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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 729 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente
T R A
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F. entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], int. 7, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio FORMICONI del Foro di Latina, C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in C.F._3
Cisterna di Latina (LT), Via Dante Alighieri, 27, in virtù di procura in atti, con domicilio pec
Email_1
OPPONENTI
E
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita VA n. e per essa, quale mandataria, con sede legale in P.VA_1 CP_2
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.VA , in P.VA_2 P.VA_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Roberto Iucci (C.F.: ), presso il cui studio in Latina, via Malta n. 7 è C.F._4 elettivamente domiciliata (pec: .; Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.
pagina1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1 Parte_2
l'atto di precetto notificato loro in data 12.1.2023 il quale , nella qualità di mandataria di CP_2
ha intimato loro il pagamento rispettivamente di euro 10.723,28 e Controparte_1
5.675,04 sulla base del titolo esecutivo costituito dal d.i. n. 573/2002; a fondamento dell'opposizione hanno dedotto l'impignorabilità della prima casa e la prescrizione del diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando le avverse CP_2
pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione svolta è del tutto infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto al primo profilo sollevato, si è già evidenziato nell'ordinanza di rigetto emessa ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. che l'impignorabilità della prima casa non appare motivo sollevabile nella presente sede, postulando la relativa deduzione l'avvenuto inizio dell'esecuzione forzata (art. 615 comma 2 c.p.c.) e il fatto che la stessa si sia estrinsecata nelle forme di un'espropriazione immobiliare avente ad oggetto un immobile adibito a questo scopo;
in presenza di un atto, quale quello opposto, che semplicemente preannuncia la volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata in caso di inadempimento l'eccezione in parola risulta del tutto inammissibile.
La stessa, peraltro, è altresì destituita di ogni fondamento, non sussistendo alcuna norma che escluda in assoluto la pignorabilità dei beni costituenti l'abitazione principale dei debitori;
l'unica norma che pone un limite in questo senso è l'art. 76 comma 1 del DPR 602/1973 – citato nell'atto di opposizione – che tuttavia riguarda esclusivamente le procedure esecutive attivate su impulso dell'agente della riscossione.
Quanto all'eccepita prescrizione, non può farsi a meno di osservare come dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione si evince la totale infondatezza del rilievo: gli opponenti infatti deducono “nel corso degli anni si è provveduto al recupero del credito mediante la notifica dell'atto di precetto dell'08.05.2007 e successivo pignoramento mobiliare RGE 529/2007 (con esito negativo), nonchè atto di diffida e messa in mora in data 02.02.2017 e 21.11.2022” dando essi stessi atto di un pagina2 di 7 primo atto interruttivo notificato in data 8.5.2007, di un secondo atto notificato il 2.2.2017 (quindi entro il termine di prescrizione decennale) e di un ulteriore atto del 21.11.2022.
A fronte di tale stato di cose, peraltro suffragato dalla produzione documentale dell'opposta, non si comprende il riferimento al funzionamento del regime di prescrizione relativo all'azione di ripetizione di indebito, atteso che il titolo posto in esecuzione è un decreto ingiuntivo e il termine di prescrizione non può che decorrere dalla relativa notifica.
L'opponente, con la prima memoria istruttoria, ha poi sollevato il profilo attinente alla legittimazione attiva della creditrice: nonostante la tardività della censura, quest'ultima investe un profilo valutabile d'ufficio e, pertanto, la stessa va esaminata.
Occorre osservare che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr.
Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa pagina3 di 7 esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord.
17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
E' evidente che la tardività della deduzione sollevata dall'opponente, peraltro in maniera del tutto generica, non consente di ritenere che la contestazione possa investire l'esistenza del contratto di cessione dovendo pertanto essere verificato se, sulla base degli elementi forniti dall'opposta, il credito azionato risulta incluso nelle operazioni di cessione descritte nell'atto di precetto.
Il decreto ingiuntivo azionato risulta innanzitutto emesso in favore di quale CP_3
mandataria di sulla base di uno scoperto di conto corrente, un contratto di Controparte_4
finanziamento (intestati alla ) e una fideiussione (rilasciata dal ); detto credito, Pt_1 Pt_2
secondo quanto si legge nella comparsa dell'opposta, risulta incluso nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385, intervenuta tra
(società risultante dalla fusione per incorporazione di Controparte_5 Controparte_6
– nuova denominazione assunta da Controparte_4 Controparte_7 Controparte_8
e AS NA S.P.A. il cui avviso risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte
[...]
II – Foglio delle Inserzioni - n. 61 del 24 maggio 2008; in detto avviso si dà atto che i crediti trasferiti sono quelli “in essere al 31 marzo 2008, connessi alle sofferenze e ai crediti ristrutturati (qualificabili come tali secondo le istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia) compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa a seguito della fusione per incorporazione di […]”; a conferma che Controparte_5 CP_9
in detta categoria fosse ricompreso il credito vantato nei confronti degli opponenti è stato altresì depositato un estratto autentico di detto contratto di cessione dal quale emerge testualmente il riferimento alla posizione debitoria di . Parte_1
Successivamente, il credito è stato ceduto da (società Controparte_10
nella quale si è fusa per incorporazione AS NA) ad con contratto di Controparte_11
pagina4 di 7 cessione pro-soluto del 20.11.2014, il cui avviso risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 25.11.2014: tale avviso descrive specificamente la categoria di crediti trasferiti, costituita da “tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente che alla data CP_12
del 31 ottobre 2014” fossero “derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia” e risultino
“classificati in sofferenza” e “precedentemente acquistati dalla società AS NA S.p.A. (società fusa per incorporazione in con atto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Verona in CP_12
data 21/12/2010) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario” tra cui risulta espressamente menzionata quella del “30/04/2008 Cessione Controparte_5
1° Gazzetta Ufficiale parte II n. 61 del 24/05/2008”.
Infine, l'ultimo passaggio è costituito dal contratto di cessione stipulato tra e Controparte_11
come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Controparte_1
Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017: anche in questo caso l'avviso indica in maniera specifica i crediti ceduti mediante il riferimento di una serie di caratteristiche del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
Peraltro, anche di tali due cessioni parte opposta ha depositato l'estratto autenticato in cui risulta espressamente indicata la posizione debitoria oggetto di causa.
Deve, pertanto, osservarsi come, essendo il motivo di opposizione rivolto solo a contestare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione e non l'esistenza stessa di tale contratto, alcun onere vi fosse per l'opposta di produrre in giudizio tale documento;
né appare fondato il rilievo circa l'omessa notifica ai debitori dell'intervenuta cessione, atteso che pacificamente la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto.
Va da ultimo osservato che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte opponente ha per la prima volta introdotto un ulteriore motivo di contestazione, riferito all'asserito carattere vessatorio delle clausole contenute nel contratto sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, costituisce principio granitico in giurisprudenza che "in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso" (Cass. Sez. III, 30 novembre 2005, n. 26089, m. 585846;
Cass. Sez. I, 1 giugno 2004, n. 10504, m. 573337; Cass. Sez. III, 11 dicembre 2002, n. 17632, m.
559144) sicché le contestazioni relative alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di pagina5 di 7 conto corrente azionate in via monitoria e alla validità delle relative garanzie fideiussorie non possono trovare ingresso nel presente giudizio in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sotto questo profilo non costituisce eccezione a tale principio il precipitato di cui alla sentenza delle Sezioni Unite citata dagli opponenti, che anzi ribadisce la necessità che l'esame della vessatorietà delle clausole del contratto sotteso al decreto monitorio sia riservato al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con la precisazione che, qualora sia stata omessa ogni valutazione da parte del giudice del monitorio circa la vessatorietà delle predette clausole e il decreto ingiunto non sia stato opposto entro il termine di cui all'art. 645 c.p.c., il consumatore conserva la possibilità di sollevare eventuali profili di contrasto con la disciplina consumeristica utilizzando lo strumento di cui all'art. 650 c.p.c., nella cornice del quale deve essere riqualificata l'eventuale opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c.; a tal fine, secondo le coordinate tracciate nel precedente di legittimità citato, “se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii)” (cfr. Cass. S.U. 9479/23).
E' tuttavia evidente che il principio su esposto non possa trovare applicazione al caso di specie in cui l'opposizione non risulta affatto essere stata spiegata al fine di far valere l'abusività delle clausole bensì sulla scorta di due ordini di motivazioni completamente destituiti di fondamento: la tardività con cui è stato sollevato il rilievo circa la vessatorietà delle clausole rende lo stesso inammissibile e impedisce di attuare quella traslatio iudicii cui fa riferimento il precedente citato, il quale, impattando su diversi principi processuali (quali la definitività del decreto ingiuntivo non opposto, la perentorietà del termine di cui all'art. 650 c.p.c., l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in cui si sollevino censure relative al titolo azionato se giudiziale), non può essere interpretato in maniera estensiva imponendo una deroga anche al sistema di preclusioni processuali dei rito di cognizione.
Per le ragioni svolte, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., stante la evidente infondatezza dell'opposizione: la misura del risarcimento va determinata in via equitativa, tenuto conto della misura dei compensi corrispondenti all'attività difensiva spiegata.
p.q.m.
pagina6 di 7 Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna gli opponenti alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00, oltre accessori (VA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
3. Condanna l'opponente al risarcimento del danno in favore dell'opposta, da liquidarsi equitativamente in euro 2.500,00.
Così deciso in Latina il 28.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 729 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 vertente
T R A
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F. entrambi Parte_2 C.F._2 residenti in [...], int. 7, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio FORMICONI del Foro di Latina, C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in C.F._3
Cisterna di Latina (LT), Via Dante Alighieri, 27, in virtù di procura in atti, con domicilio pec
Email_1
OPPONENTI
E
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano, codice fiscale e partita VA n. e per essa, quale mandataria, con sede legale in P.VA_1 CP_2
Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale P.VA , in P.VA_2 P.VA_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avv. Roberto Iucci (C.F.: ), presso il cui studio in Latina, via Malta n. 7 è C.F._4 elettivamente domiciliata (pec: .; Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.
pagina1 di 7 CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
e hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso Parte_1 Parte_2
l'atto di precetto notificato loro in data 12.1.2023 il quale , nella qualità di mandataria di CP_2
ha intimato loro il pagamento rispettivamente di euro 10.723,28 e Controparte_1
5.675,04 sulla base del titolo esecutivo costituito dal d.i. n. 573/2002; a fondamento dell'opposizione hanno dedotto l'impignorabilità della prima casa e la prescrizione del diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando le avverse CP_2
pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
La causa, rigettata l'istanza di sospensione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione svolta è del tutto infondata e non può trovare accoglimento.
Quanto al primo profilo sollevato, si è già evidenziato nell'ordinanza di rigetto emessa ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. che l'impignorabilità della prima casa non appare motivo sollevabile nella presente sede, postulando la relativa deduzione l'avvenuto inizio dell'esecuzione forzata (art. 615 comma 2 c.p.c.) e il fatto che la stessa si sia estrinsecata nelle forme di un'espropriazione immobiliare avente ad oggetto un immobile adibito a questo scopo;
in presenza di un atto, quale quello opposto, che semplicemente preannuncia la volontà del creditore di procedere ad esecuzione forzata in caso di inadempimento l'eccezione in parola risulta del tutto inammissibile.
La stessa, peraltro, è altresì destituita di ogni fondamento, non sussistendo alcuna norma che escluda in assoluto la pignorabilità dei beni costituenti l'abitazione principale dei debitori;
l'unica norma che pone un limite in questo senso è l'art. 76 comma 1 del DPR 602/1973 – citato nell'atto di opposizione – che tuttavia riguarda esclusivamente le procedure esecutive attivate su impulso dell'agente della riscossione.
Quanto all'eccepita prescrizione, non può farsi a meno di osservare come dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di citazione si evince la totale infondatezza del rilievo: gli opponenti infatti deducono “nel corso degli anni si è provveduto al recupero del credito mediante la notifica dell'atto di precetto dell'08.05.2007 e successivo pignoramento mobiliare RGE 529/2007 (con esito negativo), nonchè atto di diffida e messa in mora in data 02.02.2017 e 21.11.2022” dando essi stessi atto di un pagina2 di 7 primo atto interruttivo notificato in data 8.5.2007, di un secondo atto notificato il 2.2.2017 (quindi entro il termine di prescrizione decennale) e di un ulteriore atto del 21.11.2022.
A fronte di tale stato di cose, peraltro suffragato dalla produzione documentale dell'opposta, non si comprende il riferimento al funzionamento del regime di prescrizione relativo all'azione di ripetizione di indebito, atteso che il titolo posto in esecuzione è un decreto ingiuntivo e il termine di prescrizione non può che decorrere dalla relativa notifica.
L'opponente, con la prima memoria istruttoria, ha poi sollevato il profilo attinente alla legittimazione attiva della creditrice: nonostante la tardività della censura, quest'ultima investe un profilo valutabile d'ufficio e, pertanto, la stessa va esaminata.
Occorre osservare che la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione (di cessione in blocco), in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr.
Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/16); inoltre, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
La giurisprudenza più recente ha, infine, chiarito che “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (cfr. Cass., Ord. n. 22151 del 05/09/2019); con la conseguenza che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” mentre, invece, qualora ad essere oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa pagina3 di 7 esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” e, a tal fine, “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, essendo tuttavia possibile valutare tale avviso “come indizio” dal giudice del merito, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione, come “nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. ord.
17944/23); deve infatti osservarsi che, essendo il contratto di cessione del credito un contratto a forma libera, la relativa prova non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, potendo dunque la sua esistenza essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario.
E' evidente che la tardività della deduzione sollevata dall'opponente, peraltro in maniera del tutto generica, non consente di ritenere che la contestazione possa investire l'esistenza del contratto di cessione dovendo pertanto essere verificato se, sulla base degli elementi forniti dall'opposta, il credito azionato risulta incluso nelle operazioni di cessione descritte nell'atto di precetto.
Il decreto ingiuntivo azionato risulta innanzitutto emesso in favore di quale CP_3
mandataria di sulla base di uno scoperto di conto corrente, un contratto di Controparte_4
finanziamento (intestati alla ) e una fideiussione (rilasciata dal ); detto credito, Pt_1 Pt_2
secondo quanto si legge nella comparsa dell'opposta, risulta incluso nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 01 settembre 1993, n. 385, intervenuta tra
(società risultante dalla fusione per incorporazione di Controparte_5 Controparte_6
– nuova denominazione assunta da Controparte_4 Controparte_7 Controparte_8
e AS NA S.P.A. il cui avviso risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte
[...]
II – Foglio delle Inserzioni - n. 61 del 24 maggio 2008; in detto avviso si dà atto che i crediti trasferiti sono quelli “in essere al 31 marzo 2008, connessi alle sofferenze e ai crediti ristrutturati (qualificabili come tali secondo le istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia) compresi i crediti di firma, rinvenuti ad essa a seguito della fusione per incorporazione di […]”; a conferma che Controparte_5 CP_9
in detta categoria fosse ricompreso il credito vantato nei confronti degli opponenti è stato altresì depositato un estratto autentico di detto contratto di cessione dal quale emerge testualmente il riferimento alla posizione debitoria di . Parte_1
Successivamente, il credito è stato ceduto da (società Controparte_10
nella quale si è fusa per incorporazione AS NA) ad con contratto di Controparte_11
pagina4 di 7 cessione pro-soluto del 20.11.2014, il cui avviso risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 25.11.2014: tale avviso descrive specificamente la categoria di crediti trasferiti, costituita da “tutti i crediti pecuniari di titolarità della società cedente che alla data CP_12
del 31 ottobre 2014” fossero “derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia” e risultino
“classificati in sofferenza” e “precedentemente acquistati dalla società AS NA S.p.A. (società fusa per incorporazione in con atto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Verona in CP_12
data 21/12/2010) in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Testo Unico
Bancario” tra cui risulta espressamente menzionata quella del “30/04/2008 Cessione Controparte_5
1° Gazzetta Ufficiale parte II n. 61 del 24/05/2008”.
Infine, l'ultimo passaggio è costituito dal contratto di cessione stipulato tra e Controparte_11
come da avviso di pubblicazione di cui alla Gazzetta Ufficiale della Controparte_1
Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 08/08/2017: anche in questo caso l'avviso indica in maniera specifica i crediti ceduti mediante il riferimento di una serie di caratteristiche del tutto idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, in quanto “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.31188/2017).
Peraltro, anche di tali due cessioni parte opposta ha depositato l'estratto autenticato in cui risulta espressamente indicata la posizione debitoria oggetto di causa.
Deve, pertanto, osservarsi come, essendo il motivo di opposizione rivolto solo a contestare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione e non l'esistenza stessa di tale contratto, alcun onere vi fosse per l'opposta di produrre in giudizio tale documento;
né appare fondato il rilievo circa l'omessa notifica ai debitori dell'intervenuta cessione, atteso che pacificamente la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto.
Va da ultimo osservato che in sede di udienza di precisazione delle conclusioni parte opponente ha per la prima volta introdotto un ulteriore motivo di contestazione, riferito all'asserito carattere vessatorio delle clausole contenute nel contratto sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto.
Orbene, costituisce principio granitico in giurisprudenza che "in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso" (Cass. Sez. III, 30 novembre 2005, n. 26089, m. 585846;
Cass. Sez. I, 1 giugno 2004, n. 10504, m. 573337; Cass. Sez. III, 11 dicembre 2002, n. 17632, m.
559144) sicché le contestazioni relative alla vessatorietà delle clausole contenute nel contratto di pagina5 di 7 conto corrente azionate in via monitoria e alla validità delle relative garanzie fideiussorie non possono trovare ingresso nel presente giudizio in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sotto questo profilo non costituisce eccezione a tale principio il precipitato di cui alla sentenza delle Sezioni Unite citata dagli opponenti, che anzi ribadisce la necessità che l'esame della vessatorietà delle clausole del contratto sotteso al decreto monitorio sia riservato al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con la precisazione che, qualora sia stata omessa ogni valutazione da parte del giudice del monitorio circa la vessatorietà delle predette clausole e il decreto ingiunto non sia stato opposto entro il termine di cui all'art. 645 c.p.c., il consumatore conserva la possibilità di sollevare eventuali profili di contrasto con la disciplina consumeristica utilizzando lo strumento di cui all'art. 650 c.p.c., nella cornice del quale deve essere riqualificata l'eventuale opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c.; a tal fine, secondo le coordinate tracciate nel precedente di legittimità citato, “se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii)” (cfr. Cass. S.U. 9479/23).
E' tuttavia evidente che il principio su esposto non possa trovare applicazione al caso di specie in cui l'opposizione non risulta affatto essere stata spiegata al fine di far valere l'abusività delle clausole bensì sulla scorta di due ordini di motivazioni completamente destituiti di fondamento: la tardività con cui è stato sollevato il rilievo circa la vessatorietà delle clausole rende lo stesso inammissibile e impedisce di attuare quella traslatio iudicii cui fa riferimento il precedente citato, il quale, impattando su diversi principi processuali (quali la definitività del decreto ingiuntivo non opposto, la perentorietà del termine di cui all'art. 650 c.p.c., l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in cui si sollevino censure relative al titolo azionato se giudiziale), non può essere interpretato in maniera estensiva imponendo una deroga anche al sistema di preclusioni processuali dei rito di cognizione.
Per le ragioni svolte, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., stante la evidente infondatezza dell'opposizione: la misura del risarcimento va determinata in via equitativa, tenuto conto della misura dei compensi corrispondenti all'attività difensiva spiegata.
p.q.m.
pagina6 di 7 Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna gli opponenti alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00, oltre accessori (VA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
3. Condanna l'opponente al risarcimento del danno in favore dell'opposta, da liquidarsi equitativamente in euro 2.500,00.
Così deciso in Latina il 28.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
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