2018, nonostante i pareri negativi di amici e parenti, erano state dettate dal proprio disturbo bipolare in fase UP;
58) vero che, in data 30 gennaio 2018, si trovava al ristorante Al Mozzo, sito in
Milano, via Marghera n. 22, con il dott. che faceva discorsi Parte_3
deliranti;
59) vero che nel mese di febbraio 2018 ogni volta in cui esponeva la necessità di apportare variazioni o problematiche in merito ai progetti per i quali aveva ricevuto incarico dal dott. quest'ultimo aveva delle reazioni di rabbia estrema Pt_3
e fuori controllo;
60) vero che nel mese di febbraio 2018 prestava la sua automobile al dott. su richiesta di quest'ultimo, il quale nello spazio di poche ore commetteva tre Pt_3
infrazioni a seguito delle quali le venivano comminate n. 3 multe;
61) vero che nei mesi di gennaio e febbraio 2018 lei voleva prendere contatti con la moglie del dott. sig.ra perché preoccupato dello Pt_3 Controparte_3
stato di salute del dott. Pt_3
62) vero che in data 22 gennaio 2018 la sig.ra si recava Controparte_3 presso la sua abitazione, a tarda notte, in forte stato d'ansia a causa di innumerevoli minacce svolte nei suoi confronti da parte del marito, dott. Parte_3
a mezzo WhatsApp;
[...]
pagina 9 di 24 63) vero che in data 23 gennaio 2018 lei partecipava ad una riunione presso lo studio del dott. alla quale partecipavano, oltre a quest'ultimo, l'avv. CP_6
Lorenzo Rossi, il dott. Giancluca Nicolini, la sig.ra ed il sig. Controparte_3
Parte_2
64) vero che la riunione del 23 gennaio 2018 di cui al capitolo che precede era stata indetta per discutere della nomina di un Amministratore di Sostegno a favore del dott. in modo da bloccare l'attività dilapidatoria posta in essere dallo Pt_3
stesso e da obbligarlo a curare la propria patologia;
65) vero che, in data 5 febbraio 2018, contattava telefonicamente il dott. Pt_3 alla propria utenza privata e quest'ultimo rispondeva simulando una voce da donna e fingendo di essere la propria segretaria, dicendo che il dott. era Pt_3
indisponibile in quel momento;
66) vero che, durante la telefonata intercorsa con il dott. del 5 febbraio Pt_3
2018, quest'ultimo ad un certo punto le urlava di riferire a sua moglie che voleva il divorzio entro il 6 marzo 2018, altrimenti lui l'avrebbe ammazzata;
67) vero che, prima del 5 febbraio 2018, aveva provato più volte a contattare senza successo il dott. che però aveva “bloccato” il suo numero di telefono;
Pt_3
68) vero che, in data 12 marzo 2018, mentre il dott. era ricoverato in Pt_3 regime di TSO, alle ore 9:18 riceveva una telefonata di quest'ultimo che la accusava di fatti non coerenti con la realtà;
69) vero che, a seguito della telefonata di cui al capitolo che precede, bloccava l'utenza in entrata e in uscita del dott. Pt_3
70) vero che, sempre in data 12 marzo 2018, riceveva una telefonata alle ore
20:56 da un numero privato e dopo aver risposto si rendeva conto che era il dott.
quest'ultimo minacciava fisicamente sia lei sia sua figlia di 9 anni;
Pt_3
71) vero che, a seguito della circostanza di cui al capitolo che precede, scriveva alla dott.ssa psichiatra che aveva in cura il dott. durante il ricovero in Tes_1 Pt_3 regime di TSO presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, per informarla dell'accaduto e pregarla di adottare provvedimenti atti a far cessare tali gravi turbative;
pagina 10 di 24 72) vero che nei mesi di gennaio e febbraio 2018 il dott. contro Parte_3
il suo parere, ordinava il disinvestimento di titoli del proprio portafoglio in modo da ottenere maggiore liquidità;
73) vero che i disinvestimenti di titoli di cui al capitolo che precede erano svantaggiosi per il dott. e per la in quanto i titoli Parte_3 Parte_1
erano in fase di rialzo;
74) vero che in data 2 marzo 2018 il dott. si recava presso il suo Parte_3
ufficio, arrabiato con lei, in quanto lo stesso la accusava di aver riferito alla propria moglie in merito alla propria situazione bancaria;
75) vero che nel periodo gennaio-febbraio 2018 il dott. ha emesso un Pt_3
assegno in assenza della necessaria provvista;
76) vero che nel mese di febbraio 2018 il dott. le significava la propria Pt_3
intenzione di acquistare una Ferrari;
77) vero che nel periodo gennaio-febbraio 2018 il dott. si offriva di Pt_3
acquistare un suo immobile sito in Como che lo stesso avrebbe adibito ad attività di Bed & Breakfast;
78) vero che nel periodo gennaio-febbraio 2018 il dott. spesso si infuriava Pt_3
con lei volendo disinvestire in termini rapidi per far fronte ai numerosi impegni economici che stava assumendo;
79) vero che nel mese di febbraio 2018 lei, preoccupato dalla condotta del dott. dal punto di vista bancario contattava più volte il di lui figlio per esporgli le Pt_3
sue preoccupazioni.
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 1 a 13 compresi si chiede l'escussione testimoniale della sig.ra domiciliata in Milano, via Rembrandt n.7. Testimone_2
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 14 a 19 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. , residente in [...]. Testimone_3
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 20 a 25 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. domiciliato c/o Pa. via Testimone_4 Controparte_7
Dei Martinitt n. 3.
pagina 11 di 24 Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 26 a 28 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. , domicilato c/o Fama Costruzioni, sita in Testimone_5
Milano, via Bullona n. 23.
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 29 a 36 compresi si chiede l'escussione testimoniale del dott. , domiciliato in Milano, viale Vittorio Testimone_6
Veneto n. 4.
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 37 a 40 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. residente in [...]. Testimone_7
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 41 a 44 compresi si chiede l'escussione testimoniale del dott. domiciliato in Milano, via Canova n. 10. Testimone_8
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 45 a 53 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. Parte_5
Sui sopra capitoli di prova da n. 51 a 57 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. , residente in [...]. Testimone_9
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 58 a 61 compresi si chiede l'escussione testimoniale dell'Arch. , domiciliato in Milano, via Melzi D'Eril n. 2. Tes_10
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 62 a 71 compresi si chiede l'escussione testimoniale dell'Avv. Betty Barbares, domiciliata in Milano, via Luigi Anelli n. 1.
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 72 a 79 compresi si chiede l'escussione testimoniale del dott. , domiciliato in Milano presso Banca Testimone_11
Generali, Corso Italia n. 6.
Nella denegata ipotesi di formulazione ed ammissione di capitoli di prova dalla controparte, si chiede di essere abilitati a prova contraria sulle medesime circostanze ex adverso articolate e nonchè sui seguenti capitoli di prova contraria:
a) Vero che, dopo la nomina dell'avv. Accolla quale Amministratore di Sostegno del dott. l'avv. Accolla ha provveduto a contattare tutti i Persona_4
soggetti che avevano stipulato contratti con il dott. nel periodo dicembre Pt_3
2017-marzo 2018?
b) Vero che, dopo la nomina dell'avv. Accolla quale Amministratore di Sostegno del dott. una volta acquisita la documentazione relativa ai Persona_4
contratti stipulati dal dott. nel periodo tra dicembre 2017 e Persona_4
pagina 12 di 24 marzo 2018, il sig. è stato informato della nomina dell'Amministratore di CP_1
Sostegno e dello stato di incapacità in cui versava il dott. nel periodo compreso tra dicembre Pt_3
2017 e marzo 2018?
Si indica quale teste a prova contraria sui capitoli a) e b) il Dott. , Testimone_12
domiciliato in Milano, viale Caterina da Folrì, n. 5 (pec: . Email_1
Si chiede ammettersi CTU medico legale volta ad accertare se il disturbo del quale
è affetto il dott. fosse o meno riconoscibile dai terzi nel periodo di Parte_3
tempo in cui fu stipulato il contratto di cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite, oltre alla rifusione degli oneri previdenziali, fiscali e delle spese generali come per legge.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e merito, rigettare ogni domanda attorea e, per l'effetto, così giudicare NEL MERITO:
a) rigettare le domande di ripetizione della somma di euro 30.000,00= e di risarcimento del danno patrimoniale svolte da in quanto illegittime e Parte_1
totalmente infondate, respingendone ogni richiesta;
b) rigettare le domande di annullamento del contratto preliminare e di restituzione della somma di euro 30.000,00=, nonché di risarcimento del danno non patrimoniale svolte dal signor in quanto illegittime e totalmente Parte_3
infondate e/o non adeguatamente provate, respingendone ogni richiesta;
c) con condanna solidale delle controparti alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata ipotesi di rimessione in istruttoria e ammissione della prova testimoniale richiesta dagli attori, si chiede, ove necessario e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
pagina 13 di 24 1. vero è che nei primi giorni del gennaio 2018 i signori e Parte_3 [...]
si recavano a Colonnella per visionare dal vivo il terreno oggetto di CP_1
trattativa di acquisto;
2. vero è che in tale occasione i signori e Parte_3 Controparte_1
incontravano il Sindaco di Colonnella per chiedere informazioni urbanistiche e circa la possibilità di usufruire di bandi turistici;
3. vero è che in tale occasione il signor confermava di essere Parte_3 interessato all'acquisto del terreno ai fini della successiva edificazione di un resort turistico;
4. vero è che nei giorni seguenti all'incontro con le parti di gennaio 2018 il geom. veniva incaricato di redigere perizia sul terreno al fine di Controparte_8 permetterne l'autorizzazione alla vendita;
5. vero è che il geom. predisponeva la relazione peritale Controparte_8
asseverata di stima, come da allegato 6 che si rammostra.
Si indica a teste: geom. via Buonarroti n. 24, Colonnella (TE). Controparte_8
pagina 14 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_3 [...]
e per ottenere l'annullamento di un contratto CP_1 Controparte_2
preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti e la ripetizione della somma versata in virtù di detto contratto.
Gli attori esponevano – in sintesi – che già dal 2015 l.r. della Parte_3
società FINSCOTT s.r.i. aveva manifestato inequivoci segni di una patologia psichiatrica (disturbo bipolare) con conseguente ricovero ospedaliero,; detta patologia improvvisamente si era aggravata, dopo un periodo di tranquillità per effetto delle cure, alla fine del 2017, con manifestazioni euforiche e compulsive e con atti di estrema prodigalità: aveva in quel periodo sottoscritto nel CP_9
giro di tre mesi diversi contratti preliminari di acquisto di immobili, con forti esborsi per le caparre versate, e con un impegno complessivo superiore ai 7 milioni di
Euro. Tra di essi figurava anche il contratto preliminare sottoscritto presumibilmente nei primi giorni del marzo 2018, ma privo di data certa, avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di Colonnella (San Benedetto del Tronto), di proprietà di M. CQ e S. RE per il prezzo complessivo di Euro
280.000,00, con versamento a titolo di caparra confirmatoria dell'importo di Euro
30.000, mediante assegno bancario tratto sul c/c della società. Subito dopo,
[...] ra stato sottoposto ad un T.S.O. con ricovero coatto dall'8 al 15.03.2018, CP_9
con immediata nomina in data 16.03.2018 di un amministratore di sostegno. Nei mesi successivi la società con il nuovo l.r. aveva intavolato Parte_2
trattative con i promittenti venditori degli svariati preliminari sottoscritti da ma diversamente da altri casi, con i convenuti e CP_10 CP_1
non era stato possibile raggiungere alcun accordo bonario. CP_2
Deducendo lo stato di incapacità naturale di ll'atto della sottoscrizione CP_10 del preliminare de quo, ed invocando l'art. 1425 e 428 cod. civ., gli attori chiedevano l'annullamento del preliminare sopra citato e la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria. Allegando altresi un danno non patrimoniale patito da rassegnavano le seguenti conclusioni: “Per CP_10
l'attrice In via principale e nel merito: accertare e dichiarare non Parte_1
pagina 15 di 24 dovuta la somma complessiva di Euro 30.000,00 corrisposta dal a Parte_1
favore del convenuto Sig. relativamente al contratto preliminare Controparte_1
allegato sub doc. 4, stipulato dai dott. quale persona fisica con i Parte_3
Sig.ri e e conseguentemente condannare il Sig. CP_1 CP_2 [...]
alla restituzione a della somma di Euro 30.000,00, oltre CP_1 Parte_1
interessi legali, maturati dalla data di corresponsione sino all'effettivo soddisfo;
Per il dr. Accertare e dichiarare la sussistenza del danno Parte_3
patrimoniale patito dalla OT a causa della stipula del contratto preliminare stipulato con i sig.ri e e, conseguentemente, condannare CP_1 CP_2
questi ultimi, in via solidale tra loro al risarcimento del danno patrimoniale nella
C misura che verrà determinata secondo equità dall' mo Giudice adito.
Per il dr. Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli Parte_3
artt. 1425, secondo comma c.c. e 428, secondo comma c.c., conseguentemente disporre l'annullamento del contratto preliminace stipulato dal dott. Parte_3
con i Sig.ri e datato marzo 2018 e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto condannare i convenuti alla rifusione della somma di Euro 30.000,00 a favore di e/o a favore del dott. Accertare e dichiarare Parte_1 Parte_3
la sussistenza del danno non patrimoniale patito dal dott. a causa Parte_3
della stipula del contratto preliminare stipulato in data marzo 2018 e conseguentemente condannare i Sig.ri e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal dott. Parte_3 nella misura che verrà determinata in via equitativa dall'Ili.mo Giudice adito”.
[...]
Ritualmente costituitisi in giudizio, i convenuti M. CQ e S. RE contestavano integralmente gli assunti avversari, allegando in fatto che l'interesse per l'immobile de quo (un ampio terreno con capacità edificatoria) era maturato nel quadro di un'amicizia pluriennale tra d M. CQ, si era tradotto CP_10
nei primi mesi del 2018 in normali contatti, interscambi ed in una visita dello
n loco, ed era poi culminato nella consegna della caparra confirmatoria Pt_3
di Euro 30.000, e nella sottoscrizione del preliminare de quo, ma nel giugno 2018, quando si era cercato di contattare il promissario acquirente per stipulare il pagina 16 di 24 contratto definitivo la controparte non aveva manifestato alcuna disponibilità concreta, ed erano intervenuti i rispettivi legali. Deducevano l'infondatezza della domanda attorea di annullamento del preliminare, assumendo l'assenza di valida prova dell'incapacità naturale di contestando la valenza delle perizie ex CP_10 adverso prodotte, e negavano la ricorrenza dei presupposti per l'azione intentata, con particolare riferimento alla malafede ascritta all e dello stesso CP_1
pregiudizio patrimoniale per Confutavano altresì la domanda della CP_10 di ripetizione dell'indebito e le domande risarcitorie proposte. Parte_1
Concludevano pertanto nei seguenti termini: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
a) rigettare le domande di ripetizione della somma di euro 30.000,00= e di risarcimento del danno patrimoniale svolte da in quanto illegittime e Parte_1
totalmente infondate;
b) rigettare le domande di annullamento del contratto preliminare e di restituzione della somma di euro 30.000,00=, nonché di risarcimento del danno non patrimoniale svolte dal signor in Parte_3
quanto illegittime e totalmente infondate e/o non adeguatamente provate;
c) con condanna solidale delle controparti alla rifusione di spese e competenze del giudizio”.
Spedita la causa in decisione all'esito del deposito delle memorie ex art, 183 comma VI c.p.c., il precedente giudicante rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. tesa ad accertare se osse nel periodo anche di CP_10
poco precedente al T.S.O. affetto da incapacità naturale e se le sue condizioni fossero conoscibili dai terzi, designando il collegio peritale per tale incombente e formulando il relativo quesito peritale. Espletata detta c.t.u. ed ammesse parzialmente le prove orali dedotte dalle parti, la causa veniva infine definitivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In relazione al thema decidendum, afferente all'annullabilità del contratto preliminare di compravendita immobiliare de quo, vengono ovviamente in rilievo l'art. 1425 che stabilisce: “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere” e l'art. 428 cod. civ. secondo cui “Gli atti compiuti da pagina 17 di 24 persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede(4) dell'altro contraente”,
Prendendo necessariamente le mosse dall'accertamento tecnico, disposto in corso di causa ad ulteriore ed oggettivo riscontro delle perizie già prodotte dagli attori ai fini dell'accertamento delle condizioni di incapacità naturale di nel CP_9
periodo di sottoscrizione del contratto, si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Collegio Peritale composto dalle dott.sse Parte_6
ed ha risposto al
[...] Parte_7 Persona_5 Persona_6
seguente articolato quesito:
“1) dica se fra il giorno 1° dicembre 2017 e il giorno 31 marzo 2018 l'attore soffrisse oppure no di disturbo bipolare in fase maniacale;
2) dica se tale patologia escluda o scemi grandemente, oppure no, la capacità
d'intendere e di volere;
3) dica se all'epoca della stipulazione del controverso preliminare, cioè fra il giorno
1 marzo 2018 e il giorno 31 marzo 2018, l'attore soffrisse oppure no di disturbo bipolare in fase maniacale;
4) dica se l'eventuale stato d'incapacità dell'attore nel periodo Parte_3
indicato al punto precedente fosse riconoscibile oppure no da parte di terzi, e in particolare da parte dei convenuti odierni;
5) dia specifica e sintetica risposta finale a tutti i quesiti sopra formulati”.
Rinviando per i singoli dettagli (ricostruzione cronologica delle condizioni del periziando dall'esordio della patologia psichiatrica sulla scorta della documentazione medica prodotta) all'esaustiva relazione depositata in atti, che pare completa ed immune da vizi logici, e come tale ampiamente recepibile nella presente sede, si osserva che all'esito dell'indagine condotta, le cc.tt.uu. sono pagina 18 di 24 pervenute ai seguenti risultati:
in ordine al quesito n.1 “ è stato accertato un “disturbo bipolare in fase maniacale.
A tal proposito si può affermare che, sulla base della documentazione esaminata e sulla base delle dichiarazioni del periziato, il soggetto, in suddetto lasso temporale, si trovasse senza dubbio in una fase di importante e tale scompenso maniacale del
Disturbo Bipolare (secondo i criteri diagnostici del DSM-5) da determinare, in data
08.03.2018, un ricovero ospedaliero in regime di TSO e, a distanza di poco tempo da quest'ultimo, l'apertura nei suoi confronti dell'Istituto dell'Amministrazione di
Sostegno”… “si ritiene che il Sig. presentasse, nei mesi di gennaio, Pt_3
febbraio e marzo del 2018, una sintomatologia clinica diagnosticabile come
Episodio Maniacale, perdurante già dall'inizio del mese di dicembre 2017, e di gravità rilevante e tale da compromettere le sue capacità di analisi, logica, critica e giudizio, con possibile induzione ad un imprudente coinvolgimento, con decisioni incaute e pericolose, in attività con alto potenziale di coinvolgimento dannoso, come acquisti incontrollati ed investimenti finanziari avventati…”
in ordine al quesito 2 è stato confermato che nella diagnosticata condizione maniacale la capacità di intendere e la capacità di volere possono essere totalmente escluse o grandemente scemate, e che nel caso di specie sulla base degli atti: “…si ritiene che il Sig. si trovasse in condizione in cui sia la Pt_3 capacità di intendere che quella di volere fossero totalmente escluse”.
In ordine al quesito 3 è stato confermato che nel periodo tra il 01 marzo e il 15 marzo 2018 fosse pienamente in atto la fase maniacale sopra descritta, mentre per il periodo successivo al 15.03.2018 (data delle dimissioni contro parere medico dal
SPDC dell'Ospedale Fatebenfratelli) non si hanno certezze o evidenze documentali.
Con riferimento al quesito 4 incentrato sulla riconoscibilità delle condizioni di nel periodo di riferimento, è stato affermato “con un certo grado di CP_10
sicurezza che nel periodo compreso tra il 01.03.2018 al 15.03.2018 il Sig. si Pt_3
trovasse in una fase di scompenso maniacale della grave patologia psichica da cui
è affetto, e che ciò ha comportato in lui una condizione che lo rendeva del tutto incapace di intendere e di volere, cosa che non solo lo esponeva al rischio di pagina 19 di 24 essere circonvenuto ma che era di immediata riconoscibilità anche da persone non competenti in maniera sanitaria e dunque, anche da parte dei convenuti…”, mentre per il periodo successivo alle dimissioni del 15.03.2018 nulla al riguardo è stato attestato.
Dette chiare e del tutto univoche risultanze dell' accertamento tecnico espletato in corso di causa vanno lette alla luce di quanto piu' volte precisato sul punto dalla
S.C., secondo cui: “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto
e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità….” (Cass. II II,
30.05.2017 n. 13659 e succ. conformi)
Deve pertanto ritenersi definitivamente accertato ai sensi dell'art. 428 c.p.c. lo stato di incapacità naturale in cui versava nel primo trimestre del 2018 CP_9
(periodo concluso il 06.03.2018/08.03.2018, date in cui si è perfezionato l'iter del
, con successivo ricovero fino al 15.03.2018), periodo di stipulazione del Pt_8
contratto de quo
L'istruttoria orale parzialmente ammessa ad abundantiam, ha consentito di corroborare ulteriormente il quadro complessivo di fatto in cui si è inserita la vicenda negoziale de qua, soprattutto sotto il profilo della conoscibilità delle scadute condizioni psichiche di el predetto periodo. CP_10
Sotto tale profilo risulta particolarmente rilevante la deposizione del teste P. E.
, commercialista di e della dal 2000 al 15.02. CP_6 CP_10 Pt_1
2018, che escusso in data 19.10.2023 ha dichiarato, tra l'altro sul cap. 33:
“Cap.33: confermo la circostanza. In realta il nostro rapporto si e interrotto il 15
pagina 20 di 24 febbraio 2018 poiche in quel periodo il Dott. utilizzava la mia impiegata Pt_3
come la sua segretaria e voleva che la stessa inviasse una pec Controparte_4
per una operazione immobiliare di importo milionario che impegnava la in Pt_1
modo rilevante , di cui io non avevo avuto alcun accenno.
Per cui siccome avevo gia allertato la mia impiegata di fare attenzione alla figura del Dott. che era molto cambiato, la stessa mi invio un messaggio via whats Pt_3
app nel quale mi faceva presente che le aveva chiesto di inviare questa pec. Io ero
a Londra ed ho inviato un messaggio al Dott. con il quale facevo presente Pt_3
che non sarebbe partito alcunche sino al mio ritorno. Mi minaccio con una voce che non sembrava la sua che avrebbe usato violenza nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia utilizzando una spranga di ferro”. A settembre 2018 lo ripresi come cliente in quanto era tornato ad essere ragionevole in quanto la sua malattia ha momenti di alti e bassi.
ADR: sapevo da gennaio febbraio 2018 che il Dott. era in cura presso uno Pt_3 psichiatra per una malattia, era bipolare”.
Il teste , escusso nella stessa data, in relazione ad un viaggio Testimone_3
che intendeva fare a Cuba, oltre a confermare le circostanze richieste, CP_10 ha avuto modo di precisare: “ADR: ero preoccupato dello stato di salute perché erano gia successi episodi di natura problematica finanziaria per divrsi investimenti per esempio a Legnano poi in Sardegna ed altri, per i quali la figlia mi aveva chiesto di intervenire vista la situazione di salute del padre nel corso di un incontro avvenuto in una abitazione in vendita che il Dott. stava Pt_3
acquistando dal Sig. e mi diede anche il numero della madre;
non ricordo Per_7
con esattezza il periodo se uno o due mesi prima rispetto a febbraio 2018. Posso dire che conoscendo da diverso tempo a febbraio 2018 appariva strano ed Pt_3
alterato parlandomi con entusiasmo esagerato da fuori di testa di operazioni internazionali in localita pericolose”.
Il teste escusso all'udienza del 13.09.2022, quale Testimone_13
conoscente da tempo di con cui aveva fino al 2015 collaborato CP_9 professionalmente, ha per parte sua precisato tra l'altro: “ADR: nel periodo del
2018 l'ho visto in stato confusionale. Lui è venuto da me perché io avevo un
pagina 21 di 24 immobile da vendere e lui era interessato a comprarlo. Io lo conoscevo ed in quel frangente non era lui era, direi esaltato, visibilmente alterato. Diceva cose esagerate. Abbiamo fatto un compromesso per l'acquisto, lui mi ha versato un assegno mi ricordo intorno ai 30.000,00 euro che prevedeva una caparra di
100.000,00 euro due mesi dopo circa. Due mesi dopo non si è presentato, io
l'assegno non l'ho versato e la questione si è chiusa. Avendolo visto alterato ho lasciato perdere, anzi ho sentito il figlio che mi ha chiesto l'assegno indietro e glielo ho restituito dopo uno o due anni circa”.
Per contro, nessun concreto rilievo potevano avere le istanze di istruttoria orale formulate dai convenuti e non ammesse, posto che le stesse erano esclusivamente tese a dimostrare il concreto interesse di ll'affare; deve CP_10
infatti rilevarsi che nel caso in esame non è questione di provare che il promissario acquirente avesse interesse nella compravendita, posto che in quel periodo di fase maniacale, non era sostanzialmente in grado di sostenere CP_10
razionalmente le proprie volizioni.
Alla stregua di quanto univocamente emerso nel presente giudizio, deve ritenersi che le condizioni di incapacità di intendere e volere di come erano CP_9
state pienamente riconosciute e percepite dai testi, dovessero essere ampiamente riconoscibili anche dal convenuto : è lo stesso convenuto ad aver CP_1
affermato in sede espositiva già dalla comparsa di costituzione e risposta, di aver conosciuto e frequentato per molto tempo non è dato infatti CP_10 comprendere come soltanto l'odierno convenuto, che pur conosceva bene da anni e ne poteva agevolmente rilevare il mutamento comportamentale nel CP_9 trimestre fine 2017-Inizio marzo 2018, abbia potuto negoziare con quest'ultimo in fase maniacale in detto periodo, senza accorgersi delle sue condizioni psichiche.
Né risulta che i plurimi contatti ed interscambi cui gli stessi convenuti fanno riferimento, si siano svolti per il tramite di terze persone, cosi impedendo ai promittenti venditori di cogliere lo stato psichico in cui lo ontraeva. Pt_3
In ordine poi al periodo in cui il contratto de quo è stato “negoziato” è stato peraltro confermato in sede di costituzione dagli stessi convenuti, che hanno affermato che, maturata da loro l'intenzione di porre in vendita il terreno di Colonnelle, vi erano pagina 22 di 24 stati diversi incontri tra le parti ed era stata organizzata nel gennaio 2018 una visita congiunta sul posto, erano poi seguiti ulteriori interscambi: “…all'inizio di febbraio
2018 il signor confermava di voler acquistare il terreno per il corrispettivo di Pt_3
euro 280.000,00=, rilasciando assegno della propria società dell'importo di euro
30.000,00= a titolo di caparra. Le parti sottoscrivevano inoltre successivo contratto preliminare, esplicitando i dettagli della transazione…”,
Deve pertanto ritenersi certo, in quanto confermato dagli stessi convenuti, che il periodo in cui si erano avuti i rapporti finalizzati all'acquisto del terreno (gennaio
2018 – inizio Marzo 2018) era proprio quello in cui si trovava in CP_10
conclamata fase maniacale (tanto da essere poi riconverato in data
06/08.03.2018), di tal ché la stessa mancanza di data certa del contratto in parola, risulta priva di sostanziale rilievo.
Si ritiene pertanto che nel caso di specie siano stati pienamente integrati i presupposti per l'annullamento del contratto de quo, costituti dall'incapacità naturale del contraente della malafede dell'altro contraente, e dal CP_10 pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria per Euro 30.000.
Deve pertanto procedersi ai sensi dell'art. 1425 cod civ. all'annullamento del contratto preliminare stipulato inter partes, con condanna dei convenuti alla restituzione agli attori dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, pari ad
Euro 30.000, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
Non si ritiene per contro che, al di là dell'esborso relativo alla caparra confirmatoria, già oggetto della domanda restitutoria, vi sia alcuna prova di un danno non patrimoniale, in assenza di fatti costituenti reato, ai danni di CP_9
e men che meno della società con conseguente integrale rigetto Parte_1
delle relative domande.
Alla sostanziale soccombenza dei convenuti consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo;
Devono essere altresì poste definitivamente a loro carico le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società
e nei confronti di e Parte_1 Parte_3 Controparte_1
, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od Controparte_2
eccezione disattesa o assorbita, , così provvede:
I – annulla il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato da quale promissario acquirente e e Parte_3 Controparte_1
quali promittenti venditori, avente ad oggetto l'immobile Controparte_2 sito in Colonnelle (San Benedetto del Tronto) e per l'effetto:
II – condanna i convenuti al pagamento a favore degli attori dell'importo ricevuto quale caparra confirmatoria, pari ad Euro 30.000, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
III – rigetta le ulteriori domande degli attori;
IV– condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidati in complessivi
Euro 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, spese ed accessori di legge;
IV – Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. ), Parte_2 Parte_3 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria SARONNI e dall'avv. Federica
SILVA, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via della Chiusa
15;
attori;
nei confronti di
(C.F. ), e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio C.F._3
VOLONTE', presso il cui studio in Busto Arsizio (VA), Via Galilei 1, sono elettivamente domiciliati;
convenuti;
Oggetto: annullamento contratto preliminare di compravendita immobiliare pagina 1 di 24 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per e Parte_1 Parte_3
premesso di non accettare il contraddittorio su nuove domande, eccezioni e/o conclusioni o su modificazioni delle precedenti domande, eccezioni e conclusioni, così precisano le proprie
CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Per l'attrice Parte_1
In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma complessiva di Euro 30.000,00 corrisposta dal a favore del convenuto Sig. Parte_1 Controparte_1
relativamente al contratto preliminare allegato sub doc. 4, stipulato dal dott. quale persona fisica con i Sig.ri e e Parte_3 CP_1 CP_2
conseguentemente condannare il Sig. alla restituzione a Controparte_1
della somma di Euro 30.000,00, oltre interessi legali, maturati dalla Parte_1 data di corresponsione sino all'effettivo soddisfo;
- Accertare e dichiarare la sussistenza del danno patrimoniale patito dalla a causa della stipula del contratto preliminare stipulato con i sig.ri Pt_1 [...]
e e, conseguentemente, condannare questi ultimi, CP_1 Controparte_2
in via solidale tra loro al risarcimento del danno patrimoniale nella misura che verrà determinata secondo equità dall'Ill.mo Giudice adito.
Per l'attore Dott. Parte_3
In via principale e nel merito
- Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1425, secondo comma c.c. e 428, secondo comma c.c., conseguentemente disporre l'annullamento del contratto preliminare stipulato dal dott. con i Parte_3
Sig.ri e datato marzo 2018 e, per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 24 condannare i convenuti alla rifusione della somma di Euro 30.000,00 a favore di e/o a favore del dott. Parte_1 Parte_3
- Accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale patito dal dott. a causa della stipula del contratto preliminare stipulato in data Parte_3
marzo 2018 e conseguentemente condannare i Sig.ri e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal CP_2 dott. nella misura che verrà determinata in via equitativa dall'Ill.mo Parte_3
Giudice adito
In via istruttoria:
- In ipotesi di remissione in istruttoria e ammissione della prova testimoniale richiesta, si chiede, ad ulteriore dimostrazione di tutto quanto esposto nei precedenti atti difensivi, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova sulle circostanze di seguito rappresentate:
1) vero che lei nel periodo gennaio-marzo 2018 svolgeva mansioni di portineria presso l'immobile di via Rembrandt n. 7 in Milano, ove viveva il dott. Parte_3 ed effettuava le pulizie presso l'appartamento del dott. ivi situato;
[...] Pt_3
2) vero che nelle circostanze di cui al capitolo che precede era entrata in confidenza con il dott. Pt_3
3) vero che nel periodo gennaio-marzo 2018 il dott. appariva in Parte_3
manifesto stato di turbamento psicologico
4) vero che nel periodo gennaio-marzo 2018, spesso ha ricevuto lamentele da parte di condomini del palazzo di via Rembrandt n. 7, Milano, per i forti rumori che provenivano dall'appartamento del dott. che spesso soleva indire “festini” Pt_3
anche a tarda notte;
5) vero che lei ha conosciuto i familiari del dott. solo una volta effettuato Pt_3
il TSO, in particolare il sig. ad inizio marzo 2018; Parte_2
6) vero che, nel mese di febbraio 2018, il dott. si vantava con lei di Pt_3
essere andato a fare spese con la compagna del momento alla quale aveva detto di comprare tutto ciò che voleva;
pagina 3 di 24 7) vero che nel mese di febbraio 2018 il dott. si vantava di aver speso Pt_3 circa Euro 20.000,00 in un giorno per l'acquisto di capi di abbigliamento e gioielli per la propria compagna del momento;
8) vero che, nel mese di febbraio 2018, il dott. consegnava un assegno Pt_3 di Euro 40.000,00 ad una sua amica, volendone acquistare l'esercizio commerciale di bar;
9) vero che il dott. scriveva il contratto relativo all'acquisto del bar della Pt_3
sua amica di cui al capitolo che precede scrivendolo su un tovagliolino del bar;
10) vero che la compravendita di cui al capitolo che precede veniva risolta in quanto l'assegno consegnato dal dott. alla sua amica era stato richiamato Pt_3
dalla stessa poichè il conto corrente risultava privo di provvista;
11) vero che nella circostanza di cui ai capitoli precedenti nn. 7, 8 e 9 il dott.
contattato dalla sua amica, minacciava quest'ultima di morte;
Pt_3
12) vero che, in data 1 febbraio 2018, il dott. si presentava nella Pt_3
discoteca che lei frequentava e lo stesso consegnava, di propria iniziativa, un assegno alla cantante di una band come caparra affinché quest'ultima organizzasse la festa di compleanno di sua figlia senza dichiarare in Per_1 quale giorno fosse nata quest'ultima e la data della festa;
13) vero che in data 12 marzo, quando si era recata presso l'ospedale
Fatebenefratelli di Milano, nel reparto di psichiatria ove era ricoverato il dott. in regime di TSO dichiarava che i responsabili del proprio ricovero Parte_3
in regime di TSO fossero il figlio e la moglie;
Pt_2
14) vero che nella prima metà del mese di febbraio 2018 il dott. Parte_3
tentava di convincerla a recarsi in Messico insieme alla propria nipote, sig.ra
, la quale aveva proposto al dott. un “affare vantaggioso” a Persona_2 Pt_3
Playa del Carmen;
15) vero che il dott. nella prima metà del mese di febbraio 2018 tentava Pt_3
invano di coinvolgerla nel progetto di cui al capitolo che precede;
16) vero che il dott. nella prima metà di febbraio 2018 si recava presso Pt_3
l'agenzia viaggi Cubamondo di Milano per prenotare il volo per il Messico;
pagina 4 di 24 17) vero che lei, preoccupato per lo stato di salute del dott. contattava la Pt_3 responsabile dell'agenzia di viaggi di cui al capitolo che precede per spiegarle che il dott. non stava bene, non era lucido e chiedeva alla stessa di trovare una Pt_3
scusa per bloccare i biglietti per il Messico;
18) vero che, nella prima decade del mese di marzo 2018, lei, preoccupato dallo stato di alterazione in cui versava il dott. si adoperava per ostacolare la Pt_3 partenza di quest'ultimo per Cuba;
19) vero che, nella prima decade di marzo 2018, preoccupato dallo stato di salute del dott. riusciva a mettersi in contatto con la moglie, sig.ra Pt_3
chiedendole di attivarsi per impedire la partenza dello stesso Controparte_3
per Cuba;
20) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, immediatamente precedente al ricovero in ospedale del dott. in regime di TSO, quest'ultimo si trovava in Pt_3
evidente stato maniacale e di incapacità psichica che costituiva un pericolo per sé
e per gli altri;
21) vero che, in data 27 gennaio 2018, accompagnava il dott. a Pt_3
recuperare la propria vettura presso un deposito di Somma Lombardo;
22) vero che l'autovettura di cui al capitolo che precede era stata rimossa dalla
Polizia in quanto era stata abbandonata all'ingresso dell'aeroporto di Malpensa, in data 25 gennaio 2018, da parte del dott. che in tale data aveva un volo per Pt_3
Budapest;
23) vero che, in data 27 gennaio 2018, preoccupato dello stato confusionario in cui versava il dott. decideva di seguirlo in macchina e rilevava che lo stesso Pt_3
invadeva le altre corsie;
24) vero che in data 27 gennaio 2018 lei contattava telefonicamente il sig. per avvertirlo dello stato confusionale del padre;
Parte_2
25) vero che lei, resosi conto dello stato di incapacità in cui versava il dott.
decise di restituire al sig. l'assegno emesso dal Parte_3 Parte_2
padre a titolo di caparra confirmatoria di cui al contratto preliminare sub doc. 5 che si rammostra al teste e di stralciare il relativo contratto;
pagina 5 di 24 26) vero che il dott. aveva fissato un appuntamento per il 7 marzo 2018 Pt_3
con il Notaio per acquistare le sue quote della società Palazzetta senza Per_3 che lei fosse d'accordo;
27) vero che la compravendita di cui al capitolo che precede non si realizzava in quanto lei riusciva a prendere tempo sapendo che era stata iniziata la procedura di
TSO nei confronti del dott. Pt_3
28) vero che nel periodo dall'8 marzo 2018 al 15 marzo 2018 lei si è recato n. 2 volte a trovare il dott. presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, reparto di Pt_3
psichiatria, ove lo stesso era ricoverato in regime di TSO;
29) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018 cercava di dissuadere il dott. dal concludere affari in maniera autonoma;
Parte_3
30) vero che, in data 23 gennaio 2018, si svolgeva una riunione presso il suo studio alla quale partecipavano la moglie del dott. sig.ra Pt_3 Controparte_3 il di lui figlio, sig. l'avv. Lorenzo Rossi, l'avv. Betty Barbares ed il Parte_2
dott. Gianluca Nicolini per discutere della nomina di un amministratore di sostegno a favore del dott. in modo da bloccare l'attività dilapidatoria posta in essere Pt_3
dallo stesso e da obbligarlo a curare la propria patologia;
31) vero che, in data 15 febbraio 2018, il dott. chiedeva alla sig.ra Pt_3
sua segretaria, di inviare una pec contenente un contratto Controparte_4
preliminare di cui il suo studio non sapeva nulla;
32) vero che nella circostanza di cui al punto che precede lei si rifiutava, trovandosi all'estero ed essendo allo scuro dell'operazione che stava concludendo il dott. Pt_3
33) vero che, fino a dicembre 2017, il dott. discuteva con lei ogni affare Pt_3 prima di procedere e che, a partire dal mese di gennaio 2018, quest'ultimo non aveva quasi più contatti con lei;
34) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, lei veniva a conoscenza di diversi affari conclusi dal dott. solo dopo la loro conclusione, rilevando Pt_3
elevati importi di addebito sul conto corrente per caparre versate o saldo di fatture per operazioni inusuali rispetto all'attività imprenditoriale del dott. Pt_3
pagina 6 di 24 35) vero che, in data 17 febbraio 2018, il dott. le revocava il Parte_3
mandato decennale come commercialista suo e della dal momento Parte_1
che aveva manifestato preoccupazione per il suo stato di salute per le operazioni proposte dal cliente;
36) vero che, in data 17 febbraio 2018, lei pregava i familiari del dott. Parte_3
di ricoverarlo in modo che lo stesso venisse tutelato e da fermarlo dalle
[...]
operazioni che lo stesso stava concludendo in autonomia;
37) vero che, in data 15 febbraio 2018, dopo essere uscito dalla concessionaria del sig. insieme al dott. era presente quando quest'ultimo riceveva CP_5 Pt_3
una chiamata in vivavoce da parte del proprio medico curante che chiedeva al dott. se avesse fatto la puntura prescritta;
Pt_3
38) vero che, in data 15 febbraio 2018, nella circostanza descritta al capitolo che precede, il dott. rispondeva aggressivamente al medico dicendogli “di Pt_3 non rompergli i coglioni”;
39) vero che, in data 15 febbraio 2018, nella circostanza descritta ai capitoli 85
e 86 (due capitoli che precedono), lei si offriva di fare la puntura al dott. il Pt_3
quale le rispondeva aggressivamente di farsi gli affari suoi;
40) vero che, nei mesi di febbraio e marzo 2018, lei era sconcertato dal numero di acquisti di varia natura (immobili, autoveicoli, borse, gioielli, etc.) che il dott. effettuava quotidianamente;
Pt_3
41) vero che il disturbo di cui è affetto il dott. presenta delle fasi Parte_3
maniacali che durano per periodi di tempo piuttosto lunghi (anche mesi);
42) vero che per costante dottrina lo stato maniacale e di incapacità psichica durante le fasi c.d. UP del disturbo bipolare sono evidenti e chiaramente percepibili da chi entra in contatto con il soggetto psichiatrico;
43) vero che la patologia del dott. era di immediata riconoscibilità anche Pt_3
da parte di persone prive di nozioni in materia sanitaria;
44) vero che l'attività dilapidatoria delle risorse della posta in essere Pt_1
nel primo trimestre 2018 dal dott. era eziologicamente collegata alla grave Pt_3
malattia dello stesso;
pagina 7 di 24 45) vero che, ad inizio gennaio 2018, il dott. si recò a farle visita Parte_3
in Sicilia;
46) vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, il dott. Pt_3 dichiarò di voler “far rivivere” la Fiera di Messina, acquistando una struttura di
20.000,00 mq sul mare da trasformare in albergo, ristorante, bar, pizzerie, discoteche, gallerie d'arte ecc.?
47) vero che, in data 25 gennaio 2018, partiva per Budapest con il dott. Pt_3
48) vero che, in data 25 gennaio 2018, a causa dello stato di agitazione e confusione in cui si trovava il dott. perdevate n. 3 aerei prima di riuscire a Pt_3
partire per Budapest;
49) vero che, in data 26 gennaio 2018, a Budapest il dott. era Pt_3
incontenibile: urlava con tutti, si metteva a ballare nei ristoranti, dava fastidio ai clienti dell'Hotel, andava in giro solo con un gilet con temperatura a zero gradi, faceva discorsi deliranti con taxisti del luogo, promettendo ad uno di loro che se fosse venuto in Italia gli avrebbe trovato lavoro;
50) vero che, durante il soggiorno a Budapest del 25 e 26 gennaio 2018, la compagna del dott. che soggiornava insieme a quest'ultimo nella stanza di Pt_3
Hotel accanto alla sua, le chiedeva di intervenire entrando in stanza in caso di necessità, in quanto la stessa temeva la condotta aggressiva e ossessiva del dott.
Pt_3
51) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, il dott. era Parte_3 ossessionato dall'idea di acquistare immobili;
52) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, lo stato maniacale che stava attraversando il dott. era incontenibile;
Parte_3
53) vero che, nel periodo gennaio-marzo 2018, lo stato maniacale che stava attraversando il dott. era evidente e percepibile all'esterno; Pt_3
54) vero che in data 23 gennaio 2018, nel pomeriggio, si recava presso l'appartamento del dott. sito in Milano, via Rembrandt n. 7, Parte_3
insieme alla di lui nipote, sig.ra , alla di lei amica, sig.ra Persona_2 Parte_4
ed al sig. ed in tale circostanza il dott.
[...] Parte_5 Parte_3
declamava il proprio progetto Sunlife che prevedeva la realizzazione di una società
pagina 8 di 24 di capitali che avrebbe cambiato il mondo del food e dell'hotellerie ed avrebbe facilitato un interscambio tra le diverse religioni, costruendo a tale scopo tre diversi luoghi di culto in Parabiago per le religioni monoteiste;
55) vero che a seguito dell'episodio di cui al capitolo che precede, lei contattava la sig.ra moglie del dott. per esprimere la sua Controparte_3 Parte_3
preoccupazione per lo stato di salute del dott. ed affermava che bisognava Pt_3
fermarlo e curarlo;
56) vero che in data 13 febbraio 2018 lei cercava di convincere il dott. Parte_3
a farsi fare la puntura di HA per abbassare il tono dell'umore;
[...]
57) vero che nei mesi di febbraio e marzo 2018 lei pregava più volte il dott. di curarsi, dichiarando a quest'ultimo che tutti gli affari e le azioni da lui Pt_3
conclusi nel periodo gennaio-marzo 2018, nonostante i pareri negativi di amici e parenti, erano state dettate dal proprio disturbo bipolare in fase UP;
58) vero che, in data 30 gennaio 2018, si trovava al ristorante Al Mozzo, sito in
Milano, via Marghera n. 22, con il dott. che faceva discorsi Parte_3
deliranti;
59) vero che nel mese di febbraio 2018 ogni volta in cui esponeva la necessità di apportare variazioni o problematiche in merito ai progetti per i quali aveva ricevuto incarico dal dott. quest'ultimo aveva delle reazioni di rabbia estrema Pt_3
e fuori controllo;
60) vero che nel mese di febbraio 2018 prestava la sua automobile al dott. su richiesta di quest'ultimo, il quale nello spazio di poche ore commetteva tre Pt_3
infrazioni a seguito delle quali le venivano comminate n. 3 multe;
61) vero che nei mesi di gennaio e febbraio 2018 lei voleva prendere contatti con la moglie del dott. sig.ra perché preoccupato dello Pt_3 Controparte_3
stato di salute del dott. Pt_3
62) vero che in data 22 gennaio 2018 la sig.ra si recava Controparte_3 presso la sua abitazione, a tarda notte, in forte stato d'ansia a causa di innumerevoli minacce svolte nei suoi confronti da parte del marito, dott. Parte_3
a mezzo WhatsApp;
[...]
pagina 9 di 24 63) vero che in data 23 gennaio 2018 lei partecipava ad una riunione presso lo studio del dott. alla quale partecipavano, oltre a quest'ultimo, l'avv. CP_6
Lorenzo Rossi, il dott. Giancluca Nicolini, la sig.ra ed il sig. Controparte_3
Parte_2
64) vero che la riunione del 23 gennaio 2018 di cui al capitolo che precede era stata indetta per discutere della nomina di un Amministratore di Sostegno a favore del dott. in modo da bloccare l'attività dilapidatoria posta in essere dallo Pt_3
stesso e da obbligarlo a curare la propria patologia;
65) vero che, in data 5 febbraio 2018, contattava telefonicamente il dott. Pt_3 alla propria utenza privata e quest'ultimo rispondeva simulando una voce da donna e fingendo di essere la propria segretaria, dicendo che il dott. era Pt_3
indisponibile in quel momento;
66) vero che, durante la telefonata intercorsa con il dott. del 5 febbraio Pt_3
2018, quest'ultimo ad un certo punto le urlava di riferire a sua moglie che voleva il divorzio entro il 6 marzo 2018, altrimenti lui l'avrebbe ammazzata;
67) vero che, prima del 5 febbraio 2018, aveva provato più volte a contattare senza successo il dott. che però aveva “bloccato” il suo numero di telefono;
Pt_3
68) vero che, in data 12 marzo 2018, mentre il dott. era ricoverato in Pt_3 regime di TSO, alle ore 9:18 riceveva una telefonata di quest'ultimo che la accusava di fatti non coerenti con la realtà;
69) vero che, a seguito della telefonata di cui al capitolo che precede, bloccava l'utenza in entrata e in uscita del dott. Pt_3
70) vero che, sempre in data 12 marzo 2018, riceveva una telefonata alle ore
20:56 da un numero privato e dopo aver risposto si rendeva conto che era il dott.
quest'ultimo minacciava fisicamente sia lei sia sua figlia di 9 anni;
Pt_3
71) vero che, a seguito della circostanza di cui al capitolo che precede, scriveva alla dott.ssa psichiatra che aveva in cura il dott. durante il ricovero in Tes_1 Pt_3 regime di TSO presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, per informarla dell'accaduto e pregarla di adottare provvedimenti atti a far cessare tali gravi turbative;
pagina 10 di 24 72) vero che nei mesi di gennaio e febbraio 2018 il dott. contro Parte_3
il suo parere, ordinava il disinvestimento di titoli del proprio portafoglio in modo da ottenere maggiore liquidità;
73) vero che i disinvestimenti di titoli di cui al capitolo che precede erano svantaggiosi per il dott. e per la in quanto i titoli Parte_3 Parte_1
erano in fase di rialzo;
74) vero che in data 2 marzo 2018 il dott. si recava presso il suo Parte_3
ufficio, arrabiato con lei, in quanto lo stesso la accusava di aver riferito alla propria moglie in merito alla propria situazione bancaria;
75) vero che nel periodo gennaio-febbraio 2018 il dott. ha emesso un Pt_3
assegno in assenza della necessaria provvista;
76) vero che nel mese di febbraio 2018 il dott. le significava la propria Pt_3
intenzione di acquistare una Ferrari;
77) vero che nel periodo gennaio-febbraio 2018 il dott. si offriva di Pt_3
acquistare un suo immobile sito in Como che lo stesso avrebbe adibito ad attività di Bed & Breakfast;
78) vero che nel periodo gennaio-febbraio 2018 il dott. spesso si infuriava Pt_3
con lei volendo disinvestire in termini rapidi per far fronte ai numerosi impegni economici che stava assumendo;
79) vero che nel mese di febbraio 2018 lei, preoccupato dalla condotta del dott. dal punto di vista bancario contattava più volte il di lui figlio per esporgli le Pt_3
sue preoccupazioni.
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 1 a 13 compresi si chiede l'escussione testimoniale della sig.ra domiciliata in Milano, via Rembrandt n.7. Testimone_2
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 14 a 19 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. , residente in [...]. Testimone_3
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 20 a 25 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. domiciliato c/o Pa. via Testimone_4 Controparte_7
Dei Martinitt n. 3.
pagina 11 di 24 Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 26 a 28 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. , domicilato c/o Fama Costruzioni, sita in Testimone_5
Milano, via Bullona n. 23.
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 29 a 36 compresi si chiede l'escussione testimoniale del dott. , domiciliato in Milano, viale Vittorio Testimone_6
Veneto n. 4.
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 37 a 40 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. residente in [...]. Testimone_7
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 41 a 44 compresi si chiede l'escussione testimoniale del dott. domiciliato in Milano, via Canova n. 10. Testimone_8
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 45 a 53 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. Parte_5
Sui sopra capitoli di prova da n. 51 a 57 compresi si chiede l'escussione testimoniale del sig. , residente in [...]. Testimone_9
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 58 a 61 compresi si chiede l'escussione testimoniale dell'Arch. , domiciliato in Milano, via Melzi D'Eril n. 2. Tes_10
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 62 a 71 compresi si chiede l'escussione testimoniale dell'Avv. Betty Barbares, domiciliata in Milano, via Luigi Anelli n. 1.
Sui sopra indicati capitoli di prova da n. 72 a 79 compresi si chiede l'escussione testimoniale del dott. , domiciliato in Milano presso Banca Testimone_11
Generali, Corso Italia n. 6.
Nella denegata ipotesi di formulazione ed ammissione di capitoli di prova dalla controparte, si chiede di essere abilitati a prova contraria sulle medesime circostanze ex adverso articolate e nonchè sui seguenti capitoli di prova contraria:
a) Vero che, dopo la nomina dell'avv. Accolla quale Amministratore di Sostegno del dott. l'avv. Accolla ha provveduto a contattare tutti i Persona_4
soggetti che avevano stipulato contratti con il dott. nel periodo dicembre Pt_3
2017-marzo 2018?
b) Vero che, dopo la nomina dell'avv. Accolla quale Amministratore di Sostegno del dott. una volta acquisita la documentazione relativa ai Persona_4
contratti stipulati dal dott. nel periodo tra dicembre 2017 e Persona_4
pagina 12 di 24 marzo 2018, il sig. è stato informato della nomina dell'Amministratore di CP_1
Sostegno e dello stato di incapacità in cui versava il dott. nel periodo compreso tra dicembre Pt_3
2017 e marzo 2018?
Si indica quale teste a prova contraria sui capitoli a) e b) il Dott. , Testimone_12
domiciliato in Milano, viale Caterina da Folrì, n. 5 (pec: . Email_1
Si chiede ammettersi CTU medico legale volta ad accertare se il disturbo del quale
è affetto il dott. fosse o meno riconoscibile dai terzi nel periodo di Parte_3
tempo in cui fu stipulato il contratto di cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi di lite, oltre alla rifusione degli oneri previdenziali, fiscali e delle spese generali come per legge.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, premessa ogni più opportuna declaratoria in rito e merito, rigettare ogni domanda attorea e, per l'effetto, così giudicare NEL MERITO:
a) rigettare le domande di ripetizione della somma di euro 30.000,00= e di risarcimento del danno patrimoniale svolte da in quanto illegittime e Parte_1
totalmente infondate, respingendone ogni richiesta;
b) rigettare le domande di annullamento del contratto preliminare e di restituzione della somma di euro 30.000,00=, nonché di risarcimento del danno non patrimoniale svolte dal signor in quanto illegittime e totalmente Parte_3
infondate e/o non adeguatamente provate, respingendone ogni richiesta;
c) con condanna solidale delle controparti alla rifusione di spese e competenze del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, nella denegata ipotesi di rimessione in istruttoria e ammissione della prova testimoniale richiesta dagli attori, si chiede, ove necessario e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:
pagina 13 di 24 1. vero è che nei primi giorni del gennaio 2018 i signori e Parte_3 [...]
si recavano a Colonnella per visionare dal vivo il terreno oggetto di CP_1
trattativa di acquisto;
2. vero è che in tale occasione i signori e Parte_3 Controparte_1
incontravano il Sindaco di Colonnella per chiedere informazioni urbanistiche e circa la possibilità di usufruire di bandi turistici;
3. vero è che in tale occasione il signor confermava di essere Parte_3 interessato all'acquisto del terreno ai fini della successiva edificazione di un resort turistico;
4. vero è che nei giorni seguenti all'incontro con le parti di gennaio 2018 il geom. veniva incaricato di redigere perizia sul terreno al fine di Controparte_8 permetterne l'autorizzazione alla vendita;
5. vero è che il geom. predisponeva la relazione peritale Controparte_8
asseverata di stima, come da allegato 6 che si rammostra.
Si indica a teste: geom. via Buonarroti n. 24, Colonnella (TE). Controparte_8
pagina 14 di 24 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_3 [...]
e per ottenere l'annullamento di un contratto CP_1 Controparte_2
preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra le parti e la ripetizione della somma versata in virtù di detto contratto.
Gli attori esponevano – in sintesi – che già dal 2015 l.r. della Parte_3
società FINSCOTT s.r.i. aveva manifestato inequivoci segni di una patologia psichiatrica (disturbo bipolare) con conseguente ricovero ospedaliero,; detta patologia improvvisamente si era aggravata, dopo un periodo di tranquillità per effetto delle cure, alla fine del 2017, con manifestazioni euforiche e compulsive e con atti di estrema prodigalità: aveva in quel periodo sottoscritto nel CP_9
giro di tre mesi diversi contratti preliminari di acquisto di immobili, con forti esborsi per le caparre versate, e con un impegno complessivo superiore ai 7 milioni di
Euro. Tra di essi figurava anche il contratto preliminare sottoscritto presumibilmente nei primi giorni del marzo 2018, ma privo di data certa, avente ad oggetto un immobile sito nel Comune di Colonnella (San Benedetto del Tronto), di proprietà di M. CQ e S. RE per il prezzo complessivo di Euro
280.000,00, con versamento a titolo di caparra confirmatoria dell'importo di Euro
30.000, mediante assegno bancario tratto sul c/c della società. Subito dopo,
[...] ra stato sottoposto ad un T.S.O. con ricovero coatto dall'8 al 15.03.2018, CP_9
con immediata nomina in data 16.03.2018 di un amministratore di sostegno. Nei mesi successivi la società con il nuovo l.r. aveva intavolato Parte_2
trattative con i promittenti venditori degli svariati preliminari sottoscritti da ma diversamente da altri casi, con i convenuti e CP_10 CP_1
non era stato possibile raggiungere alcun accordo bonario. CP_2
Deducendo lo stato di incapacità naturale di ll'atto della sottoscrizione CP_10 del preliminare de quo, ed invocando l'art. 1425 e 428 cod. civ., gli attori chiedevano l'annullamento del preliminare sopra citato e la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria. Allegando altresi un danno non patrimoniale patito da rassegnavano le seguenti conclusioni: “Per CP_10
l'attrice In via principale e nel merito: accertare e dichiarare non Parte_1
pagina 15 di 24 dovuta la somma complessiva di Euro 30.000,00 corrisposta dal a Parte_1
favore del convenuto Sig. relativamente al contratto preliminare Controparte_1
allegato sub doc. 4, stipulato dai dott. quale persona fisica con i Parte_3
Sig.ri e e conseguentemente condannare il Sig. CP_1 CP_2 [...]
alla restituzione a della somma di Euro 30.000,00, oltre CP_1 Parte_1
interessi legali, maturati dalla data di corresponsione sino all'effettivo soddisfo;
Per il dr. Accertare e dichiarare la sussistenza del danno Parte_3
patrimoniale patito dalla OT a causa della stipula del contratto preliminare stipulato con i sig.ri e e, conseguentemente, condannare CP_1 CP_2
questi ultimi, in via solidale tra loro al risarcimento del danno patrimoniale nella
C misura che verrà determinata secondo equità dall' mo Giudice adito.
Per il dr. Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli Parte_3
artt. 1425, secondo comma c.c. e 428, secondo comma c.c., conseguentemente disporre l'annullamento del contratto preliminace stipulato dal dott. Parte_3
con i Sig.ri e datato marzo 2018 e, per Controparte_1 Controparte_2
l'effetto condannare i convenuti alla rifusione della somma di Euro 30.000,00 a favore di e/o a favore del dott. Accertare e dichiarare Parte_1 Parte_3
la sussistenza del danno non patrimoniale patito dal dott. a causa Parte_3
della stipula del contratto preliminare stipulato in data marzo 2018 e conseguentemente condannare i Sig.ri e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal dott. Parte_3 nella misura che verrà determinata in via equitativa dall'Ili.mo Giudice adito”.
[...]
Ritualmente costituitisi in giudizio, i convenuti M. CQ e S. RE contestavano integralmente gli assunti avversari, allegando in fatto che l'interesse per l'immobile de quo (un ampio terreno con capacità edificatoria) era maturato nel quadro di un'amicizia pluriennale tra d M. CQ, si era tradotto CP_10
nei primi mesi del 2018 in normali contatti, interscambi ed in una visita dello
n loco, ed era poi culminato nella consegna della caparra confirmatoria Pt_3
di Euro 30.000, e nella sottoscrizione del preliminare de quo, ma nel giugno 2018, quando si era cercato di contattare il promissario acquirente per stipulare il pagina 16 di 24 contratto definitivo la controparte non aveva manifestato alcuna disponibilità concreta, ed erano intervenuti i rispettivi legali. Deducevano l'infondatezza della domanda attorea di annullamento del preliminare, assumendo l'assenza di valida prova dell'incapacità naturale di contestando la valenza delle perizie ex CP_10 adverso prodotte, e negavano la ricorrenza dei presupposti per l'azione intentata, con particolare riferimento alla malafede ascritta all e dello stesso CP_1
pregiudizio patrimoniale per Confutavano altresì la domanda della CP_10 di ripetizione dell'indebito e le domande risarcitorie proposte. Parte_1
Concludevano pertanto nei seguenti termini: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
a) rigettare le domande di ripetizione della somma di euro 30.000,00= e di risarcimento del danno patrimoniale svolte da in quanto illegittime e Parte_1
totalmente infondate;
b) rigettare le domande di annullamento del contratto preliminare e di restituzione della somma di euro 30.000,00=, nonché di risarcimento del danno non patrimoniale svolte dal signor in Parte_3
quanto illegittime e totalmente infondate e/o non adeguatamente provate;
c) con condanna solidale delle controparti alla rifusione di spese e competenze del giudizio”.
Spedita la causa in decisione all'esito del deposito delle memorie ex art, 183 comma VI c.p.c., il precedente giudicante rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento di c.t.u. tesa ad accertare se osse nel periodo anche di CP_10
poco precedente al T.S.O. affetto da incapacità naturale e se le sue condizioni fossero conoscibili dai terzi, designando il collegio peritale per tale incombente e formulando il relativo quesito peritale. Espletata detta c.t.u. ed ammesse parzialmente le prove orali dedotte dalle parti, la causa veniva infine definitivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In relazione al thema decidendum, afferente all'annullabilità del contratto preliminare di compravendita immobiliare de quo, vengono ovviamente in rilievo l'art. 1425 che stabilisce: “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere” e l'art. 428 cod. civ. secondo cui “Gli atti compiuti da pagina 17 di 24 persona che, sebbene non interdetta [414], si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede(4) dell'altro contraente”,
Prendendo necessariamente le mosse dall'accertamento tecnico, disposto in corso di causa ad ulteriore ed oggettivo riscontro delle perizie già prodotte dagli attori ai fini dell'accertamento delle condizioni di incapacità naturale di nel CP_9
periodo di sottoscrizione del contratto, si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Collegio Peritale composto dalle dott.sse Parte_6
ed ha risposto al
[...] Parte_7 Persona_5 Persona_6
seguente articolato quesito:
“1) dica se fra il giorno 1° dicembre 2017 e il giorno 31 marzo 2018 l'attore soffrisse oppure no di disturbo bipolare in fase maniacale;
2) dica se tale patologia escluda o scemi grandemente, oppure no, la capacità
d'intendere e di volere;
3) dica se all'epoca della stipulazione del controverso preliminare, cioè fra il giorno
1 marzo 2018 e il giorno 31 marzo 2018, l'attore soffrisse oppure no di disturbo bipolare in fase maniacale;
4) dica se l'eventuale stato d'incapacità dell'attore nel periodo Parte_3
indicato al punto precedente fosse riconoscibile oppure no da parte di terzi, e in particolare da parte dei convenuti odierni;
5) dia specifica e sintetica risposta finale a tutti i quesiti sopra formulati”.
Rinviando per i singoli dettagli (ricostruzione cronologica delle condizioni del periziando dall'esordio della patologia psichiatrica sulla scorta della documentazione medica prodotta) all'esaustiva relazione depositata in atti, che pare completa ed immune da vizi logici, e come tale ampiamente recepibile nella presente sede, si osserva che all'esito dell'indagine condotta, le cc.tt.uu. sono pagina 18 di 24 pervenute ai seguenti risultati:
in ordine al quesito n.1 “ è stato accertato un “disturbo bipolare in fase maniacale.
A tal proposito si può affermare che, sulla base della documentazione esaminata e sulla base delle dichiarazioni del periziato, il soggetto, in suddetto lasso temporale, si trovasse senza dubbio in una fase di importante e tale scompenso maniacale del
Disturbo Bipolare (secondo i criteri diagnostici del DSM-5) da determinare, in data
08.03.2018, un ricovero ospedaliero in regime di TSO e, a distanza di poco tempo da quest'ultimo, l'apertura nei suoi confronti dell'Istituto dell'Amministrazione di
Sostegno”… “si ritiene che il Sig. presentasse, nei mesi di gennaio, Pt_3
febbraio e marzo del 2018, una sintomatologia clinica diagnosticabile come
Episodio Maniacale, perdurante già dall'inizio del mese di dicembre 2017, e di gravità rilevante e tale da compromettere le sue capacità di analisi, logica, critica e giudizio, con possibile induzione ad un imprudente coinvolgimento, con decisioni incaute e pericolose, in attività con alto potenziale di coinvolgimento dannoso, come acquisti incontrollati ed investimenti finanziari avventati…”
in ordine al quesito 2 è stato confermato che nella diagnosticata condizione maniacale la capacità di intendere e la capacità di volere possono essere totalmente escluse o grandemente scemate, e che nel caso di specie sulla base degli atti: “…si ritiene che il Sig. si trovasse in condizione in cui sia la Pt_3 capacità di intendere che quella di volere fossero totalmente escluse”.
In ordine al quesito 3 è stato confermato che nel periodo tra il 01 marzo e il 15 marzo 2018 fosse pienamente in atto la fase maniacale sopra descritta, mentre per il periodo successivo al 15.03.2018 (data delle dimissioni contro parere medico dal
SPDC dell'Ospedale Fatebenfratelli) non si hanno certezze o evidenze documentali.
Con riferimento al quesito 4 incentrato sulla riconoscibilità delle condizioni di nel periodo di riferimento, è stato affermato “con un certo grado di CP_10
sicurezza che nel periodo compreso tra il 01.03.2018 al 15.03.2018 il Sig. si Pt_3
trovasse in una fase di scompenso maniacale della grave patologia psichica da cui
è affetto, e che ciò ha comportato in lui una condizione che lo rendeva del tutto incapace di intendere e di volere, cosa che non solo lo esponeva al rischio di pagina 19 di 24 essere circonvenuto ma che era di immediata riconoscibilità anche da persone non competenti in maniera sanitaria e dunque, anche da parte dei convenuti…”, mentre per il periodo successivo alle dimissioni del 15.03.2018 nulla al riguardo è stato attestato.
Dette chiare e del tutto univoche risultanze dell' accertamento tecnico espletato in corso di causa vanno lette alla luce di quanto piu' volte precisato sul punto dalla
S.C., secondo cui: “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto
e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità….” (Cass. II II,
30.05.2017 n. 13659 e succ. conformi)
Deve pertanto ritenersi definitivamente accertato ai sensi dell'art. 428 c.p.c. lo stato di incapacità naturale in cui versava nel primo trimestre del 2018 CP_9
(periodo concluso il 06.03.2018/08.03.2018, date in cui si è perfezionato l'iter del
, con successivo ricovero fino al 15.03.2018), periodo di stipulazione del Pt_8
contratto de quo
L'istruttoria orale parzialmente ammessa ad abundantiam, ha consentito di corroborare ulteriormente il quadro complessivo di fatto in cui si è inserita la vicenda negoziale de qua, soprattutto sotto il profilo della conoscibilità delle scadute condizioni psichiche di el predetto periodo. CP_10
Sotto tale profilo risulta particolarmente rilevante la deposizione del teste P. E.
, commercialista di e della dal 2000 al 15.02. CP_6 CP_10 Pt_1
2018, che escusso in data 19.10.2023 ha dichiarato, tra l'altro sul cap. 33:
“Cap.33: confermo la circostanza. In realta il nostro rapporto si e interrotto il 15
pagina 20 di 24 febbraio 2018 poiche in quel periodo il Dott. utilizzava la mia impiegata Pt_3
come la sua segretaria e voleva che la stessa inviasse una pec Controparte_4
per una operazione immobiliare di importo milionario che impegnava la in Pt_1
modo rilevante , di cui io non avevo avuto alcun accenno.
Per cui siccome avevo gia allertato la mia impiegata di fare attenzione alla figura del Dott. che era molto cambiato, la stessa mi invio un messaggio via whats Pt_3
app nel quale mi faceva presente che le aveva chiesto di inviare questa pec. Io ero
a Londra ed ho inviato un messaggio al Dott. con il quale facevo presente Pt_3
che non sarebbe partito alcunche sino al mio ritorno. Mi minaccio con una voce che non sembrava la sua che avrebbe usato violenza nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia utilizzando una spranga di ferro”. A settembre 2018 lo ripresi come cliente in quanto era tornato ad essere ragionevole in quanto la sua malattia ha momenti di alti e bassi.
ADR: sapevo da gennaio febbraio 2018 che il Dott. era in cura presso uno Pt_3 psichiatra per una malattia, era bipolare”.
Il teste , escusso nella stessa data, in relazione ad un viaggio Testimone_3
che intendeva fare a Cuba, oltre a confermare le circostanze richieste, CP_10 ha avuto modo di precisare: “ADR: ero preoccupato dello stato di salute perché erano gia successi episodi di natura problematica finanziaria per divrsi investimenti per esempio a Legnano poi in Sardegna ed altri, per i quali la figlia mi aveva chiesto di intervenire vista la situazione di salute del padre nel corso di un incontro avvenuto in una abitazione in vendita che il Dott. stava Pt_3
acquistando dal Sig. e mi diede anche il numero della madre;
non ricordo Per_7
con esattezza il periodo se uno o due mesi prima rispetto a febbraio 2018. Posso dire che conoscendo da diverso tempo a febbraio 2018 appariva strano ed Pt_3
alterato parlandomi con entusiasmo esagerato da fuori di testa di operazioni internazionali in localita pericolose”.
Il teste escusso all'udienza del 13.09.2022, quale Testimone_13
conoscente da tempo di con cui aveva fino al 2015 collaborato CP_9 professionalmente, ha per parte sua precisato tra l'altro: “ADR: nel periodo del
2018 l'ho visto in stato confusionale. Lui è venuto da me perché io avevo un
pagina 21 di 24 immobile da vendere e lui era interessato a comprarlo. Io lo conoscevo ed in quel frangente non era lui era, direi esaltato, visibilmente alterato. Diceva cose esagerate. Abbiamo fatto un compromesso per l'acquisto, lui mi ha versato un assegno mi ricordo intorno ai 30.000,00 euro che prevedeva una caparra di
100.000,00 euro due mesi dopo circa. Due mesi dopo non si è presentato, io
l'assegno non l'ho versato e la questione si è chiusa. Avendolo visto alterato ho lasciato perdere, anzi ho sentito il figlio che mi ha chiesto l'assegno indietro e glielo ho restituito dopo uno o due anni circa”.
Per contro, nessun concreto rilievo potevano avere le istanze di istruttoria orale formulate dai convenuti e non ammesse, posto che le stesse erano esclusivamente tese a dimostrare il concreto interesse di ll'affare; deve CP_10
infatti rilevarsi che nel caso in esame non è questione di provare che il promissario acquirente avesse interesse nella compravendita, posto che in quel periodo di fase maniacale, non era sostanzialmente in grado di sostenere CP_10
razionalmente le proprie volizioni.
Alla stregua di quanto univocamente emerso nel presente giudizio, deve ritenersi che le condizioni di incapacità di intendere e volere di come erano CP_9
state pienamente riconosciute e percepite dai testi, dovessero essere ampiamente riconoscibili anche dal convenuto : è lo stesso convenuto ad aver CP_1
affermato in sede espositiva già dalla comparsa di costituzione e risposta, di aver conosciuto e frequentato per molto tempo non è dato infatti CP_10 comprendere come soltanto l'odierno convenuto, che pur conosceva bene da anni e ne poteva agevolmente rilevare il mutamento comportamentale nel CP_9 trimestre fine 2017-Inizio marzo 2018, abbia potuto negoziare con quest'ultimo in fase maniacale in detto periodo, senza accorgersi delle sue condizioni psichiche.
Né risulta che i plurimi contatti ed interscambi cui gli stessi convenuti fanno riferimento, si siano svolti per il tramite di terze persone, cosi impedendo ai promittenti venditori di cogliere lo stato psichico in cui lo ontraeva. Pt_3
In ordine poi al periodo in cui il contratto de quo è stato “negoziato” è stato peraltro confermato in sede di costituzione dagli stessi convenuti, che hanno affermato che, maturata da loro l'intenzione di porre in vendita il terreno di Colonnelle, vi erano pagina 22 di 24 stati diversi incontri tra le parti ed era stata organizzata nel gennaio 2018 una visita congiunta sul posto, erano poi seguiti ulteriori interscambi: “…all'inizio di febbraio
2018 il signor confermava di voler acquistare il terreno per il corrispettivo di Pt_3
euro 280.000,00=, rilasciando assegno della propria società dell'importo di euro
30.000,00= a titolo di caparra. Le parti sottoscrivevano inoltre successivo contratto preliminare, esplicitando i dettagli della transazione…”,
Deve pertanto ritenersi certo, in quanto confermato dagli stessi convenuti, che il periodo in cui si erano avuti i rapporti finalizzati all'acquisto del terreno (gennaio
2018 – inizio Marzo 2018) era proprio quello in cui si trovava in CP_10
conclamata fase maniacale (tanto da essere poi riconverato in data
06/08.03.2018), di tal ché la stessa mancanza di data certa del contratto in parola, risulta priva di sostanziale rilievo.
Si ritiene pertanto che nel caso di specie siano stati pienamente integrati i presupposti per l'annullamento del contratto de quo, costituti dall'incapacità naturale del contraente della malafede dell'altro contraente, e dal CP_10 pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria per Euro 30.000.
Deve pertanto procedersi ai sensi dell'art. 1425 cod civ. all'annullamento del contratto preliminare stipulato inter partes, con condanna dei convenuti alla restituzione agli attori dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria, pari ad
Euro 30.000, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo.
Non si ritiene per contro che, al di là dell'esborso relativo alla caparra confirmatoria, già oggetto della domanda restitutoria, vi sia alcuna prova di un danno non patrimoniale, in assenza di fatti costituenti reato, ai danni di CP_9
e men che meno della società con conseguente integrale rigetto Parte_1
delle relative domande.
Alla sostanziale soccombenza dei convenuti consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo;
Devono essere altresì poste definitivamente a loro carico le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società
e nei confronti di e Parte_1 Parte_3 Controparte_1
, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od Controparte_2
eccezione disattesa o assorbita, , così provvede:
I – annulla il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato da quale promissario acquirente e e Parte_3 Controparte_1
quali promittenti venditori, avente ad oggetto l'immobile Controparte_2 sito in Colonnelle (San Benedetto del Tronto) e per l'effetto:
II – condanna i convenuti al pagamento a favore degli attori dell'importo ricevuto quale caparra confirmatoria, pari ad Euro 30.000, oltre interessi di legge dalla data della domanda al saldo effettivo;
III – rigetta le ulteriori domande degli attori;
IV– condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite, liquidati in complessivi
Euro 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, spese ed accessori di legge;
IV – Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Milano, 10 marzo 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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