Sentenza 26 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2004, n. 14001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14001 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR EN, titolare dell'omonima Sanitaria, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 22, presso Studio legale avvocato IGOR TURCO, difesa dall'avvocato CALOGERO RINALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO REGIONE PER LA SANITÀ, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO da cui è difeso per legge;
- resistente -
e contro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE n. 1 DI AGRIGENTO (ex U.S.L. N. 12);
- intimato -
avverso la sentenza n. 954/00 del Tribunale di AGRIGENTO, sezione civile emessa e depositata il 30/11/00; RG. 1911/1994;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/04/04 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 26.4.1993, l'Usl n. 12 di Canicattì proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il pretore di quella città aveva ad essa ingiunto il pagamento della somma di lire 4.520.719 in favore di RA EN, per interessi moratori relativi al ritardato pagamento di materiale sanitario. Osservava che i predetti interessi non erano dovuti per difetto di atti di costituzione in mora. La RA chiedeva il rigetto dell'opposizione sull'assunto secondo cui, a norma degli artt. 1219, terzo comma e 1224 c.c., gli interessi moratori sono dovuti in virtù della scadenza del termine per l'adempimento, senza necessità di atto di costituzione in mora.
Il RE rigettava l'opposizione sulla base delle ragioni prospettate dalla RA. L'Usl proponeva appello che era accolto dal Tribunale di Agrigento con sentenza 30.11.2000. Il giudice dell'appello rilevava che, in conformità del sistema di tesoreria prescritto per le amministrazioni pubbliche, il luogo di adempimento della obbligazione era la sede di tesoreria dell'Usl, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1219 c.c.. Avverso tale sentenza la RA propone ricorso per Cassazione con due mezzi di gravame. L'ente intimato non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due mezzi di gravame che, per il loro contenuto, possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1282 c.c.. Sotto il primo profilo afferma che il giudice a quo ha erroneamente interpretato la domanda da lei proposta, avendo ritenuto che oggetto della domanda fossero gli interessi moratori, mentre, in realtà, con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata domandata la liquidazione degli interessi in applicazione degli artt. 1277 e segg. cc. e quindi anche dell'art. 1282 c.c.. Osserva poi, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità, che gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., essendo basati sulla naturale fecondità del denaro, decorrono di diritto sui crediti certi, liquidi ed esigibili;
che nella fattispecie si erano realizzate le condizioni previste dall'art. 4 del decreto Assessoriale Regionale per la Sanità del 7.4.1987, cosicché detti interessi erano dovuti. Aggiunge infine che tale specifico tema decisionale è stato del tutto preterito dal giudice a quo.
Le censure non meritano accoglimento. Anche in ordine agli interessi corrispettivi vige il principio della domanda;
chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente (art. 99 c.p.c.). Dalla sentenza impugnata si evince che la domanda ebbe per oggetto i soli interessi moratori ed era quindi onere della ricorrente fornire la prova della richiesta degli interessi corrispettivi attraverso la riproduzione, nel ricorso per Cassazione del testo del ricorso per decreto ingiuntivo. Tale prova non è stata offerta e il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo l'intimato svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla spese per il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004