TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 06/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
n. 282/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 282/2024 promossa con ricorso consensuale depositato in data 26/04/2024
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA DALL' con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PESCOSTA KAROL elettivamente domiciliata presso il difensore avv. PESCOSTA KAROL
RICORRENTE
e
(C.F. con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. BASSETTI MARIA CHIARA elettivamente domiciliato in VIA UGO LA MALFA,12 63844 GROTTAZZOLINA
presso il difensore avv. BASSETTI MARIA CHIARA
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
ss. c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta depositata in data 25.2.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento
Il Tribunale
visti il ricorso depositato dalla ricorrente e la comparsa di costituzione del resistente;
rilevato che, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione n. 350/24, pubblicata in data 27.11.2024
e passata in giudicato, le parti hanno formulato conclusioni congiunte nella nota depositata in data 25.2.2025, chiedendone l'accoglimento;
valutata la situazione personale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge ed idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti;
ritenuto che le spese del giudizio debbano essere disciplinate in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) conferma, a carico del convenuto, l'obbligo di versare all'attrice il contributo alimentare di euro 270,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza del nuovo importo dal mese di febbraio 2025;
2) dispone che ogni tipo di contribuzione pubblica dei coniugi sia versata esclusivamente a favore della NO , in Parte_1
ragione del grave stato di indigenza e di malattia;
3) dispone la chiusura del libretto postale cointestato tra i coniugi,
identificato con il numero 436720;
4) dispone che il Signor quando intenda far visita alla CP_1
NO presso la Casa di Riposo, dia preventivo avviso Parte_1
all'Amministratore di Sostegno;
5) prende atto che il Signor si impegna a pagare CP_1
all'Amministratore di Sostegno la somma di € 1.800,00 a titolo di spese legali a chiusura del procedimento;
6) prende atto che entrambe le parti rinunciano alle domande proposte nella causa n. 282/2024 r.g. del Tribunale di Belluno e non richiamate nelle conclusioni formulate nella nota congiunta depositata in data 25.2.2025.
Così deciso in Belluno, il 4.4.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A giudiziale trasformata in nella causa civile iscritta al n. 282/2024 promossa con ricorso consensuale depositato in data 26/04/2024
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA DALL' con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. PESCOSTA KAROL elettivamente domiciliata presso il difensore avv. PESCOSTA KAROL
RICORRENTE
e
(C.F. con il Controparte_2 C.F._2
patrocinio dell'avv. BASSETTI MARIA CHIARA elettivamente domiciliato in VIA UGO LA MALFA,12 63844 GROTTAZZOLINA
presso il difensore avv. BASSETTI MARIA CHIARA
1 RESISTENTE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale ai sensi dell'art. 473 bis.47
ss. c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da nota congiunta depositata in data 25.2.2025
Conclusioni per il P.M.: accoglimento
Il Tribunale
visti il ricorso depositato dalla ricorrente e la comparsa di costituzione del resistente;
rilevato che, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione n. 350/24, pubblicata in data 27.11.2024
e passata in giudicato, le parti hanno formulato conclusioni congiunte nella nota depositata in data 25.2.2025, chiedendone l'accoglimento;
valutata la situazione personale delle parti, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge ed idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti;
ritenuto che le spese del giudizio debbano essere disciplinate in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) conferma, a carico del convenuto, l'obbligo di versare all'attrice il contributo alimentare di euro 270,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo, con decorrenza del nuovo importo dal mese di febbraio 2025;
2) dispone che ogni tipo di contribuzione pubblica dei coniugi sia versata esclusivamente a favore della NO , in Parte_1
ragione del grave stato di indigenza e di malattia;
3) dispone la chiusura del libretto postale cointestato tra i coniugi,
identificato con il numero 436720;
4) dispone che il Signor quando intenda far visita alla CP_1
NO presso la Casa di Riposo, dia preventivo avviso Parte_1
all'Amministratore di Sostegno;
5) prende atto che il Signor si impegna a pagare CP_1
all'Amministratore di Sostegno la somma di € 1.800,00 a titolo di spese legali a chiusura del procedimento;
6) prende atto che entrambe le parti rinunciano alle domande proposte nella causa n. 282/2024 r.g. del Tribunale di Belluno e non richiamate nelle conclusioni formulate nella nota congiunta depositata in data 25.2.2025.
Così deciso in Belluno, il 4.4.2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
3