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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/12/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3547/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di SC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3547/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: pensionato reddito: euro 53.651,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Marily Bux presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: pensionata reddito: euro 27.078,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Enrico Ubertone presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a VI il 27.4.1992 (anno 1992, Numero 1, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio SC il 13.1.1996
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati e liberi ognuno di fissare la propria residenza ove meglio credono;
nella volontà di regolamentare le questioni patrimoniali:
2. la SI.ra manterrà la sua residenza presso la casa coniugale ubicata in Pt_2
VI, in via V. Bellini n. 47, mentre il SI. trasferirà la sua residenza Pt_1 altrove;
le parti convengono che su tale immobile venga costituito un diritto reale di abitazione in favore della SI.ra . Pt_2
Il SI. potrà continuare ad accedere all'area esterna e al garage di Pt_1 pertinenza di tale abitazione per curare l'orto ed il giardino;
3. il SI. nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente a [...], titolare della quota nella misura di 1/2 della proprietà delle unità immobiliari e pertinenze di cui infra, si impegna a trasferire, ai sensi della legge n. 74/97 art. 19 e sentenza della Corte di Cassazione n. 154/99, alla SI.ra nata a [...] il Parte_2
15/01/1953 (C.F. C.F. ) residente VI in via V. Bellini n. C.F._2
47, la quota di 1/2 e comunque ogni diritto ad essa spettante sull'immobile di civile abitazione e pertinenze, così censiti: COMUNE DI ROVIGO Catasto Fabbricati:
Foglio BO/2, particella 526, subalterno 2, cat. A/3, classe 1, consistenza 6 vani, rendita Euro 278,89;
Foglio BO/2, particella 526, subalterno 3, cat. C/6, classe 2, mq 18, rendita Euro 41,83. Le parti si impegnano ad effettuare la suddetta cessione e la costituzione del diritto di abitazione sulla casa di via Vincenzo Bellini entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione consensuale in cancelleria, a mezzo rogito notarile le cui spese saranno sostenute dalla SI.ra . Pt_2
La medesima si impegna altresì, sempre a sue spese, ad effettuare una variazione del contratto di locazione in essere sull'immobile di via Giotto 73/E avanti l'Agenzia delle Entrate, divenendo un'unica intestataria. Con detta operazione, il SI. si impegna a rinunciare a Parte_1 qualsivoglia pretesa economica passata, presente e futura in relazione all'immobile sito in VI in via Giotto n. 73/E e relative pertinenze. Le cessioni e la costituzione del diritto reale di abitazione sulla casa sita in VI in via Vincenzo Bellini n. 47 e garage di pertinenza costituiscono elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
4. I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente ed autosufficienti, pertanto, nulla devono riconoscersi a livello di contribuzione mensile al mantenimento;
5. il SI. trasferirà la residenza in data da concordarsi tra i coniugi, Pt_1 asportando dalla casa coniugale i suoi beni personali;
2
6. il SI. si impegna a non alienare la vettura Audi Q3 targata GS877HL, Pt_1 in uso esclusivo alla moglie, per almeno 36 mesi dalla data della sentenza di separazione;
7. la SI.ra si impegna a non alienare la vettura Fiat Qubo targata Pt_2
EW843RD, in uso esclusivo al marito, per almeno 36 mesi dalla data della sentenza di separazione;
8. i coniugi dichiarano di aver proceduto alla divisione dei beni comuni, attestando di non aver più nulla a pretendere a tale titolo l'un dall'altro.
9. le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3547/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a VI il 27.4.1992, Parte_2
e li autorizza a vivere separati;
3 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a VI, il 2 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di SC
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa PA Di SC -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto n. 3547/2025 R.V.G. promosso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: pensionato reddito: euro 53.651,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Marily Bux presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: pensionata reddito: euro 27.078,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Enrico Ubertone presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a VI il 27.4.1992 (anno 1992, Numero 1, Parte II, Serie A)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio SC il 13.1.1996
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati e liberi ognuno di fissare la propria residenza ove meglio credono;
nella volontà di regolamentare le questioni patrimoniali:
2. la SI.ra manterrà la sua residenza presso la casa coniugale ubicata in Pt_2
VI, in via V. Bellini n. 47, mentre il SI. trasferirà la sua residenza Pt_1 altrove;
le parti convengono che su tale immobile venga costituito un diritto reale di abitazione in favore della SI.ra . Pt_2
Il SI. potrà continuare ad accedere all'area esterna e al garage di Pt_1 pertinenza di tale abitazione per curare l'orto ed il giardino;
3. il SI. nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente a [...], titolare della quota nella misura di 1/2 della proprietà delle unità immobiliari e pertinenze di cui infra, si impegna a trasferire, ai sensi della legge n. 74/97 art. 19 e sentenza della Corte di Cassazione n. 154/99, alla SI.ra nata a [...] il Parte_2
15/01/1953 (C.F. C.F. ) residente VI in via V. Bellini n. C.F._2
47, la quota di 1/2 e comunque ogni diritto ad essa spettante sull'immobile di civile abitazione e pertinenze, così censiti: COMUNE DI ROVIGO Catasto Fabbricati:
Foglio BO/2, particella 526, subalterno 2, cat. A/3, classe 1, consistenza 6 vani, rendita Euro 278,89;
Foglio BO/2, particella 526, subalterno 3, cat. C/6, classe 2, mq 18, rendita Euro 41,83. Le parti si impegnano ad effettuare la suddetta cessione e la costituzione del diritto di abitazione sulla casa di via Vincenzo Bellini entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione consensuale in cancelleria, a mezzo rogito notarile le cui spese saranno sostenute dalla SI.ra . Pt_2
La medesima si impegna altresì, sempre a sue spese, ad effettuare una variazione del contratto di locazione in essere sull'immobile di via Giotto 73/E avanti l'Agenzia delle Entrate, divenendo un'unica intestataria. Con detta operazione, il SI. si impegna a rinunciare a Parte_1 qualsivoglia pretesa economica passata, presente e futura in relazione all'immobile sito in VI in via Giotto n. 73/E e relative pertinenze. Le cessioni e la costituzione del diritto reale di abitazione sulla casa sita in VI in via Vincenzo Bellini n. 47 e garage di pertinenza costituiscono elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale.
4. I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente ed autosufficienti, pertanto, nulla devono riconoscersi a livello di contribuzione mensile al mantenimento;
5. il SI. trasferirà la residenza in data da concordarsi tra i coniugi, Pt_1 asportando dalla casa coniugale i suoi beni personali;
2
6. il SI. si impegna a non alienare la vettura Audi Q3 targata GS877HL, Pt_1 in uso esclusivo alla moglie, per almeno 36 mesi dalla data della sentenza di separazione;
7. la SI.ra si impegna a non alienare la vettura Fiat Qubo targata Pt_2
EW843RD, in uso esclusivo al marito, per almeno 36 mesi dalla data della sentenza di separazione;
8. i coniugi dichiarano di aver proceduto alla divisione dei beni comuni, attestando di non aver più nulla a pretendere a tale titolo l'un dall'altro.
9. le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.11.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto, alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Con separata ordinanza le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 3547/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a VI il 27.4.1992, Parte_2
e li autorizza a vivere separati;
3 - manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- con separata ordinanza rimette le parti innanzi al giudice relatore.
Così deciso a VI, il 2 dicembre 2025
Il Presidente estensore
PA Di SC
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