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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/11/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2353/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2353 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25/06/2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CASSINO Parte_1 alla via Cavour n. 9, presso lo studio dell'Avv. MARSOCCI GIANVITTORIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
CASSINO alla via Marconi n. 53, presso lo studio dell'Avv. FASANO ANTONIETTA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FASANO ANTONIETTA;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1030/2021 del Giudice di Pace di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto proponeva Controparte_1 opposizione dinanzi al giudice di Pace di Cassino avverso l'atto di precetto, notificatogli da Pt_1
in data 16/02/2018, unitamente al titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Cassino in data 07/06/2017, con il quale
1 N. R.G. 2353/2021
gli veniva intimato il pagamento della somma di € 389,71 a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore.
Il sig. eccepiva in via preliminare la nullità del precetto per carenza del mandato alle CP_1 liti, oltreché dei presupposti di legge, e nel merito la non debenza delle somme precettate.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 dichiarazione di validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto.
Il Giudice di Pace di Cassino, con sentenza n. 1030/2021 depositata in data 17/01/2021, accoglieva la domanda proposta dall'attore e dichiarava l'inefficacia dell'atto di precetto.
Avverso detta sentenza proponeva appello , chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare la validità del precetto, dichiarare la debenza delle somme precettate e condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
L'appellante deduceva l'erronea, contraddittoria e lacunosa valutazione delle risultanze istruttorie, nonché la falsa applicazione delle norme di diritto e dei principi regolatori della materia, atteso che i giustificativi di spesa posti a base del precetto erano stati precedentemente portati a conoscenza dell'appellato; evidenziava che le spese precettate non rientravano tra quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento.
Si costituiva in giudizio , deducendo: 1) la nullità dell'atto di precetto Controparte_1 per mancata allegazione dei giustificativi dell'azione pretesa;
2) il carattere non straordinario delle spese poste a fondamento della domanda.
Pertanto, l'appellato concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa era istruita documentalmente.
All'udienza cartolare del 25/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, l'appello può essere accolto parzialmente.
Sul tema deve preliminarmente darsi conto dell'esistenza, se non di un vero e proprio contrasto, almeno di un “disallineamento” nella giurisprudenza di legittimità. Invero, se già da tempo la Suprema Corte ha affermato che il “provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare
l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore” (così,
2 N. R.G. 2353/2021
Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2011, n. 11316, Rv. 618151-01; ma nello stesso senso, con orientamento quindi tutt'altro che minoritario, si vedano pure: Cass. Sez. 6-1, ord. 2 marzo 2016, n.
4182, Rv. 638878-01; Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2021, n. 40992, non massimata;
Cass. Sez. 1, ord. 12 dicembre 2022, n. 36224, non massimata;
Cass. Sez. 6-1, ord. 12 gennaio 2023, n. 793, non massimata, che sottolinea la necessità della presenza di una “debita documentazione a supporto”), taluni più recenti arresti ridimensionano tale onere di documentazione, mostrandosi inclini a richiedere una mera “elencazione in precetto” delle stesse (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass.
Sez. 1, ord. 18 marzo 2024, n. 7169, Rv. 670640- 01; ma analogamente, sempre in motivazione,
Cass. Sez. 1, ord. 15 febbraio 2021, n. 3835, Rv. 660607-01), così da consentire l'integrazione del titolo “all'esito di mera operazione aritmetica” (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 13 gennaio 2021, n. 379, Rv. 660362-01).
Orbene, in applicazione anche alla fattispecie in esame dei principi che regolano la materia dell'esecuzione forzata, reputa il Tribunale, in adesione a quanto argomentato in una recente pronuncia di legittimità (cfr. Cass. 22522/2025), che l'orientamento più rigoroso, che esige la
“documentazione” delle spese e non la mera “elencazione”, vada preferito. Difatti, se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto che esse si pongono quali “eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi”, sicché si tratta, in definitiva, di “esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum” (così Cass. Sez. 3, sent. 11316 del 2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione. Infine, giustificano ulteriormente l'opzione per l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, tra i due messi qui a confronto, la considerazione della formazione sostanzialmente stragiudiziale, nel presente caso, del titolo esecutivo e, con essa, dell'esigenza di una tutela minimale del debitore esecutando, consistente nella possibilità di essere reso pienamente edotto della natura (ed entità) delle spese delle quali si pretenda “in parte qua” il pagamento.
Resta, peraltro, fermo che la documentazione - sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell'accordo di separazione - non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento (cfr. Cass. citata).
Nel caso di specie, l'atto di precetto contiene una elencazione dettagliata delle spese sostenute nonché l'espressa indicazione che la documentazione giustificativa era stata già messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento. Risulta infatti dagli atti che con lettera raccomandata ricevuta il 21/11/2017 la sig.ra intimava il pagamento della Parte_1
3 N. R.G. 2353/2021
quota relativa al 50% delle spese per l'importo di € 495,28, oltre a € 70,00 per spese legali, indicando al sig. l'importo e la tipologia delle spese sostenute, come risulta Controparte_1 dalla documentazione depositata in atti. Con successivo atto di precetto, notificato il 16/02/2018, la sig.ra intimava il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso del 50% delle Pt_1 spese straordinarie per un importo di € 389,71.
Ne consegue che sotto tale aspetto l'opposizione proposta dal risulta priva di CP_1 fondamento.
Ciò posto, passando ad esaminare la debenza o meno delle somme precettate, giova osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità il mancato interpello del coobbligato in linea di principio può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi o gli ex coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse della prole, sempre che le stesse si rivelino compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass. 8/2/2016, n. 2467).
In questa prospettiva devono considerarsi “spese straordinarie", destinate al rimborso anche in assenza di assenso preventivo, quelle che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità,
“esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie
o di altri indispensabili apporti” (Cass. 23/1/2020, n. 1562).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo azionato, costituito dalla sentenza n. 903/2017 del
Tribunale di Cassino del 07/06/2017, prevede, al punto C, il versamento da parte del padre del 50% delle spese straordinarie documentate.
Quanto alla natura delle spese, è possibile far riferimento al Protocollo di intesa del
Tribunale di Cassino del 13/07/2023.
In particolare, tra le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono elencate quelle per l'acquisto di: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (…)”.
Nel caso di specie, gli importi documentati nell'atto di precetto opposto sono riferiti a spese per l'acquisto di materiale scolastico di cancelleria per € 33,43; spese per l'acquisto di testi scolastici per € 303,70; spese per certificato medico non agonistico per € 20,00; spese per medicinali per € 28,33; per un totale di € 385,46.
4 N. R.G. 2353/2021
Tra gli importi citati, quelli rientranti tra le spese straordinarie obbligatorie che non richiedono la previa concertazione secondo il Protocollo sono riferibili all'acquisto dei testi scolastici, dei farmaci prescritti e del certificato medico, per un importo complessivo di € 352,03.
Tale importo complessivo deve essere ripartito al 50% tra i coniugi, determinando un importo pro quota di € 176,015. L'importo di € 33,43 per spese di cancelleria deve ritenersi invece rientrante nell'assegno di mantenimento ordinario.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi la validità dell'atto di precetto opposto, per la minor misura di € 176,015.
Per completezza infine deve rilevarsi come sin dal primo grado parte appellante abbia prodotto in atti l'originale dell'atto di precetto completo della procura alle liti.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado va riformata, dovendosi parzialmente accogliere l'opposizione proposta dal limitatamente Pt_2 all'importo di € 33,43 per spese di cancelleria e, per l'effetto, dichiararsi il diritto di di Parte_1 agire esecutivamente per il minor importo di € 176,015.
Va infine respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dall'appellante, tenuto conto che il danno risulta solo genericamente allegato.
Infine, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, va riformato anche il capo relativo alle spese. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si reputa congruo compensare per
1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e porre i restanti 2/3 a carico del CP_1 prevalentemente soccombente, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, in entrambi i casi con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 1030/2021 depositata in data 17/01/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, accoglie parzialmente l'opposizione a precetto proposta da e per l'effetto Controparte_1 dichiara il diritto di di agire esecutivamente per il minor importo di € Parte_1
176,015;
2) compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna
[...]
al pagamento in favore di dei restanti 2/3 che liquida in € CP_1 Parte_1
89,33 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
5 N. R.G. 2353/2021
3) compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di appello e condanna
[...]
al pagamento in favore di dei restanti 2/3 che liquida in € CP_1 Parte_1
164,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Così deciso in Cassino il 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2353 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 25/06/2025, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CASSINO Parte_1 alla via Cavour n. 9, presso lo studio dell'Avv. MARSOCCI GIANVITTORIO che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
CASSINO alla via Marconi n. 53, presso lo studio dell'Avv. FASANO ANTONIETTA, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. FASANO ANTONIETTA;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1030/2021 del Giudice di Pace di Cassino.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto proponeva Controparte_1 opposizione dinanzi al giudice di Pace di Cassino avverso l'atto di precetto, notificatogli da Pt_1
in data 16/02/2018, unitamente al titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza di cessazione
[...] degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Cassino in data 07/06/2017, con il quale
1 N. R.G. 2353/2021
gli veniva intimato il pagamento della somma di € 389,71 a titolo di rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore.
Il sig. eccepiva in via preliminare la nullità del precetto per carenza del mandato alle CP_1 liti, oltreché dei presupposti di legge, e nel merito la non debenza delle somme precettate.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1 dichiarazione di validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto.
Il Giudice di Pace di Cassino, con sentenza n. 1030/2021 depositata in data 17/01/2021, accoglieva la domanda proposta dall'attore e dichiarava l'inefficacia dell'atto di precetto.
Avverso detta sentenza proponeva appello , chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare la validità del precetto, dichiarare la debenza delle somme precettate e condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
L'appellante deduceva l'erronea, contraddittoria e lacunosa valutazione delle risultanze istruttorie, nonché la falsa applicazione delle norme di diritto e dei principi regolatori della materia, atteso che i giustificativi di spesa posti a base del precetto erano stati precedentemente portati a conoscenza dell'appellato; evidenziava che le spese precettate non rientravano tra quelle ricomprese nell'assegno di mantenimento.
Si costituiva in giudizio , deducendo: 1) la nullità dell'atto di precetto Controparte_1 per mancata allegazione dei giustificativi dell'azione pretesa;
2) il carattere non straordinario delle spese poste a fondamento della domanda.
Pertanto, l'appellato concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello proposto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa era istruita documentalmente.
All'udienza cartolare del 25/06/2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito, l'appello può essere accolto parzialmente.
Sul tema deve preliminarmente darsi conto dell'esistenza, se non di un vero e proprio contrasto, almeno di un “disallineamento” nella giurisprudenza di legittimità. Invero, se già da tempo la Suprema Corte ha affermato che il “provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare
l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore” (così,
2 N. R.G. 2353/2021
Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2011, n. 11316, Rv. 618151-01; ma nello stesso senso, con orientamento quindi tutt'altro che minoritario, si vedano pure: Cass. Sez. 6-1, ord. 2 marzo 2016, n.
4182, Rv. 638878-01; Cass. Sez. 3, ord. 21 dicembre 2021, n. 40992, non massimata;
Cass. Sez. 1, ord. 12 dicembre 2022, n. 36224, non massimata;
Cass. Sez. 6-1, ord. 12 gennaio 2023, n. 793, non massimata, che sottolinea la necessità della presenza di una “debita documentazione a supporto”), taluni più recenti arresti ridimensionano tale onere di documentazione, mostrandosi inclini a richiedere una mera “elencazione in precetto” delle stesse (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass.
Sez. 1, ord. 18 marzo 2024, n. 7169, Rv. 670640- 01; ma analogamente, sempre in motivazione,
Cass. Sez. 1, ord. 15 febbraio 2021, n. 3835, Rv. 660607-01), così da consentire l'integrazione del titolo “all'esito di mera operazione aritmetica” (cfr., sempre in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 13 gennaio 2021, n. 379, Rv. 660362-01).
Orbene, in applicazione anche alla fattispecie in esame dei principi che regolano la materia dell'esecuzione forzata, reputa il Tribunale, in adesione a quanto argomentato in una recente pronuncia di legittimità (cfr. Cass. 22522/2025), che l'orientamento più rigoroso, che esige la
“documentazione” delle spese e non la mera “elencazione”, vada preferito. Difatti, se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d'essere nel fatto che esse si pongono quali “eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi”, sicché si tratta, in definitiva, di “esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum” (così Cass. Sez. 3, sent. 11316 del 2011, cit.), proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo, impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione. Infine, giustificano ulteriormente l'opzione per l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, tra i due messi qui a confronto, la considerazione della formazione sostanzialmente stragiudiziale, nel presente caso, del titolo esecutivo e, con essa, dell'esigenza di una tutela minimale del debitore esecutando, consistente nella possibilità di essere reso pienamente edotto della natura (ed entità) delle spese delle quali si pretenda “in parte qua” il pagamento.
Resta, peraltro, fermo che la documentazione - sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell'accordo di separazione - non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento (cfr. Cass. citata).
Nel caso di specie, l'atto di precetto contiene una elencazione dettagliata delle spese sostenute nonché l'espressa indicazione che la documentazione giustificativa era stata già messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento. Risulta infatti dagli atti che con lettera raccomandata ricevuta il 21/11/2017 la sig.ra intimava il pagamento della Parte_1
3 N. R.G. 2353/2021
quota relativa al 50% delle spese per l'importo di € 495,28, oltre a € 70,00 per spese legali, indicando al sig. l'importo e la tipologia delle spese sostenute, come risulta Controparte_1 dalla documentazione depositata in atti. Con successivo atto di precetto, notificato il 16/02/2018, la sig.ra intimava il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso del 50% delle Pt_1 spese straordinarie per un importo di € 389,71.
Ne consegue che sotto tale aspetto l'opposizione proposta dal risulta priva di CP_1 fondamento.
Ciò posto, passando ad esaminare la debenza o meno delle somme precettate, giova osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità il mancato interpello del coobbligato in linea di principio può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi o gli ex coniugi, ma non comporta l'irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse della prole, sempre che le stesse si rivelino compatibili con il tenore di vita della famiglia (Cass. 8/2/2016, n. 2467).
In questa prospettiva devono considerarsi “spese straordinarie", destinate al rimborso anche in assenza di assenso preventivo, quelle che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità,
“esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo, di cure necessarie
o di altri indispensabili apporti” (Cass. 23/1/2020, n. 1562).
Nel caso di specie, il titolo esecutivo azionato, costituito dalla sentenza n. 903/2017 del
Tribunale di Cassino del 07/06/2017, prevede, al punto C, il versamento da parte del padre del 50% delle spese straordinarie documentate.
Quanto alla natura delle spese, è possibile far riferimento al Protocollo di intesa del
Tribunale di Cassino del 13/07/2023.
In particolare, tra le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono elencate quelle per l'acquisto di: “libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (…)”.
Nel caso di specie, gli importi documentati nell'atto di precetto opposto sono riferiti a spese per l'acquisto di materiale scolastico di cancelleria per € 33,43; spese per l'acquisto di testi scolastici per € 303,70; spese per certificato medico non agonistico per € 20,00; spese per medicinali per € 28,33; per un totale di € 385,46.
4 N. R.G. 2353/2021
Tra gli importi citati, quelli rientranti tra le spese straordinarie obbligatorie che non richiedono la previa concertazione secondo il Protocollo sono riferibili all'acquisto dei testi scolastici, dei farmaci prescritti e del certificato medico, per un importo complessivo di € 352,03.
Tale importo complessivo deve essere ripartito al 50% tra i coniugi, determinando un importo pro quota di € 176,015. L'importo di € 33,43 per spese di cancelleria deve ritenersi invece rientrante nell'assegno di mantenimento ordinario.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve dichiararsi la validità dell'atto di precetto opposto, per la minor misura di € 176,015.
Per completezza infine deve rilevarsi come sin dal primo grado parte appellante abbia prodotto in atti l'originale dell'atto di precetto completo della procura alle liti.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va parzialmente accolto e la sentenza di primo grado va riformata, dovendosi parzialmente accogliere l'opposizione proposta dal limitatamente Pt_2 all'importo di € 33,43 per spese di cancelleria e, per l'effetto, dichiararsi il diritto di di Parte_1 agire esecutivamente per il minor importo di € 176,015.
Va infine respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. svolta dall'appellante, tenuto conto che il danno risulta solo genericamente allegato.
Infine, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, va riformato anche il capo relativo alle spese. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, si reputa congruo compensare per
1/3 le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e porre i restanti 2/3 a carico del CP_1 prevalentemente soccombente, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, in entrambi i casi con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 1030/2021 depositata in data 17/01/2021 emessa dal Giudice di Pace di Cassino, accoglie parzialmente l'opposizione a precetto proposta da e per l'effetto Controparte_1 dichiara il diritto di di agire esecutivamente per il minor importo di € Parte_1
176,015;
2) compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di primo grado e condanna
[...]
al pagamento in favore di dei restanti 2/3 che liquida in € CP_1 Parte_1
89,33 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
5 N. R.G. 2353/2021
3) compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di appello e condanna
[...]
al pagamento in favore di dei restanti 2/3 che liquida in € CP_1 Parte_1
164,66 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione.
Così deciso in Cassino il 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
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