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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 9554/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VIRGINIA PAOLA VECCHIO e dell'avv. ALESSANDRO BOSATRA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
parte appellante contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONINO Controparte_1 P.IVA_2
GERONIMO GIOVANNI M. LA RUSSA, elettivamente domiciliata presso il difensore
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO NEVOLA, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore parti appellate
per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7937/2023 depositata il 13.12.2023
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da foglio di p.c. depositato il 30.1.2025 e richiamato all'udienza del 4.2.2025.
Parte appellata Controparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 24.1.2025 e richiamato all'udienza del 4.2.2025.
Parte appellata CP_2
pagina 1 di 4 Come da foglio di p.c. depositato il 21.1.2025 e richiamato all'udienza del 4.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies, d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
“titolare della ” (pag. 1 citazione di primo grado), Parte_1 Parte_1 quale conducente dell'autocarro Renault targato BV377BT, coinvolto nel sinistro verificatosi il
5.11.2020 in Lainate (MI), via De Gasperi, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Milano, quale proprio assicuratore, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. Controparte_1
149 cod. ass., al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per la riparazione del veicolo, danno quantificato in allora in euro 2.830,56, nonché per il fermo tecnico di tre giorni necessario per provvedere alla stessa.
Costituitasi il Giudice di Pace ordinava l'integrazione del Controparte_1 contraddittorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 149 cod. ass., nei confronti di asserito responsabile civile del sinistro ex art. 149 cod. strada, nella sua veste di CP_2 proprietario della Volkswagen targata FJ556JP (cfr. verbale udienza del 5.12.2022) e, dunque, litisconsorte necessario. si costituiva ed eccepiva tanto il proprio difetto di legittimazione passiva, producendo CP_2 documentazione dalla quale sarebbe risultata la proprietà del veicolo de quo, all'epoca del sinistro, in capo alla società A.D.P. s.r.l. (cfr. doc. sub fascicolo di parte pag. 22 ss.), quanto il difetto di CP_2 legittimazione attiva dell'attore, avendo egli agito personalmente e non già nella sua veste di titolare della società effettiva proprietaria dell'autocarro coinvolto nel sinistro. Parte_1
Il Giudice di pace di Milano riteneva fondata l'eccezione preliminare in punto di carenza di legittimazione attiva dell'attore e pertanto rigettava la domanda proposta dal ritenendo che Pt_1
l'attore avesse agito personalmente mentre l'autovettura era di proprietà della società Parte_1
Tale sentenza veniva impugnata da quale titolare della società che Parte_1 Parte_1 censurava la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva da parte del giudice di prime cure e chiedeva, pertanto, l'accoglimento della propria domanda.
L'appellante, in particolare, deduceva che l'azione era stata promossa da nella qualità Parte_1 di titolare della s.a.s., come emergeva sia dall'atto di citazione che dalla procura alle liti, sicché la decisione in rito del Giudice di pace meritava di essere riformata, con conseguente decisione nel merito della propria domanda.
Si costituiva in giudizio l'appellata eccependo, in primo luogo, la Controparte_1 carenza di legittimazione attiva del e, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello. Pt_1
pagina 2 di 4 Del pari, si costituiva in giudizio l'appellato riproponendo le eccezioni già sollevate nel CP_2 giudizio di prime cure tanto in ordine alla carenza di legittimazione attiva del quanto in ordine Pt_1 alla propria carenza di legittimazione passiva alla luce della documentazione sopra richiamata, e chiedendo, in subordine, dichiararsi l'infondatezza nel merito dell'appello.
All'udienza del 26.11.2024, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità delle memorie di parte appellante del 14.10.2024 e del 04.11.2024, non essendo previsto nel processo di appello il deposito ante udienza di memorie, diversamente da quanto invece previsto nel procedimento di primo grado, e invitava le parti a prendere posizione in ordine al prospettato difetto di legittimazione passiva del CP_2
A scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza, e alla luce della riproposizione, da parte dell'appellato dell'eccezione già sollevata nel corso del giudizio di prime cure in ordine al CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, non ritenendosi costui proprietario – all'epoca del sinistro – del veicolo targato FJ556JP, questo Tribunale, con ordinanza del 26.11.2024, disponeva l'acquisizione dal PRA, ex art. 213 c.p.c., della visura storica del veicolo de quo, residuando infatti dubbi in ordine alla proprietà del suddetto veicolo dall'analisi della documentazione prodotta in primo grado e, in particolare, dalla carta di circolazione (cfr. carta di circolazione sub fascicolo di parte pag. 23). CP_2
In data 28.11.2024 veniva depositata la documentazione richiesta al PRA, cioè certificato cronologico da cui risultava che il veicolo tg. FJ556JP, condotto dal era di proprietà, all'epoca del sinistro, CP_2 di A.D.P. s.r.l., non convenuta nel giudizio di prime cure, e non già del stesso. CP_2
Pertanto, con ordinanza in pari data, il Tribunale sollevava d'ufficio questione di nullità della sentenza di primo grado per pretermissione del litisconsorte necessario A.D.P. s.r.l.
All'udienza del 4.2.2025 la causa veniva, dunque, trattenuta a decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e deve dichiararsi la nullità della sentenza di prime cure per pretermissione di litisconsorte necessario.
Osserva, infatti, il Tribunale che, nell'azione di risarcimento diretto proposta dall'assicurato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi dell'art. 149 c.p.c. per danni cagionati da altro veicolo, deve altresì essere citato il danneggiante responsabile, da individuarsi nel proprietario del veicolo antagonista, affinché la pronuncia gli sia opponibile, in vista della successiva regolazione dei rapporti tra le compagnie assicuratrici ex art. 149, comma 3, cod. ass. e dell'eventuale azione di rivalsa dell'assicuratore nei suoi confronti (cfr., ex multis, Cass. 4994/2023, Cass. 7755/2020, Cass. 21896/2017).
Poiché il proprietario del veicolo targato FJ556JP – A.D.P. s.r.l. – non è stato citato nel giudizio di primo grado, e poiché l'omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., occorre rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto proprietario.
A riguardo, rileva il Tribunale che la regolare costituzione del contraddittorio con i litisconsorti necessari è preliminare rispetto alla questione della legittimazione attiva del in quanto prima Pt_1 ancora di accertare se l'attore fosse o meno legittimato ad esperire l'azione ex art. 149 cod. ass. è pagina 3 di 4 necessario che il contraddittorio sia integro in relazione alla domanda come prospettata e qualificata da parte attrice stessa.
Né può trovare applicazione al caso di specie il principio di diritto talvolta affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui, anche in caso di omessa integrazione del contraddittorio, il giudice del gravame può evitare di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. allorquando l'impugnazione risulti assolutamente infondata (cfr. Cass. 29923/2020, pag. 12), in quanto il presente appello non risulta manifestamente infondato, in punto censura della dichiarazione di difetto di legittimazione attiva, quantomeno in considerazione della proposizione della domanda in atto di citazione di primo grado da parte di , titolare della ”, Parte_1 Parte_1 sicché tutte le questioni devono essere approfonditamente discusse e valutate avanti al giudice di prime cure.
Sebbene alla nullità abbia dato causa la parte appellante, che non ha citato il litisconsorte necessario nel giudizio di prime cure, le spese sono integralmente compensate tra le parti in quanto la questione della pretermissione del litisconsorte necessario e della nullità della sentenza di prime cure è stata sollevata d'ufficio dal Tribunale, non ravvisandosi dunque soccombenza stricto sensu di alcuna delle parti sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, visti gli artt. 102 e 354 c.p.c.
DICHIARA la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7937/2023 depositata il
13.12.2023;
RIMETTE la causa al Giudice di Pace di Milano, con termine perentorio alle parti per la riassunzione di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
Così deciso in Milano, il 10 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT, dott.ssa Serena Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 9554/2024 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
VIRGINIA PAOLA VECCHIO e dell'avv. ALESSANDRO BOSATRA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
parte appellante contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONINO Controparte_1 P.IVA_2
GERONIMO GIOVANNI M. LA RUSSA, elettivamente domiciliata presso il difensore
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO NEVOLA, CP_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore parti appellate
per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7937/2023 depositata il 13.12.2023
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da foglio di p.c. depositato il 30.1.2025 e richiamato all'udienza del 4.2.2025.
Parte appellata Controparte_1
Come da foglio di p.c. depositato il 24.1.2025 e richiamato all'udienza del 4.2.2025.
Parte appellata CP_2
pagina 1 di 4 Come da foglio di p.c. depositato il 21.1.2025 e richiamato all'udienza del 4.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies, d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
“titolare della ” (pag. 1 citazione di primo grado), Parte_1 Parte_1 quale conducente dell'autocarro Renault targato BV377BT, coinvolto nel sinistro verificatosi il
5.11.2020 in Lainate (MI), via De Gasperi, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Milano, quale proprio assicuratore, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. Controparte_1
149 cod. ass., al risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute per la riparazione del veicolo, danno quantificato in allora in euro 2.830,56, nonché per il fermo tecnico di tre giorni necessario per provvedere alla stessa.
Costituitasi il Giudice di Pace ordinava l'integrazione del Controparte_1 contraddittorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 149 cod. ass., nei confronti di asserito responsabile civile del sinistro ex art. 149 cod. strada, nella sua veste di CP_2 proprietario della Volkswagen targata FJ556JP (cfr. verbale udienza del 5.12.2022) e, dunque, litisconsorte necessario. si costituiva ed eccepiva tanto il proprio difetto di legittimazione passiva, producendo CP_2 documentazione dalla quale sarebbe risultata la proprietà del veicolo de quo, all'epoca del sinistro, in capo alla società A.D.P. s.r.l. (cfr. doc. sub fascicolo di parte pag. 22 ss.), quanto il difetto di CP_2 legittimazione attiva dell'attore, avendo egli agito personalmente e non già nella sua veste di titolare della società effettiva proprietaria dell'autocarro coinvolto nel sinistro. Parte_1
Il Giudice di pace di Milano riteneva fondata l'eccezione preliminare in punto di carenza di legittimazione attiva dell'attore e pertanto rigettava la domanda proposta dal ritenendo che Pt_1
l'attore avesse agito personalmente mentre l'autovettura era di proprietà della società Parte_1
Tale sentenza veniva impugnata da quale titolare della società che Parte_1 Parte_1 censurava la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva da parte del giudice di prime cure e chiedeva, pertanto, l'accoglimento della propria domanda.
L'appellante, in particolare, deduceva che l'azione era stata promossa da nella qualità Parte_1 di titolare della s.a.s., come emergeva sia dall'atto di citazione che dalla procura alle liti, sicché la decisione in rito del Giudice di pace meritava di essere riformata, con conseguente decisione nel merito della propria domanda.
Si costituiva in giudizio l'appellata eccependo, in primo luogo, la Controparte_1 carenza di legittimazione attiva del e, in ogni caso, l'infondatezza dell'appello. Pt_1
pagina 2 di 4 Del pari, si costituiva in giudizio l'appellato riproponendo le eccezioni già sollevate nel CP_2 giudizio di prime cure tanto in ordine alla carenza di legittimazione attiva del quanto in ordine Pt_1 alla propria carenza di legittimazione passiva alla luce della documentazione sopra richiamata, e chiedendo, in subordine, dichiararsi l'infondatezza nel merito dell'appello.
All'udienza del 26.11.2024, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità delle memorie di parte appellante del 14.10.2024 e del 04.11.2024, non essendo previsto nel processo di appello il deposito ante udienza di memorie, diversamente da quanto invece previsto nel procedimento di primo grado, e invitava le parti a prendere posizione in ordine al prospettato difetto di legittimazione passiva del CP_2
A scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza, e alla luce della riproposizione, da parte dell'appellato dell'eccezione già sollevata nel corso del giudizio di prime cure in ordine al CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, non ritenendosi costui proprietario – all'epoca del sinistro – del veicolo targato FJ556JP, questo Tribunale, con ordinanza del 26.11.2024, disponeva l'acquisizione dal PRA, ex art. 213 c.p.c., della visura storica del veicolo de quo, residuando infatti dubbi in ordine alla proprietà del suddetto veicolo dall'analisi della documentazione prodotta in primo grado e, in particolare, dalla carta di circolazione (cfr. carta di circolazione sub fascicolo di parte pag. 23). CP_2
In data 28.11.2024 veniva depositata la documentazione richiesta al PRA, cioè certificato cronologico da cui risultava che il veicolo tg. FJ556JP, condotto dal era di proprietà, all'epoca del sinistro, CP_2 di A.D.P. s.r.l., non convenuta nel giudizio di prime cure, e non già del stesso. CP_2
Pertanto, con ordinanza in pari data, il Tribunale sollevava d'ufficio questione di nullità della sentenza di primo grado per pretermissione del litisconsorte necessario A.D.P. s.r.l.
All'udienza del 4.2.2025 la causa veniva, dunque, trattenuta a decisione ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e deve dichiararsi la nullità della sentenza di prime cure per pretermissione di litisconsorte necessario.
Osserva, infatti, il Tribunale che, nell'azione di risarcimento diretto proposta dall'assicurato nei confronti del proprio assicuratore ai sensi dell'art. 149 c.p.c. per danni cagionati da altro veicolo, deve altresì essere citato il danneggiante responsabile, da individuarsi nel proprietario del veicolo antagonista, affinché la pronuncia gli sia opponibile, in vista della successiva regolazione dei rapporti tra le compagnie assicuratrici ex art. 149, comma 3, cod. ass. e dell'eventuale azione di rivalsa dell'assicuratore nei suoi confronti (cfr., ex multis, Cass. 4994/2023, Cass. 7755/2020, Cass. 21896/2017).
Poiché il proprietario del veicolo targato FJ556JP – A.D.P. s.r.l. – non è stato citato nel giudizio di primo grado, e poiché l'omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. può essere rilevata in ogni stato e grado del processo, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., occorre rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto proprietario.
A riguardo, rileva il Tribunale che la regolare costituzione del contraddittorio con i litisconsorti necessari è preliminare rispetto alla questione della legittimazione attiva del in quanto prima Pt_1 ancora di accertare se l'attore fosse o meno legittimato ad esperire l'azione ex art. 149 cod. ass. è pagina 3 di 4 necessario che il contraddittorio sia integro in relazione alla domanda come prospettata e qualificata da parte attrice stessa.
Né può trovare applicazione al caso di specie il principio di diritto talvolta affermato dalla Suprema
Corte, secondo cui, anche in caso di omessa integrazione del contraddittorio, il giudice del gravame può evitare di rimettere la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. allorquando l'impugnazione risulti assolutamente infondata (cfr. Cass. 29923/2020, pag. 12), in quanto il presente appello non risulta manifestamente infondato, in punto censura della dichiarazione di difetto di legittimazione attiva, quantomeno in considerazione della proposizione della domanda in atto di citazione di primo grado da parte di , titolare della ”, Parte_1 Parte_1 sicché tutte le questioni devono essere approfonditamente discusse e valutate avanti al giudice di prime cure.
Sebbene alla nullità abbia dato causa la parte appellante, che non ha citato il litisconsorte necessario nel giudizio di prime cure, le spese sono integralmente compensate tra le parti in quanto la questione della pretermissione del litisconsorte necessario e della nullità della sentenza di prime cure è stata sollevata d'ufficio dal Tribunale, non ravvisandosi dunque soccombenza stricto sensu di alcuna delle parti sulla questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, visti gli artt. 102 e 354 c.p.c.
DICHIARA la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 7937/2023 depositata il
13.12.2023;
RIMETTE la causa al Giudice di Pace di Milano, con termine perentorio alle parti per la riassunzione di tre mesi dalla notificazione della sentenza;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
Così deciso in Milano, il 10 febbraio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT, dott.ssa Serena Santini
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