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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 04/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CHRISTIAN GUIDI (domicilio telematico) Parte_1
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE PRATELLI Controparte_1 domiciliata in VIA A. PONCHIELLI N. 77 - PESARO
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
In fatto ed in diritto
ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo con clausola di Controparte_1 provvisoria esecutività (Tribunale di Pesaro n. 114/2024) nei confronti di e Parte_1
al pagamento della somma di €30.000,00 oltre IVA al 10%. Controparte_2
Il ricorrente ha allegato che con contratto di appalto del 10/06/2021, e Parte_1
avevano commissionato alla stessa Controparte_2 Controparte_1
la esecuzione di opere strutturali, architettoniche e di finiture esterne e interne
[...] dell'immobile sito in Pesaro, Via Betti n. 28; che, a seguito di controversia insorta tra le parti in ordine all'esecuzione del contratto, principalmente a cagione di varianti apportate dalla committenza in corso d'opera, le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo di data 29/06/2023 in forza dei quali i committenti avevano versato l'importo di € 180.000,00+IVA a saldo del corrispettivo sino a quel momento dovuto all'appaltatrice per le lavorazioni eseguite e rimaste impagate, obbligandosi al contempo a versare all'appaltatrice medesima il corrispettivo di appalto a saldo pari ad
€70.000,00+IVA al momento della ultimazione delle lavorazioni interne di cui al capitolo B dell'Allegato 1 che l'Appaltatrice dovrà completare entro e non oltre giorni 80 dalla sottoscrizione dell'accordo nonché la ulteriore somma a titolo di corrispettivo per le opere residue di cui ai capitolati A e B dell'Allegato 1 pari a complessivi € 115.000,00+IVA di legge, secondo le seguenti modalità: (i)
€ 30.000,00+IVA di legge entro 30 giorni dall'ultimazione delle lavorazioni di cui ai capitoli A e B dell'Allegato 1 alla transazione - da aversi entro il 31/12/2023 - come attestata per iscritto dal Direttore
pagina 1 di 3 dei Lavori, Ing. (ii) € 85.000,00 + IVA di legge a decorrere dal 01/01/2024 (o dalla data Parte_2 successiva in cui sarebbero state ultimate le lavorazioni di cui ai predetti capitoli A e B dell'Allegato 1 alla transazione) da pagarsi in massimo 12 rate in scadenza al giorno 30 di ogni mese, al tasso di interesse legale annuo del 5%; a tutela delle obbligazioni economiche ivi contenute (punto 4), le parti avevano espressamente convenuto “che il mancato e/o ritardato pagamento alla scadenza di ciascuno degli importi sopra indicati comporterà (avrebbe comportato) la decadenza dal beneficio del termine e consentirà (avrebbe consentito) all'Appaltatrice di pretendere in via immediata il saldo dell'intero credito vantato al momento della decadenza dal beneficio del termine”; che, in esecuzione della transazione, una volta conclusi i lavori da parte della deducente, l'Ing. - nel rispetto Parte_2 delle pattuizioni tra le parti di cui al punto 4 sopra riportato - aveva provveduto in data 27/12/2023 ad attestare la sostanziale ultimazione delle opere ivi previste.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso per la minor somma pari alla prima tranche pattuita, rilevato che dai documenti prodotti il credito risultava certo, liquido ed esigibile solo limitatamente all'importo di euro 30.000,00 + IVA, importo che –in base a quanto stabilito in occasione della consegna delle opere il 5/2/2024- la committenza si era impegnata a versare entro il 7/2/2024.
Con atto di citazione notificato in data 12/4/2024 -contenente domanda riconvenzionale ed istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo Ing. (in qualità di DL, successivamente revocato, CP_3 del cantiere per cui è causa)- a comparire alla udienza del 16/10/2024, ha proposto Parte_1 opposizione con la quale ha eccepito, in via preliminare, la mancata notifica del decreto ingiuntivo e, nel merito, ha ribadito la sussistenza dei vizi dell'opera.
Ha chiesto, a riguardo, la acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 e 696 bis cpc
(Tribunale di Pesaro RG. 228/2024) al fine dell'accertamento delle opere commissionate alla opposta e non eseguite.
Ha contestato, inoltre, che fosse stato conferito mandato al DL al fine della verifica delle opere e che, in ogni caso, il medesimo non avrebbe potuto assumere la funzione di arbitratore al fine della quantificazione e della liquidazione degli stati di avanzamento dell'opera.
Ha proposto, infine, domanda di risarcimento del danno in via riconvenzionale e nei confronti del terzo chiamato per non aver adempiuto con diligenza all'incarico ricevuto.
Con successiva istanza del 21/4/2024 ha chiesto la riunione del presente Parte_1 procedimento con il procedimento di opposizione di cui al RG 690/2024 promossa da Controparte_2
avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
[...]
Con decreto del 8/5/2024 il presente procedimento è stato assegnato al giudice designato del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da . Controparte_2
Con decreto del 9/5/2024 è stata autorizzata la chiamata del terzo e fissata nuova udienza al
28/11/2024. si è costituita in data 18/9/2024 ed ha chiesto Controparte_1 l'accoglimento della domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 cpc.
Alla udienza del 28/11/2024, é comparsa la sola parte opposta la quale ha chiesto trattenersi la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 cpc.
Premesso quanto sopra, si rileva che parte opponente non ha dato seguito alla autorizzazione alla chiamata del terzo né si è premurata di comparire alla udienza ex art. 183 cpc.
Non vi è luogo, pertanto, a provvedere circa la riunione dei procedimento con la conseguenza che la presente causa deve essere definita allo stato degli atti.
pagina 2 di 3 Nel merito, la domanda come formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo e, nei limiti in cui è stata accolta, è fondata.
Si osserva, infatti che nel verbale del 5/2/2024 (doc. 5 – fascicolo monitorio) i committenti avevano ribadito la contestazione di alcune opere, comunicata all'appaltatore in data 26/1/2024 i cui vizi non sarebbero stati risolti. Nel medesimo atto i committenti si impegnavano al pagamento della somma di
€30.000,00 + IVA entro il 7/2/2024 con riserva delle verifiche da parte della nuova DL.
Il decreto ingiuntivo deve ritenersi, pertanto, fondato.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
Non vi è luogo in questa sede al fine della liquidazione delle spese relative al giudizio di ATP poichè esula dal presente accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la opposizione e conferma il d.i. opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano
€3.300,00 per compensi, di cui €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 4 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 704/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. CHRISTIAN GUIDI (domicilio telematico) Parte_1
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE PRATELLI Controparte_1 domiciliata in VIA A. PONCHIELLI N. 77 - PESARO
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
In fatto ed in diritto
ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo con clausola di Controparte_1 provvisoria esecutività (Tribunale di Pesaro n. 114/2024) nei confronti di e Parte_1
al pagamento della somma di €30.000,00 oltre IVA al 10%. Controparte_2
Il ricorrente ha allegato che con contratto di appalto del 10/06/2021, e Parte_1
avevano commissionato alla stessa Controparte_2 Controparte_1
la esecuzione di opere strutturali, architettoniche e di finiture esterne e interne
[...] dell'immobile sito in Pesaro, Via Betti n. 28; che, a seguito di controversia insorta tra le parti in ordine all'esecuzione del contratto, principalmente a cagione di varianti apportate dalla committenza in corso d'opera, le parti avevano sottoscritto un accordo transattivo di data 29/06/2023 in forza dei quali i committenti avevano versato l'importo di € 180.000,00+IVA a saldo del corrispettivo sino a quel momento dovuto all'appaltatrice per le lavorazioni eseguite e rimaste impagate, obbligandosi al contempo a versare all'appaltatrice medesima il corrispettivo di appalto a saldo pari ad
€70.000,00+IVA al momento della ultimazione delle lavorazioni interne di cui al capitolo B dell'Allegato 1 che l'Appaltatrice dovrà completare entro e non oltre giorni 80 dalla sottoscrizione dell'accordo nonché la ulteriore somma a titolo di corrispettivo per le opere residue di cui ai capitolati A e B dell'Allegato 1 pari a complessivi € 115.000,00+IVA di legge, secondo le seguenti modalità: (i)
€ 30.000,00+IVA di legge entro 30 giorni dall'ultimazione delle lavorazioni di cui ai capitoli A e B dell'Allegato 1 alla transazione - da aversi entro il 31/12/2023 - come attestata per iscritto dal Direttore
pagina 1 di 3 dei Lavori, Ing. (ii) € 85.000,00 + IVA di legge a decorrere dal 01/01/2024 (o dalla data Parte_2 successiva in cui sarebbero state ultimate le lavorazioni di cui ai predetti capitoli A e B dell'Allegato 1 alla transazione) da pagarsi in massimo 12 rate in scadenza al giorno 30 di ogni mese, al tasso di interesse legale annuo del 5%; a tutela delle obbligazioni economiche ivi contenute (punto 4), le parti avevano espressamente convenuto “che il mancato e/o ritardato pagamento alla scadenza di ciascuno degli importi sopra indicati comporterà (avrebbe comportato) la decadenza dal beneficio del termine e consentirà (avrebbe consentito) all'Appaltatrice di pretendere in via immediata il saldo dell'intero credito vantato al momento della decadenza dal beneficio del termine”; che, in esecuzione della transazione, una volta conclusi i lavori da parte della deducente, l'Ing. - nel rispetto Parte_2 delle pattuizioni tra le parti di cui al punto 4 sopra riportato - aveva provveduto in data 27/12/2023 ad attestare la sostanziale ultimazione delle opere ivi previste.
Il decreto ingiuntivo era stato emesso per la minor somma pari alla prima tranche pattuita, rilevato che dai documenti prodotti il credito risultava certo, liquido ed esigibile solo limitatamente all'importo di euro 30.000,00 + IVA, importo che –in base a quanto stabilito in occasione della consegna delle opere il 5/2/2024- la committenza si era impegnata a versare entro il 7/2/2024.
Con atto di citazione notificato in data 12/4/2024 -contenente domanda riconvenzionale ed istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo Ing. (in qualità di DL, successivamente revocato, CP_3 del cantiere per cui è causa)- a comparire alla udienza del 16/10/2024, ha proposto Parte_1 opposizione con la quale ha eccepito, in via preliminare, la mancata notifica del decreto ingiuntivo e, nel merito, ha ribadito la sussistenza dei vizi dell'opera.
Ha chiesto, a riguardo, la acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 e 696 bis cpc
(Tribunale di Pesaro RG. 228/2024) al fine dell'accertamento delle opere commissionate alla opposta e non eseguite.
Ha contestato, inoltre, che fosse stato conferito mandato al DL al fine della verifica delle opere e che, in ogni caso, il medesimo non avrebbe potuto assumere la funzione di arbitratore al fine della quantificazione e della liquidazione degli stati di avanzamento dell'opera.
Ha proposto, infine, domanda di risarcimento del danno in via riconvenzionale e nei confronti del terzo chiamato per non aver adempiuto con diligenza all'incarico ricevuto.
Con successiva istanza del 21/4/2024 ha chiesto la riunione del presente Parte_1 procedimento con il procedimento di opposizione di cui al RG 690/2024 promossa da Controparte_2
avverso il medesimo decreto ingiuntivo.
[...]
Con decreto del 8/5/2024 il presente procedimento è stato assegnato al giudice designato del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da . Controparte_2
Con decreto del 9/5/2024 è stata autorizzata la chiamata del terzo e fissata nuova udienza al
28/11/2024. si è costituita in data 18/9/2024 ed ha chiesto Controparte_1 l'accoglimento della domanda con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 cpc.
Alla udienza del 28/11/2024, é comparsa la sola parte opposta la quale ha chiesto trattenersi la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art. 189 cpc.
Premesso quanto sopra, si rileva che parte opponente non ha dato seguito alla autorizzazione alla chiamata del terzo né si è premurata di comparire alla udienza ex art. 183 cpc.
Non vi è luogo, pertanto, a provvedere circa la riunione dei procedimento con la conseguenza che la presente causa deve essere definita allo stato degli atti.
pagina 2 di 3 Nel merito, la domanda come formulata nel ricorso per decreto ingiuntivo e, nei limiti in cui è stata accolta, è fondata.
Si osserva, infatti che nel verbale del 5/2/2024 (doc. 5 – fascicolo monitorio) i committenti avevano ribadito la contestazione di alcune opere, comunicata all'appaltatore in data 26/1/2024 i cui vizi non sarebbero stati risolti. Nel medesimo atto i committenti si impegnavano al pagamento della somma di
€30.000,00 + IVA entro il 7/2/2024 con riserva delle verifiche da parte della nuova DL.
Il decreto ingiuntivo deve ritenersi, pertanto, fondato.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
Non vi è luogo in questa sede al fine della liquidazione delle spese relative al giudizio di ATP poichè esula dal presente accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la opposizione e conferma il d.i. opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano
€3.300,00 per compensi, di cui €1.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed €800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge.
Pesaro, 4 marzo 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
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