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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2404 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 2572 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
CASTROGIOVANNI VINCENZA ROMINA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, , sopra Parte_1
generalizzato ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del
25.11.2023 con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il
19.05.2023, non ravvisandone i presupposti per la concessione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, con conseguente diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in riserva e viene così decisa.
4. Ed invero, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso i seguenti periodi del comma 1.1. “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n.
20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame la novella è applicabile dato che l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata il 19/05/2023.
Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n.
28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»
(Cass. 28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale: invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale ha avviato nel territorio italiano un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente, con la produzione documentale offerta, ha dimostrato di avere maturato competenze linguistiche della lingua italiana, di avere svolto attività lavorativa nel settore agricolo a far data dal 2021 sino alla recente attualità, con contratti di lavoro a tempo determinato, che sono stati prorogati di anno in anno, con la società cooperativa agricola San Giorgio di Licata: a tal fine il ricorrente ha depositato le comunicazioni unilav e le buste paga inerenti tale rapporto lavorativo, nonché i CU rilasciati dal datore lavoro.
Il ricorrente, inoltre, ha comprovato di detenere un appartamento in locazione nello stesso comune, Licata, della ditta datrice di lavoro, come si evince dal contratto di locazione, regolarmente registrato, prodotto.
A ciò va aggiunto che il ricorrente si trova in Italia dal 2020 e quindi manca dal proprio
Paese di origine da tempo significativo, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 28/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 2572 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
CASTROGIOVANNI VINCENZA ROMINA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
; Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, , sopra Parte_1
generalizzato ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del
25.11.2023 con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il
19.05.2023, non ravvisandone i presupposti per la concessione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, con conseguente diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in riserva e viene così decisa.
4. Ed invero, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso i seguenti periodi del comma 1.1. “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n.
20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Nel caso in esame la novella è applicabile dato che l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata il 19/05/2023.
Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n.
28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»
(Cass. 28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale: invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale ha avviato nel territorio italiano un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente, con la produzione documentale offerta, ha dimostrato di avere maturato competenze linguistiche della lingua italiana, di avere svolto attività lavorativa nel settore agricolo a far data dal 2021 sino alla recente attualità, con contratti di lavoro a tempo determinato, che sono stati prorogati di anno in anno, con la società cooperativa agricola San Giorgio di Licata: a tal fine il ricorrente ha depositato le comunicazioni unilav e le buste paga inerenti tale rapporto lavorativo, nonché i CU rilasciati dal datore lavoro.
Il ricorrente, inoltre, ha comprovato di detenere un appartamento in locazione nello stesso comune, Licata, della ditta datrice di lavoro, come si evince dal contratto di locazione, regolarmente registrato, prodotto.
A ciò va aggiunto che il ricorrente si trova in Italia dal 2020 e quindi manca dal proprio
Paese di origine da tempo significativo, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 28/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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