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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2024, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1007/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via F. Di Parte_1
Paola, n. 16, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato C.F._1 in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Romolo Frasso e Vincenzo Fiorillo ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
appellanti
E
1. “ , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_1
in persona del procuratore speciale, ing. quale mandataria P.IVA_1 Controparte_2 della , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del P.IVA_2
notaio da Milano del 7 giugno 2023, rep. n. 61116 – racc. n. 21800, dall'avv. Persona_1
Giacinto Di Donato, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Barberini, n.
86, presso la “Laisa s.t.a.p.a.”; appellata
2. , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Parte_2
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3
appellata contumace
1 NONCHE'
“ , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_1
in persona del procuratore speciale, ing. quale mandataria P.IVA_1 Controparte_2 della , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_4
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per atto del notaio P.IVA_4 [...]
da Milano del 7 maggio 2024, rep. n. 13115 – racc. n. 10372, dall'avv. Giacinto Per_2
Di Donato, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Barberini, n. 86, presso la “Laisa s.t.a.p.a.” interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3515/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – FIDEIUSSIONE BANCARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della sentenza di primo grado: a) in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve in relazione ad eventuali debiti della società essendo la banca Controparte_5
e per essa anche il cessionario del credito, … decaduta ex art. 1956 c.c. dalla Parte_2
possibilità di pretendere alcunché dalla esponente con riferimento ai debiti della società garantita b) in accoglimento del secondo motivo di appello, Controparte_5
accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve in relazione ad eventuali debiti della società essendo la banca e per essa anche il cessionario Controparte_5 Parte_2
del credito, .. decaduta ex art. 1957 c.c. dalla possibilità di pretendere alcunché dalla esponente con riferimento ai debiti della società garantita c) Controparte_5
condannare la convenuta a pagare le spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore dei difensori che le hanno anticipate;
d) condannare la convenuta a pagare le spese della CTU, rimborsando agli esponenti quanto da essi versato al riguardo”; per la convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per violazione Parte_1
degli artt. 342 e 350 bis c.p.c. ovvero per non avere ragionevole probabilità di essere accolto, stante la correttezza e non censurabilità della sentenza impugnata;
- nel merito: respingere e rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza n. 3515/2023 del Tribunale di Salerno nell'ambito del processo RG n.
8131/2014, nonché le domande ivi proposte, anche in via istruttoria, in quanto infondate
2 per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per l'interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c. (come da atto di intervento) – “interviene nell'intestato giudizio, in forza del contratto di cessione sopra menzionato, … richiamando, confermando e facendo proprie le istante, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente e per essa dalla rappresentante, da intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3515/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da e con atto di citazione notificato Controparte_5 Parte_1 all' l'8 agosto 2014, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta Parte_2 dal e dalla per sentir dichiarare, in via principale, la nullità della CP_5 Pt_1
fideiussione prestata il 18 giugno 2009 per le obbligazioni assunte dalla
[...]
nei confronti dell' , in ragione delle invalidità dei contratti CP_5 Parte_2
di conto corrente e di finanziamento da cui erano derivate, in via subordinata, l'inesistenza di qualsiasi esposizione debitoria a carico di tale società e, di riflesso, di essi attori e, in via ulteriormente gradata, la decadenza del convenuto istituto bancario dal diritto di avvalersi della loro garanzia personale, ai sensi degli artt. 1956, comma 1, e 1957, comma
1, cod. civ.; 2) condannava il e la alla refusione delle spese processuali CP_5 Pt_1 sostenute dall' ; 3) poneva definitivamente a carico del e della Parte_2 CP_5 le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione notificato Pt_1
il 29 settembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 1956 cod. civ. e 115 c.p.c., giacché, sebbene gli attori avessero dedotto la decadenza dall' dal diritto di avvalersi della fideiussione del Parte_2
18 giugno 2009, per aver erogato credito alla “ senza la loro Controparte_5
autorizzazione e nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice rispetto al momento della concessione della garanzia, e l'istituto bancario non avesse negato tale circostanza, aveva ritenuto inapplicabile il principio di non contestazione e priva di supporto probatorio la loro domanda;
né il Tribunale di
Salerno poteva ravvisare nella clausola con la quale i garanti avevano assunto l'obbligo di tenersi informati sulle condizioni patrimoniali della società debitrice una valida deroga all'art. 1956 cod. civ., con la conseguente esclusione della loro preventiva autorizzazione ai fini dell'erogazione del credito alla , giacché, avendo l'attrice Controparte_5
3 prestato la fideiussione come consumatrice, tale pattuizione era nulla per vessatorietà; 2) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, gli attori avevano dedotto e comprovato la decadenza dell' dal diritto di escutere la fideiussione per Parte_2
l'infruttuoso decorso del termine stabilito dall'art. 1957 cod. civ.; la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. era nulla per vessatorietà nei confronti della consumatrice;
in ogni caso, anche a voler ritenere valida tale clausola, l' era comunque Parte_2
decaduta dalla facoltà di avvalersi della fideiussione, per non aver intrapreso azioni di recupero del credito nei confronti della neanche nel più ampio Controparte_5
termine di trentasei mesi dalla scadenza delle sue obbligazioni.
Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 20 dicembre 2023, la P_
, intervenuta nel primo grado del giudizio quale mandataria dell' “ ,
[...] CP_3 cessionaria del credito vantato dall' , ai sensi dell'art. 111, comma 3, Parte_2
c.p.c., eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Con atto depositato il 10 giugno 2024, la interveniva in sede di Controparte_1
gravame, sempre a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale mandataria della
[...]
”, cessionaria del credito facente capo all' , richiamando le difese CP_4 CP_3
e le conclusioni già articolate nella qualità di mandataria della società cedente.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, l' restava Parte_2
contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 26 settembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 30 settembre/3 ottobre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla , Controparte_1 quale mandataria della , in ordine all'inammissibilità del gravame per CP_3 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come
4 mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitiva, diretta ad impugnare la Pt_1
sentenza di primo grado limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda di decadenza dell' dal diritto di avvalersi della Parte_2
fideiussione prestata il 18 giugno 2009, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale statuizione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta sostanzialmente conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale la lamenta la Pt_1 violazione degli artt. 1956 cod. civ. e 115 c.p.c., occorre preliminarmente osservare che l'onere di contestazione dei fatti costitutivi del diritto si coordina con la loro allegazione,
e, dipendendo l'identificazione del thema decidendum in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, le parti sono tenute a contribuire alla sua definizione in maniera analoga, sicché, a fronte di una generica deduzione dell'attore, la difesa del convenuto non può che essere altrettanto generica e, come tale, idonea a far permanere inalterati gli avversi oneri probatori (cfr. Cass. 19 ottobre 2016, n. 21075; Cass. ord. 19 aprile 2024, n. 10629).
Pertanto, l'onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro e specifico, sui fatti posti a fondamento della domanda deve essere commisurato a quello di allegazione che incombe sull'attore, con la conseguenza che, in mancanza di una puntuale deduzione dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, è dispensato dal compiere una contestazione circostanziata (cfr.
Cass. 6 ottobre 2015, n. 19896; Cass. ord. 26 novembre 2020, n. 26908).
In definitiva, l'operatività del principio di non contestazione, con la conseguente relevatio ab onere probandi, richiede che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione
(cfr. Cass. 17 febbraio 2016, n. 3023; Cass. 29 settembre 2020, n. 20525).
Nella fattispecie de qua agitur, la nell'atto introduttivo del giudizio, si limitava Pt_1 ad asserire, “in via ulteriormente gradata”, che “la banca convenuta sarebbe comunque
5 decaduta dalla possibilità di fare valere nei confronti degli attori i suoi eventuali crediti vantati nei confronti della … perché ha concesso credito alla Controparte_5
società garantita senza autorizzazione dei garanti, pur sapendo che le condizioni patrimoniali della garantita erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” e, dunque, a riprodurre soltanto il dettato dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., senza enunciare in maniera circostanziata il fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del diritto dell' di avvalersi della Parte_2
fideiussione rilasciata il 18 giugno 2009, per non aver indicato, neanche sommariamente, quali sarebbero stati gli indici sintomatici rivelatori della sopravvenuta incapacità solutoria della società debitrice rispetto al momento della concessione della garanzia e da quali fonti l'istituto bancario avrebbe tratto la consapevolezza del deterioramento del suo stato economico e finanziario, con la conseguenza che, a fronte delle argomentazioni difensive con le quali la parte convenuta negava la sussistenza della fattispecie prevista dalla richiamata disposizione normativa, non trovava alcuna applicazione il principio di non contestazione, restando inalterato, a carico dell'attrice, l'onere di dimostrare il fondamento della causa petendi e del petitum dell'azione.
Ed invero, l' , con la comparsa di costituzione e risposta, prendeva Parte_2
espressa posizione sulla domanda diretta a far valere la sua decadenza dalla facoltà di escutere la fideiussione del 18 giugno 2009, atteso che, dopo aver affermato che “con
l'introduzione della L. 17.2.1992 n. 154 art. 10 che fissava per le obbligazioni di garanzia la determinazione dell'importo massimo garantito, è stata esclusa l'applicabilità dell'art.
1956 a tali contratti”, invocava il principio secondo cui “l'art. 1956 c.c. … non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito”, per poi evidenziare che, “anche tanto non voler ritenere, ed in ogni caso, la previsione normativa richiamata è stata relata al principio della buona fede della cui violazione in giudizio non vi è traccia di prova, neppure tratteggiata”, con la conseguente conclusione che “l'eccezione è … priva di pregio”, in tal modo contestando i generici fatti costitutivi dedotti dalla e, in particolare, la Pt_1
sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dell'intervenuta diminuzione
6 della solvibilità della rispetto al momento del rilascio della Controparte_5
garanzia personale da parte dell'attrice.
Ne deriva che la non avendo specificamente allegato i fatti costitutivi della Pt_1
domanda di liberazione dalla fideiussione, né avendoli in alcun modo precisati con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nella quale riproponeva le doglianze relative ai presunti vizi di nullità dei contratti di conto corrente (n. 3279952, poi n. 000400633909, del 29 settembre 1995, n. 400043653 del 17 marzo 2008, n. 500077741 del 4 agosto 2011, n. 500077731 del 31 dicembre 2008 e n. 500090333 del 30 luglio 2010)
e di finanziamento (n. 055-000-1525847-921 di euro 257.500,00 del 7 agosto 2007, n.
055-000-4079111-000 di euro 150.000,00 dell'1 luglio 2009, n. 055-000-4265236-000 di euro 50.000,00 del 14 novembre 2012, n. 055-000-3891788-000 di euro 125.000,00 del 5 agosto 2011, n. 055-000-4097340-000 di euro 75.000,00 del 22 luglio 2010), ed avendo l' contestato l'applicabilità dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., aveva Parte_2
l'onere, rimasto inadempiuto, di comprovare l'esistenza della fattispecie ivi prevista, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., e, dunque, che, successivamente alla concessione della garanzia del 18 giugno 2009, l'istituto bancario, senza la sua autorizzazione, aveva erogato ulteriore credito alla pur nella Controparte_5
consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente (cfr., ex plurimis, Cass. 22 maggio 2003, n. 8040; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685).
In definitiva, la non avendo dedotto in maniera analitica i fatti estintivi del diritto Pt_1 dell' di azionare la fideiussione del 18 giugno 2009 ed avendo l'istituto Parte_2
di credito contrastato i suoi assunti difensivi, non poteva ritenersi esonerata dal dimostrare la fondatezza della domanda di liberazione dalla prestata garanzia mediante l'articolazione di mezzi istruttori e la produzione di documenti e, quindi, riversare sulla controparte l'onere di comprovare l'inesistenza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, a tal fine previsti dall'art. 1956, comma 1, cod. civ..
Non avendo la dimostrato il sopravvenuto deterioramento delle condizioni Pt_1
economiche della rispetto all'epoca del rilascio della garanzia e Controparte_5 la conoscenza di tale deterioramento da parte dell' al momento della Parte_2
concessione delle ulteriori linee di credito, la doglianza relativa alla presunta vessatorietà della clausola con la quale gli attori si erano obbligati a tenersi informati sulla situazione patrimoniale della società debitrice, esonerando, di fatto, l'istituto bancario dal richiedere
7 loro l'autorizzazione contemplata dall'art. 1956, comma 1, cod. civ., è priva di qualsiasi rilevanza ai fini decisionali, giacché proprio la mancanza della prova dei predetti presupposti esclude in radice l'applicazione di tale disposizione normativa e, dunque, la possibilità di invocare la liberazione dalla fideiussione prestata il 18 giugno 2009.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale viene eccepita la violazione dell'art. 1957, comma 1, cod. civ..
Ed invero, la nell'art. 5 dell'atto di fideiussione sottoscritto il 18 giugno 2009, Pt_1 riconosceva espressamente che “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, in tal modo accordando all' la facoltà di escutere la entro un lasso Parte_2 Controparte_5
temporale più ampio di quello stabilito dalla disposizione normativa in oggetto, sicché, per ciò stesso, non può lamentare che l'istituto bancario non ha dimostrato di aver intrapreso azioni giudiziarie nei confronti della società debitrice nei sei mesi dal 18 novembre 2013, data dalla missiva con la quale comunicava a quest'ultima il recesso dai contratti di conto corrente n. 500077731, n. 500077741 e n. 400633909 nonché la risoluzione del contratto di finanziamento n. 4265236 e le intimava il pagamento della complessiva somma di euro 166.320,23, oltre interessi e spese.
Né la può sostenere che la clausola contenuta nell'art. 5 dell'atto di fideiussione Pt_1
del 18 giugno 2009 era vessatoria e, quindi, affetta da nullità in ragione della sua qualità di consumatrice, giacché, oltre a non aver allegato tale status soggettivo né con l'atto introduttivo del giudizio, né con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., avendolo lapidariamente accennato, per la prima volta, soltanto con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 ottobre 2021, in ogni caso, non ne ha dimostrato in alcun modo la sussistenza, come, invece, avrebbe dovuto per prospettare l'invalidità della disposizione negoziale derogativa del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ..
Risulta oltremodo evidente, infatti, che la nel denunciare la nullità della clausola Pt_1 di cui all'art. 5 dell'atto di fideiussione per vessatorietà, a norma dell'art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. n. 206/2005, aveva l'onere di fornire la prova dell'elemento costitutivo dell'asserita qualità di consumatrice, vale a dire di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale della
, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al Controparte_5
8 suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali (cfr., in motivazione, Cass. ord. 16 luglio 2024, n. 19573).
Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla deve escludersi che sulla sua Pt_1
qualifica di consumatrice si sia formato il giudicato interno, con la conseguenziale intangibilità della statuizione con la quale il giudice di primo grado l'ha definita tale, per non avere la , nella qualità di mandataria dell' , proposto Controparte_1 CP_3
appello incidentale al riguardo.
In realtà, il giudice primo grado, pur avendo premesso che, “nulla desumendosi circa la sua qualifica dal tenore delle pattuizioni né dalla documentazione depositata, occorre ritenere che” la “abbia agito nella qualità di consumatore”, ha “ciò non di Pt_1 meno”, sostenuto che “non può dirsi violata la disciplina consumeristica … nei confronti di quest'ultima”, atteso che “nessuna censura di legittimità può essere mossa alla fideiussione sottoscritta in data 18.6.2009”, in tal modo rigettando la domanda di nullità delle sue clausole, a prescindere dalla sussistenza di quello status soggettivo.
Avverso tale capo della sentenza era la quale parte soccombente, a dover Pt_1 proporre appello, come di fatto avvenuto, e non la , nella qualità di Controparte_1 mandataria dell' , non avendo la cessionaria del credito controverso alcun CP_3
interesse giuridicamente rilevante ad impugnare la pronuncia con la quale il Tribunale di
Salerno aveva ritenuto le clausole della fideiussione prestata dall'attrice immune da vizi invalidanti e, di conseguenza, respinto la domanda diretta ad paralizzare il diritto della convenuta di escuterla nei suoi confronti.
Nessun rilievo in senso contrario assume la circostanza che il giudice di prime cure, pur avendo rigettato la domanda di nullità della fideiussione e, in particolare, della clausola derogativa dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., abbia reputato la consumatrice, Pt_1
atteso che, per confutare tale qualificazione giuridica, peraltro risultata del tutto irrilevante ai fini decisionali, la , quale parte integralmente vittoriosa, non era CP_3
legittimata a proporre appello incidentale, per non aver subito alcun nocumento da rimuovere in sede di gravame, potendo limitarsi a riproporre, come, di fatto, ha riproposto, le argomentazioni difensive articolate in primo grado per contestare la qualità soggettiva dedotta dalla controparte e rendere inapplicabile le disposizioni del d.lgs. n. 206/2005.
Del resto, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto
9 proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento (cfr., ex plurimis, Cass. 7 maggio
2009, n. 10486; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).
Ne deriva che la parte integralmente vittoriosa è priva di interesse ad impugnare le mere enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza, ad eccezione delle ipotesi in cui dalla stesse possa dedursi una statuizione implicita suscettibile di passare in giudicato, giacché presupposto necessario della decisione, e dalla quale possa derivare un concreto pregiudizio (cfr., ex ceteris, Cass. 10 novembre 2008, n. 26921; Cass. 9 ottobre 2012, n.
17193; Cass. ord. 15 gennaio 2018, n. 722).
Per capo della sentenza suscettibile di passare in giudicato per difetto di impugnazione, infatti, deve intendersi soltanto quello configurante un'autonoma e concreta statuizione, con la conseguenza che una semplice osservazione o argomentazione ivi espressa non può acquisire l'incontrovertibilità del decisum, né determinare, ove contraria alla tesi della parte vittoriosa, una sua parziale soccombenza, potendo quest'ultima provocarne il riesame in sede di gravame mediante la riproposizione delle originarie difese, senza essere tenuta a spiegare l'appello incidentale.
Pertanto, non costituendo l'assunto del giudice di prime cure secondo cui la Pt_1
aveva agito come consumatrice un presupposto logico-giuridico della sentenza di primo grado e, dunque, una pronuncia idonea a divenire irretrattabile in danno della società cessionaria del credito, l' non era legittimata a contestare tale CP_3
argomentazione mediante la proposizione di un appello incidentale.
Ed infatti, un'impugnazione incidentale è concepibile solo quando ricorra un'ipotesi di soccombenza, sicché la parte vittoriosa, qualora chieda al giudice di grado superiore, fermo restando il dispositivo della sentenza gravata, di fornire una soluzione della controversia giuridicamente più corretta, non deve, né può proporre impugnazione incidentale, ma deve e può soltanto, in caso di appello, sollevare la stessa questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, dinnanzi alla Corte di Cassazione, sollecitare l'esercizio del potere di disporre la correzione della motivazione, a norma dell'art 384 c.p.c..
In tali ipotesi, invero, l'impugnazione incidentale è inammissibile per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., avendo una sua ratio essendi soltanto quando possa provocare la riforma della sentenza, se si tratta di appello, o il suo annullamento, se si tratta di ricorso per cassazione (cfr., ex ceteris, Cass. 14 ottobre 1969, n. 3308; Cass. 27 aprile 1973, n.
1149; Cass. 30 luglio 2015, n. 16171).
Privo di fondamento, infine, è l'assunto difensivo della secondo cui, anche a Pt_1 voler ritenere valida la clausola dell'art. 5 della fideiussione, l' “ sarebbe Parte_2
10 comunque decaduta dal diritto di escutere la garanzia nel corso del giudizio, per non aver dimostrato l'esercizio delle azioni di recupero del credito nei confronti della
[...]
nei trentasei mesi dalla scadenza delle obbligazioni. CP_5
Ed invero, ad onta di quanto asserito dalla l'infruttuoso decorso del termine Pt_1 previsto dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. o di quello concordato dalle parti in deroga a tale disposizione normativa non rientra nel novero delle condizioni dell'azione di cognizione (tali essendo soltanto l'interesse ad agire, la legittimazione ad agire e la possibilità giuridica, intesa come esistenza di una norma che contempli il diritto fatto valere), ma integra un presupposto costitutivo della domanda proposta dal garante per far valere l'estinzione della fideiussione e, dunque, deve sussistere ed essere dedotto al momento dell'introduzione del giudizio e non successivamente, non potendo, del resto, il creditore, al fine di paralizzarne l'accoglimento, eccepire e comprovare di aver introdotto azioni di recupero nei confronti del debitore dopo il maturarsi delle preclusioni stabilite dal codice di rito per la cristallizzazione del thema decidendum et probandum.
La avendo con l'atto introduttivo del giudizio infondatamente dedotto Pt_1
l'intervenuta decadenza dell' dalla facoltà di azionare la fideiussione Parte_2 nei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni della , in ragione Controparte_5 della legittimità della clausola derogativa dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., non poteva eccepire soltanto con la prima memoria conclusionale di replica, depositata il 20 giugno
2022, mutando il fatto costitutivo della domanda sotto il profilo temporale, che quella garanzia si sarebbe estinta nel corso del processo, per non aver l'istituto bancario dimostrato di averla azionata nei trentasei mesi dal momento dell'esigibilità del credito.
D'altra parte, l' , essendo legittimata a promuovere azioni di Parte_2 adempimento nei confronti della fino al 18 novembre 2016, id Controparte_5
est nei trentasei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni, risalente al 18 novembre
2013, data della missiva di comunicazione della revoca degli affidamenti e della risoluzione del contratto di finanziamento n. 4265236, non avrebbe potuto comprovare di avere assolto tale onere, giacché il termine previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. spirava il 30 marzo 2016 e, dunque, ben prima di quello entro cui aveva la facoltà di escutere la società debitrice o gli stessi garanti per evitare l'estinzione della fideiussione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Pt_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in ragione dell'entità del credito per il
11 quale venne prestata la contestata fideiussione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ , nella qualità di mandataria, dapprima, dell' Controparte_1 CP_3
e, di seguito, della , in complessivi euro 11.000,00 per
[...] Controparte_4
compenso, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3515/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1
citazione notificato il 29 settembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , nella Parte_1 Controparte_1 qualità di mandataria, dapprima, dell' e, di seguito, della “ CP_3 CP_4
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi
[...]
euro 11.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro
2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
12
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1007/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via F. Di Parte_1
Paola, n. 16, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato C.F._1 in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Romolo Frasso e Vincenzo Fiorillo ed elettivamente domiciliata presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata;
appellanti
E
1. “ , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_1
in persona del procuratore speciale, ing. quale mandataria P.IVA_1 Controparte_2 della , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. CP_3
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto del P.IVA_2
notaio da Milano del 7 giugno 2023, rep. n. 61116 – racc. n. 21800, dall'avv. Persona_1
Giacinto Di Donato, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Barberini, n.
86, presso la “Laisa s.t.a.p.a.”; appellata
2. , con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n. 3, Tower A, Parte_2
cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_3
appellata contumace
1 NONCHE'
“ , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_1
in persona del procuratore speciale, ing. quale mandataria P.IVA_1 Controparte_2 della , con sede legale in Milano, alla via Soperga, n. 9, cod. fisc. Controparte_4
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per atto del notaio P.IVA_4 [...]
da Milano del 7 maggio 2024, rep. n. 13115 – racc. n. 10372, dall'avv. Giacinto Per_2
Di Donato, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Barberini, n. 86, presso la “Laisa s.t.a.p.a.” interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c.
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3515/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – FIDEIUSSIONE BANCARIA;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della sentenza di primo grado: a) in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve in relazione ad eventuali debiti della società essendo la banca Controparte_5
e per essa anche il cessionario del credito, … decaduta ex art. 1956 c.c. dalla Parte_2
possibilità di pretendere alcunché dalla esponente con riferimento ai debiti della società garantita b) in accoglimento del secondo motivo di appello, Controparte_5
accertare e dichiarare che l'appellante nulla deve in relazione ad eventuali debiti della società essendo la banca e per essa anche il cessionario Controparte_5 Parte_2
del credito, .. decaduta ex art. 1957 c.c. dalla possibilità di pretendere alcunché dalla esponente con riferimento ai debiti della società garantita c) Controparte_5
condannare la convenuta a pagare le spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore dei difensori che le hanno anticipate;
d) condannare la convenuta a pagare le spese della CTU, rimborsando agli esponenti quanto da essi versato al riguardo”; per la convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta) – “- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra per violazione Parte_1
degli artt. 342 e 350 bis c.p.c. ovvero per non avere ragionevole probabilità di essere accolto, stante la correttezza e non censurabilità della sentenza impugnata;
- nel merito: respingere e rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso la sentenza n. 3515/2023 del Tribunale di Salerno nell'ambito del processo RG n.
8131/2014, nonché le domande ivi proposte, anche in via istruttoria, in quanto infondate
2 per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”; per l'interveniente ex art. 111, comma 3, c.p.c. (come da atto di intervento) – “interviene nell'intestato giudizio, in forza del contratto di cessione sopra menzionato, … richiamando, confermando e facendo proprie le istante, le richieste, le difese, le eccezioni, le deduzioni tutte già avanzate dalla cedente e per essa dalla rappresentante, da intendersi integralmente richiamate e trascritte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3515/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da e con atto di citazione notificato Controparte_5 Parte_1 all' l'8 agosto 2014, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta Parte_2 dal e dalla per sentir dichiarare, in via principale, la nullità della CP_5 Pt_1
fideiussione prestata il 18 giugno 2009 per le obbligazioni assunte dalla
[...]
nei confronti dell' , in ragione delle invalidità dei contratti CP_5 Parte_2
di conto corrente e di finanziamento da cui erano derivate, in via subordinata, l'inesistenza di qualsiasi esposizione debitoria a carico di tale società e, di riflesso, di essi attori e, in via ulteriormente gradata, la decadenza del convenuto istituto bancario dal diritto di avvalersi della loro garanzia personale, ai sensi degli artt. 1956, comma 1, e 1957, comma
1, cod. civ.; 2) condannava il e la alla refusione delle spese processuali CP_5 Pt_1 sostenute dall' ; 3) poneva definitivamente a carico del e della Parte_2 CP_5 le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione notificato Pt_1
il 29 settembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado aveva violato gli artt. 1956 cod. civ. e 115 c.p.c., giacché, sebbene gli attori avessero dedotto la decadenza dall' dal diritto di avvalersi della fideiussione del Parte_2
18 giugno 2009, per aver erogato credito alla “ senza la loro Controparte_5
autorizzazione e nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice rispetto al momento della concessione della garanzia, e l'istituto bancario non avesse negato tale circostanza, aveva ritenuto inapplicabile il principio di non contestazione e priva di supporto probatorio la loro domanda;
né il Tribunale di
Salerno poteva ravvisare nella clausola con la quale i garanti avevano assunto l'obbligo di tenersi informati sulle condizioni patrimoniali della società debitrice una valida deroga all'art. 1956 cod. civ., con la conseguente esclusione della loro preventiva autorizzazione ai fini dell'erogazione del credito alla , giacché, avendo l'attrice Controparte_5
3 prestato la fideiussione come consumatrice, tale pattuizione era nulla per vessatorietà; 2) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, gli attori avevano dedotto e comprovato la decadenza dell' dal diritto di escutere la fideiussione per Parte_2
l'infruttuoso decorso del termine stabilito dall'art. 1957 cod. civ.; la clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ. era nulla per vessatorietà nei confronti della consumatrice;
in ogni caso, anche a voler ritenere valida tale clausola, l' era comunque Parte_2
decaduta dalla facoltà di avvalersi della fideiussione, per non aver intrapreso azioni di recupero del credito nei confronti della neanche nel più ampio Controparte_5
termine di trentasei mesi dalla scadenza delle sue obbligazioni.
Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 20 dicembre 2023, la P_
, intervenuta nel primo grado del giudizio quale mandataria dell' “ ,
[...] CP_3 cessionaria del credito vantato dall' , ai sensi dell'art. 111, comma 3, Parte_2
c.p.c., eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
Con atto depositato il 10 giugno 2024, la interveniva in sede di Controparte_1
gravame, sempre a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., quale mandataria della
[...]
”, cessionaria del credito facente capo all' , richiamando le difese CP_4 CP_3
e le conclusioni già articolate nella qualità di mandataria della società cedente.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, l' restava Parte_2
contumace, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 26 settembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 30 settembre/3 ottobre 2024, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla , Controparte_1 quale mandataria della , in ordine all'inammissibilità del gravame per CP_3 violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ed invero, tale disposizione normativa va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come
4 mezzo di gravame a critica libera, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitiva, diretta ad impugnare la Pt_1
sentenza di primo grado limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda di decadenza dell' dal diritto di avvalersi della Parte_2
fideiussione prestata il 18 giugno 2009, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale statuizione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta sostanzialmente conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, in ordine al primo motivo di gravame, con il quale la lamenta la Pt_1 violazione degli artt. 1956 cod. civ. e 115 c.p.c., occorre preliminarmente osservare che l'onere di contestazione dei fatti costitutivi del diritto si coordina con la loro allegazione,
e, dipendendo l'identificazione del thema decidendum in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, le parti sono tenute a contribuire alla sua definizione in maniera analoga, sicché, a fronte di una generica deduzione dell'attore, la difesa del convenuto non può che essere altrettanto generica e, come tale, idonea a far permanere inalterati gli avversi oneri probatori (cfr. Cass. 19 ottobre 2016, n. 21075; Cass. ord. 19 aprile 2024, n. 10629).
Pertanto, l'onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro e specifico, sui fatti posti a fondamento della domanda deve essere commisurato a quello di allegazione che incombe sull'attore, con la conseguenza che, in mancanza di una puntuale deduzione dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, è dispensato dal compiere una contestazione circostanziata (cfr.
Cass. 6 ottobre 2015, n. 19896; Cass. ord. 26 novembre 2020, n. 26908).
In definitiva, l'operatività del principio di non contestazione, con la conseguente relevatio ab onere probandi, richiede che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione
(cfr. Cass. 17 febbraio 2016, n. 3023; Cass. 29 settembre 2020, n. 20525).
Nella fattispecie de qua agitur, la nell'atto introduttivo del giudizio, si limitava Pt_1 ad asserire, “in via ulteriormente gradata”, che “la banca convenuta sarebbe comunque
5 decaduta dalla possibilità di fare valere nei confronti degli attori i suoi eventuali crediti vantati nei confronti della … perché ha concesso credito alla Controparte_5
società garantita senza autorizzazione dei garanti, pur sapendo che le condizioni patrimoniali della garantita erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” e, dunque, a riprodurre soltanto il dettato dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., senza enunciare in maniera circostanziata il fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del diritto dell' di avvalersi della Parte_2
fideiussione rilasciata il 18 giugno 2009, per non aver indicato, neanche sommariamente, quali sarebbero stati gli indici sintomatici rivelatori della sopravvenuta incapacità solutoria della società debitrice rispetto al momento della concessione della garanzia e da quali fonti l'istituto bancario avrebbe tratto la consapevolezza del deterioramento del suo stato economico e finanziario, con la conseguenza che, a fronte delle argomentazioni difensive con le quali la parte convenuta negava la sussistenza della fattispecie prevista dalla richiamata disposizione normativa, non trovava alcuna applicazione il principio di non contestazione, restando inalterato, a carico dell'attrice, l'onere di dimostrare il fondamento della causa petendi e del petitum dell'azione.
Ed invero, l' , con la comparsa di costituzione e risposta, prendeva Parte_2
espressa posizione sulla domanda diretta a far valere la sua decadenza dalla facoltà di escutere la fideiussione del 18 giugno 2009, atteso che, dopo aver affermato che “con
l'introduzione della L. 17.2.1992 n. 154 art. 10 che fissava per le obbligazioni di garanzia la determinazione dell'importo massimo garantito, è stata esclusa l'applicabilità dell'art.
1956 a tali contratti”, invocava il principio secondo cui “l'art. 1956 c.c. … non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito”, per poi evidenziare che, “anche tanto non voler ritenere, ed in ogni caso, la previsione normativa richiamata è stata relata al principio della buona fede della cui violazione in giudizio non vi è traccia di prova, neppure tratteggiata”, con la conseguente conclusione che “l'eccezione è … priva di pregio”, in tal modo contestando i generici fatti costitutivi dedotti dalla e, in particolare, la Pt_1
sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dell'intervenuta diminuzione
6 della solvibilità della rispetto al momento del rilascio della Controparte_5
garanzia personale da parte dell'attrice.
Ne deriva che la non avendo specificamente allegato i fatti costitutivi della Pt_1
domanda di liberazione dalla fideiussione, né avendoli in alcun modo precisati con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nella quale riproponeva le doglianze relative ai presunti vizi di nullità dei contratti di conto corrente (n. 3279952, poi n. 000400633909, del 29 settembre 1995, n. 400043653 del 17 marzo 2008, n. 500077741 del 4 agosto 2011, n. 500077731 del 31 dicembre 2008 e n. 500090333 del 30 luglio 2010)
e di finanziamento (n. 055-000-1525847-921 di euro 257.500,00 del 7 agosto 2007, n.
055-000-4079111-000 di euro 150.000,00 dell'1 luglio 2009, n. 055-000-4265236-000 di euro 50.000,00 del 14 novembre 2012, n. 055-000-3891788-000 di euro 125.000,00 del 5 agosto 2011, n. 055-000-4097340-000 di euro 75.000,00 del 22 luglio 2010), ed avendo l' contestato l'applicabilità dell'art. 1956, comma 1, cod. civ., aveva Parte_2
l'onere, rimasto inadempiuto, di comprovare l'esistenza della fattispecie ivi prevista, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., e, dunque, che, successivamente alla concessione della garanzia del 18 giugno 2009, l'istituto bancario, senza la sua autorizzazione, aveva erogato ulteriore credito alla pur nella Controparte_5
consapevolezza di un peggioramento delle condizioni economiche della società debitrice in misura tale da ingenerare il fondato timore che potesse divenire insolvente (cfr., ex plurimis, Cass. 22 maggio 2003, n. 8040; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. ord. 24 novembre 2022, n. 34685).
In definitiva, la non avendo dedotto in maniera analitica i fatti estintivi del diritto Pt_1 dell' di azionare la fideiussione del 18 giugno 2009 ed avendo l'istituto Parte_2
di credito contrastato i suoi assunti difensivi, non poteva ritenersi esonerata dal dimostrare la fondatezza della domanda di liberazione dalla prestata garanzia mediante l'articolazione di mezzi istruttori e la produzione di documenti e, quindi, riversare sulla controparte l'onere di comprovare l'inesistenza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, a tal fine previsti dall'art. 1956, comma 1, cod. civ..
Non avendo la dimostrato il sopravvenuto deterioramento delle condizioni Pt_1
economiche della rispetto all'epoca del rilascio della garanzia e Controparte_5 la conoscenza di tale deterioramento da parte dell' al momento della Parte_2
concessione delle ulteriori linee di credito, la doglianza relativa alla presunta vessatorietà della clausola con la quale gli attori si erano obbligati a tenersi informati sulla situazione patrimoniale della società debitrice, esonerando, di fatto, l'istituto bancario dal richiedere
7 loro l'autorizzazione contemplata dall'art. 1956, comma 1, cod. civ., è priva di qualsiasi rilevanza ai fini decisionali, giacché proprio la mancanza della prova dei predetti presupposti esclude in radice l'applicazione di tale disposizione normativa e, dunque, la possibilità di invocare la liberazione dalla fideiussione prestata il 18 giugno 2009.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale viene eccepita la violazione dell'art. 1957, comma 1, cod. civ..
Ed invero, la nell'art. 5 dell'atto di fideiussione sottoscritto il 18 giugno 2009, Pt_1 riconosceva espressamente che “i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, in tal modo accordando all' la facoltà di escutere la entro un lasso Parte_2 Controparte_5
temporale più ampio di quello stabilito dalla disposizione normativa in oggetto, sicché, per ciò stesso, non può lamentare che l'istituto bancario non ha dimostrato di aver intrapreso azioni giudiziarie nei confronti della società debitrice nei sei mesi dal 18 novembre 2013, data dalla missiva con la quale comunicava a quest'ultima il recesso dai contratti di conto corrente n. 500077731, n. 500077741 e n. 400633909 nonché la risoluzione del contratto di finanziamento n. 4265236 e le intimava il pagamento della complessiva somma di euro 166.320,23, oltre interessi e spese.
Né la può sostenere che la clausola contenuta nell'art. 5 dell'atto di fideiussione Pt_1
del 18 giugno 2009 era vessatoria e, quindi, affetta da nullità in ragione della sua qualità di consumatrice, giacché, oltre a non aver allegato tale status soggettivo né con l'atto introduttivo del giudizio, né con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c., avendolo lapidariamente accennato, per la prima volta, soltanto con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 ottobre 2021, in ogni caso, non ne ha dimostrato in alcun modo la sussistenza, come, invece, avrebbe dovuto per prospettare l'invalidità della disposizione negoziale derogativa del termine stabilito dall'art. 1957, comma 1, cod. civ..
Risulta oltremodo evidente, infatti, che la nel denunciare la nullità della clausola Pt_1 di cui all'art. 5 dell'atto di fideiussione per vessatorietà, a norma dell'art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. n. 206/2005, aveva l'onere di fornire la prova dell'elemento costitutivo dell'asserita qualità di consumatrice, vale a dire di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale della
, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al Controparte_5
8 suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali (cfr., in motivazione, Cass. ord. 16 luglio 2024, n. 19573).
Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla deve escludersi che sulla sua Pt_1
qualifica di consumatrice si sia formato il giudicato interno, con la conseguenziale intangibilità della statuizione con la quale il giudice di primo grado l'ha definita tale, per non avere la , nella qualità di mandataria dell' , proposto Controparte_1 CP_3
appello incidentale al riguardo.
In realtà, il giudice primo grado, pur avendo premesso che, “nulla desumendosi circa la sua qualifica dal tenore delle pattuizioni né dalla documentazione depositata, occorre ritenere che” la “abbia agito nella qualità di consumatore”, ha “ciò non di Pt_1 meno”, sostenuto che “non può dirsi violata la disciplina consumeristica … nei confronti di quest'ultima”, atteso che “nessuna censura di legittimità può essere mossa alla fideiussione sottoscritta in data 18.6.2009”, in tal modo rigettando la domanda di nullità delle sue clausole, a prescindere dalla sussistenza di quello status soggettivo.
Avverso tale capo della sentenza era la quale parte soccombente, a dover Pt_1 proporre appello, come di fatto avvenuto, e non la , nella qualità di Controparte_1 mandataria dell' , non avendo la cessionaria del credito controverso alcun CP_3
interesse giuridicamente rilevante ad impugnare la pronuncia con la quale il Tribunale di
Salerno aveva ritenuto le clausole della fideiussione prestata dall'attrice immune da vizi invalidanti e, di conseguenza, respinto la domanda diretta ad paralizzare il diritto della convenuta di escuterla nei suoi confronti.
Nessun rilievo in senso contrario assume la circostanza che il giudice di prime cure, pur avendo rigettato la domanda di nullità della fideiussione e, in particolare, della clausola derogativa dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., abbia reputato la consumatrice, Pt_1
atteso che, per confutare tale qualificazione giuridica, peraltro risultata del tutto irrilevante ai fini decisionali, la , quale parte integralmente vittoriosa, non era CP_3
legittimata a proporre appello incidentale, per non aver subito alcun nocumento da rimuovere in sede di gravame, potendo limitarsi a riproporre, come, di fatto, ha riproposto, le argomentazioni difensive articolate in primo grado per contestare la qualità soggettiva dedotta dalla controparte e rendere inapplicabile le disposizioni del d.lgs. n. 206/2005.
Del resto, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo cui l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisce a causa della decisione e deve essere apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare al soggetto
9 proponente il gravame dal suo eventuale accoglimento (cfr., ex plurimis, Cass. 7 maggio
2009, n. 10486; Cass. 12 aprile 2013, n. 8934; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395).
Ne deriva che la parte integralmente vittoriosa è priva di interesse ad impugnare le mere enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza, ad eccezione delle ipotesi in cui dalla stesse possa dedursi una statuizione implicita suscettibile di passare in giudicato, giacché presupposto necessario della decisione, e dalla quale possa derivare un concreto pregiudizio (cfr., ex ceteris, Cass. 10 novembre 2008, n. 26921; Cass. 9 ottobre 2012, n.
17193; Cass. ord. 15 gennaio 2018, n. 722).
Per capo della sentenza suscettibile di passare in giudicato per difetto di impugnazione, infatti, deve intendersi soltanto quello configurante un'autonoma e concreta statuizione, con la conseguenza che una semplice osservazione o argomentazione ivi espressa non può acquisire l'incontrovertibilità del decisum, né determinare, ove contraria alla tesi della parte vittoriosa, una sua parziale soccombenza, potendo quest'ultima provocarne il riesame in sede di gravame mediante la riproposizione delle originarie difese, senza essere tenuta a spiegare l'appello incidentale.
Pertanto, non costituendo l'assunto del giudice di prime cure secondo cui la Pt_1
aveva agito come consumatrice un presupposto logico-giuridico della sentenza di primo grado e, dunque, una pronuncia idonea a divenire irretrattabile in danno della società cessionaria del credito, l' non era legittimata a contestare tale CP_3
argomentazione mediante la proposizione di un appello incidentale.
Ed infatti, un'impugnazione incidentale è concepibile solo quando ricorra un'ipotesi di soccombenza, sicché la parte vittoriosa, qualora chieda al giudice di grado superiore, fermo restando il dispositivo della sentenza gravata, di fornire una soluzione della controversia giuridicamente più corretta, non deve, né può proporre impugnazione incidentale, ma deve e può soltanto, in caso di appello, sollevare la stessa questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, dinnanzi alla Corte di Cassazione, sollecitare l'esercizio del potere di disporre la correzione della motivazione, a norma dell'art 384 c.p.c..
In tali ipotesi, invero, l'impugnazione incidentale è inammissibile per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., avendo una sua ratio essendi soltanto quando possa provocare la riforma della sentenza, se si tratta di appello, o il suo annullamento, se si tratta di ricorso per cassazione (cfr., ex ceteris, Cass. 14 ottobre 1969, n. 3308; Cass. 27 aprile 1973, n.
1149; Cass. 30 luglio 2015, n. 16171).
Privo di fondamento, infine, è l'assunto difensivo della secondo cui, anche a Pt_1 voler ritenere valida la clausola dell'art. 5 della fideiussione, l' “ sarebbe Parte_2
10 comunque decaduta dal diritto di escutere la garanzia nel corso del giudizio, per non aver dimostrato l'esercizio delle azioni di recupero del credito nei confronti della
[...]
nei trentasei mesi dalla scadenza delle obbligazioni. CP_5
Ed invero, ad onta di quanto asserito dalla l'infruttuoso decorso del termine Pt_1 previsto dall'art. 1957, comma 1, cod. civ. o di quello concordato dalle parti in deroga a tale disposizione normativa non rientra nel novero delle condizioni dell'azione di cognizione (tali essendo soltanto l'interesse ad agire, la legittimazione ad agire e la possibilità giuridica, intesa come esistenza di una norma che contempli il diritto fatto valere), ma integra un presupposto costitutivo della domanda proposta dal garante per far valere l'estinzione della fideiussione e, dunque, deve sussistere ed essere dedotto al momento dell'introduzione del giudizio e non successivamente, non potendo, del resto, il creditore, al fine di paralizzarne l'accoglimento, eccepire e comprovare di aver introdotto azioni di recupero nei confronti del debitore dopo il maturarsi delle preclusioni stabilite dal codice di rito per la cristallizzazione del thema decidendum et probandum.
La avendo con l'atto introduttivo del giudizio infondatamente dedotto Pt_1
l'intervenuta decadenza dell' dalla facoltà di azionare la fideiussione Parte_2 nei sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni della , in ragione Controparte_5 della legittimità della clausola derogativa dell'art. 1957, comma 1, cod. civ., non poteva eccepire soltanto con la prima memoria conclusionale di replica, depositata il 20 giugno
2022, mutando il fatto costitutivo della domanda sotto il profilo temporale, che quella garanzia si sarebbe estinta nel corso del processo, per non aver l'istituto bancario dimostrato di averla azionata nei trentasei mesi dal momento dell'esigibilità del credito.
D'altra parte, l' , essendo legittimata a promuovere azioni di Parte_2 adempimento nei confronti della fino al 18 novembre 2016, id Controparte_5
est nei trentasei mesi dalla scadenza delle relative obbligazioni, risalente al 18 novembre
2013, data della missiva di comunicazione della revoca degli affidamenti e della risoluzione del contratto di finanziamento n. 4265236, non avrebbe potuto comprovare di avere assolto tale onere, giacché il termine previsto dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. spirava il 30 marzo 2016 e, dunque, ben prima di quello entro cui aveva la facoltà di escutere la società debitrice o gli stessi garanti per evitare l'estinzione della fideiussione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come Pt_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in ragione dell'entità del credito per il
11 quale venne prestata la contestata fideiussione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla “ , nella qualità di mandataria, dapprima, dell' Controparte_1 CP_3
e, di seguito, della , in complessivi euro 11.000,00 per
[...] Controparte_4
compenso, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3515/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1
citazione notificato il 29 settembre 2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della , nella Parte_1 Controparte_1 qualità di mandataria, dapprima, dell' e, di seguito, della “ CP_3 CP_4
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi
[...]
euro 11.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 4.000,00 per la fase di studio, euro
2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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