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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6290 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. MI AT presidente dott.ssa NN SC consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4249/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Cesare, giusta procura generale alle liti in atti
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ludovico De Benedictis e Stefania Di Filippo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 14/20.6.2022, R.G. n. 59478/2021, il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato il 1° ottobre 2021 da Controparte_1
(di seguito solo nei confronti di ha così
[...] CP_1 Parte_1 provveduto:
‹‹• in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. condanna la convenuta al pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente e a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., Controparte_1 della complessiva somma di € 7.106,92 per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'addizionale provinciale per il periodo maggio 2010 – dicembre 2011, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale (1/10/2021), come espressamente richiesto, fino al saldo effettivo;
• compensa integralmente le spese di lite;
• manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge››.
***
Ha proposto appello articolando cinque motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹accogliere l'appello integralmente con conseguente riforme totale della ordinanza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alla restituzione della somma di €
7152,61 erogata nelle more del presente giudizio (al sol fine di evitare l'esecuzione e con riserva di gravame) e spese del doppio grado di giudizio››.
***
Si è costituita, in data 22.11.2022, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
‹‹a) Respingersi tutti i motivi formulati nell'atto di appello interposto da controparte avverso la ordinanza del
14.06.2022 emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco
Scerrato a decisione del procedimento sommario di cognizione instaurato ex art. 702 bis c.p.c. da CP_1
e rubricato al R.G. n. 59478/2021, e per l'effetto integralmente rigettarsi l'interposto atto di
[...] CP_1 appello, con conferma della detta ordinanza di primo grado del 14.06.2022 con riguardo ai capi impugnati da controparte con il detto atto di appello;
b) Nell'accoglimento integrale dell'appello incidentale interposto dalla deducente Controparte_1 con riguardo al motivo dedotto, ed a modifica e/o integrazione della anzidetta ordinanza del
[...]
14.06.2022 del TRIBUNALE di ROMA nel giudizio R.G. n. 59478/2021, voglia così provvedere :
- In riforma della dichiarata compensazione integrale delle spese di lite, condannare al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado in favore della
[...]
a liquidarsi da parte di codesta On.le Corte;
Controparte_1
c) Condannare l pagamento delle spese del presente giudizio;
Parte_1
pagina 2 di 11 d) Nella denegata ipotesi di riforma in peius della ordinanza appellata, voglia disporre la integrale compensazione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio››.
***
All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 30.10.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate dalla sola appellata).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Con il primo motivo (rubricato “Sulla riforma del punto in cui non è stata dichiarata la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda) l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione, in conseguenza della mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate competente per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990, fondato dal primo giudice sul rilievo che la relativa normativa non si applica ai rapporti fra privati e che, nel caso di specie, la controversia concerne proprio un rapporto tra privati e non coinvolge l'amministrazione finanziaria.
A sostegno del motivo richiama i principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
20818/2020, che imporrebbe di effettuare la citata comunicazione per tutte le azioni di ripetizione di indebito, comprese quelle aventi ad oggetto le addizionali provinciali.
Contesta altresì l'ordinanza nella parte in cui il giudice avrebbe contraddittoriamente dichiarato: «Per quanto riguarda l'Iva, va ribadito che “… ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere- dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario
(Cass. 2/12/2014 n. 25531; Cass. 15/05/2015 n. 9946; Cass. ord. 13/6/2018, n. 15536; Cass. ord. 19/2/2019, n.
4874) …” (cfr. Cass. 8652/2020 in motivazione). Dunque, vista la prevista attivazione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del cessionario, non vi è in concreto rischio di locupletazione da parte della ricorrente.».
pagina 3 di 11 Siffatta motivazione, secondo l'appellante, non supererebbe quanto dalla stessa lamentato per cui «l'iva richiesta portata in detrazione dalla società ricorrente comporta un doppio vantaggio, poiché
l'appellata ha provveduto in illo tempore a decurtarla dalla IVA a debito e ora chiedendone la restituzione ne trae un secondo vantaggio»; ciò perché l'amministrazione finanziaria non potrebbe attivarsi, in quanto mai coinvolta nel giudizio.
***
Con il secondo motivo (rubricato “Sulla riforma della parte della ordinanza in cui il Tribunale ha ritenuta infondata la eccezione di prescrizione” e da intendersi qui trascritto), l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale, affermando che il termine era stato interrotto con la diffida del 18.5.2020, trasmessa a mezzo pec il successivo 19.5.2020 alla convenuta (docc. 2 e 3 di parte ricorrente), e che la predetta lettera di diffida conteneva la formale richiesta di ripetizione di quanto - a dire della ricorrente - era stato indebitamente incassato dalla convenuta a titolo di addizionale sulle accise, indicata nella complessiva somma di € 10.160,16, per cui la stessa valeva come idoneo atto di interruzione della prescrizione (Cass. 8988/2005; Cass. 15714/2018).
Lamenta, sul punto, che «Invero la missiva non contiene gli estremi per poterla considerare atta ad avere efficacia interruttiva della prescrizione, non ci sono le allegate fatture non vi è prova del pagamento non vi è un calcolo intellegibile, tanto da richiedere anche una somma diversa da quella azionata a riprova della genericità della istanza››.
***
Con il terzo motivo (rubricato “Sulla riforma del capo della ordinanza in cui il Tribunale ha deciso essere sussistente la legittimazione attiva dell'appellata e sussistenti i presupposti dell'indebito” e da intendersi qui trascritto), l'appellante lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033
c.c., poiché il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, contratto valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente;
in subordine, deduce che sarebbe comunque oggettivamente insussistente il contrasto tra la normativa interna (art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, art. 1, par. 2; in estremo subordine, sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere, come ha fatto, a disapplicare autonomamente la normativa interna, ma avrebbe dovuto disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione della (contestata) incompatibilità dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con l'art. 1, par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, ai sensi e per gli pagina 4 di 11 effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e 267 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
***
Con il quarto motivo (rubricato “Sulla riforma del capo in cui la ordinanza ha decretato il potere del Giudice
Nazionale di disapplicazione” e da intendersi qui trascritto), l'appellante deduce che le Direttive comunitarie e le sentenze della Corte sono prive di quell'efficacia necessaria per poter fondare la disapplicazione operata dal giudice.
***
Con il quinto motivo (rubricato “Sulla riforma del punto in cui il Tribunale non ha convertito il rito” e da intendersi qui trascritto) l'appellante lamenta la mancata conversione del rito da sommario a ordinario e afferma che il giudice di primo grado aveva ritenuto che la causa fosse documentale e la domanda incontestata, ma non era così, in quanto fin Parte_1 dalla prima difesa, aveva evidenziato che non vi era la prova dell'avvenuta erogazione della quantificazione dell'importo preteso, anche perché mai era stato allegato un elenco delle fatture;
pertanto, la pretesa, se esistente, poteva essere dimostrata solo con i mezzi di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Conclude, dunque, chiedendo che «l'On.le Collegio verificata l'assenza di sommarietà adotti i provvedimenti conseguenti, dal momento che le difese svolte dalle parti richiedevano sin da subito un'istruttoria non sommaria, alla prima udienza venga fissata, con ordinanza non impugnabile, quella di trattazione ex art. 183, VI° co., c.p.c.».
***
Saranno trattati, prima degli altri, il primo e il quinto motivo, concernenti il rigetto di eccezioni in rito, poi, congiuntamente, il terzo e il quarto (che devono essere decisi alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve) e, da ultimo, il secondo riguardante il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
***
Il primo motivo è infondato.
Come già affermato con la recente sentenza n. 6130/2025 del 23.10.2025, di questo stesso
Collegio, si condivide del tutto il ragionamento compiuto dal primo giudice, che ha escluso l'applicabilità al presente giudizio (avente ad oggetto l'ordinaria azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. proposta dal consumatore finale contro il fornitore) dell'art. 29, comma 4, l. n.
428/1990, che riguarda il diverso rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria, avente rilievo tributario, che consente al primo di chiedere il rimborso alla seconda, in caso di pagina 5 di 11 pagamento indebito (v. tra le tante, sulla distinzione dei piani, civilistico e tributario, sui quali si pongono i due rapporti, Cass. ord. 25.10.2022 n. 31609; Cass. ord. 19.11.2019 n. 29980;
Cass. 23.10.2019 n. 27099; Cass.
9.4.2013 n. 9567).
Nessun principio contrario può desumersi dalla menzionata sentenza della Corte di cassazione, sez. tributaria, n. 20818/2020, resa in una controversia riguardante il diniego, da parte dell' della richiesta di rimborso per addizionale Controparte_2 provinciale sull'energia elettrica, relativa all'anno 2011, avanzata da una società fornitrice;
sentenza che ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, che ha accolto l'appello dell' rilevando Controparte_2
d'ufficio che la richiesta di rimborso era inammissibile in ragione dell'omessa trasmissione di copia dell'istanza all'Agenzia delle entrate, ai sensi della l. n. 428/1990, art. 29, comma 4.
Circa la restituzione dell'importo indebitamente versato a titolo di Iva, si osserva come gli argomenti di carattere pratico svolti dall'appellante per criticare il mancato coinvolgimento nel giudizio dell'amministrazione finanziaria, che le impedirebbe l'esercizio del potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario, non superano quanto sostenuto dal giudice di prime cure, sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva, sussiste il diritto del cessionario di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, senza necessità di inviare la comunicazione ex art. 29, comma 4, l. n. 428/1990.
***
Anche il quinto motivo è infondato.
Come già affermato con la citata sentenza di questo Collegio, è qui sufficiente richiamare il principio a mente del quale la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, coinvolgendo un'attività discrezionale del giudice, non si pone quale motivo di nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa.
Difatti la valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate in limine litis
(Cass. ord.
5.10.2018 n. 24538). pagina 6 di 11 In sede di impugnazione, poi, il giudice dell'appello è tenuto a considerare tutte le istanze istruttorie, non ammesse dal giudice del primo grado, di cui si reitera la richiesta di ammissione (cfr. in termini, Cass.
5.9.2019 n. 22158).
Si aggiunga che, nella specie, l'appellante lamenta un pregiudizio che avrebbe potuto interessare al più l'originaria ricorrente EG e l'assolvimento dell'onere probatorio sulla medesima incombente, a fronte delle precise contestazioni ed eccezioni svolte dalla convenuta . Parte_1
***
Quanto al terzo e al quarto motivo, come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla
Suprema Corte (Cass. n. 17643 del 30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica
è stata introdotta dal d.l. n. 511 del 1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n.
26/2007, che ha sostituito l'art. 6 d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della
Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE
(dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20,
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del 2008 è stata recepita dallo Stato italiano con pagina 7 di 11 D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012,
l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile
2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia pagina 8 di 11 elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
***
Rimane da esaminare il secondo motivo.
Com'è noto (cfr. Cass. n. 15140 del 31/05/2021), al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo).
Rileva la Corte che la pec del 18.5.2020 conteneva tutti gli elementi necessari a interrompere il corso della prescrizione, poiché indicava il soggetto obbligato, la pretesa creditoria, la pagina 9 di 11 ragione su cui questa era fondata e l'entità della stessa, a nulla rilevando che la parte abbia poi chiesto in giudizio una somma minore, circoscrivendo il periodo di fatturazione.
La pec conteneva altresì l'invito a procedere, entro quindici giorni, al rimborso della somma, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il suddetto termine, la società avrebbe intrapreso tutte le iniziative giudiziarie allo scopo di tutelare i propri diritti.
Conteneva infine l'avvertimento che la missiva valeva quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., nonché ad ogni effetto di legge.
Pacifica è l'irrilevanza della mancata allegazione delle fatture all'atto di costituzione in mora.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha ritenuto che la pec avesse validamente interrotto il corso della prescrizione.
***
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
***
L'appello incidentale è infondato.
Correttamente il primo giudice ha compensato le spese di lite del grado sulla base dell'emerso contrasto giurisprudenziale, sussistente anche fra le stesse Sezioni del Tribunale
(richiamando la sentenza della XVII Sezione Civile, prodotta dalla convenuta).
A ciò si aggiunga che irrilevante è che la, dopo la detta sentenza, la XVII Sezione abbia mutato orientamento, poiché il segnalato contrasto emerge da plurime sentenze di merito emesse da numerosi Tribunali, anche al di fuori del distretto capitolino.
Va poi dato atto della complessità della questione e del fatto che il rigetto dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché
l'ordinanza impugnata deve essere confermata anche in punto di spese.
***
Per le stesse ragioni, oltre che per la reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti anche le spese di lite del grado di appello.
***
pagina 10 di 11 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 59478/2021 del 14/20.6.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) rigetta l'appello incidentale da quest'ultima proposto;
3) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN SC MI AT
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. MI AT presidente dott.ssa NN SC consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4249/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimiliano Cesare, giusta procura generale alle liti in atti
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Ludovico De Benedictis e Stefania Di Filippo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 14/20.6.2022, R.G. n. 59478/2021, il Tribunale di Roma, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato il 1° ottobre 2021 da Controparte_1
(di seguito solo nei confronti di ha così
[...] CP_1 Parte_1 provveduto:
‹‹• in accoglimento del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. condanna la convenuta al pagamento, in Parte_1 favore della ricorrente e a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., Controparte_1 della complessiva somma di € 7.106,92 per la rivalsa illegittimamente esercitata per l'addizionale provinciale per il periodo maggio 2010 – dicembre 2011, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale (1/10/2021), come espressamente richiesto, fino al saldo effettivo;
• compensa integralmente le spese di lite;
• manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge››.
***
Ha proposto appello articolando cinque motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
‹‹accogliere l'appello integralmente con conseguente riforme totale della ordinanza impugnata e rigetto della domanda azionata nel primo grado di giudizio dalla ricorrente con condanna alla restituzione della somma di €
7152,61 erogata nelle more del presente giudizio (al sol fine di evitare l'esecuzione e con riserva di gravame) e spese del doppio grado di giudizio››.
***
Si è costituita, in data 22.11.2022, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
‹‹a) Respingersi tutti i motivi formulati nell'atto di appello interposto da controparte avverso la ordinanza del
14.06.2022 emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco
Scerrato a decisione del procedimento sommario di cognizione instaurato ex art. 702 bis c.p.c. da CP_1
e rubricato al R.G. n. 59478/2021, e per l'effetto integralmente rigettarsi l'interposto atto di
[...] CP_1 appello, con conferma della detta ordinanza di primo grado del 14.06.2022 con riguardo ai capi impugnati da controparte con il detto atto di appello;
b) Nell'accoglimento integrale dell'appello incidentale interposto dalla deducente Controparte_1 con riguardo al motivo dedotto, ed a modifica e/o integrazione della anzidetta ordinanza del
[...]
14.06.2022 del TRIBUNALE di ROMA nel giudizio R.G. n. 59478/2021, voglia così provvedere :
- In riforma della dichiarata compensazione integrale delle spese di lite, condannare al Parte_1 pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado in favore della
[...]
a liquidarsi da parte di codesta On.le Corte;
Controparte_1
c) Condannare l pagamento delle spese del presente giudizio;
Parte_1
pagina 2 di 11 d) Nella denegata ipotesi di riforma in peius della ordinanza appellata, voglia disporre la integrale compensazione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio››.
***
All'udienza del 15.12.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 30.10.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate dalla sola appellata).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Con il primo motivo (rubricato “Sulla riforma del punto in cui non è stata dichiarata la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda) l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione, in conseguenza della mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate competente per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, l. n. 428/1990, fondato dal primo giudice sul rilievo che la relativa normativa non si applica ai rapporti fra privati e che, nel caso di specie, la controversia concerne proprio un rapporto tra privati e non coinvolge l'amministrazione finanziaria.
A sostegno del motivo richiama i principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n.
20818/2020, che imporrebbe di effettuare la citata comunicazione per tutte le azioni di ripetizione di indebito, comprese quelle aventi ad oggetto le addizionali provinciali.
Contesta altresì l'ordinanza nella parte in cui il giudice avrebbe contraddittoriamente dichiarato: «Per quanto riguarda l'Iva, va ribadito che “… ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere- dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario
(Cass. 2/12/2014 n. 25531; Cass. 15/05/2015 n. 9946; Cass. ord. 13/6/2018, n. 15536; Cass. ord. 19/2/2019, n.
4874) …” (cfr. Cass. 8652/2020 in motivazione). Dunque, vista la prevista attivazione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti del cessionario, non vi è in concreto rischio di locupletazione da parte della ricorrente.».
pagina 3 di 11 Siffatta motivazione, secondo l'appellante, non supererebbe quanto dalla stessa lamentato per cui «l'iva richiesta portata in detrazione dalla società ricorrente comporta un doppio vantaggio, poiché
l'appellata ha provveduto in illo tempore a decurtarla dalla IVA a debito e ora chiedendone la restituzione ne trae un secondo vantaggio»; ciò perché l'amministrazione finanziaria non potrebbe attivarsi, in quanto mai coinvolta nel giudizio.
***
Con il secondo motivo (rubricato “Sulla riforma della parte della ordinanza in cui il Tribunale ha ritenuta infondata la eccezione di prescrizione” e da intendersi qui trascritto), l'appellante censura l'ordinanza nella parte in cui il giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale, affermando che il termine era stato interrotto con la diffida del 18.5.2020, trasmessa a mezzo pec il successivo 19.5.2020 alla convenuta (docc. 2 e 3 di parte ricorrente), e che la predetta lettera di diffida conteneva la formale richiesta di ripetizione di quanto - a dire della ricorrente - era stato indebitamente incassato dalla convenuta a titolo di addizionale sulle accise, indicata nella complessiva somma di € 10.160,16, per cui la stessa valeva come idoneo atto di interruzione della prescrizione (Cass. 8988/2005; Cass. 15714/2018).
Lamenta, sul punto, che «Invero la missiva non contiene gli estremi per poterla considerare atta ad avere efficacia interruttiva della prescrizione, non ci sono le allegate fatture non vi è prova del pagamento non vi è un calcolo intellegibile, tanto da richiedere anche una somma diversa da quella azionata a riprova della genericità della istanza››.
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Con il terzo motivo (rubricato “Sulla riforma del capo della ordinanza in cui il Tribunale ha deciso essere sussistente la legittimazione attiva dell'appellata e sussistenti i presupposti dell'indebito” e da intendersi qui trascritto), l'appellante lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sussistono i presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente restituzione ex art. 2033
c.c., poiché il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto tra utente e fornitore, contratto valido ed efficace nonché perfettamente conforme al quadro normativo vigente;
in subordine, deduce che sarebbe comunque oggettivamente insussistente il contrasto tra la normativa interna (art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica) e la Direttiva n. 2008/118/CE, art. 1, par. 2; in estremo subordine, sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe potuto procedere, come ha fatto, a disapplicare autonomamente la normativa interna, ma avrebbe dovuto disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione della (contestata) incompatibilità dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 con l'art. 1, par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE, ai sensi e per gli pagina 4 di 11 effetti degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e 267 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Con il quarto motivo (rubricato “Sulla riforma del capo in cui la ordinanza ha decretato il potere del Giudice
Nazionale di disapplicazione” e da intendersi qui trascritto), l'appellante deduce che le Direttive comunitarie e le sentenze della Corte sono prive di quell'efficacia necessaria per poter fondare la disapplicazione operata dal giudice.
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Con il quinto motivo (rubricato “Sulla riforma del punto in cui il Tribunale non ha convertito il rito” e da intendersi qui trascritto) l'appellante lamenta la mancata conversione del rito da sommario a ordinario e afferma che il giudice di primo grado aveva ritenuto che la causa fosse documentale e la domanda incontestata, ma non era così, in quanto fin Parte_1 dalla prima difesa, aveva evidenziato che non vi era la prova dell'avvenuta erogazione della quantificazione dell'importo preteso, anche perché mai era stato allegato un elenco delle fatture;
pertanto, la pretesa, se esistente, poteva essere dimostrata solo con i mezzi di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Conclude, dunque, chiedendo che «l'On.le Collegio verificata l'assenza di sommarietà adotti i provvedimenti conseguenti, dal momento che le difese svolte dalle parti richiedevano sin da subito un'istruttoria non sommaria, alla prima udienza venga fissata, con ordinanza non impugnabile, quella di trattazione ex art. 183, VI° co., c.p.c.».
***
Saranno trattati, prima degli altri, il primo e il quinto motivo, concernenti il rigetto di eccezioni in rito, poi, congiuntamente, il terzo e il quarto (che devono essere decisi alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui si dirà a breve) e, da ultimo, il secondo riguardante il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
***
Il primo motivo è infondato.
Come già affermato con la recente sentenza n. 6130/2025 del 23.10.2025, di questo stesso
Collegio, si condivide del tutto il ragionamento compiuto dal primo giudice, che ha escluso l'applicabilità al presente giudizio (avente ad oggetto l'ordinaria azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. proposta dal consumatore finale contro il fornitore) dell'art. 29, comma 4, l. n.
428/1990, che riguarda il diverso rapporto tra fornitore e amministrazione finanziaria, avente rilievo tributario, che consente al primo di chiedere il rimborso alla seconda, in caso di pagina 5 di 11 pagamento indebito (v. tra le tante, sulla distinzione dei piani, civilistico e tributario, sui quali si pongono i due rapporti, Cass. ord. 25.10.2022 n. 31609; Cass. ord. 19.11.2019 n. 29980;
Cass. 23.10.2019 n. 27099; Cass.
9.4.2013 n. 9567).
Nessun principio contrario può desumersi dalla menzionata sentenza della Corte di cassazione, sez. tributaria, n. 20818/2020, resa in una controversia riguardante il diniego, da parte dell' della richiesta di rimborso per addizionale Controparte_2 provinciale sull'energia elettrica, relativa all'anno 2011, avanzata da una società fornitrice;
sentenza che ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, che ha accolto l'appello dell' rilevando Controparte_2
d'ufficio che la richiesta di rimborso era inammissibile in ragione dell'omessa trasmissione di copia dell'istanza all'Agenzia delle entrate, ai sensi della l. n. 428/1990, art. 29, comma 4.
Circa la restituzione dell'importo indebitamente versato a titolo di Iva, si osserva come gli argomenti di carattere pratico svolti dall'appellante per criticare il mancato coinvolgimento nel giudizio dell'amministrazione finanziaria, che le impedirebbe l'esercizio del potere-dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario, non superano quanto sostenuto dal giudice di prime cure, sulla base del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva, sussiste il diritto del cessionario di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, senza necessità di inviare la comunicazione ex art. 29, comma 4, l. n. 428/1990.
***
Anche il quinto motivo è infondato.
Come già affermato con la citata sentenza di questo Collegio, è qui sufficiente richiamare il principio a mente del quale la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario, coinvolgendo un'attività discrezionale del giudice, non si pone quale motivo di nullità del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa.
Difatti la valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate in limine litis
(Cass. ord.
5.10.2018 n. 24538). pagina 6 di 11 In sede di impugnazione, poi, il giudice dell'appello è tenuto a considerare tutte le istanze istruttorie, non ammesse dal giudice del primo grado, di cui si reitera la richiesta di ammissione (cfr. in termini, Cass.
5.9.2019 n. 22158).
Si aggiunga che, nella specie, l'appellante lamenta un pregiudizio che avrebbe potuto interessare al più l'originaria ricorrente EG e l'assolvimento dell'onere probatorio sulla medesima incombente, a fronte delle precise contestazioni ed eccezioni svolte dalla convenuta . Parte_1
***
Quanto al terzo e al quarto motivo, come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla
Suprema Corte (Cass. n. 17643 del 30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica
è stata introdotta dal d.l. n. 511 del 1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n.
26/2007, che ha sostituito l'art. 6 d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della
Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE
(dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20,
Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del 2008 è stata recepita dallo Stato italiano con pagina 7 di 11 D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012,
l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile
2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia pagina 8 di 11 elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ciò in quanto la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto
UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei motivi di appello, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza o meno della disapplicazione della norma come operata dal Tribunale.
***
Rimane da esaminare il secondo motivo.
Com'è noto (cfr. Cass. n. 15140 del 31/05/2021), al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato
(elemento oggettivo).
Rileva la Corte che la pec del 18.5.2020 conteneva tutti gli elementi necessari a interrompere il corso della prescrizione, poiché indicava il soggetto obbligato, la pretesa creditoria, la pagina 9 di 11 ragione su cui questa era fondata e l'entità della stessa, a nulla rilevando che la parte abbia poi chiesto in giudizio una somma minore, circoscrivendo il periodo di fatturazione.
La pec conteneva altresì l'invito a procedere, entro quindici giorni, al rimborso della somma, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il suddetto termine, la società avrebbe intrapreso tutte le iniziative giudiziarie allo scopo di tutelare i propri diritti.
Conteneva infine l'avvertimento che la missiva valeva quale atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., nonché ad ogni effetto di legge.
Pacifica è l'irrilevanza della mancata allegazione delle fatture all'atto di costituzione in mora.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha ritenuto che la pec avesse validamente interrotto il corso della prescrizione.
***
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
***
L'appello incidentale è infondato.
Correttamente il primo giudice ha compensato le spese di lite del grado sulla base dell'emerso contrasto giurisprudenziale, sussistente anche fra le stesse Sezioni del Tribunale
(richiamando la sentenza della XVII Sezione Civile, prodotta dalla convenuta).
A ciò si aggiunga che irrilevante è che la, dopo la detta sentenza, la XVII Sezione abbia mutato orientamento, poiché il segnalato contrasto emerge da plurime sentenze di merito emesse da numerosi Tribunali, anche al di fuori del distretto capitolino.
Va poi dato atto della complessità della questione e del fatto che il rigetto dei motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché
l'ordinanza impugnata deve essere confermata anche in punto di spese.
***
Per le stesse ragioni, oltre che per la reciproca soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti anche le spese di lite del grado di appello.
***
pagina 10 di 11 Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono state integralmente rigettate (cfr. Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 59478/2021 del 14/20.6.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) rigetta l'appello incidentale da quest'ultima proposto;
3) compensa per intero tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN SC MI AT
pagina 11 di 11