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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2638/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 2638/2022 tra le parti:
(P. IVA e C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Salvatore Fusco, PEC;
Email_1
ATTRICE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Marica Controparte_1 P.IVA_2
Bruni, PEC Email_2
e
(Partita IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Controparte_2 P.IVA_2
Cutolo, PEC Email_3
CONVENUTE
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
(…) conclude riportandosi all'atto introduttivo e ai verbali di causa Parte_1 insistendo per l'accoglimento delle richieste ivi formulate con vittoria di diritti, spese e onorari e con attribuzione (nell'atto di citazione: «Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta
e disattesa: 1) accertare l'illegittimità della fattura n. 4251409340 emessa in data 11.08.2022 e, conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di euro 4.124,60; 2) accertare l'illegittimità della fattura n. 4251409341 emessa in data 11.08.2022 e, conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di euro 8.243,81; 3) condannare le convenute alla restituzione di tutte le somme indebite che saranno eventualmente corrisposte durante il giudizio, anche a titolo di pagina 1 di 15 interessi moratori;
4) in via gradata, e sempre che le società convenute ne dimostrino la fondatezza, accertare e dichiarare il reale consumo effettuato dalla società attrice nel periodo in contestazione. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.»).
si riporta integralmente alla comparsa di costituzione ed insiste per Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni formulate, nulla escluso e/o eccettuato. Impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dall'avversa difesa, rilevando l'inammissibilità delle difese svolte anche nelle note ex art. 183 c.p.c. ed impugnando, altresì, le conclusioni riportate da CTU. Ancora, si insiste su quanto dedotto circa l'infondatezza della domanda e della pretesa risarcitoria e sulle considerazioni e deduzioni svolte circa la sussistenza del danno subito dall'attore. Pertanto, si insiste per il rigetto totale delle domande così come formulate nell'atto di citazione, nonché per il rigetto delle conclusioni ribadite (nella comparsa di costituzione e risposta: «il Giudice adito Voglia: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dal testo integrato in materia di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti utenti finali ed opertori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas, approvato con delibera del 5 maggio 2016, n. 209/2016/E/COM. b) accertare la carenza di legittimazione passiva di ed estrometterla dal giudizio, in ogni caso, rigettare la CP_2
domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti c) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa»).
(…) conclude come da comparsa di costituzione e risposta («in via Controparte_1
preliminare: accertare e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva o comunque, la mancata titolarità in capo alla stessa, del rapporto giuridico controverso e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio. nel merito, in tesi: rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei suoi confronti poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti. Vittoria di spese ed onorari.»). Contesta la CTU per la modalità di calcolo seguita che non ha tenuto conto delle osservazioni da essa mosse in sede di svolgimento delle operazioni peritali e riportate a pag.4 della relazione peritale. Ove occorrer possa insiste nelle richieste Controparte_1
istruttorie formulate con memoria ex art. 183, co.6, n.2 cpc.
FATTO E DIRITTO
[... (di seguito: ») ha convenuto in giudizio, con citazione, Parte_1 Parte_1
(di seguito: «E-Distribuzione») ed (di seguito: Controparte_3 Controparte_2 [...]
»), al fine di sentire accertare l'illegittimità delle fatture n. 4251409340 emessa in data CP_2
pagina 2 di 15 11.08.2022 per l'importo di € 4.124,60 e n. 4251409341 emessa in data 11.08.2022 per l'importo di € 8.243,81; ha chiesto inoltre la condanna delle convenute alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.
A sostegno delle proprie domande ha esposto quanto segue: ha ricevuto in data Parte_1
11.08.2022 da il verbale di verifica n. 23441448/22, contenente la contestazione di CP_2
un prelievo irregolare di energia elettrica per manomissione del misuratore elettronico, conseguente alla verifica effettuata in data 28.06.2022 da parte dei tecnici di;
Controparte_1
ha emesso le menzionate fatture in seguito alla ricostruzione dei consumi per il CP_2
periodo 1.07.2017 - 19.05.2021; in data 02.09.2022 l'attrice ha contestato mediante il proprio legale sia le risultanze della verifica del contatore che le conseguenti fatture, per mancata partecipazione alle operazioni da parte del suo amministratore;
con missiva di riscontro del
26.09.2022, ha comunicato che la verifica è stata eseguita nei locali di CP_2 [...]
in data 28.06.2022 sul misuratore matricola 00402529, rimosso dalla fornitura in CP_3
esame il 19.05.2021, a seguito di una campagna massiva di sostituzione, e che quindi tutte le operazioni di verifica del misuratore elettronico dovevano considerarsi regolari anche se effettuate in assenza dell'amministratore della società ; quest'ultima, in data Parte_1
19.10.2022, ha ricevuto un'intimazione di pagamento relativa alle due fatture in questione per la complessiva somma di € 12.368,41.
Quanto alle modalità con le quali è avvenuta la sostituzione del misuratore, l'attrice, richiamati gli artt.
9-11 della Delibera AGEE n. 200 del 1999 che disciplina il relativo procedimento, ha rilevato che il personale incaricato dalla società di distribuzione avrebbe dovuto acquisire il consenso dell'amministratore di per la rimozione del misuratore, dopo aver Parte_1
proceduto in loco e in contraddittorio con lo stesso alla verifica dei consumi e alla rilevazione dell'eventuale errore di misurazione, previa installazione in parallelo di un secondo gruppo di misura di controllo;
ha quindi eccepito che la società non soltanto non ha prestato il consenso per la rimozione e la sostituzione del contatore, ma non è stata neppure messa in condizione di verificare l'asserito malfunzionamento del gruppo di misura.
L'attrice ha poi argomentato in ordine all'estraneità di alla rilevata Parte_1
manomissione del misuratore: sulla premessa che, secondo quanto affermato da , il CP_2
gruppo di misura presentava i tenoni posteriori rotti e la vite di fissaggio IMQ forzata e al suo interno era presente un componente estraneo collegato al circuito amperometrico, talché il contatore registrava l'energia e la potenza prelevata con un errore medio del 78%, ha allegato che l'utenza è a servizio di un deposito utilizzato esclusivamente come luogo di carico e scarico pagina 3 di 15 merce, quindi, prevalentemente di mattina, per cui l'energia elettrica viene utilizzata per alimentare qualche personal computer e per alcune telecamere e luci a basso consumo, non essendovi quindi interesse a sottomisurare in consumi;
ha aggiunto che il contatore in questione
è collocato all'esterno del deposito, in un cassonetto di ferro insieme ad altri misuratori appartenenti a ditte presenti in zona, con la conseguenza che tutti possono accedervi, in ogni momento della giornata, essendo peraltro impossibile per controllare Parte_1
quotidianamente quello che succede.
L'attrice ha poi eccepito che, avendo E-Distribuzione individuato l'inizio del prelievo irregolare in data 1.02.2012, è irrealistico che per oltre dieci anni non si sia resa conto dell'anomalia.
Sarebbe inoltre illegittima, secondo l'attrice, la ricostruzione dei consumi a far data dal
1.07.2021 (e fino al 18.05.2021), sul presupposto che operi la prescrizione quinquennale, in contrasto con la Deliberazione dell'ARERA n. 97/2018/R/COM del 22.02.2018 che, in tema di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico, ha ridotto il termine da cinque a due anni, non essendo il caso di specie riconducibile all'eccezione prevista per l'ipotesi in cui la mancata rilevazione dei dati di consumo, rispettivamente, in caso di manomissione oppure di allaccio abusivo, dipende da responsabilità accertata del titolare del contratto di servizio elettrico.
Si è costituita in giudizio , formulando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_2
In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito l'improcedibilità o inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla delibera del
5.05.2016, n. 209/2016/E/COM.
In via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, nel mercato dell'energia elettrica, la sostituzione, la verifica e la ricostruzione dei consumi sono di competenza esclusiva del distributore e non sono imputabili a che, quale società di CP_2
vendita, si limita a emettere le fatture sulla base dei dati di consumo trasmessi dal distributore territorialmente competente, nel caso di specie E-Distribuzione, soggetto preposto alle operazioni di manutenzione, di connessione dei vari utenti alla rete e di misura dell'energia elettrica prelevata o immessa.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, nello specifico sostenendo che: a seguito di quanto accertato dal distributore, i tecnici giunti sul posto hanno riscontrato sul gruppo di misura a servizio dell'utenza dell'attrice anomalie equivalenti a una manomissione, su cui sono in corso accertamenti in sede penale, avendo il distributore inviato una apposita denuncia;
i consumi ricostruiti risultano in linea sia con i precedenti storici delle due società che si sono pagina 4 di 15 succedute nella fornitura che con quelli successivi al cambio di contatore;
la fatturazione è stata eseguita da in base ai dati di misura e alla verifica eseguita dal distributore. CP_2
Si è costituita in giudizio E-Distribuzione concludendo come in epigrafe e allegando in fatto: di avere comunicato in data 6.07.2021 a e, per conoscenza, a che, CP_2 Parte_1 all'esito della verifica n. 23441448 del 28.06.2022, effettuata sul contatore, è stata rilevata una irregolarità, relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo contraddistinto con il
POD IT001E04616701; che in quella sede è stata accertata la manomissione del misuratore elettronico ed è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 1/02/2012 e che «…la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dal 01/07/2017, tenendo conto dei limiti della prescrizione...»; che sulla base della ricostruzione dei consumi allegata alla citata corrispondenza, ha comunicato ad il ricalcolo degli stessi, per il Controparte_1 CP_2
periodo dal 1.07.2017 al 19.05.2021 per un totale di 56.728,16 kWh;
che su richiesta di delucidazioni di , , con missiva del 26.09.2022, ha spiegato che in CP_2 Controparte_1
data 19.05.2021 il personale tecnico specializzato aveva provveduto a sostituire il gruppo di misura n. matr. 00402529 associato alla fornitura intestata a e che sul verbale di Parte_1
repertazione del misuratore sostituito è scritto che «rilevata l'esigenza di una più approfondita indagine, non eseguibile sul posto per la necessità di prove e rilievi tecnici specifici. A tale scopo il sottoscritto operatore ha proceduto alla rimozione dell'apparecchio riponendolo in apposito contenitore sigillato BST0168114 per il trasporto nel luogo in cui saranno effettuati gli ulteriori controlli tecnici. Data, ora e località di effettuazione dell'esame saranno comunicate al
Cliente che vi potrà partecipare direttamente ovvero conferendone delega scritta a Sua persona di fiducia. Si fa presente che l'esame avrà luogo anche in assenza del Cliente o di Suo delegato»; che in data 9.06.2022 ha comunicato a l'invito di partecipazione Controparte_1 Parte_1
alle operazioni di verifica per il giorno 28.06.2022, presso la sua sede di Massa (MS), ribadendo al cliente che alle operazioni di accertamento poteva partecipare direttamente ovvero conferendo delega scritta a persona di fiducia e che l'esame avrebbe avuto luogo anche in caso di assenza sua o del suo delegato;
che, all'esito della verifica del 28.06.2022, che è avvenuta in assenza dell'intestatario della fornitura e del suo delegato, è stato verbalizzato che «...con l'utilizzo del contatore modello ZERA MT310 n°28468 – n°300152925 è stata eseguita la prova di errore. E' stato riscontrato che il misuratore presenta un errore negativo del 78%»; che le risultanze del calcolo reale e non stimato sono state comunicate da sia a che a Controparte_1 CP_2
, unitamente alla tabella contenente l'analitica ricostruzione dei consumi;
che in Parte_1
data 20.02.2023 a ha inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1
pagina 5 di 15 di Prato, e per conoscenza all' ai sensi dell'art. 53-bis, comma 4, d.l.vo n. Controparte_4
504/1995, la notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per i provvedimenti conseguenti.
In diritto la convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'impresa di distribuzione, in quanto estranea alla fatturazione dei consumi, che compete alla società di vendita.
Nel merito ha difeso la correttezza del proprio operato rilevando: che la campagna massiva per la sostituzione del gruppo di misura da parte del personale tecnico di fu preceduta Controparte_1
da ampia pubblicità, effettuata sia attraverso la stampa sui quotidiani locali sia con comunicazione ai clienti, con preavviso di cinque giorni, tramite affissione di un avviso scritto lungo le vie interessate dall'intervento di sostituzione, riportante la data prevista per l'intervento e la fascia oraria, generalmente non superiore alle tre ore;
che nel caso di specie, la sostituzione del contatore poteva avvenire senza la necessaria presenza del cliente perché era accessibile, in quanto posizionato all'interno di spazi comuni dell'edificio; che in ogni caso era Parte_1
stata messa in condizione di poter essere presente al momento dell'operazione di sostituzione del suo contatore e, tuttavia, ha ritenuto di non partecipare;
che parimenti l'attrice ha scelto di non presenziare alle operazioni di verifica del misuratore rimosso, pur avendo ricevuto regolare invito alla partecipazione da;
che il verbale di verifica redatto dai dipendenti Controparte_1
dell'impresa di distribuzione è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che essi dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti;
che è contraddittoria la condotta di la quale, pur affermando che l'utilizzo Parte_1 dell'utenza è stato inalterato nel corso del tempo, non si sarebbe mai resa conto del significativo calo dei consumi nell'anno 2012, quando ha avuto inizio il prelievo irregolare.
All'udienza del 3.04.2023 è stato disposto lo svolgimento della procedura conciliativa prevista dalla normativa di settore e l'udienza è stata rinviata per la verifica dell'esito.
Esperito senza risultato positivo il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'11.09.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 23.01.2024, è stata rilevata d'ufficio la questione relativa all'inapplicabilità, al caso di specie, del quinto comma dell'art. 1, legge n. 205/2017, in quanto abrogato dall'art. 1, comma 195, legge n. 160/2019, con la conseguenza che il termine di prescrizione biennale si applicherebbe anche in caso di accertata responsabilità del cliente finale in ordine alla manomissione del contatore che, in ipotesi, abbia impedito al distributore una corretta rilevazione dei consumi;
all'esito dell'udienza del 12.02.2024, fissata per consentire alle parti di dedurre sulle questioni rilevate d'ufficio, è stata disposta una c.t.u. con il seguente quesito: «Il
pagina 6 di 15 CTU, letti gli atti e i documenti di causa, con autorizzazione a richiedere a Controparte_1
informazioni e documenti sui dati di consumo e a i documenti recanti
[...] Controparte_2
le condizioni tecnico-economiche di fornitura, eventualmente ritenuti necessari per rispondere ai quesiti, determini il corrispettivo della fornitura di energia elettrica eseguita da CP_2
in favore della società attrice sulla base dei consumi ricostruiti dal distributore all'esito
[...]
della verifica del misuratore effettuata il 28/06/2022 e delle condizioni di contratto tra
[...]
e la società di vendita, per il periodo dal 19/10/2020 al 18/05/2021». Controparte_5
Esaurita la fase istruttoria con il deposito della relazione di c.t.u. in data 9.09.2024, è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fino al 14.04.2025.
Con ordinanza emessa il 15.04.2025 sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. In via pregiudiziale dev'essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
, in accoglimento dell'eccezione della convenuta. CP_3
Premesso che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (cfr. tra le tante, Cass., 27/03/2017, n. 7776), nel caso di specie manca, nella citazione e nei successivi scritti difensivi dell'attrice, l'allegazione della legittimazione a resistere in giudizio di
[...]
, come sopra intesa (caso in cui non è peraltro applicabile analogicamente l'art. 182 CP_3
c.p.c., che attiene all'ipotesi in cui la parte abbia omesso di fornire la prova della legitimatio ad causam, non a quella di astratta inesistenza di essa: Cass. 16/11/2020, n. 25869).
L'attrice ha infatti proposto una domanda di accertamento negativo del diritto di credito di
[...]
in relazione alla due fatture indicate nell'intimazione di pagamento del 19.10.2022, n. CP_2
4251409340 e n. 4251409341 dell'11.08.2022, domanda che si fonda sul rapporto contrattuale intercorso tra e la società di vendita. Parte_1
Non è stata allegata l'esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante (negoziale o di altra natura) tra E-Distribuzione e né di una pretesa creditoria fatta valere dal Parte_1 distributore nei confronti dell'attrice.
La prospettazione dell'attrice, d'altra parte, rispecchia il funzionamento del mercato dell'energia elettrica, in cui l'esercizio delle attività di acquisto e rivendita dell'energia è attribuito a soggetti pagina 7 di 15 distinti da coloro che invece sono competenti per i servizi di produzione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica. Nel caso di specie, è il c.d. trader che acquista CP_2
energia dal distributore territorialmente competente, ossia (soggetto autonomo e Controparte_1 distinto dal venditore), rivendendo l'elettricità ai clienti finali, come la società attrice;
la consegna dell'energia all'utente finale avviene attraverso le reti di proprietà del distributore, deputato alla gestione e alla manutenzione delle stesse, oltre che alla misurazione dei prelievi di energia, attraverso i gruppi di misura installati presso i clienti finali, di cui è parimenti proprietario. È la società di vendita che, sulla base dei dati di consumo trasmessi dall'impresa di distribuzione, applicando le condizioni contrattuali liberamente pattuite con il cliente, emette le fatture o bollette relative al prezzo che il cliente stesso dovrà versare: il distributore è estraneo a questo rapporto negoziale.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da è invece CP_2
infondata, sia se intesa in senso formale, con riferimento alla condizione dell'azione della legitimatio ad causam (legittimazione passiva in senso proprio o formale), sia se riferita alla titolarità del rapporto controverso (legittimazione passiva impropria o sostanziale).
Sotto il primo profilo, si osserva che l'attrice, come già rilevato, ha proposto un'azione di accertamento negativo del diritto di credito di scaturente dal contratto di CP_2
somministrazione di energia elettrica stipulato tra loro, correttamente citando in giudizio la società di vendita che si è affermata creditrice con l'intimazione di pagamento del 19/10/2022.
Quanto al secondo profilo, si rileva che, il fatto che il servizio di misura dei consumi di energia elettrica sia svolto in via esclusiva dal distributore territorialmente competente non esclude che l'utente finale possa eccepire eventuali errori nella rilevazione dei consumi (o, come in questo caso, nella ricostruzione dei consumi) nei confronti dell'unico soggetto con cui intrattiene un rapporto contrattuale, ossia la società di vendita, il cui diritto di credito ha tra i fatti costitutivi proprio il quantitativo di energia fornita. In altri termini, nel rapporto tra fornitore di energia e utente, quest'ultimo ha diritto di contestare la corrispondenza dei consumi fatturati e richiesti a quelli effettivi, e al contempo il primo non può difendersi semplicemente negando la propria legittimazione passiva e provando di avere emesso le fatture per consumi corrispondenti a quelli comunicati dal distributore: la società di vendita è infatti onerata in via diretta della dimostrazione della correttezza dei dati di misura messi a disposizione dal distributore e, se questi sono errati, da un lato si vedrà riconoscere la pretesa creditoria nei limiti dei consumi effettivi, dall'altro lato potrà rivalersi sull'impresa di distribuzione in relazione agli importi versati in eccesso. In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità la quale pagina 8 di 15 ha rimarcato l'erroneità della tesi secondo cui la regola per cui è il somministrante a dover dimostrare il corretto funzionamento del contatore non dovrebbe operare quando egli non ha la disponibilità dello strumento di misura, che appartiene ad altri;
tesi che non tiene conto del fatto che il somministrante si avvale, anche in questo caso, della prestazione del titolare del contatore,
a cui chiede la lettura ai fini della fatturazione e «Chi vende l'energia elettrica, comprandola a sua volta da altro soggetto, riceve da costui le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha
l'onere di pretendere dal dante causa, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati». Pertanto, grava sul somministrante la prova che il contatore funzionava e tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi, tanto più che il cliente finale non ha alcun rapporto, giuridicamente rilevante, con il fornitore primario o con il distributore né con costui ha un rapporto di fatto qualificato che possa comportare l'obbligo di richiedere informazioni o il diritto di riceverne (cfr. Cass., n. 36521 del 10/12/2021, che richiama
Cass., n. 18195/2021; n. 19154/2018; n. 30290/ 2017; n. 12003/2017).
3. Nel merito, la domanda di accertamento negativo nei confronti di non è fondata CP_2
e dev'essere rigettata.
Non è contestata l'esistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica in forza del quale ha intimato il pagamento del prezzo, relativo all'utenza posta in Prato, via CP_2
Lazzeretto n. 168, POD IT001E04616701.
3.1. L'attrice ha eccepito che la sostituzione del misuratore abbinato alla suddetta utenza da parte
[... del distributore in data 19/05/2021 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione di recante il verbale per la repertazione del contatore sostituito) è avvenuta con CP_3
modalità non rispondenti alla normativa di settore, che impone che tale operazione possa essere attuata solo con il consenso del titolare dell'utenza, e che le sarebbe stato impedito di partecipare
[... alla verifica, in contraddittorio, del malfunzionamento del misuratore riscontrato da
. CP_3
L'eccezione è infondata.
L'art. 11 della Delibera n. 200/1999 dell'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oggi
ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in tema di ricostruzione dei consumi di energia elettrica, al secondo paragrafo, prevede che «L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle
pagina 9 di 15 stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive»; il terzo paragrafo prosegue stabilendo che «Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente».
L'art.
2.2 della Delibera n. 200/1999 esclude dall'ambito applicativo del testo normativo i rapporti di fornitura di energia elettrica tra gli esercenti e i clienti alimentati in alta tensione,
(nonché quelli che utilizzano l'energia elettrica per fini di pubblica illuminazione), ma le disposizioni del Titolo IV, intitolato «Ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura» (artt. 9 – 11), sono richiamate dall'art. 16.1 del TIME (Testo Integrato
Misura Elettrica), che si applica a tutte le tipologie di clienti.
La previsione del consenso del cliente alla sostituzione immediata del contatore nel caso in cui non sia possibile far precedere l'intervento dalla comunicazione al cliente stesso dei risultati della verifica effettuata e della ricostruzione dei consumi, quindi dell'importo dovuto in base a tali esiti, e dalla trasmissione allo stesso della documentazione giustificativa di tale importo, ha la finalità di impedire che il contatore venga sostituito e smaltito senza che il cliente sia stato messo nella possibilità di partecipare al processo di verifica dello strumento di misura e di fare le proprie osservazioni.
Nel caso all'esame, invece, sebbene non vi sia prova che fosse stata edotta Parte_1 dell'intervento di sostituzione del misuratore, oltre che della data e della fascia oraria in cui sarebbe avvenuto – la circostanza, specificamente contestata dall'attrice, non è stata provata da
, né quest'ultima ha dedotto mezzi di prova sul punto -, è dimostrato che la stessa CP_2
società è stata formalmente invitata da a partecipare alle operazioni di verifica Controparte_1
sul contatore sostituito, ancora disponibile, previste per il giorno 28/06/2022 alle ore 8:30 presso i locali di Massa, via Bassa Tambura n. 1, con raccomandata A/R, datata 9/06/2022,
[... regolarmente ricevuta in data 14/06/2022 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di
), in tempo utile per consentire alla destinataria di organizzarsi direttamente o CP_3
attraverso un delegato.
pagina 10 di 15 Sul punto è priva di pregio la considerazione svolta dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., secondo cui non sarebbe stata messa in condizioni di Parte_1
prendere parte alle operazioni di verifica perché la predetta raccomandata è stata inviata presso la propria sede di via Lazzeretto n. 168 a Prato (PO) e non presso la sede legale in Scafati (SA), via
Poggiomarino n. 234: l'avviso di ricevimento è infatti firmato da soggetto che si presume essere stato abilitato alla ricezione degli atti ed è onere della società garantire che i propri dipendenti curino la trasmissione degli atti alla sede amministrativa.
Peraltro l'art. 28 dell'Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS dell'Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni, recante le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale, prevede che gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato, e che l'impresa deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante;
si presume pertanto che la persona che ha preso in consegna il plico contenente la lettera di recante Controparte_1
l'invito a partecipare alla verifica del misuratore fosse stata a ciò autorizzata da e Parte_1
che il nominativo della stessa fosse stato comunicato dalla società attrice a Controparte_6
Ciò posto, è pacifico che non si è presentata il 28/06/2022 per partecipare alle Parte_1
operazioni di verifica sul contatore, rinunciando, pertanto, a quel contraddittorio la cui violazione ha infondatamente lamentato nei propri scritti difensivi.
D'altra parte, l'attrice non ha neppure contestato la conformità dei dati di consumo riportati sul verbale di repertazione del 19/05/2021 ai dati registrati dal misuratore al momento della sua asportazione dalla sede di né la conformità del verbale di verifica del 28/06/2022 Parte_1
(doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione di E-Distribuzione) alle operazioni effettivamente eseguite dagli addetti dell'impresa di distribuzione, che hanno la qualità di incaricati di pubblico servizio (Cass., pen., 19/02/2020, n. 7566).
La pronuncia della S.C. n. 21564/2022, menzionata da parte attrice nella citazione, è inconferente perché il richiamo che essa fa alla regola secondo cui la sostituzione del misuratore deve avvenire in contraddittorio con l'utente è correlato al riparto dell'onere della prova tra somministrante e somministrato, modellato sul principio consolidato secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori pagina 11 di 15 esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass.,
18/10/2023, n. 28984); in particolare, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia), mentre incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass.,
09/01/2020 n. 297).
Nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, l'utente aveva eccepito il malfunzionamento del contatore, ma l'impresa somministrante non era stata in grado di provare che il contatore funzionasse regolarmente perché tale prova era «preclusa dallo stesso comportamento della somministrante che con l'irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito, alla controparte ma anche a sé stesso, di provare la regolarità o meno dei consumi», così facendo venire meno la presunzione di consumo a carico del somministrato.
Nel caso all'esame, invece, sebbene l'asportazione del contatore sia avvenuta in modo irregolare, ossia in assenza e senza il consenso di , quest'ultima è stata posta in condizioni di Parte_1
partecipare alle operazioni di verifica, le cui risultanze sono state utilizzate per effettuare la ricostruzione dei consumi che l'attrice, genericamente, contesta.
3.2. , inoltre, non ha provato né chiesto di provare quanto allegato nell'atto Parte_1
introduttivo, ossia che i consumi di energia elettrica presso la sede di via del Lazzeretto erano necessariamente di entità ridotta per il tipo di attività svolta all'interno di quei locali;
non ha mosso critiche specifiche e puntuali alla ricostruzione dei consumi operata dall'impresa di distribuzione;
non ha contestato la veridicità del grafico dei consumi prodotto da Controparte_1
(doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione), limitandosi a rilevare che il calo di consumo nell'energia elettrica riscontrabile dal 2012 potrebbe dipendere dalla variare del numero dei dipendenti presenti presso la sede di Prato, dovuto allo spostamento dei lavoratori tra le varie sedi di Prato e di Napoli, circostanza – quest'ultima – che, oltre a essere inverosimile, è indimostrata.
pagina 12 di 15 3.3. Il fatto, allegato dall'attrice, che non abbia direttamente operato la Parte_1
manomissione del misuratore che avrebbe causato la rilevazione di consumi inferiori rispetto a quelli effettivi, con una sottomisurazione del 78%, è irrilevante. In primo luogo, l'attrice non ha provato di avere diligentemente custodito lo strumento di misura, vigilando affinché terzi non lo manomettessero, essendosi limitata ad allegare il fatto che il contatore si trovava all'esterno dei locali, in un cassonetto che ospita anche altri contatori, per esempio apponendo al contenitore,
d'accordo con i titolari delle altre utenze, un lucchetto dotato di chiave. In secondo luogo, la responsabilità della manomissione, ai fini dell'accertamento del credito di è CP_2 ininfluente perché ciò che rileva è l'entità di consumi effettivi di energia elettrica, rispetto alla quale, come sopra evidenziato, non ha svolto puntuali osservazioni. Parte_1
3.4. In mancanza di eccezioni sulla corretta applicazione delle condizioni contrattuali, si deve concludere per la legittimità della quantificazione del corrispettivo operata da nelle CP_2 fatture emesse nei confronti dell'attrice.
4. L'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata è per un verso inammissibile e per altro verso infondata.
È inammissibile laddove sembra dirigere la difesa nei confronti di Parte_1 [...]
, di cui però è stata accertata la mancanza di legittimazione passiva, affermando CP_3 testualmente che «(…) la società ha ricostruito i presunti consumi reali dal Controparte_1
01.07.2017 al 18.05.2021 tenendo conto dei limiti della prescrizione dei cinque anni e anche siffatta operazione si pone in contrasto con quanto stabilito dalla Deliberazione dell'ARERA n.
97/2018/R/COM del 22.02.2018 in tema di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico.
Infatti il termine di prescrizione è stato ridotto da 5 a 2 anni». In altri termini, l'attrice ha formulato l'eccezione di prescrizione, che necessariamente dovrebbe riferirsi al diritto di credito di al pagamento del prezzo della fornitura di energia elettrica, lamentando invece CP_2
una illegittima modalità di ricostruzione dei consumi da parte del distributore, mescolando profili che nulla hanno a che vedere l'uno con l'altro: una cosa è la ricostruzione dei consumi da parte dell'impresa di distribuzione, effettuata a seguito dell'accertamento del malfunzionamento del contatore, altra cosa è l'estinzione, totale o parziale, del diritto di credito della società di vendita a causa del trascorrere del tempo nell'inerzia del titolare del diritto.
Nel merito l'eccezione è infondata perché l'attrice non ha allegato e provato, come sarebbe stato suo onere fare, il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto di credito da parte di , CP_2
determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non potendo il giudice accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso o ricercare autonomamente, d'ufficio, il dies
pagina 13 di 15 a quo dal quale dovrebbe decorrere il termine di prescrizione invocato, nella specie i due anni previsti dall'art. 1, comma 4, legge n. 205/2017 (Cass., 23/05/2019, n. 14135; Cass.,
18/06/2018, n. 15991). Nel caso all'esame, in cui la ricostruzione postuma dei consumi di energia a causa della sottomisurazione da parte del contatore è stata effettuata dal distributore competente solo in data 28/06/2022, del suddetto principio dev'essere fatta rigorosa applicazione ai fini dell'accertamento del momento in cui si è trovata nella possibilità giuridica CP_2
di far valere il diritto.
È quindi superfluo esaminare le risultanze della c.t.u., che era relativa alla determinazione dei consumi e del corrispettivo dovuto in relazione a un periodo più limitato rispetto a quello fatturato.
5. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico dell'attrice, che è tenuta a rifonderle a entrambe le convenute.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2) rigetta la domanda, proposta dall'attrice, di accertamento negativo del diritto di credito di
[...]
nei confronti di CP_2 Parte_1
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2 che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
4) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
Parte_1
pagina 14 di 15 Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 11/06/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 2638/2022 tra le parti:
(P. IVA e C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Salvatore Fusco, PEC;
Email_1
ATTRICE contro
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Marica Controparte_1 P.IVA_2
Bruni, PEC Email_2
e
(Partita IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Controparte_2 P.IVA_2
Cutolo, PEC Email_3
CONVENUTE
OGGETTO: somministrazione
CONCLUSIONI
(…) conclude riportandosi all'atto introduttivo e ai verbali di causa Parte_1 insistendo per l'accoglimento delle richieste ivi formulate con vittoria di diritti, spese e onorari e con attribuzione (nell'atto di citazione: «Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta
e disattesa: 1) accertare l'illegittimità della fattura n. 4251409340 emessa in data 11.08.2022 e, conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di euro 4.124,60; 2) accertare l'illegittimità della fattura n. 4251409341 emessa in data 11.08.2022 e, conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo di euro 8.243,81; 3) condannare le convenute alla restituzione di tutte le somme indebite che saranno eventualmente corrisposte durante il giudizio, anche a titolo di pagina 1 di 15 interessi moratori;
4) in via gradata, e sempre che le società convenute ne dimostrino la fondatezza, accertare e dichiarare il reale consumo effettuato dalla società attrice nel periodo in contestazione. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.»).
si riporta integralmente alla comparsa di costituzione ed insiste per Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni formulate, nulla escluso e/o eccettuato. Impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito dall'avversa difesa, rilevando l'inammissibilità delle difese svolte anche nelle note ex art. 183 c.p.c. ed impugnando, altresì, le conclusioni riportate da CTU. Ancora, si insiste su quanto dedotto circa l'infondatezza della domanda e della pretesa risarcitoria e sulle considerazioni e deduzioni svolte circa la sussistenza del danno subito dall'attore. Pertanto, si insiste per il rigetto totale delle domande così come formulate nell'atto di citazione, nonché per il rigetto delle conclusioni ribadite (nella comparsa di costituzione e risposta: «il Giudice adito Voglia: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dal testo integrato in materia di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti utenti finali ed opertori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas, approvato con delibera del 5 maggio 2016, n. 209/2016/E/COM. b) accertare la carenza di legittimazione passiva di ed estrometterla dal giudizio, in ogni caso, rigettare la CP_2
domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti c) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa»).
(…) conclude come da comparsa di costituzione e risposta («in via Controparte_1
preliminare: accertare e dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva o comunque, la mancata titolarità in capo alla stessa, del rapporto giuridico controverso e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio. nel merito, in tesi: rigettare tutte le domande ex adverso proposte nei suoi confronti poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti. Vittoria di spese ed onorari.»). Contesta la CTU per la modalità di calcolo seguita che non ha tenuto conto delle osservazioni da essa mosse in sede di svolgimento delle operazioni peritali e riportate a pag.4 della relazione peritale. Ove occorrer possa insiste nelle richieste Controparte_1
istruttorie formulate con memoria ex art. 183, co.6, n.2 cpc.
FATTO E DIRITTO
[... (di seguito: ») ha convenuto in giudizio, con citazione, Parte_1 Parte_1
(di seguito: «E-Distribuzione») ed (di seguito: Controparte_3 Controparte_2 [...]
»), al fine di sentire accertare l'illegittimità delle fatture n. 4251409340 emessa in data CP_2
pagina 2 di 15 11.08.2022 per l'importo di € 4.124,60 e n. 4251409341 emessa in data 11.08.2022 per l'importo di € 8.243,81; ha chiesto inoltre la condanna delle convenute alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.
A sostegno delle proprie domande ha esposto quanto segue: ha ricevuto in data Parte_1
11.08.2022 da il verbale di verifica n. 23441448/22, contenente la contestazione di CP_2
un prelievo irregolare di energia elettrica per manomissione del misuratore elettronico, conseguente alla verifica effettuata in data 28.06.2022 da parte dei tecnici di;
Controparte_1
ha emesso le menzionate fatture in seguito alla ricostruzione dei consumi per il CP_2
periodo 1.07.2017 - 19.05.2021; in data 02.09.2022 l'attrice ha contestato mediante il proprio legale sia le risultanze della verifica del contatore che le conseguenti fatture, per mancata partecipazione alle operazioni da parte del suo amministratore;
con missiva di riscontro del
26.09.2022, ha comunicato che la verifica è stata eseguita nei locali di CP_2 [...]
in data 28.06.2022 sul misuratore matricola 00402529, rimosso dalla fornitura in CP_3
esame il 19.05.2021, a seguito di una campagna massiva di sostituzione, e che quindi tutte le operazioni di verifica del misuratore elettronico dovevano considerarsi regolari anche se effettuate in assenza dell'amministratore della società ; quest'ultima, in data Parte_1
19.10.2022, ha ricevuto un'intimazione di pagamento relativa alle due fatture in questione per la complessiva somma di € 12.368,41.
Quanto alle modalità con le quali è avvenuta la sostituzione del misuratore, l'attrice, richiamati gli artt.
9-11 della Delibera AGEE n. 200 del 1999 che disciplina il relativo procedimento, ha rilevato che il personale incaricato dalla società di distribuzione avrebbe dovuto acquisire il consenso dell'amministratore di per la rimozione del misuratore, dopo aver Parte_1
proceduto in loco e in contraddittorio con lo stesso alla verifica dei consumi e alla rilevazione dell'eventuale errore di misurazione, previa installazione in parallelo di un secondo gruppo di misura di controllo;
ha quindi eccepito che la società non soltanto non ha prestato il consenso per la rimozione e la sostituzione del contatore, ma non è stata neppure messa in condizione di verificare l'asserito malfunzionamento del gruppo di misura.
L'attrice ha poi argomentato in ordine all'estraneità di alla rilevata Parte_1
manomissione del misuratore: sulla premessa che, secondo quanto affermato da , il CP_2
gruppo di misura presentava i tenoni posteriori rotti e la vite di fissaggio IMQ forzata e al suo interno era presente un componente estraneo collegato al circuito amperometrico, talché il contatore registrava l'energia e la potenza prelevata con un errore medio del 78%, ha allegato che l'utenza è a servizio di un deposito utilizzato esclusivamente come luogo di carico e scarico pagina 3 di 15 merce, quindi, prevalentemente di mattina, per cui l'energia elettrica viene utilizzata per alimentare qualche personal computer e per alcune telecamere e luci a basso consumo, non essendovi quindi interesse a sottomisurare in consumi;
ha aggiunto che il contatore in questione
è collocato all'esterno del deposito, in un cassonetto di ferro insieme ad altri misuratori appartenenti a ditte presenti in zona, con la conseguenza che tutti possono accedervi, in ogni momento della giornata, essendo peraltro impossibile per controllare Parte_1
quotidianamente quello che succede.
L'attrice ha poi eccepito che, avendo E-Distribuzione individuato l'inizio del prelievo irregolare in data 1.02.2012, è irrealistico che per oltre dieci anni non si sia resa conto dell'anomalia.
Sarebbe inoltre illegittima, secondo l'attrice, la ricostruzione dei consumi a far data dal
1.07.2021 (e fino al 18.05.2021), sul presupposto che operi la prescrizione quinquennale, in contrasto con la Deliberazione dell'ARERA n. 97/2018/R/COM del 22.02.2018 che, in tema di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico, ha ridotto il termine da cinque a due anni, non essendo il caso di specie riconducibile all'eccezione prevista per l'ipotesi in cui la mancata rilevazione dei dati di consumo, rispettivamente, in caso di manomissione oppure di allaccio abusivo, dipende da responsabilità accertata del titolare del contratto di servizio elettrico.
Si è costituita in giudizio , formulando le conclusioni riportate in epigrafe. CP_2
In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito l'improcedibilità o inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dalla delibera del
5.05.2016, n. 209/2016/E/COM.
In via preliminare, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, nel mercato dell'energia elettrica, la sostituzione, la verifica e la ricostruzione dei consumi sono di competenza esclusiva del distributore e non sono imputabili a che, quale società di CP_2
vendita, si limita a emettere le fatture sulla base dei dati di consumo trasmessi dal distributore territorialmente competente, nel caso di specie E-Distribuzione, soggetto preposto alle operazioni di manutenzione, di connessione dei vari utenti alla rete e di misura dell'energia elettrica prelevata o immessa.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda, nello specifico sostenendo che: a seguito di quanto accertato dal distributore, i tecnici giunti sul posto hanno riscontrato sul gruppo di misura a servizio dell'utenza dell'attrice anomalie equivalenti a una manomissione, su cui sono in corso accertamenti in sede penale, avendo il distributore inviato una apposita denuncia;
i consumi ricostruiti risultano in linea sia con i precedenti storici delle due società che si sono pagina 4 di 15 succedute nella fornitura che con quelli successivi al cambio di contatore;
la fatturazione è stata eseguita da in base ai dati di misura e alla verifica eseguita dal distributore. CP_2
Si è costituita in giudizio E-Distribuzione concludendo come in epigrafe e allegando in fatto: di avere comunicato in data 6.07.2021 a e, per conoscenza, a che, CP_2 Parte_1 all'esito della verifica n. 23441448 del 28.06.2022, effettuata sul contatore, è stata rilevata una irregolarità, relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo contraddistinto con il
POD IT001E04616701; che in quella sede è stata accertata la manomissione del misuratore elettronico ed è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 1/02/2012 e che «…la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dal 01/07/2017, tenendo conto dei limiti della prescrizione...»; che sulla base della ricostruzione dei consumi allegata alla citata corrispondenza, ha comunicato ad il ricalcolo degli stessi, per il Controparte_1 CP_2
periodo dal 1.07.2017 al 19.05.2021 per un totale di 56.728,16 kWh;
che su richiesta di delucidazioni di , , con missiva del 26.09.2022, ha spiegato che in CP_2 Controparte_1
data 19.05.2021 il personale tecnico specializzato aveva provveduto a sostituire il gruppo di misura n. matr. 00402529 associato alla fornitura intestata a e che sul verbale di Parte_1
repertazione del misuratore sostituito è scritto che «rilevata l'esigenza di una più approfondita indagine, non eseguibile sul posto per la necessità di prove e rilievi tecnici specifici. A tale scopo il sottoscritto operatore ha proceduto alla rimozione dell'apparecchio riponendolo in apposito contenitore sigillato BST0168114 per il trasporto nel luogo in cui saranno effettuati gli ulteriori controlli tecnici. Data, ora e località di effettuazione dell'esame saranno comunicate al
Cliente che vi potrà partecipare direttamente ovvero conferendone delega scritta a Sua persona di fiducia. Si fa presente che l'esame avrà luogo anche in assenza del Cliente o di Suo delegato»; che in data 9.06.2022 ha comunicato a l'invito di partecipazione Controparte_1 Parte_1
alle operazioni di verifica per il giorno 28.06.2022, presso la sua sede di Massa (MS), ribadendo al cliente che alle operazioni di accertamento poteva partecipare direttamente ovvero conferendo delega scritta a persona di fiducia e che l'esame avrebbe avuto luogo anche in caso di assenza sua o del suo delegato;
che, all'esito della verifica del 28.06.2022, che è avvenuta in assenza dell'intestatario della fornitura e del suo delegato, è stato verbalizzato che «...con l'utilizzo del contatore modello ZERA MT310 n°28468 – n°300152925 è stata eseguita la prova di errore. E' stato riscontrato che il misuratore presenta un errore negativo del 78%»; che le risultanze del calcolo reale e non stimato sono state comunicate da sia a che a Controparte_1 CP_2
, unitamente alla tabella contenente l'analitica ricostruzione dei consumi;
che in Parte_1
data 20.02.2023 a ha inoltrato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1
pagina 5 di 15 di Prato, e per conoscenza all' ai sensi dell'art. 53-bis, comma 4, d.l.vo n. Controparte_4
504/1995, la notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per i provvedimenti conseguenti.
In diritto la convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'impresa di distribuzione, in quanto estranea alla fatturazione dei consumi, che compete alla società di vendita.
Nel merito ha difeso la correttezza del proprio operato rilevando: che la campagna massiva per la sostituzione del gruppo di misura da parte del personale tecnico di fu preceduta Controparte_1
da ampia pubblicità, effettuata sia attraverso la stampa sui quotidiani locali sia con comunicazione ai clienti, con preavviso di cinque giorni, tramite affissione di un avviso scritto lungo le vie interessate dall'intervento di sostituzione, riportante la data prevista per l'intervento e la fascia oraria, generalmente non superiore alle tre ore;
che nel caso di specie, la sostituzione del contatore poteva avvenire senza la necessaria presenza del cliente perché era accessibile, in quanto posizionato all'interno di spazi comuni dell'edificio; che in ogni caso era Parte_1
stata messa in condizione di poter essere presente al momento dell'operazione di sostituzione del suo contatore e, tuttavia, ha ritenuto di non partecipare;
che parimenti l'attrice ha scelto di non presenziare alle operazioni di verifica del misuratore rimosso, pur avendo ricevuto regolare invito alla partecipazione da;
che il verbale di verifica redatto dai dipendenti Controparte_1
dell'impresa di distribuzione è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che essi dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti;
che è contraddittoria la condotta di la quale, pur affermando che l'utilizzo Parte_1 dell'utenza è stato inalterato nel corso del tempo, non si sarebbe mai resa conto del significativo calo dei consumi nell'anno 2012, quando ha avuto inizio il prelievo irregolare.
All'udienza del 3.04.2023 è stato disposto lo svolgimento della procedura conciliativa prevista dalla normativa di settore e l'udienza è stata rinviata per la verifica dell'esito.
Esperito senza risultato positivo il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'11.09.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 23.01.2024, è stata rilevata d'ufficio la questione relativa all'inapplicabilità, al caso di specie, del quinto comma dell'art. 1, legge n. 205/2017, in quanto abrogato dall'art. 1, comma 195, legge n. 160/2019, con la conseguenza che il termine di prescrizione biennale si applicherebbe anche in caso di accertata responsabilità del cliente finale in ordine alla manomissione del contatore che, in ipotesi, abbia impedito al distributore una corretta rilevazione dei consumi;
all'esito dell'udienza del 12.02.2024, fissata per consentire alle parti di dedurre sulle questioni rilevate d'ufficio, è stata disposta una c.t.u. con il seguente quesito: «Il
pagina 6 di 15 CTU, letti gli atti e i documenti di causa, con autorizzazione a richiedere a Controparte_1
informazioni e documenti sui dati di consumo e a i documenti recanti
[...] Controparte_2
le condizioni tecnico-economiche di fornitura, eventualmente ritenuti necessari per rispondere ai quesiti, determini il corrispettivo della fornitura di energia elettrica eseguita da CP_2
in favore della società attrice sulla base dei consumi ricostruiti dal distributore all'esito
[...]
della verifica del misuratore effettuata il 28/06/2022 e delle condizioni di contratto tra
[...]
e la società di vendita, per il periodo dal 19/10/2020 al 18/05/2021». Controparte_5
Esaurita la fase istruttoria con il deposito della relazione di c.t.u. in data 9.09.2024, è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni fino al 14.04.2025.
Con ordinanza emessa il 15.04.2025 sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. In via pregiudiziale dev'essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di
[...]
, in accoglimento dell'eccezione della convenuta. CP_3
Premesso che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (cfr. tra le tante, Cass., 27/03/2017, n. 7776), nel caso di specie manca, nella citazione e nei successivi scritti difensivi dell'attrice, l'allegazione della legittimazione a resistere in giudizio di
[...]
, come sopra intesa (caso in cui non è peraltro applicabile analogicamente l'art. 182 CP_3
c.p.c., che attiene all'ipotesi in cui la parte abbia omesso di fornire la prova della legitimatio ad causam, non a quella di astratta inesistenza di essa: Cass. 16/11/2020, n. 25869).
L'attrice ha infatti proposto una domanda di accertamento negativo del diritto di credito di
[...]
in relazione alla due fatture indicate nell'intimazione di pagamento del 19.10.2022, n. CP_2
4251409340 e n. 4251409341 dell'11.08.2022, domanda che si fonda sul rapporto contrattuale intercorso tra e la società di vendita. Parte_1
Non è stata allegata l'esistenza di un rapporto giuridicamente rilevante (negoziale o di altra natura) tra E-Distribuzione e né di una pretesa creditoria fatta valere dal Parte_1 distributore nei confronti dell'attrice.
La prospettazione dell'attrice, d'altra parte, rispecchia il funzionamento del mercato dell'energia elettrica, in cui l'esercizio delle attività di acquisto e rivendita dell'energia è attribuito a soggetti pagina 7 di 15 distinti da coloro che invece sono competenti per i servizi di produzione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica. Nel caso di specie, è il c.d. trader che acquista CP_2
energia dal distributore territorialmente competente, ossia (soggetto autonomo e Controparte_1 distinto dal venditore), rivendendo l'elettricità ai clienti finali, come la società attrice;
la consegna dell'energia all'utente finale avviene attraverso le reti di proprietà del distributore, deputato alla gestione e alla manutenzione delle stesse, oltre che alla misurazione dei prelievi di energia, attraverso i gruppi di misura installati presso i clienti finali, di cui è parimenti proprietario. È la società di vendita che, sulla base dei dati di consumo trasmessi dall'impresa di distribuzione, applicando le condizioni contrattuali liberamente pattuite con il cliente, emette le fatture o bollette relative al prezzo che il cliente stesso dovrà versare: il distributore è estraneo a questo rapporto negoziale.
2. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da è invece CP_2
infondata, sia se intesa in senso formale, con riferimento alla condizione dell'azione della legitimatio ad causam (legittimazione passiva in senso proprio o formale), sia se riferita alla titolarità del rapporto controverso (legittimazione passiva impropria o sostanziale).
Sotto il primo profilo, si osserva che l'attrice, come già rilevato, ha proposto un'azione di accertamento negativo del diritto di credito di scaturente dal contratto di CP_2
somministrazione di energia elettrica stipulato tra loro, correttamente citando in giudizio la società di vendita che si è affermata creditrice con l'intimazione di pagamento del 19/10/2022.
Quanto al secondo profilo, si rileva che, il fatto che il servizio di misura dei consumi di energia elettrica sia svolto in via esclusiva dal distributore territorialmente competente non esclude che l'utente finale possa eccepire eventuali errori nella rilevazione dei consumi (o, come in questo caso, nella ricostruzione dei consumi) nei confronti dell'unico soggetto con cui intrattiene un rapporto contrattuale, ossia la società di vendita, il cui diritto di credito ha tra i fatti costitutivi proprio il quantitativo di energia fornita. In altri termini, nel rapporto tra fornitore di energia e utente, quest'ultimo ha diritto di contestare la corrispondenza dei consumi fatturati e richiesti a quelli effettivi, e al contempo il primo non può difendersi semplicemente negando la propria legittimazione passiva e provando di avere emesso le fatture per consumi corrispondenti a quelli comunicati dal distributore: la società di vendita è infatti onerata in via diretta della dimostrazione della correttezza dei dati di misura messi a disposizione dal distributore e, se questi sono errati, da un lato si vedrà riconoscere la pretesa creditoria nei limiti dei consumi effettivi, dall'altro lato potrà rivalersi sull'impresa di distribuzione in relazione agli importi versati in eccesso. In questo senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità la quale pagina 8 di 15 ha rimarcato l'erroneità della tesi secondo cui la regola per cui è il somministrante a dover dimostrare il corretto funzionamento del contatore non dovrebbe operare quando egli non ha la disponibilità dello strumento di misura, che appartiene ad altri;
tesi che non tiene conto del fatto che il somministrante si avvale, anche in questo caso, della prestazione del titolare del contatore,
a cui chiede la lettura ai fini della fatturazione e «Chi vende l'energia elettrica, comprandola a sua volta da altro soggetto, riceve da costui le informazioni sui consumi, e di conseguenza ha
l'onere di pretendere dal dante causa, eventualmente con chiamata in causa, la dimostrazione che quei consumi sono correttamente calcolati». Pertanto, grava sul somministrante la prova che il contatore funzionava e tale onere sussiste anche se il contatore è di proprietà altrui, in quanto ciò non impedisce al somministrante di dare la prova richiesta, ben potendo costui richiederla al proprio dante causa, ossia a colui da cui compra l'energia da somministrare a terzi, tanto più che il cliente finale non ha alcun rapporto, giuridicamente rilevante, con il fornitore primario o con il distributore né con costui ha un rapporto di fatto qualificato che possa comportare l'obbligo di richiedere informazioni o il diritto di riceverne (cfr. Cass., n. 36521 del 10/12/2021, che richiama
Cass., n. 18195/2021; n. 19154/2018; n. 30290/ 2017; n. 12003/2017).
3. Nel merito, la domanda di accertamento negativo nei confronti di non è fondata CP_2
e dev'essere rigettata.
Non è contestata l'esistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica in forza del quale ha intimato il pagamento del prezzo, relativo all'utenza posta in Prato, via CP_2
Lazzeretto n. 168, POD IT001E04616701.
3.1. L'attrice ha eccepito che la sostituzione del misuratore abbinato alla suddetta utenza da parte
[... del distributore in data 19/05/2021 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione di recante il verbale per la repertazione del contatore sostituito) è avvenuta con CP_3
modalità non rispondenti alla normativa di settore, che impone che tale operazione possa essere attuata solo con il consenso del titolare dell'utenza, e che le sarebbe stato impedito di partecipare
[... alla verifica, in contraddittorio, del malfunzionamento del misuratore riscontrato da
. CP_3
L'eccezione è infondata.
L'art. 11 della Delibera n. 200/1999 dell'AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oggi
ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in tema di ricostruzione dei consumi di energia elettrica, al secondo paragrafo, prevede che «L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle
pagina 9 di 15 stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive»; il terzo paragrafo prosegue stabilendo che «Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente».
L'art.
2.2 della Delibera n. 200/1999 esclude dall'ambito applicativo del testo normativo i rapporti di fornitura di energia elettrica tra gli esercenti e i clienti alimentati in alta tensione,
(nonché quelli che utilizzano l'energia elettrica per fini di pubblica illuminazione), ma le disposizioni del Titolo IV, intitolato «Ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura» (artt. 9 – 11), sono richiamate dall'art. 16.1 del TIME (Testo Integrato
Misura Elettrica), che si applica a tutte le tipologie di clienti.
La previsione del consenso del cliente alla sostituzione immediata del contatore nel caso in cui non sia possibile far precedere l'intervento dalla comunicazione al cliente stesso dei risultati della verifica effettuata e della ricostruzione dei consumi, quindi dell'importo dovuto in base a tali esiti, e dalla trasmissione allo stesso della documentazione giustificativa di tale importo, ha la finalità di impedire che il contatore venga sostituito e smaltito senza che il cliente sia stato messo nella possibilità di partecipare al processo di verifica dello strumento di misura e di fare le proprie osservazioni.
Nel caso all'esame, invece, sebbene non vi sia prova che fosse stata edotta Parte_1 dell'intervento di sostituzione del misuratore, oltre che della data e della fascia oraria in cui sarebbe avvenuto – la circostanza, specificamente contestata dall'attrice, non è stata provata da
, né quest'ultima ha dedotto mezzi di prova sul punto -, è dimostrato che la stessa CP_2
società è stata formalmente invitata da a partecipare alle operazioni di verifica Controparte_1
sul contatore sostituito, ancora disponibile, previste per il giorno 28/06/2022 alle ore 8:30 presso i locali di Massa, via Bassa Tambura n. 1, con raccomandata A/R, datata 9/06/2022,
[... regolarmente ricevuta in data 14/06/2022 (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di
), in tempo utile per consentire alla destinataria di organizzarsi direttamente o CP_3
attraverso un delegato.
pagina 10 di 15 Sul punto è priva di pregio la considerazione svolta dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., secondo cui non sarebbe stata messa in condizioni di Parte_1
prendere parte alle operazioni di verifica perché la predetta raccomandata è stata inviata presso la propria sede di via Lazzeretto n. 168 a Prato (PO) e non presso la sede legale in Scafati (SA), via
Poggiomarino n. 234: l'avviso di ricevimento è infatti firmato da soggetto che si presume essere stato abilitato alla ricezione degli atti ed è onere della società garantire che i propri dipendenti curino la trasmissione degli atti alla sede amministrativa.
Peraltro l'art. 28 dell'Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS dell'Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni, recante le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale, prevede che gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato, e che l'impresa deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante;
si presume pertanto che la persona che ha preso in consegna il plico contenente la lettera di recante Controparte_1
l'invito a partecipare alla verifica del misuratore fosse stata a ciò autorizzata da e Parte_1
che il nominativo della stessa fosse stato comunicato dalla società attrice a Controparte_6
Ciò posto, è pacifico che non si è presentata il 28/06/2022 per partecipare alle Parte_1
operazioni di verifica sul contatore, rinunciando, pertanto, a quel contraddittorio la cui violazione ha infondatamente lamentato nei propri scritti difensivi.
D'altra parte, l'attrice non ha neppure contestato la conformità dei dati di consumo riportati sul verbale di repertazione del 19/05/2021 ai dati registrati dal misuratore al momento della sua asportazione dalla sede di né la conformità del verbale di verifica del 28/06/2022 Parte_1
(doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione di E-Distribuzione) alle operazioni effettivamente eseguite dagli addetti dell'impresa di distribuzione, che hanno la qualità di incaricati di pubblico servizio (Cass., pen., 19/02/2020, n. 7566).
La pronuncia della S.C. n. 21564/2022, menzionata da parte attrice nella citazione, è inconferente perché il richiamo che essa fa alla regola secondo cui la sostituzione del misuratore deve avvenire in contraddittorio con l'utente è correlato al riparto dell'onere della prova tra somministrante e somministrato, modellato sul principio consolidato secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori pagina 11 di 15 esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass.,
18/10/2023, n. 28984); in particolare, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia), mentre incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass.,
09/01/2020 n. 297).
Nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, l'utente aveva eccepito il malfunzionamento del contatore, ma l'impresa somministrante non era stata in grado di provare che il contatore funzionasse regolarmente perché tale prova era «preclusa dallo stesso comportamento della somministrante che con l'irregolare asportazione del misuratore senza contraddittorio ha impedito, alla controparte ma anche a sé stesso, di provare la regolarità o meno dei consumi», così facendo venire meno la presunzione di consumo a carico del somministrato.
Nel caso all'esame, invece, sebbene l'asportazione del contatore sia avvenuta in modo irregolare, ossia in assenza e senza il consenso di , quest'ultima è stata posta in condizioni di Parte_1
partecipare alle operazioni di verifica, le cui risultanze sono state utilizzate per effettuare la ricostruzione dei consumi che l'attrice, genericamente, contesta.
3.2. , inoltre, non ha provato né chiesto di provare quanto allegato nell'atto Parte_1
introduttivo, ossia che i consumi di energia elettrica presso la sede di via del Lazzeretto erano necessariamente di entità ridotta per il tipo di attività svolta all'interno di quei locali;
non ha mosso critiche specifiche e puntuali alla ricostruzione dei consumi operata dall'impresa di distribuzione;
non ha contestato la veridicità del grafico dei consumi prodotto da Controparte_1
(doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione), limitandosi a rilevare che il calo di consumo nell'energia elettrica riscontrabile dal 2012 potrebbe dipendere dalla variare del numero dei dipendenti presenti presso la sede di Prato, dovuto allo spostamento dei lavoratori tra le varie sedi di Prato e di Napoli, circostanza – quest'ultima – che, oltre a essere inverosimile, è indimostrata.
pagina 12 di 15 3.3. Il fatto, allegato dall'attrice, che non abbia direttamente operato la Parte_1
manomissione del misuratore che avrebbe causato la rilevazione di consumi inferiori rispetto a quelli effettivi, con una sottomisurazione del 78%, è irrilevante. In primo luogo, l'attrice non ha provato di avere diligentemente custodito lo strumento di misura, vigilando affinché terzi non lo manomettessero, essendosi limitata ad allegare il fatto che il contatore si trovava all'esterno dei locali, in un cassonetto che ospita anche altri contatori, per esempio apponendo al contenitore,
d'accordo con i titolari delle altre utenze, un lucchetto dotato di chiave. In secondo luogo, la responsabilità della manomissione, ai fini dell'accertamento del credito di è CP_2 ininfluente perché ciò che rileva è l'entità di consumi effettivi di energia elettrica, rispetto alla quale, come sopra evidenziato, non ha svolto puntuali osservazioni. Parte_1
3.4. In mancanza di eccezioni sulla corretta applicazione delle condizioni contrattuali, si deve concludere per la legittimità della quantificazione del corrispettivo operata da nelle CP_2 fatture emesse nei confronti dell'attrice.
4. L'eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata è per un verso inammissibile e per altro verso infondata.
È inammissibile laddove sembra dirigere la difesa nei confronti di Parte_1 [...]
, di cui però è stata accertata la mancanza di legittimazione passiva, affermando CP_3 testualmente che «(…) la società ha ricostruito i presunti consumi reali dal Controparte_1
01.07.2017 al 18.05.2021 tenendo conto dei limiti della prescrizione dei cinque anni e anche siffatta operazione si pone in contrasto con quanto stabilito dalla Deliberazione dell'ARERA n.
97/2018/R/COM del 22.02.2018 in tema di prescrizione delle fatture per il consumo elettrico.
Infatti il termine di prescrizione è stato ridotto da 5 a 2 anni». In altri termini, l'attrice ha formulato l'eccezione di prescrizione, che necessariamente dovrebbe riferirsi al diritto di credito di al pagamento del prezzo della fornitura di energia elettrica, lamentando invece CP_2
una illegittima modalità di ricostruzione dei consumi da parte del distributore, mescolando profili che nulla hanno a che vedere l'uno con l'altro: una cosa è la ricostruzione dei consumi da parte dell'impresa di distribuzione, effettuata a seguito dell'accertamento del malfunzionamento del contatore, altra cosa è l'estinzione, totale o parziale, del diritto di credito della società di vendita a causa del trascorrere del tempo nell'inerzia del titolare del diritto.
Nel merito l'eccezione è infondata perché l'attrice non ha allegato e provato, come sarebbe stato suo onere fare, il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto di credito da parte di , CP_2
determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non potendo il giudice accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso o ricercare autonomamente, d'ufficio, il dies
pagina 13 di 15 a quo dal quale dovrebbe decorrere il termine di prescrizione invocato, nella specie i due anni previsti dall'art. 1, comma 4, legge n. 205/2017 (Cass., 23/05/2019, n. 14135; Cass.,
18/06/2018, n. 15991). Nel caso all'esame, in cui la ricostruzione postuma dei consumi di energia a causa della sottomisurazione da parte del contatore è stata effettuata dal distributore competente solo in data 28/06/2022, del suddetto principio dev'essere fatta rigorosa applicazione ai fini dell'accertamento del momento in cui si è trovata nella possibilità giuridica CP_2
di far valere il diritto.
È quindi superfluo esaminare le risultanze della c.t.u., che era relativa alla determinazione dei consumi e del corrispettivo dovuto in relazione a un periodo più limitato rispetto a quello fatturato.
5. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico dell'attrice, che è tenuta a rifonderle a entrambe le convenute.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m.
n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
2) rigetta la domanda, proposta dall'attrice, di accertamento negativo del diritto di credito di
[...]
nei confronti di CP_2 Parte_1
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_2 che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
4) condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
5) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
Parte_1
pagina 14 di 15 Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 11/06/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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